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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 975/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. Marco Valerio Carbonaro e con l'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Bove, che hanno rinunciato al mandato e non sono stati sostituiti
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonello Riccio, con domicilio telematico pec
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 26 maggio 2022, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro impugnando l'intimazione di pagamento n. 0 6820229012703924000 notificatagli il 19 aprile 2022 chiedendo al Tribunale di
Monza in via principale di disporre l'annullamento dei ruoli ad essa sottostanti per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito presupposti e/o per intervenuta
CP_ CP_ prescrizione della pretesa creditoria di e di o, in via subordinata, rideterminare le somme dovute in favore degli enti creditori in considerazione pagamento effettuati e dei relativi ruoli;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha esposto che gli atti presupposti – le cartelle esattoriali n. 06820130006230786000, 06820150120006952000, 06820170042977240000,
Pagina 1 di 3 06820170087272332000 e 06820190008996824000 e gli avvisi di addebito n.
36820120010122646000, 36820120015283540000, 36820130001142162000,
36820130008579132000, 36820140001740577000, 36820140007207765000,
36820140016924851000, 36820150007766960000, 3682016000214540000,
36820160005568406000, 36820160016249957000, 36820170020481945000,
36820180021582661000, 36820190006311640000 e 36820190021443952000 - non gli erano mai stati validamente notificati, così come non gli erano mai stati notificati gli atti intermedi di interruzione del termine di prescrizione cosicché i contributi previdenziali e assicurativi richiesti in pagamento erano oramai prescritti.
Ritualmente costituitisi in giudizio, ha contestato le Controparte_1 domande attoree e ne hanno chiesto il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione, celebrata il 15.2.2023, il giudice procedente – ravvisando una ipotesi di litisconsorzio necessario - ha ordinato al ricorrente di procedere ad CP_ CP_ integrare il contraddittorio nei confronti di e di
Nelle more del giudizio, i difensori del ricorrente hanno rinunciato al mandato (cfr. comunicazione del 29.3.23).
Nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso fino all'odierna udienza, il ricorrente non ha provveduto ad adempiere all'ordinanza del 15.2.2023, non ha dunque evocato in giudizio
CP_ CP_ ed e neppure ha partecipato all'udienza.
Il difensore del concessionario della riscossione, dal suo canto, si è limitato a prendere atto di quanto sopra, chiedendo la liquidazione delle spese in suo favore.
Rileva il giudicante che nel caso di specie ricorre una ipotesi di estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.: “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge,
o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Ricorre nella fattispecie una ipotesi in cui il ricorrente deve però essere condannato al pagamento delle spese di lite, per essere dipesa l'estinzione del giudizio esclusivamente dalla sua condotta, non avendo egli adempiuto all'ordinanza di integrazione del contraddittorio. Le spese del giudizio, da liquidarsi in favore del concessionario della riscossione, vengono dunque poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'avvenuto svolgimento à di fatto – delle sole fasi di studio ed introduttiva del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Preso atto del mancato adempimento da parte del ricorrente all'ordine di integrazione
CP_ CP_ del contraddittorio nei confronti di e dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- Condanna a rifondere ad le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 22 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 975/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. Marco Valerio Carbonaro e con l'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Bove, che hanno rinunciato al mandato e non sono stati sostituiti
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonello Riccio, con domicilio telematico pec
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 26 maggio 2022, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro impugnando l'intimazione di pagamento n. 0 6820229012703924000 notificatagli il 19 aprile 2022 chiedendo al Tribunale di
Monza in via principale di disporre l'annullamento dei ruoli ad essa sottostanti per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito presupposti e/o per intervenuta
CP_ CP_ prescrizione della pretesa creditoria di e di o, in via subordinata, rideterminare le somme dovute in favore degli enti creditori in considerazione pagamento effettuati e dei relativi ruoli;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha esposto che gli atti presupposti – le cartelle esattoriali n. 06820130006230786000, 06820150120006952000, 06820170042977240000,
Pagina 1 di 3 06820170087272332000 e 06820190008996824000 e gli avvisi di addebito n.
36820120010122646000, 36820120015283540000, 36820130001142162000,
36820130008579132000, 36820140001740577000, 36820140007207765000,
36820140016924851000, 36820150007766960000, 3682016000214540000,
36820160005568406000, 36820160016249957000, 36820170020481945000,
36820180021582661000, 36820190006311640000 e 36820190021443952000 - non gli erano mai stati validamente notificati, così come non gli erano mai stati notificati gli atti intermedi di interruzione del termine di prescrizione cosicché i contributi previdenziali e assicurativi richiesti in pagamento erano oramai prescritti.
Ritualmente costituitisi in giudizio, ha contestato le Controparte_1 domande attoree e ne hanno chiesto il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione, celebrata il 15.2.2023, il giudice procedente – ravvisando una ipotesi di litisconsorzio necessario - ha ordinato al ricorrente di procedere ad CP_ CP_ integrare il contraddittorio nei confronti di e di
Nelle more del giudizio, i difensori del ricorrente hanno rinunciato al mandato (cfr. comunicazione del 29.3.23).
Nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso fino all'odierna udienza, il ricorrente non ha provveduto ad adempiere all'ordinanza del 15.2.2023, non ha dunque evocato in giudizio
CP_ CP_ ed e neppure ha partecipato all'udienza.
Il difensore del concessionario della riscossione, dal suo canto, si è limitato a prendere atto di quanto sopra, chiedendo la liquidazione delle spese in suo favore.
Rileva il giudicante che nel caso di specie ricorre una ipotesi di estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.: “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge,
o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Ricorre nella fattispecie una ipotesi in cui il ricorrente deve però essere condannato al pagamento delle spese di lite, per essere dipesa l'estinzione del giudizio esclusivamente dalla sua condotta, non avendo egli adempiuto all'ordinanza di integrazione del contraddittorio. Le spese del giudizio, da liquidarsi in favore del concessionario della riscossione, vengono dunque poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'avvenuto svolgimento à di fatto – delle sole fasi di studio ed introduttiva del giudizio.
Pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Preso atto del mancato adempimento da parte del ricorrente all'ordine di integrazione
CP_ CP_ del contraddittorio nei confronti di e dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- Condanna a rifondere ad le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 22 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
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