Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Tittocchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Istituto di istruzione superiore artistica classica e professionale (I.I.S.A.C.P.) di-OMISSIS- - Sezione staccata Istituto professionale alberghiero, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Umbria n. 685 del 16 settembre 2025 e per la dichiarazione di nullità del verbale del Consiglio di classe dell-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, Istituto di istruzione superiore artistica classica e professionale (I.I.S.A.C.P.) di-OMISSIS- - Sezione staccata Istituto professionale alberghiero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa LA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.r.g. 243/2025, integrato da motivi aggiunti, l’odierna ricorrente agiva per l’annullamento del provvedimento del Consiglio di classe per la 5a D dell’Istituto I.I.S.A.C.P.-OMISSIS- - Sezione staccata Istituto professionale alberghiero -OMISSIS- di inidoneità allo svolgimento delle prove di esame per diploma di scuola secondaria superiore, chiedendo, in via d’urgenza, l’ammissione con riserva all’esame di Stato per il conseguimento del diploma di maturità.
Con decreto monocratico del 13 giugno 2025 n. 45, ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 56 cod. proc. amm. in ragione dell’imminente svolgimento delle prove d’esame, è stata disposta l’ammissione con riserva della ricorrente alla sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria, con inizio previsto il 18 giugno 2025; la ricorrente riportava voti sufficienti in tutte le tre prove (prima prova: voto 14, seconda prova: voto 15, colloquio: voto 13).
Con sentenza 16 settembre 2025 n. 685, emessa all’esito della camera di consiglio ex art. 60 cod. proc. amm., il ricorso e i motivi aggiunti venivano accolti ai sensi di cui in motivazione; la sentenza non veniva appellata.
1.1. In data 15 ottobre 2025, l’Istituto scolastico comunicava a mezzo e-mail alla ricorrente il provvedimento avente ad oggetto: “Determinazione esito ammissione esame di Stato as 2024/2025” a firma del Dirigente scolastico, con il quale « VISTO il Provv. Collegiale TAR Umbria n° 6585/2025 pubblicato il 17/09/2025; VISTA la determinazione del cdc di non ammissione agli esami di Stato prot. -OMISSIS-del 9 ottobre 2025; IL DIRIGENTE SCOLASTICO Comunica la non ammissione all’Esame di Stato della studentessa -OMISSIS--OMISSIS- ... ».
La ricorrente presentava pec del -OMISSIS- a mezzo del proprio legale, istanza di accesso agli atti – nello specifico, determinazione del Consiglio di classe di non ammissione agli esami di Stato prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- e tutti gli atti e documenti ad essa presupposti, collegati ed allegati, tra i quali espressamente il verbale integrale del Consiglio di classe – riscontrata dall’Istituto in data -OMISSIS-.
2. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha agito in via principale per l’ottemperanza alla sentenza 16 settembre 2025 n. 685, lamentando che l’Amministrazione resistente, in violazione/elusione del contenuto dispositivo della citata pronuncia, non abbia provveduto all’attribuzione alla ricorrente dei crediti scolastici, con conseguente determinazione della votazione finale dell’esame di Stato.
Ad avviso di parte ricorrente, tale sarebbe stato il chiaro contenuto del giudicato, laddove si afferma che «... tenuto conto del positivo esito delle prove d’esame nelle more sostenute dalla ricorrente, dovranno essere attribuiti alla sig.ra -OMISSIS-i crediti scolastici con conseguente determinazione della votazione finale »; il Collegio, preso atto dell’avvenuto superamento – in corso di giudizio – di tutte le prove dell’esame di Stato sostenute in virtù del provvedimento presidenziale cautelare, avrebbe fatto applicazione del principio giurisprudenziale del c.d. “assorbimento”, ordinando alle Amministrazioni resistenti di procedere ad una nuova valutazione della ricorrente, effettuando lo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, attribuendo il numero di crediti scolastici effettivamente spettanti in ragione della media dei voti conseguiti nello scrutinio stesso, secondo i criteri di cui alla tabella sub A allegata al d.lgs. n. 62 del 2017, e determinando, infine, la votazione finale dell’esame.
L’effetto dell’“assorbimento” della mancata ammissione all’esame, coerentemente con l’evoluzione della normativa in tema di prove d’esame di maturità, dovrebbe ritenersi applicabile all’ipotesi di superamento di tutte le prove di cui si compone l’esame di Stato, in quanto diversa e sopravvenuta determinazione dell’Amministrazione indicativa di un favorevole « apprezzamento globale del candidato » tale da superare il giudizio negativo espresso dal Consiglio di classe in sede di ammissione all’esame.
2.1. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento gravato, in quanto viziato per violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione.
In primo luogo, si denuncia che la prof.ssa-OMISSIS- risulta aver partecipato sia quale docente della propria materia (storia), sia quale sostituta della prof.ssa-OMISSIS-(lingua e letteratura italiana), determinando un numero dei componenti dell’organo collegiale pari a 11 invece che 12; nei verbali del procedimento in esame non vi sarebbe, inoltre, alcun accenno circa la competenza professionale della prof.ssa-OMISSIS-nella materia insegnata dal docente di lingua e letteratura italiana. Oltretutto, la valutazione formulata dalla prof.ssa-OMISSIS-nella materia della docente sostituita sarebbe stata espressa sulla base di una semplice lettura del registro dell’insegnante assente (piuttosto che di una motivata relazione di quest’ultima), e soprattutto senza l’evidenza di una consapevole conoscenza e/o valutazione degli elementi da porre a base del giudizio tecnico-discrezionale da proporre collegialmente.
Anche con riferimento ai voti espressi dagli altri due sostituti, dagli atti nulla emergerebbe circa una loro consapevole conoscenza e/o valutazione degli elementi da porre a base del giudizio tecnico-discrezionale da proporre collegialmente, con conseguente violazione del dovere di trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale.
È parimenti contestata la valutazione del voto di comportamento della studentessa, a cui è stato inaspettatamente (anche dai docenti “in sostituzione”) attribuito il voto 7, pur in assenza di precedenti richiami e contestazioni di condotta.
La ricorrente lamenta ancora che, nonostante nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non sia ammessa l’astensione – in quanto la valutazione è attività fortemente connessa alla funzione docente, che in tal caso verrebbe disattesa – emergerebbe che la delibera di non ammissione all’esame sia stata assunta a maggioranza, con l’astensione della prof.ssa -OMISSIS-, senza che a verbale emerga alcuna motivazione in merito.
Tutti i vizi sopra enucleati si riverbererebbero nell’esito finale: « Non viene ammessa all’Esame di Stato esito espresso a maggioranza 2 favorevoli all’ammissione, 7 sfavorevoli all’ammissione, 1 astenuto »; la somma delle segnalate “irregolarità” renderebbe il giudizio finale viziato/nullo per violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione.
3. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Quanto all’azione di ottemperanza, la difesa erariale ha affermato che l’Amministrazione scolastica avrebbe dato corretta esecuzione alla sentenza; all’esito della nuova valutazione, avendo ritualmente deliberato la non ammissione all’esame di Stato, non si è potuto dar seguito all’attribuzione dei pretesi crediti scolastici e determinazione del voto finale. Pur essendo la studentessa risultata scrutinabile, il Consiglio di classe non si è potuto determinare favorevolmente all’ammissione all’esame di Stato, stante la presenza di due gravi insufficienze in matematica (voto 3) e storia (voto 5), non recuperate nonostante il periodo di sospensione didattica finalizzato al recupero (dopo il recupero le valutazioni erano matematica 3, storia 4); conseguentemente, all’esito della valutazione negativa rimessa al Consiglio di classe, non è stato possibile procedere al calcolo della media dei voti (d.lgs. n. 62 del 2017, art. 15), del conseguente credito scolastico e del voto finale.
Quanto alla subordinata azione di annullamento, la difesa resistente ha chiesto che sia disposta la conversione del rito, riservandosi ulteriori difese.
4. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve essere in questa sede esaminata la domanda proposta in via principale, con la quale la ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza T.A.R. Umbria 685 del 2025 ed ha chiesto di accertarsi la nullità del verbale del Consiglio di classe dell-OMISSIS-.
6. La vicenda per cui è causa, già sommariamente decritta, attiene alla non ammissione della studentessa -OMISSIS- all’esame di Stato all’esito del quinto anno dell’Istituto I.I.S.A.C.P.-OMISSIS- - Sezione staccata Istituto professionale alberghiero -OMISSIS-.
La mancata ammissione è stata originariamente determinata dal presunto superamento da parte dell’odierna ricorrente del numero massimo di ore di assenza consentito (25% del monte ore annuali ex d.P.R. n. 122 del 2009); a fronte di tale riscontrata circostanza, il Consiglio di classe del -OMISSIS- si era determinato per la non ammissione, senza effettuare alcuna valutazione del rendimento scolastico della studentessa.
6.1. All’esito del giudizio n.r.g. 243/2025 – nell’ambito del quale la ricorrente è stata ammessa in via interinale a sostenere le prove d’esame, riportando esito positivo – con sentenza del 16 settembre 2025 il ricorso è stato accolto evidenziando che « attesa l’impossibilità per la studentessa di avere tempestivamente contezza dell’effettivo numero di ore di assenza accumulate, il minimo sforamento registrato (sole due ore) non può essere ritenuto automaticamente ostativo allo scrutinio dei risultati scolastici dalla stessa raggiunti nel corso dell’ultimo anno ai fini dell’ammissione all’esame di Stato ».
Il Collegio ha, pertanto, censurato unicamente l’applicazione da parte del Consiglio di classe dell’automatismo a fronte di una situazione di incertezza sull’effettivo monte ore di assenza effettuate.
Conseguentemente, si legge nella sentenza: « [p]er quanto esposto, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti, come da motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati nella parte in cui non ammettono la ricorrente a sostenere l’esame di Stato in ragione del numero di ore di assenza effettuate. Di conseguenza deve essere rimessa al Consiglio di classe la nuova valutazione della ricorrente ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, che non dovrà tenere conto delle assenze registrate nel corso dell’anno scolastico. Conseguentemente e coerentemente con l’esito di detta valutazione – comunque necessaria in ragione dell’orientamento giurisprudenziale preferibile in materia (cfr. C.d.S., sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9451; T.A.R. Umbria, 30 luglio 2025, n. 630; Id., 26 ottobre 2023, n. 581) – tenuto conto del positivo esito delle prove d’esame nelle more sostenute dalla ricorrente, dovranno essere attribuiti alla sig.ra -OMISSIS-i crediti scolastici con conseguente determinazione della votazione finale ».
La sentenza non è stata oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato.
6.2. All’esito del nuovo scrutinio, tenutosi in data -OMISSIS-, il Consiglio di classe ha deliberato a maggioranza la non ammissione della ricorrente all’esame di Stato, in ragione della sussistenza di due insufficienze – 3 in matematica e 5 in storia – non recuperate; conseguentemente non sono stati attribuiti né i crediti scolastici né il voto finale.
7. Alla luce del disposto della sentenza n. 685 del 2025, il motivo proposto in via principale non può trovare accoglimento.
La sentenza 685 del 2025 ha, difatti, rimesso al Consiglio di classe la valutazione sull’ammissione all’esame di stato alla luce del rendimento scolastico della studentessa, valutazione omessa in prima battuta in quanto ritenuta preclusa del superamento del monte ore di assenze consentite. Né avrebbe potuto il Collegio sostituirsi a tale valutazione non effettuata, ostandovi il disposto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
La pienezza della valutazione rimessa all’Istituto scolastico è evidenziata nella specificazione che l’attribuzione dei crediti formativi e del voto finale sarebbe dovuta avvenire « [c]onseguentemente e coerentemente con l’esito di detta valutazione ». Da ciò discende che un esito negativo in merito all’ammissione all’esame, in ragione della valutazione del rendimento scolastico della studentessa, si pone come preclusiva dell’attribuzione dei crediti scolastici e del voto finale, sebbene la ricorrente abbia – per effetto della misura interinale – sostenuto le prove d’esame con esito positivo.
Né può invocarsi in questa sede il c.d. principio dell’assorbimento – prescindendo da ogni ulteriore considerazione in merito al progressivo superamento giurisprudenziale di tale orientamento (cfr. C.d.S., sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9451) – atteso che, come già evidenziato, l’originaria non ammissione all’esame decisa dal Consiglio di classe del -OMISSIS- era stata assunta esclusivamente in ragione del numero di assenze riportato dalla studentessa, senza che venisse effettuata alcuna valutazione del rendimento scolastico della stessa; pertanto, non sussisteva una giudizio negativo nel merito della preparazione e della maturità della studentessa che potesse essere superato dall’“apprezzamento globale del candidato” svolto in sede d’esame, come da giurisprudenza invocata dalla parte ricorrente.
8. Le ulteriori questioni poste in via subordinata, attenendo a profili di annullabilità del provvedimento gravato, dovranno essere esaminate nell’idonea sede di cognizione.
La trattazione di tali censure deve, difatti, avvenire a seguito di giudizio celebrato secondo il rito ordinario, ragione per cui va preliminarmente disposto il mutamento del rito (C.d.S., A.P., 15 gennaio 2013, n. 2), previa rimessione della causa sul ruolo della udienza pubblica per la discussione del merito.
9. Per quanto esposto, la domanda di ottemperanza deve essere rigettata, disponendosi, per la discussione in udienza pubblica delle censure volte all’annullamento dell’atto impugnato, la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., e la fissazione, per il prosieguo della trattazione, l’udienza pubblica del 21 luglio 2026.
Ogni statuizione sulle spese della presente fase è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) rigetta la domanda di ottemperanza proposta in via principale;
b) visto l’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., dispone il mutamento del rito per la trattazione della domanda di annullamento formulata in via subordinata;
c) fissa per il prosieguo della trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 21 luglio 2026.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
LA RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RA | ER RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.