TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IR NO nella causa civile iscritta al n° 3575/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
RI TI e LE RD
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 20.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'a.s. 1999/2000 fino all'immissione in ruolo (settembre 2016), e pari a 15 anni, 1 mese e 29 giorni, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale con contratto a tempo indeterminato.
1 Condanna, per l'effetto, il convenuto a collocare la ricorrente al CP_1
livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata (tenuto conto del blocco per l'anno 2013, come espresso in parte motiva) ed altresì a corrisponderle le relative differenze retributive, oltre accessori come per legge.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, e distrae in favore dei procuratori della ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.3.2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il e, avendo premesso di avere Controparte_1
prestato servizio alle dipendenze di quest'ultimo, quale assistente amministrativo, in forza di reiterati contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 1999/2000, nonché di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato nel settembre 2016, lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera con cui le era stato riconosciuto, per il servizio pre-ruolo svolto, un periodo di anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 10, mesi 8 giorni 14.
Domandava, pertanto, di “accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio non di ruolo interamente prestato negli Istituti statali
- Condannare il a valutare il servizio pre ruolo effettivo prestato dalla ricorrente e CP_1
per l'effetto condannarlo al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel servizio pre ruolo e, altresì, collocare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, nonché a corrispondere le differenze retributive, in funzione anche degli scatti d'anzianità.
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia del convenuto, in quanto CP_1
non costituitosi, nonostante la rituale citazione.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
La ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per aver riconosciuto l'anzianità maturata
2 in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo in misura soltanto in misura parziale, come previsto dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 per il c.d. personale ATA, deducendo l'illegittimità della predetta disposizione anche per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea (“Principio di non discriminazione”) che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La disamina del merito del ricorso richiede il vaglio preliminare della normativa applicabile nella specie.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli
3 lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della
Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Senonché tali ragioni oggettive non appaiono sussistere nel caso di specie, non avendo l'amministrazione convenuta dedotto o provato alcunché sul punto;
d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di “assistente amministrativo” espletate dalla ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
4 Deve, poi, rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 tu 297/94, è intervenuta la recente sentenza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 contro Parte_2
, del 20.09.18. In particolare, la Corte di Giustizia ha Controparte_2
evidenziato: – al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire
l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”; - al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”; - al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
5 Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierna ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento.
Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L.
n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un
6 anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib. Padova 20/11/2018; Trib.
Roma 22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano, pertanto, sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva
1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C
302/11 a C 305/11, Valenza e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Le suddette conclusioni sono state, peraltro, recentemente ribadite dall'univoca prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass.
7 Sez. L, Sentenza n. 31150 del 28/11/2019, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2924 del
07/02/2020 e Cass. Sez. L -, Sentenza n. 3472 del 12/02/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, come evincibile dai certificati di servizio e dallo stato matricolare in atti, l'anzianità reale risulta essere pari a 5459 giorni, ovvero
15 anni, 1 mese e 29 giorni a fronte di quella minore riconosciutale dal CP_1
convenuto (cfr. stato matricolare in atti).
Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze del convenuto con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere CP_1
dall'a.s. 1999/2000 fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, quest'ultimo va condannato alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Quanto all'anno 2013, va rilevato come le recenti pronunce Cass. 13618 e
13619 del 2025, superando parzialmente l'orientamento della Cass. n. 16133/2024, hanno escluso gli effetti economici alla detta annualità, fermi gli effetti giuridici. In particolare, ricostruita la normativa di riferimento, la Cassazione è pervenuta alla conclusione che “ La non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
8 3.15. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
La parte convenuta dovrà quindi collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, come sopra accertata, tenuto conto del blocco del 2013 per come sopra chiarito.
Va, infine, affermato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive dovute in virtù della corretta ricostruzione della carriera sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (tenuto conto del valore della causa e della natura seriale della stessa), ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21/10/2025.
IL GIUDICE
IR NO
9
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IR NO nella causa civile iscritta al n° 3575/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
RI TI e LE RD
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 20.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'a.s. 1999/2000 fino all'immissione in ruolo (settembre 2016), e pari a 15 anni, 1 mese e 29 giorni, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale con contratto a tempo indeterminato.
1 Condanna, per l'effetto, il convenuto a collocare la ricorrente al CP_1
livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata (tenuto conto del blocco per l'anno 2013, come espresso in parte motiva) ed altresì a corrisponderle le relative differenze retributive, oltre accessori come per legge.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, e distrae in favore dei procuratori della ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.3.2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il e, avendo premesso di avere Controparte_1
prestato servizio alle dipendenze di quest'ultimo, quale assistente amministrativo, in forza di reiterati contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 1999/2000, nonché di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato nel settembre 2016, lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera con cui le era stato riconosciuto, per il servizio pre-ruolo svolto, un periodo di anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 10, mesi 8 giorni 14.
Domandava, pertanto, di “accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio non di ruolo interamente prestato negli Istituti statali
- Condannare il a valutare il servizio pre ruolo effettivo prestato dalla ricorrente e CP_1
per l'effetto condannarlo al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel servizio pre ruolo e, altresì, collocare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, nonché a corrispondere le differenze retributive, in funzione anche degli scatti d'anzianità.
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia del convenuto, in quanto CP_1
non costituitosi, nonostante la rituale citazione.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
La ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per aver riconosciuto l'anzianità maturata
2 in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo in misura soltanto in misura parziale, come previsto dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 per il c.d. personale ATA, deducendo l'illegittimità della predetta disposizione anche per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea (“Principio di non discriminazione”) che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La disamina del merito del ricorso richiede il vaglio preliminare della normativa applicabile nella specie.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli
3 lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della
Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Senonché tali ragioni oggettive non appaiono sussistere nel caso di specie, non avendo l'amministrazione convenuta dedotto o provato alcunché sul punto;
d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di “assistente amministrativo” espletate dalla ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
4 Deve, poi, rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 tu 297/94, è intervenuta la recente sentenza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 contro Parte_2
, del 20.09.18. In particolare, la Corte di Giustizia ha Controparte_2
evidenziato: – al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire
l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”; - al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”; - al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
5 Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierna ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento.
Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L.
n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un
6 anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib. Padova 20/11/2018; Trib.
Roma 22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano, pertanto, sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva
1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C
302/11 a C 305/11, Valenza e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Le suddette conclusioni sono state, peraltro, recentemente ribadite dall'univoca prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass.
7 Sez. L, Sentenza n. 31150 del 28/11/2019, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2924 del
07/02/2020 e Cass. Sez. L -, Sentenza n. 3472 del 12/02/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, come evincibile dai certificati di servizio e dallo stato matricolare in atti, l'anzianità reale risulta essere pari a 5459 giorni, ovvero
15 anni, 1 mese e 29 giorni a fronte di quella minore riconosciutale dal CP_1
convenuto (cfr. stato matricolare in atti).
Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze del convenuto con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere CP_1
dall'a.s. 1999/2000 fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, quest'ultimo va condannato alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Quanto all'anno 2013, va rilevato come le recenti pronunce Cass. 13618 e
13619 del 2025, superando parzialmente l'orientamento della Cass. n. 16133/2024, hanno escluso gli effetti economici alla detta annualità, fermi gli effetti giuridici. In particolare, ricostruita la normativa di riferimento, la Cassazione è pervenuta alla conclusione che “ La non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
8 3.15. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
La parte convenuta dovrà quindi collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, come sopra accertata, tenuto conto del blocco del 2013 per come sopra chiarito.
Va, infine, affermato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive dovute in virtù della corretta ricostruzione della carriera sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (tenuto conto del valore della causa e della natura seriale della stessa), ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21/10/2025.
IL GIUDICE
IR NO
9