Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1514 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1514 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LUCA BELLABARBA e dell'avv. GIOVANNI MARIA NORI, elettivamente domiciliato in PONZANO DI FERMO (FM), VIA RUBICONE, N. 3, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEOBALDO CP_1 C.F._2
TASSOTTI, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “IN VIA PRINCIPALE Parte_1
1) Dichiarare nullo ex art. 606 comma 1 c.c., e quindi inefficace, invalido e privo di effetti il testamento olografo del 17.07.2016 della Sig.ra per mancanza di olografia e/o per incerta data;
Persona_1
2) vista la qualità di erede del Sig. come da testamento pubblico del 09.05.2016, Parte_1
condannare il Sig. (o i suoi eredi tutti) alla consegna, pagamento e all'attribuzione in favore del CP_1
1
divenuto proprietario e/o possessore in ragione del testamento olografo della del 17.07.2016; Per_1
3) nonché condannare il (o i suoi eredi tutti) al pagamento di spese, diritti e onorari del CP_1
presente giudizio.
- IN VIA SUBORDINATA
1) Dichiarare l'annullabilità e quindi l'inefficacia, l'invalidità e l'assenza di effetti del testamento olografo del 17.07.2016 della Sig.ra ex art. 591 comma 2 n. 3 c.c. per incapacità di Persona_1
intendere e volere della testatrice e/o per incerta data;
2) vista la qualità di erede del Sig. come da testamento pubblico del 09.05.2016, Parte_1
condannare il Sig. (o i suoi eredi tutti) alla consegna, pagamento e all'attribuzione in favore del CP_1
Sig. di tutti i diritti, somme di danaro, cose e beni o altro di cui lo stesso sia Parte_1 CP_1
divenuto proprietario e/o possessore in ragione del testamento olografo della del 17.07.2016; Per_1
3) nonché condannare il (o i suoi eredi tutti) al pagamento di spese, diritti e onorari del CP_1
presente giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: CP_1
Nel merito:
- Respingere le domande tutte avanzate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa qui da intendersi integralmente richiamate e ribadite, con il favore di spese e competenze di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. CP_1
A fondamento della domanda, la parte attrice, assumeva quanto segue:
1. nata a [...], il [...], deceduta a Petritoli, il Persona_2
06.09.2019, insieme al marito, nato a [...] il [...], Persona_3
deceduto il 09.03.2019, erano stati legati, fino al momento della loro morte, da un rapporto profondo di amicizia con che li frequentava e si occupava, per loro conto, Parte_1
anche di piccoli favori e commesse quotidiane;
2. in questo contesto, l'attore veniva indicato quale procuratore di entrambi i coniugi, con atto pubblico a firma del Notaio del 09.05.2016, con contestuale revoca Per_4
della procura già conferita a figlio della sorella della defunta;
CP_1
2 3. a seguito di una progressiva sfiducia dei coniugi , gli stessi Parte_2
revocavano la qualità di erede del investendo come tale . Ed CP_1 Parte_1
invero, in data 04.03.2016, la mediante testamento segreto, depositato presso lo Per_1
Studio del Notaio individuava quale erede il proprio marito e, solo nel caso in cui Per_4
questi non avesse potuto o voluto accettare la qualità di erede, la testatrice prevedeva che succedesse, per sostituzione, Tuttavia, con testamento per atto pubblico del CP_1
09.05.2016, redatto dal Notaio revocando espressamente ogni sua Per_4 Persona_2
precedente disposizione testamentaria, confermava l'istituzione di erede del marito e, per eventuale sostituzione, ; Parte_1
4. ancora, , in data 23.05.2016, con atto pubblico del Notaio Parte_1
veniva designato come futuro ed eventuale amministratore di sostegno degli stessi Per_4
coniugi i quali ufficializzavano la revoca della designazione di amministratore di sostegno di risalente al 12.03.2016; CP_1
5. successivamente al decesso della provvedeva a Per_1 CP_1
pubblicare un testamento, datato 17.07.2016, redatto non di proprio pugno da Per_2
con il quale la stessa nominava erede il solo
[...] CP_1
6. tale testamento era nullo ex art. 606, comma 1 c.c., per mancanza di olografia e, comunque, era annullabile ex art. 591, comma 2, n. 3 c.c.;
7. in ordine all'olografia doveva rilevarsi che del tutto incompatibile con la disposizione contenuta nel documento era la già menzionata graduale assenza di fiducia nei confronti di a fronte della stima nutrita per il , nonché la circostanza CP_1 Parte_1
che l'amato marito – sempre individuato come primo designato a titolo di erede – fosse, alla data di redazione del testamento, in vita. Ancora, non doveva trascurarsi che la aveva Per_1
sempre prediletto la forma dell'atto pubblico, alla presenza dei medesimi amici come testimoni;
8. nondimeno, all'epoca del testamento in questione, analfabeta, Persona_2
era incapace di intendere e volere, come da documentazione in atti.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
1. la vita coniugale tra e il marito era Persona_2 Persona_3
stata caratterizzata dal carattere prevaricatore e autoritario del marito con il quale la Per_1
aveva frequenti litigi cui corrispondevano altrettanto frequenti interventi del fratello e della
3 sorella della defunta donna, e Screpanti Italia, nonché del NI Persona_5 [...]
figlio di quest'ultima, al fine di sedare gli animi e riportare la serenità nella coppia;
CP_1
2. nel giugno 2016, dopo un'ennesima lite, i coniugi si separavano Per_3
temporaneamente e riceveva ospitalità dal fratello , presso il quale Persona_1 Per_5
permaneva fino al gennaio 2017, per poi tornare nella casa coniugale;
3. non era vero che non godesse della fiducia della zia la quale, al CP_1
contrario, nutriva affetto nei confronti del NI, tanto da designarlo formalmente quale amministratore di sostegno. Il convenuto si interessava costantemente alla salute e al benessere degli zii essendo loro legato da profondo, sincero e disinteressato affetto;
4. la revoca della designazione quale amministratore di sostegno e della procura notarile non erano segni di disistima;
5. le condizioni di salute di subivano una evoluzione negativa Persona_2
successivamente al suo rientro presso la casa coniugale di Porto San Giorgio nel mese di gennaio 2017, tanto che, nel maggio 2017, la stessa veniva ricoverata presso l'Ospedale di
Sant'Elpidio a Mare. Appresa la notizia del ricovero, sia il fratello , sia la sorella Italia ed Per_5
il NI si prodigavano nella sua assistenza quotidiana fornendole ogni conforto morale e CP_1
materiale ed acquistando per lei anche medicine e abiti, ne disinteresse del marito;
6. la famiglia di origine della nonché assistevano la Per_1 CP_1
testatrice anche al momento del ricovero della stessa in una RSA e sollecitavano anche l'attore, nominato amministratore di sostegno, sostanzialmente inerte, per l'adempimento delle formalità necessarie presso il Tribunale, preoccupati dell'eventualità che, in caso di urgenza, nessuno potesse legittimamente intervenire e confrontarsi con i sanitari;
7. Italia Screpanti, infatti, constatato il rifiuto del di dare corso alla Parte_1
designazione, presentava istanza per l'apertura di una amministrazione di sostegno in suo favore, indicando il figlio come amministratore. Successivamente alla nomina dell'odierno CP_1
convenuto e alla richiesta di consegna delle chiavi della proprietà di il Persona_1
si ricordava della designazione avuta dalla de cuius e formalizzava la nomina Parte_1
assumendo l'ufficio dal quale, tuttavia, veniva destituito dal giudice tutelare
8. doveva rilevarsi come, nel tempo intercorso tra l'assunzione dell'incarico e l'esonero del , era stato possibile verificare che la revoca della designazione e della Parte_1
procura rilasciate precedentemente al erano avvenute a mezzo di atto pubblico ma CP_1
4 senza la sottoscrizione della defunta, avendo questa dichiarato di non poter sottoscrivere a causa dell'impossibilità di articolare adeguatamente gli arti, per la debolezza degli stessi, dovuta alla artrosi da cui era affetta, al pari di quanto successivamente avvenuto in sede di redazione del testamento pubblico;
9. doveva, pertanto, dubitarsi della genuina volontà espressa dalla testatrice che ometteva di firmare in favore dell'attore, che si era disinteressato della sua salute e della sua sorte. Al contrario, la aveva liberamente e personalmente sottoscritto un atto di Per_1
ultima volontà nei confronti del NI con un testamento segreto e con un successivo CP_1
testamento olografo temporalmente molto ravvicinati;
10. l'attore si era, di fatto, disinteressato ai bisogni primari della de cuius e lo stess era mosso spinto dai suoi esclusivi interessi materiali, come dimostrato dai contegni del al momento della pubblicazione del testamento redatto dal , ritardandola, in Parte_1 Per_3
attesa che la sua nomina quale amministratore di sostegno della moglie si consolidasse, Per_1
per poter entrare in possesso dei beni dei due coniugi;
11. non corrispondeva a verità che versasse in condizioni precarie Persona_1
già prima della morte del marito, poiché la certificazione allegata all'istanza di apertura della amministrazione di sostegno, comprovava solo che la de cuis aveva necessità di essere assistita nell'espletamento delle funzioni semplici e strumentali della vita quotidiana e non che fosse incapace di intendere e di volere e non dimostrava che tale stato ricorresse al momento della redazione del testamento oggi impugnato;
tale prova, del resto, doveva essere fornita dall'attore stesso;
12. la documentazione depositata certificava esclusivamente che la de cuius fosse affetta da fenomeni patologici che determinavano l'impossibilità per la medesima di compiere da sola gli atti quotidiani della vita e, dunque, che necessitava di assistenza nelle incombenze materiali. Al contrario nulla poteva evincersi in merito allo stato psichico della testatrice al momento della redazione dell'atto;
13. anche la perizia di parte allegata in atti non era sufficiente a far venir meno il principio di presunzione dello stato di capacità della testatrice. Da detto accertamento medico, poi, non emergeva che la testatrice fosse incapace di intendere e volere e, quindi, di testare a settembre 2016 e a luglio 2016;
5 14. quanto alla eccezione di non autenticità del testamento, le allegazioni fornite dalla controparte non erano idonee a fondare una domanda di annullamento del testamento olografo;
15. la donna era rimasta legatissima al NI anche dopo la sua revoca quale CP_1
amministratore designato ex art. 408 c.c.;
16. in ogni caso non era vera la rappresentazione di quale donna Persona_1
incapace ed analfabeta;
neppure era vero che la stessa prediligesse la forma dell'atto pubblico come dimostrava la redazione e sottoscrizione di dichiarazioni di volontà di pugno della
Per_1
17. veniva, altresì, contestata la perizia grafologica prodotta in atti;
18. il testamento in questa sede impugnato era genuino e valido, sia sotto il profilo della autografia, sia sotto il profilo della capacità a testare;
Instaurato il contraddittorio, assunte le prove orali ammesse, espletata C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere una Parte_1
pronuncia che, in via principale, accerti e dichiari la nullità e l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 comma 1 c.c., del testamento olografo del 17.07.2016, astrattamente riconducibile a per mancanza di olografia e/o per incertezza data. Persona_1
Prendendo le mosse dalla domanda svolta in via principale, allora, il Collegio osserva come, in punto di fatto, l'impugnazione che ci occupa abbia ad oggetto il testamento olografo, datato 17 luglio 2016, con il quale disponeva nei seguenti termini: “Io Persona_2 Per_2
lascio tutto a mio NI .
[...] Parte_3
Petritoli li 17 Luglio 2016”.
La scheda testamentaria in questione è sottoscritta in calce con nome e cognome della testatrice ed è stato pubblicato, con verbale di pubblicazione di testamento olografo del
19.09.2019, per atto pubblico del Notaio , rep. n. 83.826, racc. N. 15.989, Persona_6
registrato in data 23.09.2029 al n. 2917 (cfr. doc. 8 fascicolo parte attrice).
Con riguardo al testamento in questione, la parte attrice – come anticipato – ha eccepito il difetto di autografia, dando atto, in proposito, del sostanziale analfabetismo della testatrice e
6 dell'impossibilità, da tempo, della stessa di apporre anche la propria firma come, del resto, dalla stessa dichiarato, in sede di redazione di testamento pubblico del 09.05.2016, dinanzi al Notaio
Persona_7
Nella prestazione delle dichiarazioni di ultima volontà in questione, invero, Per_2
dichiarava “di non poter sottoscrivere a causa dell'impossibilità di articolare adeguatamente gli arti
[...]
per la debolezza degli stessi dovuta alla artrosi da cui è affetta” (cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice).
Secondo le prospettazioni dell'attore, poi, la non genuinità della dichiarazione di cui al testamento impugnato doveva evincersi anche dalla compromissione dei rapporti tra la testatrice e il NI, odierno convenuto, nonché dall'incedere dello scadimento della capacità di intendere e di volere della donna.
Ebbene, in merito alla olografia del testamento, è stata disposta una C.T.U. grafologica, estrinsecatasi nell'esame non solo degli scritti vergati dalla de cuius, ma anche delle certificazioni mediche in atti.
In particolare, il consulente del giudice, premesso di aver analizzato le scritture di comparazione, “nelle componenti dominanti che ne caratterizzano la struttura di fondo (gesto e movimento grafico, dimensioni, ampiezze, direzione, inclinazione, ritmo e organizzazione coesiva)”, tenendo, altresì conto, “del gesto fuggitivo (elementi minimi che si possono rilevare nei contorni delle lettere come i puntini delle
“i” o negli accenti e altri segni di interpunzione) importanti ai fini identificatori perché costituiscono i gesti più automatizzati del grafismo e quindi più difficili da reprimere o imitare perché non controllabili a livello conscio”.
In questo modo, il C.T.U. ha potuto accertare che: “Nella visione d'insieme è palese un evidente discendente soprattutto nel terzo rigo.
La firma è disallineata ed il cognome è vistosamente sotto al virtuale rigo di base.
Il margine sinistro è discretamente rispettato mentre a destra viene lasciato un ampio spazio.
Il testo e la firma non mostrano correzioni né cancellature ma solo due ripassi: nella lettera 'Io' il trattino iniziale della 'I' e la lettera 'a' nella parola Pt_3
Il tracciato risulta particolarmente difficoltoso, denso di stacchi, riprese, interruzioni improvvise e collegamenti rigidi.
Le lettere sono di calibro piccolo e non ci sono vistosi ingrandimenti, quasi tutte sono tremolanti, ammaccate e indurite nel tratto ma sono rintracciabili anche lettere integre e ben collegate fra loro. Queste lettere attirano subito l'attenzione in quanto troppo incoerenti rispetto al contesto.
Nello specifico…:
7 - 'scia' della parola lascia
- 'mio'
- lettere 'r' e 'a' della parola Morlaca
- lettere 't' e 'l'della parola Petritoli - 'rz' nel nome nella firma… Per_1
Si notano inoltre degli stiramenti obliqui ed orizzontali nei collegamenti fra lettere (freccia viola) e delle contorsioni particolari lungo le aste di alcuni grafemi (freccia verde)” (cfr. C.T.U. in atti).
Per quanto ancora di interesse in questa sede – rimandando per gli approfondimenti di natura squisitamente tecnica alla relazione di C.T.U. depositata – è rilevante osservare come l'ausiliario del giudice ha potuto accertare che “il quantum pressorio è particolarmente marcato su tutto lo scritto ed al tatto, il retro del foglio risulta molto rugoso. I filetti ascendenti e discendenti delle singole lettere non si differenziano e tutte le parole sono marcate allo stesso modo (in visione le prime due parole del rigo X1).
Non si evincono particolari addensamenti di inchiostro né congestioni o tratti vistosamente più marcati o ripassati rispetto ad altri”.
All'esito della comparazione delle altre scritture sottoposte alla verifica dell'ausiliario, questi ha dato atto che “è possibile formulare delle ipotesi. Alcune Categorie si discostano dal ductus individuale della nello specifico il ritmo, la Pressione, l'ideazione di molte lettere, gli spazi, le Per_1
ampiezze e la tenuta del rigo.
Ma alcune caratteristiche restano simili nonostante l'apparente diversità.
L'ipotesi è quella che la de cuius ha avuto la necessità di farsi aiutare nella stesura del testamento così da orientare la mano scrivente. Tale ipotesi giustificherebbe la Pressione molto marcata, il ritmo rigido e serrato
(contro l'andatura fluttuante delle comparative), l'assenza di rabberciamenti, gesti parassiti e l'assenza di ritocchi
e ripassi.
Una mano esterna ha sostenuto il braccio o la mano della scrivente al fine di aiutarne l'orientamento e la fermezza esecutoria. Questo giustificherebbe la presenza costante di lettere e movenze della signora presenti in tutto il breve testo e nella firma (X4).
…
Nel caso specifico, non si evince un contrasto di forze ma una Pressione omogenea e marcata che fa ipotizzare due 'energie' che fluiscono nella stessa direzione. Infatti nei quattro righi del testamento non vi è presenza di annerimenti, arresti o anomalie né di disordine e disuguaglianze. La grafia fluisce in maniera difficoltosa e rigida ma non forzata.
8 Nella partecipazione attiva di entrambi i soggetti (guidata e guidante), la produzione grafica non mostra più la prevalenza dell'una o dell'altra natura grafo-motoria, ma si notano contrasti, anche accentuati, di tendenze diverse, un sovraccarico di energia in alcuni punti, freno e sforzo in altri. In questo caso, sono palesi i sintomi del conflitto che viene a generarsi tra le due funzionalità grafiche e lo sforzo di esecuzione al quale i due soggetti sono sottoposti. La supremazia di una mano sull'altra è limitata solo ai momenti in cui la cedevolezza di una mano ha consentito la maggiore espressività dell'altra.
Per tale motivo, nel testamento sono presenti le peculiarità grafiche della de cuius ma anche grafemi e movenze non consone se confrontate con le comparative. Inoltre, sono presenti alcune lettere che poco hanno a che fare con la grafia della (e quindi forse vergate dalla mano aiutante) come la parola 'lascia' (X1) la Per_1
parola 'mio' (X2), le parole 'Petritoli' e 'Luglio 2016' (X3).
Le analogie analizzate fra le autografe ed alcune lettere del testamento giustificherebbero la partecipazione attiva della e la volontà di farsi aiutare nella stesura al fine di rendere il testamento Per_1
leggibile e comprensibile viste le numerose ed insormontabili difficoltà riscontate nelle autografe comparative”.
In sede di risposta alle osservazioni, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che “i contrasti sono riferibili ai tremori che sono presenti in forme alternate e spesso scompaio lasciando spazio alla scorrevolezza, alle lettere tumefatte che si alternano con quelle ben ideate e alle aste delle 't' che sono tremolanti ma anche toniche e vergate con spigliatezza”.
Ecco, allora, che il C.T.U. ha concluso nel senso che “i raffronti tra il testamento in verifica e le sottoscrizioni comparative (CC) consentono di ricondurre le verificande alla mano della Sig.ra che ha Per_1
necessitato dell'intervento e l'aiuto esterno di una mano guidante la quale, con alta probabilità, ha vergato anche alcune parole”, pertanto, “il testamento in verifica del 17.07.16 è stato redatto dalla Signora Per_1
aiutata e sostenuta da una mano esterna (mano aiutante) in quanto impossibilitata dalle oggettive
[...]
condizioni cliniche, fisiche e cognitive a produrre in piena autonomia un elaborato grafico leggibile e corretto”.
Tanto detto, osserva il Collegio come non vi sia motivo per discostarsi dalle conclusioni Per_ del C.T.U. dott.ssa , in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Quanto alle critiche mosse dalla parte convenuta alla relazione del C.T.U., si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
9 Il Tribunale del resto – aderendo alle conclusioni del C.T.U., che ha tenuto conto dei rilievi dei C.T.P., replicandovi – esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione
d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dall'ausiliario del
Giudice e la completezza dell'elaborato in esame sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e a dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del C.T.P. del convenuto.
Del resto, la difficoltà della di apporre, già dal maggio 2016, la propria Per_1
sottoscrizione e, a maggior ragione di vergare autonomamente un intero documento, è stata confermata anche in sede di escussione testimoniale.
All'udienza del 21.02.2022, sentito quale testimone, il Notaio ha Persona_7
dichiarato di aver constatato personalmente, nel maggio del 2016, le difficoltà in questione. Sul punto, lo stesso ha deposto nel senso che: “ero andato a casa della sig.ra ma per fare il Per_1
testamento. Facemmo dei tentativi di sottoscrizione su carta bianca, ma la sig.ra aveva proprio la mano bloccata. non si parlò della revoca della procura.
ADR avv. Marrozzini: fui chiamato telefonicamente dal sig. e poi, andato a casa della sig.ra Per_3
sia con il sig. che con la sig.ra Per_3 Per_1
ADR avv. Lattanzi: la sig.ra dichiarò di non essere in grado di firmare e poi provò e verificai Per_1
che era vero.
ADR avv. Marrozzini: non ho avuto una certificazione dell'artrosi ma ho potuto constatare di persona che la sig.ra aveva la mano bloccata. In occasione del precedente testamento, a marzo, la sig.ra Per_1
aveva firmato, con difficoltà, il verbale in presenza mia e dei testimoni. Per_1
….
10 La sig.ra manifestò la sua volontà e io la scrissi, interpretando la sua volontà…”. Per_1
L'impossibilità di sottoscrivere il documento è stata confermata anche per la data del
23.05.2016, allorché, nuovamente, il Notaio ha raccolto la dichiarazione della (cfr. Per_1
verbale di udienza del 21.01.2022: “anche in questa occasione feci fare alla sig.ra dei tentativi di Per_1
firma. Non ho avuto nessun certificato medico in ordine all'artrosi).
Tanto detto, allora, le prove orali appena esaminate consentono di dare ancora maggiore avallo alle conclusioni del C.T.U. nel senso della partecipazione da parte di un terzo alla redazione del testamento impugnato, nei termini già fondatamente ipotizzati dal C.T.U..
Ebbene, sul punto, se da un lato è vero che la giurisprudenza di legittimità – richiamata pure dalla parte convenuta – ha sostenuto che “È valido il testamento olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di scritturazione (nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore chiarezza)” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32 del 07/01/1992 (Rv. 475212 - 01)), nel caso di specie, osserva il Collegio come non sia revocabile in dubbio una più intensa partecipazione del terzo, tra l'altro, estrinsecatasi per l'intera redazione del testamento che – si ribadisce – come accertato dal C.T.U. – è caratterizzato “dalla partecipazione attiva di entrambi i soggetti (guidata e guidante)”, non potendosi escludere anche che “l'aiuto esterno di una mano guidante” abbia, “con alta probabilità, … vergato anche alcune parole”.
Dinanzi ad una simile emergenza probatoria, allora, non può che richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo” (cfr. Cass. sez. 6^ civ. ord.
6.3.2017 n. 5505 rv 643258-01; n. 24882 del
11 06/11/2013 (Rv. 628238 - 01); n. 20703 del 10/09/2013 (Rv. 627712 - 01); N. 1239 del 2012
Rv. 621167; n. 3163 del 17/03/1993).
Ne consegue, in definitiva, la declaratoria di nullità, per difetto di autografia ex artt. 602
e 606, comma 1 c.c., del testamento datato 17.07.2016.
Deve, allora, procedersi all'accertamento degli effetti della declaratoria di nullità ed inefficacia del testamento, nei confronti del soggetto, a sua volta, dichiaratosi erede.
Sul punto, l'attore ha chiesto che, alla luce della propria qualità di erede, in forza di testamento pubblico del 09.05.2016, (o, per egli, i propri eredi) venga condannato CP_1
“alla consegna, pagamento e all'attribuzione in favore del Sig. di tutti i diritti, somme di Parte_1
danaro, cose e beni o altro di cui lo stesso sia divenuto proprietario e/o possessore in ragione del CP_1
testamento olografo della del 17.07.2016”. Per_1
Ebbene, rammenta il Collegio come l'azione di petizione ereditaria abbia funzione tipicamente recuperatoria: essa è cioè diretta a consentire all'erede di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di che li possieda illegittimamente a titolo di erede o senza titolo alcuno ovvero dagli aventi causa dal possessore a titolo di erede o senza titolo. È dunque evidente che per il vittorioso esperimento dell'azione è necessario che la parte convenuta abbia la concreta disponibilità delle cose di cui l'attore chiede la restituzione, non potendo altrimenti realizzarsi la finalità restitutoria cui la domanda è tipicamente diretta.
Ed invero, nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (Cass. 14182/2011 e Cass. 8440/2008 e più di recente Cass.
26705/2020).
Pur non revocando in dubbio che si tratti di azione universale, con sostanziale distinzione dall'azione di rivendicazione, per essere la stessa diretta, sul presupposto del titolo di erede, a far entrare nel patrimonio di costui l'intero coacervo di situazioni patrimoniali e di beni che ne sono oggetto, caduti in successione, il soggetto che agisca per la petitio dovrà provare l'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass.
12 5304/1984), nonché la già citata disponibilità in capo alla parte convenuta della concreta disponibilità delle cose di cui l'attore chiede la restituzione.
Ciò posto, nel caso di specie, la domanda restitutoria deve essere dichiarata inammissibile per assoluta genericità in termini di allegazione e prova. L'attore, infatti, non ha allegato, né dimostrato, come era suo onere, la consistenza del patrimonio ereditario relitto da quali beni ne facessero parte, né il possesso da parte del convenuto, al Persona_2
momento della proposizione della domanda o anche successivamente, di alcun bene ereditario di cui pretende la restituzione.
In questi termini è del tutto precluso al Collegio operare in termini di qualificazione e quantificazione dei beni oggetto della restituzione, in difetto di una specifica allegazione e prova della consistenza degli stessi nonché del loro possesso.
Va, poi, aggiunto che la declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione rende superflua la pronuncia relativa all'accertamento in capo all'attore della qualità di erede, pronuncia meramente dichiarativa dalla quale, in siffatto contesto, la stessa parte attrice non potrebbe trarre alcuna utilità.
La declaratoria di inammissibilità in ordine alla domanda di petizione ereditaria si pone quale giusto motivo per la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà.
La restante parte di spesa viene posta a carico della parte convenuta in quanto soccombente principale e viene liquidata, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia a complessità media, partendo dai parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, ivi compresa quella di mediazione, sono così liquidati in favore della parte attrice compensi nella misura complessiva, già ridotta della detratta metà compensata, di euro 6.588,00 (euro 1.158,00 per la fase di mediazione obbligatoria da sommare ad euro 5.430,00, quali spese del presente giudizio).
Quanto alle ulteriori spese vive per le quali la parte attrice ha chiesto il rimborso, deve specificarsi che ha allegato le fatture emesse dai due consulenti di parte, Parte_1
per la perizia grafologica e per quella medico-legale, dai rispettivi importi di euro 2.300,40 (cfr.
All. 12 al fascicolo di parte attrice) e di euro 610,00 (All. 13).
Sul punto, deve essere richiamato il principio di diritto per il quale “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo
13 comma dell' art. 92 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. n. 26729 del 15 ottobre 2024; Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n.
1626 del 1965)” nonché quello per il quale “tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate” (cfr. Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19).
Nella specie, gli importi richiesti non appaiono né superflui né eccessivi, tenuto conto delle tariffe professionali e degli stessi parametri da applicare ai consulenti tecnici d'ufficio per operazioni peritali del medesimo tipo. Pertanto, il Collegio ritiene ripetibili le spese in questione, anch'esse nella misura della metà alla luce della parziale compensazione.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato provvedimento, alla luce dell'utilità in concreto svolta anche nei confronti della parte vittoriosa, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1514/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara la nullità del testamento olografo datato 17 luglio 2016, a firma di pubblicato con atto del Notaio Persona_2
, rep. n. 83.826, racc. n. 15.989, registrato in data 23.09.2029 al n. 2917; Persona_6
❖ dichiara inammissibile la domanda di restituzione svolta dalla parte attrice;
❖ compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
❖ condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, nella restante misura della metà, che liquida nella somma di € 6.588,00 per compensi, € 1.734,19 per spese vive oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni, le spese di C.T.U., come liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 06.02.2025. Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il giudice est.
dott.ssa Mariannunziata Taverna
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