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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente e Relatore
MALATO ALFONSO, Giudice
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 139/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aragona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1466 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste nelle richieste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 139/2024, notificato l'11 gennaio 2024 e depositato il giorno 15 successivo, la società
Ricorrente_1 s.r.l. ha chiesto l'annullamento, vinte le spese con distrazione, dell'avviso di accertamento n. 1466 del 28 settembre 2023, notificato il 17 novembre 2023, con cui il Comune di Aragona ha chiesto il pagamento della somma di € 6.070,84, a titolo di TARI 2018, oltre accessori.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione del giudicato. Assenza del presupposto. Mancata riduzione per zona non servita.
Il Comune di Aragona, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
In data 20 gennaio 2026, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
All'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dare continuità alla condivisa sentenza della quarta sezione di questa Corte n. 2234 del
2025, che ha rigettato identico ricorso relativo ad altra annualità per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo»; nonchè che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, «non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.» (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1° luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433;
Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio
2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675).
E, con riferimento (proprio) alla disciplina dell'imposizione correlata alla produzione di rifiuti, la Corte di
Cassazione ha ripetutamente rilevato che l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali
- così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti - integra elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta (v., in tema di Tari, Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; v. altresì, in tema di Tares, Cass., 15 novembre 2024, n. 29538; in tema di TARSU, Cass., 30 marzo 2023, n. n. 8990; Cass., 7 luglio 2022, n. 21555; Cass.,
29 luglio 2021, n. 21680; Cass., 1 ottobre 2020, n. 20969; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741).
Ne discende la infondatezza della eccezione di giudicato formulata da parte contribuente.
Quanto al secondo motivo di ricorso - relativo al riconoscimento del diritto all'esenzione- va osservato che sussiste, ex ante un 'obbligo dichiarativo', non essendo sufficiente il solo onere di dimostrare ex post la tipologia di rifiuti prodotti in prevalenza e l'avvenuto smaltimento in proprio degli stessi nel rispetto del d.P.
R. n. 254/2003.
Deve rilevarsi, in generale, che il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019,
14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass.,18 dicembre 2003,
n. 19459).
Tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867;
Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì,
Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché cass., 12 dicembre 2019, n. 32741).
Nella specie non risulta allegato e comprovato che la società contribuente abbia effettuato una simile dichiarazione con individuazione esatta delle aree soggette ad esenzione, a nulla rilevando, in sé, la documentazione prodotta (formulari rifiuti e relazione illustrativa giurata dello stato dei luoghi).
Va, peraltro, ricordato che, in ogni caso, è stato sottolineato e ribadito che in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l'obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla "copertura" dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque,
a costituire un carico per il gestore del servizio (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., Sez. 5^,
13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 12 agosto
2021, nn. 22772 e 22773; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29542; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850)» (così Cass., Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429)
Quanto all'ultimo profilo - violazione dell'art. 26 del regolamento, mancata riduzione per zona non servita, va osservato che la parte contribuente, sui cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito nessun riscontro probatorio a sostegno alla suddetta allegazione non essendo state versate in atti le planimetrie, o l'aerofotogrammetria e tantomeno la documentazione concernente l'effettivo piano in raccolta a mezzo cassonetti attuato nel Comune di Aragona certamente nelle disponibilità anche della società contribuente
(eventualmente mediante accesso in atti).
Il ricorso va, dunque, respinto.
Nulla in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026. Il Presidente estensore
RO EN
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente e Relatore
MALATO ALFONSO, Giudice
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 139/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aragona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1466 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste nelle richieste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 139/2024, notificato l'11 gennaio 2024 e depositato il giorno 15 successivo, la società
Ricorrente_1 s.r.l. ha chiesto l'annullamento, vinte le spese con distrazione, dell'avviso di accertamento n. 1466 del 28 settembre 2023, notificato il 17 novembre 2023, con cui il Comune di Aragona ha chiesto il pagamento della somma di € 6.070,84, a titolo di TARI 2018, oltre accessori.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione del giudicato. Assenza del presupposto. Mancata riduzione per zona non servita.
Il Comune di Aragona, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
In data 20 gennaio 2026, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
All'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dare continuità alla condivisa sentenza della quarta sezione di questa Corte n. 2234 del
2025, che ha rigettato identico ricorso relativo ad altra annualità per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo»; nonchè che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, «non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.» (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1° luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433;
Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio
2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675).
E, con riferimento (proprio) alla disciplina dell'imposizione correlata alla produzione di rifiuti, la Corte di
Cassazione ha ripetutamente rilevato che l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali
- così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti - integra elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta (v., in tema di Tari, Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; v. altresì, in tema di Tares, Cass., 15 novembre 2024, n. 29538; in tema di TARSU, Cass., 30 marzo 2023, n. n. 8990; Cass., 7 luglio 2022, n. 21555; Cass.,
29 luglio 2021, n. 21680; Cass., 1 ottobre 2020, n. 20969; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741).
Ne discende la infondatezza della eccezione di giudicato formulata da parte contribuente.
Quanto al secondo motivo di ricorso - relativo al riconoscimento del diritto all'esenzione- va osservato che sussiste, ex ante un 'obbligo dichiarativo', non essendo sufficiente il solo onere di dimostrare ex post la tipologia di rifiuti prodotti in prevalenza e l'avvenuto smaltimento in proprio degli stessi nel rispetto del d.P.
R. n. 254/2003.
Deve rilevarsi, in generale, che il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019,
14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass.,18 dicembre 2003,
n. 19459).
Tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867;
Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì,
Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché cass., 12 dicembre 2019, n. 32741).
Nella specie non risulta allegato e comprovato che la società contribuente abbia effettuato una simile dichiarazione con individuazione esatta delle aree soggette ad esenzione, a nulla rilevando, in sé, la documentazione prodotta (formulari rifiuti e relazione illustrativa giurata dello stato dei luoghi).
Va, peraltro, ricordato che, in ogni caso, è stato sottolineato e ribadito che in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l'obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla "copertura" dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque,
a costituire un carico per il gestore del servizio (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., Sez. 5^,
13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 12 agosto
2021, nn. 22772 e 22773; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29542; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850)» (così Cass., Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429)
Quanto all'ultimo profilo - violazione dell'art. 26 del regolamento, mancata riduzione per zona non servita, va osservato che la parte contribuente, sui cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito nessun riscontro probatorio a sostegno alla suddetta allegazione non essendo state versate in atti le planimetrie, o l'aerofotogrammetria e tantomeno la documentazione concernente l'effettivo piano in raccolta a mezzo cassonetti attuato nel Comune di Aragona certamente nelle disponibilità anche della società contribuente
(eventualmente mediante accesso in atti).
Il ricorso va, dunque, respinto.
Nulla in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026. Il Presidente estensore
RO EN