Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 147
CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990

    La Corte ritiene che la novella introdotta con il D.Lgs. 139/2024 abbia una portata innovativa e non meramente interpretativa, modificando il precedente assetto normativo. La nuova disciplina, che prevede benefici fiscali più ampi, trova applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2025. L'atto di donazione in questione è stato rogato in data anteriore a tale data, quando era in vigore la formulazione previgente della norma. Pertanto, non è possibile riconoscere un'applicazione retroattiva della nuova normativa, in quanto le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 147
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo