CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1026/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3166/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200012215830000 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava atti di pignoramento N.
09484202500002582/001, N. 09484202500002583/001, N. 09484202500002584/001 e N. 09484202500002586/001, limitatamente alla cartella n. 09420200012215830000 di € 1.184,14, emessi dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 21.03.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi, nonché altri vizi di forma dell'atto riguardati la violazione dell'art. 6 statuto del contribuente e la tardiva iscrizione a ruolo.
Si costituiva l'ente impositore Regione che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
avvisi di accertamento notificati nel 2024, 2022, 2021, 2018, 2016 2014 2012 2011 2010 2008. La allegazione
è però ultronea in quanto “assorbita” dalla notifica delle successive cartelle sulle quali dedurrà AdR.
– Sulla cartella notificata nel 2022, (anno trib. 2017/18 notificato nel 2021) OGGETTO DEL PRESENTE
RICORSO evidenziava che ictu oculi dal 2022 ad oggi non è decorso nulla. Aggiungendo che non era decorso nulla dalla annualità tributaria all'accertamento del 2021 in quanto si applicava la proroga Covid di
85 giorni. L'eccezione non è qui comunque sollevabile (vedi paragrafo che precede) E, pur non considerando l'atto interruttivo, non è decorso nulla neppure dal 2021 ad oggi (v. Cass. 25461/21 per termine triennale e
Cass. 9891/22 per scadenza al 31 dicembre “2024 ” e cioè al termine del “terzo anno successivo”)
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica della cartella qui impugnata mediante pec Email_4 e rilevava l'applicabilità delle sospensioni COVID-19.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
l'Agenzia Entrate, non aveva provato l'estrazione dai pubblici elenchi dell'indirizzo di posta elettronica certificata “Email_4” utilizzato per la notifica telematica della cartella e degli atti interruttivi, né dimostra che tale indirizzo sia di effettiva titolarità della società destinataria come da onere probatorio a suo carico e che la società ricorrente disconosce espressamente quale proprio domicilio digitale e indirizzo di posta elettronica certificata di propria appartenenza, non corrisponde al domicilio digitale dell'odierna ricorrente, per come facilmente evincibile dalla visura INIPEC in allegato da cui emerge inequivocabilmente che l'unico domicilio digitale della Agrofruit è “AGROFRUITSAS@PEC.IT”
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che dalla notifica della cartella a quello della intimazione impugnata non è decorso il termine prescrizionale.
Priva di pregio la contestazione relativa all'indirizzo pec errato.
Da un lato lo stesso è sato tratto dalla visura camerale della ditta, dall'altro la produzione di un diverso indirizzo pec, non è dirimente, atteso che lo stesso è attestato come sussistente in una data ben posteriore a quella della notifica della cartella contestata e, perciò, non rileva in alcun modo per metterne in dubbio la regolarità (ben potendo il contribuente aver mutato, anche strumentalmente, l'indirizzo pec stesso).
Anche la prodottavisura camerale riportante il diverso indirizzo pec non comprova che lo stesso fosse attivo già alla data di notifica dell'atto prodromico contestato e dunque non è dirimente.
Le ulteriori doglianze, di natura formale, sono infondate e comunque inammissibile, atteso che l'atto impugnato è solo un atto esecutivo e può essere motivato riportando i carichi tributari e senza essere preceduto da ulteriori invocati avvisi e solleciti anche bonari.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 780,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 780,00 oltre oneri dovuti oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3166/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200012215830000 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava atti di pignoramento N.
09484202500002582/001, N. 09484202500002583/001, N. 09484202500002584/001 e N. 09484202500002586/001, limitatamente alla cartella n. 09420200012215830000 di € 1.184,14, emessi dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 21.03.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi, nonché altri vizi di forma dell'atto riguardati la violazione dell'art. 6 statuto del contribuente e la tardiva iscrizione a ruolo.
Si costituiva l'ente impositore Regione che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
avvisi di accertamento notificati nel 2024, 2022, 2021, 2018, 2016 2014 2012 2011 2010 2008. La allegazione
è però ultronea in quanto “assorbita” dalla notifica delle successive cartelle sulle quali dedurrà AdR.
– Sulla cartella notificata nel 2022, (anno trib. 2017/18 notificato nel 2021) OGGETTO DEL PRESENTE
RICORSO evidenziava che ictu oculi dal 2022 ad oggi non è decorso nulla. Aggiungendo che non era decorso nulla dalla annualità tributaria all'accertamento del 2021 in quanto si applicava la proroga Covid di
85 giorni. L'eccezione non è qui comunque sollevabile (vedi paragrafo che precede) E, pur non considerando l'atto interruttivo, non è decorso nulla neppure dal 2021 ad oggi (v. Cass. 25461/21 per termine triennale e
Cass. 9891/22 per scadenza al 31 dicembre “2024 ” e cioè al termine del “terzo anno successivo”)
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica della cartella qui impugnata mediante pec Email_4 e rilevava l'applicabilità delle sospensioni COVID-19.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
l'Agenzia Entrate, non aveva provato l'estrazione dai pubblici elenchi dell'indirizzo di posta elettronica certificata “Email_4” utilizzato per la notifica telematica della cartella e degli atti interruttivi, né dimostra che tale indirizzo sia di effettiva titolarità della società destinataria come da onere probatorio a suo carico e che la società ricorrente disconosce espressamente quale proprio domicilio digitale e indirizzo di posta elettronica certificata di propria appartenenza, non corrisponde al domicilio digitale dell'odierna ricorrente, per come facilmente evincibile dalla visura INIPEC in allegato da cui emerge inequivocabilmente che l'unico domicilio digitale della Agrofruit è “AGROFRUITSAS@PEC.IT”
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che dalla notifica della cartella a quello della intimazione impugnata non è decorso il termine prescrizionale.
Priva di pregio la contestazione relativa all'indirizzo pec errato.
Da un lato lo stesso è sato tratto dalla visura camerale della ditta, dall'altro la produzione di un diverso indirizzo pec, non è dirimente, atteso che lo stesso è attestato come sussistente in una data ben posteriore a quella della notifica della cartella contestata e, perciò, non rileva in alcun modo per metterne in dubbio la regolarità (ben potendo il contribuente aver mutato, anche strumentalmente, l'indirizzo pec stesso).
Anche la prodottavisura camerale riportante il diverso indirizzo pec non comprova che lo stesso fosse attivo già alla data di notifica dell'atto prodromico contestato e dunque non è dirimente.
Le ulteriori doglianze, di natura formale, sono infondate e comunque inammissibile, atteso che l'atto impugnato è solo un atto esecutivo e può essere motivato riportando i carichi tributari e senza essere preceduto da ulteriori invocati avvisi e solleciti anche bonari.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 780,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 780,00 oltre oneri dovuti oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.