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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RA PO, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. dell'udienza del 30-09-2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n.
352/2023 tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanna Spina dalla quale è Parte_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
e
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzo Zotti in virtù di CP_1 procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Via Arena - Loc. S. Benedetto, 81100
Caserta presso l'Avvocatura dell'Istituto; resistente
Conclusioni: come in atti.
Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 18-01-2023, parte ricorrente ha evidenziato che con omologa del 12-
07-2022 le era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza 01-12-
2019, lamentando che nonostante il decorso dei 120 giorni dalla notifica a mezzo UNEP del decreto di omologa del 01-09-2022, e nonostante la ricorrenza di tutti i requisiti socioeconomici previsti per CP_ presupposti, l' non aveva ancora provveduto a liquidare la prestazione richiesta.
Concludeva per la condanna al pagamento dei ratei scaduti e non riscossi oltre accessori e spese di lite, con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio deducendo la liquidazione della prestazione e concludendo per la CP_1 declaratoria della intervenuta cessazione della materia del contendere.
1 Oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della liquidazione della prestazione richiesta avvenuta in data 07-03-2023, come si evince dal mod. T08 del 16-02-2023, in atti, e come rappresentato dal procuratore della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del fatto che l' ha provveduto al pagamento della prestazione decorsi 120 giorni dalla notifica del decreto CP_1 di omologa e, pertanto, ha dato causa al giudizio in ragione del ritardo con cui ha provveduto alla liquidazione.
Le spese processuali sono liquidate tenendo conto dell'assenza di istruttoria (cfr. Cass. civ., Ord. n.
10206 del 16.04.2021 e Cass. 5807/2024) della natura seriale della lite, della semplicità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate e della esiguità dell'opera professionale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 865,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'Avv. Giovanna Spina anticipataria.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 01-10-2025
Il G. L.
RA PO
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RA PO, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. dell'udienza del 30-09-2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n.
352/2023 tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanna Spina dalla quale è Parte_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
e
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzo Zotti in virtù di CP_1 procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Via Arena - Loc. S. Benedetto, 81100
Caserta presso l'Avvocatura dell'Istituto; resistente
Conclusioni: come in atti.
Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 18-01-2023, parte ricorrente ha evidenziato che con omologa del 12-
07-2022 le era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza 01-12-
2019, lamentando che nonostante il decorso dei 120 giorni dalla notifica a mezzo UNEP del decreto di omologa del 01-09-2022, e nonostante la ricorrenza di tutti i requisiti socioeconomici previsti per CP_ presupposti, l' non aveva ancora provveduto a liquidare la prestazione richiesta.
Concludeva per la condanna al pagamento dei ratei scaduti e non riscossi oltre accessori e spese di lite, con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio deducendo la liquidazione della prestazione e concludendo per la CP_1 declaratoria della intervenuta cessazione della materia del contendere.
1 Oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della liquidazione della prestazione richiesta avvenuta in data 07-03-2023, come si evince dal mod. T08 del 16-02-2023, in atti, e come rappresentato dal procuratore della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del fatto che l' ha provveduto al pagamento della prestazione decorsi 120 giorni dalla notifica del decreto CP_1 di omologa e, pertanto, ha dato causa al giudizio in ragione del ritardo con cui ha provveduto alla liquidazione.
Le spese processuali sono liquidate tenendo conto dell'assenza di istruttoria (cfr. Cass. civ., Ord. n.
10206 del 16.04.2021 e Cass. 5807/2024) della natura seriale della lite, della semplicità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate e della esiguità dell'opera professionale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 865,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'Avv. Giovanna Spina anticipataria.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 01-10-2025
Il G. L.
RA PO
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