Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1026
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la Regione Calabria abbia documentato la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza e che l'atto impugnato sia pertanto regolare. Inoltre, ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza/prescrizione poiché non è decorso il termine prescrizionale tra la notifica della cartella e l'intimazione.

  • Rigettato
    Carente motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze di natura formale, affermando che l'atto impugnato è un atto esecutivo che può essere motivato riportando i carichi tributari e senza essere preceduto da ulteriori avvisi o solleciti bonari.

  • Rigettato
    Errata notifica tramite PEC

    La Corte ha ritenuto priva di pregio la contestazione relativa all'indirizzo PEC errato, poiché l'indirizzo utilizzato è stato tratto dalla visura camerale della ditta. Ha inoltre specificato che la produzione di un diverso indirizzo PEC da parte del contribuente non è dirimente, in quanto non comprova che fosse attivo già alla data della notifica dell'atto prodromico contestato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1026
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1026
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo