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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
AR GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2689/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 68 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000562154 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000562154 TARI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 789/2020 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 863/2021 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la SOGET S.p.a., in persona del l.r.p.t., ed il Comune di Catanzaro, in persona del sindaco p.t., chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 0000562154 del 18 settembre 2024, notificatole il 7 ottobre 2024, e dei due avvisi di accertamento presupposti, in materia di TARI per gli anni 2015 e 2016, oltre ad interessi e sanzioni.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto: 1) la pendenza di altro giudizio avente uguale contenuto;
2) l'avvenuto pagamento del dovuto;
3) il difetto di motivazione e la mancanza dei dati identificativi dell'immobile; 4) la prescrizione della pretesa tributaria, stante la mancata notificazione di atti presupposti;
5) la decadenza.
La stessa ricorrente ha sollecitato la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con propria comparsa si è costituita la Società resistente, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Con altra comparsa si è costituito l'Ente impositore, sollecitando la reiezione della domanda di controparte e la sua condanna alla rifusione delle spese di lite.
Al termine dell'udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni appresso indicate.
1. L'impugnativa avverso gli atti tributari presupposti, prodromici al preavviso di fermo amministrativo impugnato, non determina alcuna illegittimità dell'atto conseguente.
Occorre rimarcare che il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato soltanto per vizi propri dell'atto (salva l'evenienza, pacificamente non riferibile al caso di specie, nella quale il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con l'atto impugnato), dal momento che nel processo tributario non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, c.p.c., tra le cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, dell'atto conseguente e dell'atto presupposto, così che sussiste, tra le due cause, diversità della causa petendi e, per l'effetto, del thema decidendum.
2. Peraltro, il Comune resistente ha fornito prova documentale della rituale notificazione dei due avvisi di accertamento puntualmente richiamati dal preavviso di fermo amministrativo impugnato (cfr. la documentazione allegata alla memoria di costituzione in giudizio) e dello stesso adempimento si dà atto nella sentenza n. 2064/2025, con la quale altra sezione di questa stessa Corte di Giustizia ha rigettato, in data 8 gennaio 2026, la domanda della medesima ricorrente inerente ad atti parimenti sottesi al preavviso di fermo impugnato (cfr. la copia della sentenza de qua, come prodotta dal Comune di Catanzaro).
In mancanza di tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento in questione, la relativa pretesa tributaria è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti al merito del credito vantato
(non avendo peraltro la ricorrente adeguatamente comprovato il pagamento del dovuto: v. la documentazione allegata, che appare non pertinente alla pretesa azionata), anche nella parte riferita alla prescrizione in epoca antecedente alla notificazione degli stessi avvisi, nonché all'omessa indicazione dei dati catastali dell'immobile cui si riferiscono gli atti tributari presupposti.
2. Dalla notificazione degli anzidetti avvisi di accertamento (perfezionatasi, rispettivamente, nel 2021 e nel
2022), aventi effetti interruttivi del corso della prescrizione, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti tributari azionati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012), e tenuto conto del fatto che il Comune resistente è stato assistito da un suo funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d.l.vo n. 546/1992) -, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 233,00 in favore della SOGET, ed in euro 186,40 per il Comune di Catanzaro, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della SOGET, che liquida in complessivi euro 233,00, e nei confronti del Comune di Catanzaro, che liquida in euro 186,40, oltre, per entrambe le parti resistenti, al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
AR GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2689/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 68 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000562154 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000562154 TARI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 789/2020 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 863/2021 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la SOGET S.p.a., in persona del l.r.p.t., ed il Comune di Catanzaro, in persona del sindaco p.t., chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 0000562154 del 18 settembre 2024, notificatole il 7 ottobre 2024, e dei due avvisi di accertamento presupposti, in materia di TARI per gli anni 2015 e 2016, oltre ad interessi e sanzioni.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto: 1) la pendenza di altro giudizio avente uguale contenuto;
2) l'avvenuto pagamento del dovuto;
3) il difetto di motivazione e la mancanza dei dati identificativi dell'immobile; 4) la prescrizione della pretesa tributaria, stante la mancata notificazione di atti presupposti;
5) la decadenza.
La stessa ricorrente ha sollecitato la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con propria comparsa si è costituita la Società resistente, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Con altra comparsa si è costituito l'Ente impositore, sollecitando la reiezione della domanda di controparte e la sua condanna alla rifusione delle spese di lite.
Al termine dell'udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni appresso indicate.
1. L'impugnativa avverso gli atti tributari presupposti, prodromici al preavviso di fermo amministrativo impugnato, non determina alcuna illegittimità dell'atto conseguente.
Occorre rimarcare che il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato soltanto per vizi propri dell'atto (salva l'evenienza, pacificamente non riferibile al caso di specie, nella quale il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con l'atto impugnato), dal momento che nel processo tributario non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, c.p.c., tra le cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, dell'atto conseguente e dell'atto presupposto, così che sussiste, tra le due cause, diversità della causa petendi e, per l'effetto, del thema decidendum.
2. Peraltro, il Comune resistente ha fornito prova documentale della rituale notificazione dei due avvisi di accertamento puntualmente richiamati dal preavviso di fermo amministrativo impugnato (cfr. la documentazione allegata alla memoria di costituzione in giudizio) e dello stesso adempimento si dà atto nella sentenza n. 2064/2025, con la quale altra sezione di questa stessa Corte di Giustizia ha rigettato, in data 8 gennaio 2026, la domanda della medesima ricorrente inerente ad atti parimenti sottesi al preavviso di fermo impugnato (cfr. la copia della sentenza de qua, come prodotta dal Comune di Catanzaro).
In mancanza di tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento in questione, la relativa pretesa tributaria è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti al merito del credito vantato
(non avendo peraltro la ricorrente adeguatamente comprovato il pagamento del dovuto: v. la documentazione allegata, che appare non pertinente alla pretesa azionata), anche nella parte riferita alla prescrizione in epoca antecedente alla notificazione degli stessi avvisi, nonché all'omessa indicazione dei dati catastali dell'immobile cui si riferiscono gli atti tributari presupposti.
2. Dalla notificazione degli anzidetti avvisi di accertamento (perfezionatasi, rispettivamente, nel 2021 e nel
2022), aventi effetti interruttivi del corso della prescrizione, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti tributari azionati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012), e tenuto conto del fatto che il Comune resistente è stato assistito da un suo funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d.l.vo n. 546/1992) -, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 233,00 in favore della SOGET, ed in euro 186,40 per il Comune di Catanzaro, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della SOGET, che liquida in complessivi euro 233,00, e nei confronti del Comune di Catanzaro, che liquida in euro 186,40, oltre, per entrambe le parti resistenti, al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico