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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9788 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di secondo grado iscritta al N. 26281/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15.10.2025 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Napoli alla Via Caracciolo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Rossella Promonto- rio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-APPELLANTE- E
(P.IVA. , quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 per la Regione Campania, ex art. 286 d.lgs. 209/05, alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campa- nia, in persona del legale rappresentante p.t Dott. e Dott. Controparte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti con- Controparte_3 ferita per atto del notaio di Treviso, rep. 186905, Persona_1 racc. 30367 del 18.12.2014, dall'avv. Marcello Picone ed elettivamente domici- liata presso il suo studio sito in Napoli, alla via Guglielmo Melisurgo 44
-APPELLATA- nonché (C.F. ), nato a [...] il CP_4 C.F._2
9.03.1965 ed ivi residente al Vico grotta S. Lucia 8
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: danni a cose (cod. oggetto 145001). Appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di risarcimento danni da sinistro stradale. Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13-16.11.2018, la sig.ra
[...] conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barra, Parte_2 [...]
e quale impresa designata dal Fondo di Garanzia CP_4 Controparte_1 per le vittime della strada per la Regione Campania, per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio autoveicolo, tipo Audi A3 tg.CG875RE, a seguito dell'incidente avvenuto in data 14.02.2015, alle ore 20.10 circa, in Napo- li, alla Via Diocleziano. Più precisamente, nell'atto di citazione in primo grado parte attrice esponeva:
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che in tali circostanze di tempo e di luogo il conducente dell'autoveicolo Fiat tg.BS433EH, sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà del sig.
[...]
nel transitare lungo via Diocleziano, urtava la parte laterale sinistra del CP_4 veicolo di sua proprietà, parcheggiato lungo il margine destro della carreggiata;
che a seguito del sinistro, l'autoveicolo di sua proprietà riportava danni alla parte laterale sinistra della carrozzeria, come evidenziato nei rilievi fotografici e nella perizia di parte;
che al momento del sinistro l'autoveicolo tg BS433EH, di proprietà del sig.
[...]
non era assicurato, come da certificazione Consap;
Parte_3 che ai sensi della lettera A dell'art. 283 del D.lgs. 209/2005 aveva avanzato, in data 12.05.2015 richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni subiti alla
[...]
nella qualità di impresa designata per la Campania alla ge- Controparte_5 stione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia vittime della strada ed alla Con- sap, senza ottenere riscontro ed aveva inoltrato invito alla negoziazione assistita, ma senza esito. L'attrice formulava in primo grado le seguenti conclusioni: “a) Accogliere la domanda attrice;
2) Dichiarare l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa del sig. 3) In conseguenza condannare CP_4 lo stesso, in solido con , nella qualità di impresa designata Controparte_1 per la Campania dalla Isvap alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Ga- ranzia per le vittime della strada, ex D. Lgs. 209/2005 al risarcimento dei danni subiti dalla vettura Audi A3 di proprietà dell'istante, nella misura che sarà di- mostrata in corso di causa e, comunque, in quella misura che il G.d.P. vorrà de- terminare, anche all'esito di CTU che occorrendo, vorrà disporre, oltre sosta tecnica, fermo legale, interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del sini- stro fino a quello dell'effettivo pagamento, nei limiti di competenza del giudice adito, entro il limite di € 5.200,00; 4) Condannare la stessa al pagamento di spe- se, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario”. Il conseguente giudizio veniva incardinato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pa- ce di Barra, Rg. 6255/2019, con prima udienza fissata per il 15.10.2019. Alla predetta udienza si costituiva , la quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare, la nullità, l'improponibilità ed improcedibilità della domanda e nel merito, il rigetto della stessa, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Non si costituiva CP_4
Acquisita la documentazione prodotta, assunta una testimonianza, il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 3823/2023, depositata in data 1.06.2023, dichiara- va la domanda infondata, compensando le spese, con la seguente motivazione:
“(…) la dinamica descritta nell'atto di citazione non è convincente, in quanto non regge il vaglio critico condotto alla stregua dei risultati dell'inchiesta istrut- toria, in particolare dei documenti prodotti (rilievi fotografici) e delle risultanze istruttorie. Non persuade la dichiarazione testimoniale resa da Testimone_1
, indotto dall'istante, che risulta non persuasiva. Ed infatti dal confronto del-
[...] la deposizione testimoniale resa dalla su indicato teste con le ulteriori risultanze probatorie emergono elementi contraddittori che concorrono a far dubitare, ol- tre che dell'attendibilità del testimone, anche della stessa verificazione del fatto come descritto dall'attrice in citazione. La dichiarazione resa dal è la- Tes_1
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cunosa generica e contraddittoria e porta alla totale dissoluzione del postulato dell'istante che è destinato inesorabilmente al rigetto. In definitiva, non essendo- ci sincronia probatoria e, comunque non essendo stata raggiunta la prova, la domanda va rigettata”.
avverso la suddetta sentenza, proponeva appello innanzi al Tri- Parte_1 bunale di Napoli, con atto notificato in data 14.12.2023, sulla base di un unico motivo (“Erronea valutazione delle risultanze istruttorie”). Incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, IX sez. Civile, si costituiva che rassegnava le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare, Controparte_1 dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; 3) Rigettare l'appello proposto in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto e confermare la de- cisione di primo grado;
4) in via subordinata, per mero tuziorismo difensivo e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, limitare il ri- sarcimento nella misura che verrà ritenuta di stretta giustizia previo accoglimen- to della domanda di regresso;
5) In ogni caso, condannare l'appellante al paga- mento delle spese, diritti ed onorari di lite”. Non si costituiva CP_4
All'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni delle parti la causa veniva tratte- nuta in decisione.
****************************** Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, benché CP_4 ritualmente citato in giudizio, non si è costituito in fase di gravame. Il gravame è, innanzitutto, ammissibile e procedibile perché tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e, quindi, entro i sei me- si dalla pubblicazione della sentenza impugnata (in mancanza di notificazione della stessa) considerata la sospensione feriale. Invero, la sentenza è stata deposi- tata il 1.06.2023 e l'atto di appello è stato notificato in data 14.12.2023. L'iscrizione a ruolo del gravame è del 15.12.2023. L'appello è, altresì, ammissibile perché conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c. essendo indicate le parti della sentenza di cui si chiede la modifica ed essendo proposto e motivato il contenuto di tale modifica. Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere, senza alcun pregiudizio, la propria attività difensiva, mentre non è richiesta, né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a so- stegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la deci- sione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento del- la stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass. sez. III, 23/10/2014, n. 22502).
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Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo la qua- le non si deve esigere dall'appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impugnare, né un progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero formalismo e verifi- care se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma (cfr. Cass. n. 13535/18). Conforme in tal senso Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 secon- do cui “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impu- gnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex no- vo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”. Circoscritto e delimitato l'oggetto del presente giudizio, ritiene questo giudice che il gravame è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza n. 3823/2023, depositata in data 1.06.2023, dal Giudice di Pace di Barra. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erronea valutazione dell'intero quadro probatorio, in violazione degli artt. 115 e 116 cpc. La suddetta censura è da respingere. E' principio pacifico in giurisprudenza che l'apprezzamento del giudice di meri- to, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dal- la analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a di- scutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle pro- ve, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. L'unico limite che incontra il giudice di merito nella sua attività di apprezzamen- to e “selezione” del materiale probatorio è costituito dall'obbligo di congrua mo- tivazione (“indicare le ragioni del proprio convincimento”), già art. 111 comma 6 Cost, che sia non apparente e non contraddittoria;
invero questi “requisiti” sono necessari a conferire razionalità all'iter argomentativo che ha condotto il giudice al proprio convincimento, iter che dovrebbe seguire uno schema sillogistico per cui una testimonianza (premessa minore) andrebbe valutata alla luce di un crite- rio razionale applicato dal giudice nel caso concreto (premessa maggiore). Nel caso specifico, l'operato del primo giudice nella valutazione dei fatti in rela- zione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non risulta passibile di cen- sura alcuna ma, anzi, risulta pienamente condivisibile, in quanto la motivazione che ha condotto al convincimento in merito al rigetto della domanda di Parte_1
appare pienamente supportata dalle argomentazioni logico-giuridiche
[...] espresse nella impugnata pronuncia, motivazione fondata correttamente sulle
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prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e di secondo grado sulla va- lutazione delle predette. Il primo giudice ha fondato la sua motivazione di rigetto sulla inattendibilità dell'unico teste escusso e sull'incompatibilità delle sue dichiarazioni con gli ele- menti acquisiti nel corso del giudizio. Il ragionamento del Giudice di Pace va condiviso. In diritto, ancora, giova premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere pro- batorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, se- condo costante giurisprudenza di legittimità, “l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di con- sentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identi- ficato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso CP_6
in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il
[...] danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il dan- neggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non assicu- rato, deve, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla con- dotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo non assicurato (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1° agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304). E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a sostituire , ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai dan- neggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile. Facendo applicazione dei richiamati principi (di recente ancora ribaditi dalla Su- prema Corte con sentenza n. 5892/16), il Tribunale ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace possano essere pienamente condivise e che, per- tanto, la domanda risarcitoria vada rigettata, non essendo stata raggiuta la prova che i danni che si assumono riportati siano conseguenza di un sinistro provocato dal veicolo di proprietà di sprovvisto di copertura . CP_4
Militano a favore di tale convincimento, oltre a quanto già messo in luce dal Giudice di Pace, che si condivide, le seguenti circostanze :il testimone Tes_2
escusso all'udienza del 18.01.2022 ha dichiarato: “Dopo l'urto mi sono
[...] avvicinato e il conducente del veicolo Fiat si è dileguato frettolosamente ed io sono riuscito ad annotare il numero di targa”. Non è dato comprendere come sia possibile che il testimone presente sul mar- ciapiedi del lato opposto rispetto al punto in cui è avvenuto l'incidente , di sera, all'altezza di un non meglio precisato supermercato , in prossimità di pompa di benzina non meglio precisata abbia potuto ricordare “annotando” su uno scritto il numero di trada di una FIAT PANDA datasi frettolosamente alla fuga e dopo di ciò abbia atteso il conducente del veicolo attoreo , non presente in loco, per dare il numero di targa dei veicolo investitore ed i propri recapiti . Non è chiaro in quale punto preciso di via Diocleziano si è verificata la collisione tra i due vei- coli;
inoltre, il teste non descrive in modo preciso i punti d'impatto tra gli auto- veicoli, limitandosi a riferire, del tutto genericamente, che il veicolo investitore
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urtava la parte laterale sinistra del veicolo di proprietà attorea, fermo sul margine destro della strada.
, inoltre non è stato indicato come testimone nella lettera di Testimone_2 messa in mora.
Vi è di più, il teste afferma che l'auto di avrebbe urtato il veicolo CP_4 dell'attrice con la sua parte anteriore, ma non si comprende, come ciò sia possibi- le. Invero, se il convenuto procedeva lungo via Diocleziano e l'auto di Parte_1 era ferma sul margine destro della carreggiata, l'urto sarebbe dovuto avve-
[...] CP_ nire tra la parte laterale sinistra della e la parte laterale sinistra dell'Audi. Il teste ha, poi, aggiunto che l'auto, subito dopo l'urto si dileguava, circostanza questa che, in linea di massima, non avrebbe consentito il rilevamento del nume- ro di targa e lo scambio dei dati tra i veicoli coinvolti. Le dichiarazioni rese dal testimone oculare non sono, pertanto, di per sé sole in grado di connotare di veridicità e certezza il fatto storico e la relativa dinamica, così come descritta da parte attrice nell'atto introduttivo. Invero, le stesse, oltre ad, essere generiche, lacunose e contraddittorie non trovano riscontro nelle prove documentali in atti. Proprio i punti d'urto tra gli autoveicoli, denotano che il conducente del veicolo Fiat non può avere impattato l'Audi con la sua parte anteriore. I danni riportati dal veicolo di proprietà attorea, infatti, (cfr. rilievi fotografici in atti) sono incompatibili con la dinamica descritta dal teste. Se la dinamica del si- nistro fosse realmente quella descritta dal teste, l'Audi avrebbe dovuto riportare un'altra tipologia di danni, ovvero, non a tutta la fiancata sinistra. I danni, molto probabilmente, si sarebbero concentrati in un unico punto della fiancata, che avrebbe presentato un'ammaccatura tale da far rientrare la carrozzeria. La deposizione testimoniale, quindi, non toglie la poca chiarezza dell'intera vi- cenda, connotata da incongruità. Ed ancora il fatto che il testimone fosse distante dall'incidente , e fosse sera non può dare certezza sul numero di targa che egli solo ha annotato, nessun altro es- sendo presente ai fatti (nemmeno il conducente del veicolo attoreo). Mancano, inoltre, rilievi fotografici che ritraggono il luogo dell'incidente nell'immediatezza del fatto.
Inoltre difetta la prova del danno ex art 2697 cc . L'attrice ha acquistato il suo veicolo il 1/4/2014 al prezzo di euro Pt_1
2.500/00 (cfr certificato PRA) e lo ha alienato il 4/11/2015 ad un prezzo addi- rittura maggiore di 4.000/00 ; nessun accertamento tecnico sul veicolo è stato fatto prima della vendita per verificare l'entità degli asseriti danni , né è stata esibita fattura di riparazione o indicato un testimone che potesse affermare che il veicolo sia stato riparato a spese della prima della rivendita. Pt_1
L'intera deduzione attorea si fonda solo sulla prova testimoniale che appare dubbia;
ne deriva che viene inficiata tutta la ricostruzione della presunta dina- mica del sinistro, la quale non risulta, pertanto, comprovata nei termini e modi dedotti nell'atto di citazione di primo grado, con il conseguente totale rigetto del gravame. Le esposte considerazioni giustificano, in conclusione, il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
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Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate, ex DM 55/2014, aggiornato al Dm 147/2022, valori minimi per la assenza di istrut- toria . Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater deve darsi at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epi- grafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 3823/2023, depositata in data
1.06.2023 dal Giudice di Pace di Barra;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre rim- borso spese generali CPA e Iva come per legge;
3)Si dà atto dell'applicabilità a carico di della sanzione pari Parte_1 al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello. Napoli, 28/10/2025 Il Giudice (dott.ssa Renata Palmieri)
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