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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
8372/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo ,all'esito dell'udienza del 03.03.2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8372/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nata a [...] ( CT ) il 06.08.1970 c. f. , residente in Parte_1 C.F._1
Bronte Contrada Tripuranello, col patrocinio in giudizio degli avv. Emanuela Natoli ed avv. Carola
Magistro , giusta procura alle liti in atti depositata , domiciliata presso il loro studio in Catania
Corso Italia 213 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , giusta procura in atti, domiciliato in Catania Piazza della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2
Giudizio , munito di procura speciale rilasciata per atto pubblico ,con Sede centrale in Roma CP_3 via Grezar 14 , c.f. in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Santo Finocchiaro, P.IVA_2
domiciliato presso il suo studio in Catania via Musumeci 137 ;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.9.2024 parte attrice impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 293762202400001761 , notificata il 29/7/2024 , l'impugnazione era proposta in riferimento agli avvisi di addebito di seguito specificati :
avviso addebito 59320150003725369 avente ad oggetto omesso versamento dei contributi IVS affe renti gli anni 2013 e 2014 per € 4.150,56 ;
avviso di addebito 59320160002857523 avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi IVS
per l'anno 2015 per € 2.782,22 ;
avviso addebito 59320160007097111 avente ad oggetto contributi IVS anno 2015 per € 2.756,39;
avviso addebito 59320160008973582 avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati relativo all'anno 2015 per euro 184,31;
avviso addebito 59320170005527818 avente ad oggetto contributi IVS anno 2016 per euro 5.535,70
avviso addebito 59320180004657035 avente ad oggetto omesso versamento contributi IVS relativi al 2017 per euro 4.169,16.
Deduceva l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei sottesi atti ,
come sopra specificati, per l'avvenuto decorso della prescrizione estintiva quinquennale , maturata-
si successivamente la data di ciascuna notifica dei titoli impugnati .
Richiamava a tal fine l'art. 3 , commi 9 e 10 della legge n. 335/1995 e chiedeva l'annullamento di tutti gli atti impugnati .
Deduceva che l'azione proposta fosse qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e che il termine quinquennale di prescrizione fosse applicabile anche nel caso dei titoli non opposti nel termine di quaranta giorni e divenuti pertanto definitivi.
Deduceva l'omessa notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione nei cinque anni successivi la notifica degli avvisi di addebito e pertanto deduceva l'illegittimità dell'azione intrapresa dal con-
cessionario del servizio di riscossione , chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati , con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente .
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito suindicati e fissava udienza di discussione al 15 gennaio 2025.
CP_ Si costituiva in giudizio in data 2 dicembre 2024 che in via preliminare eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva, in riferimento alle doglianze proposte contro la legittimità
dell'azione di recupero coatto dei crediti , affidata al concessionario del servizio di riscossione e non già all'ente impositore , che formava il ruolo e non era responsabile della legittimità della azio ne di recupero del credito . Deduceva altresì la tardività dell'opposizione , proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99.
Evidenziava la regolarità di notifica di tutti gli atti impugnati , comunicati dall'ente previdenziale al la debitrice , odierna ricorrente , presso l'indirizzo di residenza con raccomandata diretta postale.
Sotto altro profilo evidenziava che nessuna prescrizione era decorsa nella fattispecie e che il decor-
so di prescrizione risultava sospeso dalla legislazione intervenuta durante l'emergenza sanitaria da covid-19 , che aveva determinato nel periodo intercorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la sospensione delle attività di notifica delle cartelle e di atti di riscossione , controllo , accertamento ,
contenzioso.
Detta legislazione intervenuta durante l'emergenza sanitaria richiamata , aveva parimenti sospeso i termini di tutte le entrate tributarie e non tributarie , in scadenza nel periodo da 8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse da agenti di riscossione, nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 d.l. n. 78/2010.
Nel merito deduceva la sussistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi richiesti , dovuti alla
Gestione Commercianti cui la ricorrente risultava iscritta. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la conferma degli atti impugnati e l'obbligo di pagamento delle somme portate dai medesimi.
In data 03. 12 . 2024 si costituiva che in via preliminare deduceva la Controparte_2
carenza di propria legittimazione passiva a resistere alle doglianze afferenti l'irregolare notifica
CP_ degli avvisi di addebito emessi da
Deduceva la regolarità della notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preven tiva di ipoteca e la notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione quali l'intimazione di pagamento per gli avvisi di addebito 2015, 2016 , 2017 , ovverosia l'atto n. 2932022900120100
6000 notificato il 27 maggio 2022.
In riferimento all'avviso di addebito 2018 l'atto interruttivo era rappresentato dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata , oltre l'applicazione del periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale sopra richiamata.
Per tutti gli atti all'esame di giudizio invocava l'applicabilità della sospensione del decorso di prescrizione, disposta dalla legislazione intervenuta durante l'emergenza socio sanitaria da covid-19
deduceva pertanto che nessuna prescrizione fosse decorsa e chiedeva il rigetto del ricorso.
Durante la trattazione del giudizio parte ricorrente contestava la validità della notifica ex art. 143
cpc dell'intimazione di pagamento , atto interruttivo del decorso di prescrizione. Chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse l'avvenuta prescrizione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento in atti documentata, alla luce della nullità della notifica dell'atto interruttivo.
All'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025 questo giudice veniva delegato per discussione e deci-
sione , sostituita l'udienza del 03 marzo 2025 col deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. , esaminate le istanze e conclusioni come in atti depositate , la causa viene definita col presente provvedimento .
∗∗∗∗∗∗∗∗.
Con atto introduttivo del giudizio parte ricorrente intende proporre un 'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. basata sul decorso di prescrizione quinquennale avvenuto in data successiva alla notifica di ciascun atto impugnato .
L'opposizione si incentra pertanto sull'accertamento della prescrizione come fatto modificativo ed estintivo del credito , intervenuto successivamente l'avvenuta perfezione di tutti i titoli esecutivi impugnati .
CP_ Dalla documentazione in atti versata dalle resistenti , con particolare riguardo ad , gli avvisi di addebito sono tutti regolarmente notificati a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimen-
to . L'avviso di addebito 593 2015 00003725369000 risulta notificato il 18.12.2015 per compiuta giacenza ( cfr. all. 3b);
L'avviso di addebito 593 2016 0002857523000 risulta notificato il 25.7.2016 per compiuta giacenza
( cfr. all. 4b); l'avviso di addebito 593 2016 0007097111000 risulta notificato per compiuta giacenza il 12 .
01.2017 ( cfr. all. 5 b) ;
l'avviso di addebito 5932016 0008973582000 risulta notificato per compiuta giacenza il 16.3.2017
( cfr. all. 6b);
l'avviso di addebito 593 2017 0005527818000 risulta notificato il 28.12.2017 ( all. 7b);
Occorre evidenziare la regolarità di tutte le notifiche degli avvisi di addebito poiché si tratta di in-
vio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'ente impositore , che non ri-
chiede intervento di agente notificatore tantomeno invio di C.A.D. , non trovando applicazione le regole di cui alla legge n. 890/1982 , ma le disposizioni di cui all'art. 1335 c. c. e le regole ordina-
rie del servizio postale universale ( ci cfr. sul punto Cass. 33563/2018 ; Cass. 12883/2020; Corte
App. Catania sent. 1101/2022 del 15.09.2022).
Pertanto dalla documentazione in atti depositata dall'istituto resistente, la notifica eseguita dall'ente creditore è rituale . documenta notifica di atto interruttivo del decorso di prescri - Controparte_2
zione quinquennale in riferimento agli avvisi di addebito sopra specificati.
Segnatamente documenta la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229001201006000 che risulta eseguita in data 27/05/2022.
Tale atto viene documentato dalla resistente con gli allegati 3 e 3a , depositati con memoria di costi-
tuzione .
L'atto allegato in effetti comprende gli avvisi di addebito sopra specificati e avrebbe valenza inter-
ruttiva del credito , occorre valutare la ritualità della notifica dell'atto di cui allegato 3à.
Viene depositata pertanto la notifica con il numero dell'intimazione di pagamento ove si legge che l'atto viene depositato presso la casa Comunale dopo avere costatato l'irreperibilità del destina –
tario. Si legge altresì l'appunto scritto a mano dal notificante ove l'indirizzo risulta insufficiente.
La ricorrente odierna risiede in Bronte contrada Tripuranello senza numero civico. Viene documen tato il deposito presso la Casa Comunale in Bronte con affissione all'albo pretorio .
La disciplina degli atti impositivi notificati dalla , come nel caso di Controparte_2
intimazione pagamento all'esame , pur essendo mutuata dal codice di procedura civile per gli atti giudiziari , tuttavia deve fare riferimento all'art. 60 DPR 600/1973, secondo cui la notificazione de- gli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti codice procedura civile.
La notifica ai soggetti irreperibili avviene quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notifi-
cazione non vi è abitazione o ufficio del contribuente, in tali casi l'avviso di deposito si affigge nell'albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere , si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione .
Tuttavia al fine di eseguire questo tipo di notificazione l'agente notificatore deve eseguire le opportune ricerche volte a verificare che nel comune , già sede del domicilio fiscale , il contribuente non ha più né abitazione né ufficio o azienda e , quindi , che manchino dati ed elementi oggettiva-
mente idonei per notificare altrimenti l'atto . Inoltre, come si evince da Ordinanza 26489 di Corte
Cassazione, intervenuta sul punto in data 13.9.2023, sebbene nessuna norma prescriva quali attività
devono esattamente a tal fine essere compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche , deve emergere “ chiaramente che le
ricerche sono state effettuate che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in
esame”.
Nella fattispecie il deposito in Casa Comunale e la notifica eseguita ad indirizzo insufficiente non valgono a documentare l'irreperibilità della ricorrente odierna nel comune di residenza , né
emergono ricerche eseguite dal messo notificatore in riferimento l'intimazione di pagamento , per-
tanto l'atto interruttivo non risulta in atti ritualmente notificato , né risultano documentati dal notificatore i presupposti dell'irreperibilità della ricorrente odierna trasferita in altro indirizzo non conosciuto.
In realtà nella fattispecie all'esame la ricorrente risiede in Bronte in contrada Tripuranello senza numero civico e presso tale recapito viene notificata altresì la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata in giudizio( cfr. alleg. 2a fascicolo . Pertanto il notificatore , non trovando la CP_2
ricorrente al momento della notifica dell'intimazione di pagamento all'esame , avrebbe dovuto notificare innanzi tutto l'atto interruttivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c con tutte le formalità richieste dalla norma e secondo l'indirizzo costante della Cassazione e della giurisprudenza in materia di atti impositivi. Mentre la notifica agli irreperibili ex art. 60 DPR 600/1973 va eseguita quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato ,
previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale , secondo quanto dispone la norma
( art. 60 ) sopra citata.
CP_ Pertanto gli avvisi di addebito portanti i contributi dell' risultano prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata in giudizio e notificata in data 29.7.2024.
In conseguenza dell'inefficacia della notifica dell'atto interruttivo, la prescrizione risulta decorsa,
nonostante l'applicabilità alla fattispecie della sospensione del decorso di prescrizione disposto dalla legislazione intervenuta durante la pandemia da Covid-19
Diversa valutazione occorre eseguire per l'avviso di addebito 593 20180004657035 che risulta notificato per compiuta giacenza in data 09.8.2018.
Risulta applicabile nella fattispecie la sospensione disposta dall'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020
ed il richiamato art. 12 D.Lgs. 159/2015.
Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu-
zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso
di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo ,
relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi-
zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio-
ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cieall'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23
giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
Pertanto l'avviso di addebito 59320180004657035 non risulta prescritto alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, avvenuta il 29.7.2024.
Pertanto il ricorso trova accoglimento in riferimento alla prescrizione decorsa per gli avvisi di addebito più risalenti nel tempo che devono pertanto essere annullati.
Rimane la validità ed efficacia del titolo 593 2018 0004657035 che deve essere confermato con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente per le Controparte_2
ragioni della decisione, essendo la prescrizione decorsa quando i titoli esecutivi erano affidati al concessionario del servizio di riscossione.
Sono compensate le spese tra la parte ricorrente e l' , alla luce della rituale Controparte_4
notifica in atti documentata degli avvisi di addebito impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 8372/2024 R.G. disattesa ogni contraria istanza , eccezione , difesa , così
provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso in riferimento agli avvisi di addebito 59320150003725369, 593
20160002857523, 59320160007097111, 59320160008973582, 59320170005527818, i cui crediti risultano estinti per prescrizione ed i titoli pertanto sono annullati;
Dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata limitatamente i titoli prescritti;
Conferma l'avviso di addebito 593 20180004657035 con l'obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle Controparte_2
spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al
15% , iva e cpa come per legge , con distrazione in favore dell'avv. Natoli Emanuela e dell'avv.
Carola Magistro, dichiaratesi procuratori antistatari.
Catania 03 .03.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo ,all'esito dell'udienza del 03.03.2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8372/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nata a [...] ( CT ) il 06.08.1970 c. f. , residente in Parte_1 C.F._1
Bronte Contrada Tripuranello, col patrocinio in giudizio degli avv. Emanuela Natoli ed avv. Carola
Magistro , giusta procura alle liti in atti depositata , domiciliata presso il loro studio in Catania
Corso Italia 213 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , giusta procura in atti, domiciliato in Catania Piazza della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2
Giudizio , munito di procura speciale rilasciata per atto pubblico ,con Sede centrale in Roma CP_3 via Grezar 14 , c.f. in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Santo Finocchiaro, P.IVA_2
domiciliato presso il suo studio in Catania via Musumeci 137 ;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.9.2024 parte attrice impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 293762202400001761 , notificata il 29/7/2024 , l'impugnazione era proposta in riferimento agli avvisi di addebito di seguito specificati :
avviso addebito 59320150003725369 avente ad oggetto omesso versamento dei contributi IVS affe renti gli anni 2013 e 2014 per € 4.150,56 ;
avviso di addebito 59320160002857523 avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi IVS
per l'anno 2015 per € 2.782,22 ;
avviso addebito 59320160007097111 avente ad oggetto contributi IVS anno 2015 per € 2.756,39;
avviso addebito 59320160008973582 avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati relativo all'anno 2015 per euro 184,31;
avviso addebito 59320170005527818 avente ad oggetto contributi IVS anno 2016 per euro 5.535,70
avviso addebito 59320180004657035 avente ad oggetto omesso versamento contributi IVS relativi al 2017 per euro 4.169,16.
Deduceva l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei sottesi atti ,
come sopra specificati, per l'avvenuto decorso della prescrizione estintiva quinquennale , maturata-
si successivamente la data di ciascuna notifica dei titoli impugnati .
Richiamava a tal fine l'art. 3 , commi 9 e 10 della legge n. 335/1995 e chiedeva l'annullamento di tutti gli atti impugnati .
Deduceva che l'azione proposta fosse qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e che il termine quinquennale di prescrizione fosse applicabile anche nel caso dei titoli non opposti nel termine di quaranta giorni e divenuti pertanto definitivi.
Deduceva l'omessa notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione nei cinque anni successivi la notifica degli avvisi di addebito e pertanto deduceva l'illegittimità dell'azione intrapresa dal con-
cessionario del servizio di riscossione , chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati , con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente .
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito suindicati e fissava udienza di discussione al 15 gennaio 2025.
CP_ Si costituiva in giudizio in data 2 dicembre 2024 che in via preliminare eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva, in riferimento alle doglianze proposte contro la legittimità
dell'azione di recupero coatto dei crediti , affidata al concessionario del servizio di riscossione e non già all'ente impositore , che formava il ruolo e non era responsabile della legittimità della azio ne di recupero del credito . Deduceva altresì la tardività dell'opposizione , proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99.
Evidenziava la regolarità di notifica di tutti gli atti impugnati , comunicati dall'ente previdenziale al la debitrice , odierna ricorrente , presso l'indirizzo di residenza con raccomandata diretta postale.
Sotto altro profilo evidenziava che nessuna prescrizione era decorsa nella fattispecie e che il decor-
so di prescrizione risultava sospeso dalla legislazione intervenuta durante l'emergenza sanitaria da covid-19 , che aveva determinato nel periodo intercorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la sospensione delle attività di notifica delle cartelle e di atti di riscossione , controllo , accertamento ,
contenzioso.
Detta legislazione intervenuta durante l'emergenza sanitaria richiamata , aveva parimenti sospeso i termini di tutte le entrate tributarie e non tributarie , in scadenza nel periodo da 8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse da agenti di riscossione, nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 d.l. n. 78/2010.
Nel merito deduceva la sussistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi richiesti , dovuti alla
Gestione Commercianti cui la ricorrente risultava iscritta. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la conferma degli atti impugnati e l'obbligo di pagamento delle somme portate dai medesimi.
In data 03. 12 . 2024 si costituiva che in via preliminare deduceva la Controparte_2
carenza di propria legittimazione passiva a resistere alle doglianze afferenti l'irregolare notifica
CP_ degli avvisi di addebito emessi da
Deduceva la regolarità della notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preven tiva di ipoteca e la notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione quali l'intimazione di pagamento per gli avvisi di addebito 2015, 2016 , 2017 , ovverosia l'atto n. 2932022900120100
6000 notificato il 27 maggio 2022.
In riferimento all'avviso di addebito 2018 l'atto interruttivo era rappresentato dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata , oltre l'applicazione del periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale sopra richiamata.
Per tutti gli atti all'esame di giudizio invocava l'applicabilità della sospensione del decorso di prescrizione, disposta dalla legislazione intervenuta durante l'emergenza socio sanitaria da covid-19
deduceva pertanto che nessuna prescrizione fosse decorsa e chiedeva il rigetto del ricorso.
Durante la trattazione del giudizio parte ricorrente contestava la validità della notifica ex art. 143
cpc dell'intimazione di pagamento , atto interruttivo del decorso di prescrizione. Chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse l'avvenuta prescrizione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento in atti documentata, alla luce della nullità della notifica dell'atto interruttivo.
All'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025 questo giudice veniva delegato per discussione e deci-
sione , sostituita l'udienza del 03 marzo 2025 col deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. , esaminate le istanze e conclusioni come in atti depositate , la causa viene definita col presente provvedimento .
∗∗∗∗∗∗∗∗.
Con atto introduttivo del giudizio parte ricorrente intende proporre un 'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. basata sul decorso di prescrizione quinquennale avvenuto in data successiva alla notifica di ciascun atto impugnato .
L'opposizione si incentra pertanto sull'accertamento della prescrizione come fatto modificativo ed estintivo del credito , intervenuto successivamente l'avvenuta perfezione di tutti i titoli esecutivi impugnati .
CP_ Dalla documentazione in atti versata dalle resistenti , con particolare riguardo ad , gli avvisi di addebito sono tutti regolarmente notificati a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimen-
to . L'avviso di addebito 593 2015 00003725369000 risulta notificato il 18.12.2015 per compiuta giacenza ( cfr. all. 3b);
L'avviso di addebito 593 2016 0002857523000 risulta notificato il 25.7.2016 per compiuta giacenza
( cfr. all. 4b); l'avviso di addebito 593 2016 0007097111000 risulta notificato per compiuta giacenza il 12 .
01.2017 ( cfr. all. 5 b) ;
l'avviso di addebito 5932016 0008973582000 risulta notificato per compiuta giacenza il 16.3.2017
( cfr. all. 6b);
l'avviso di addebito 593 2017 0005527818000 risulta notificato il 28.12.2017 ( all. 7b);
Occorre evidenziare la regolarità di tutte le notifiche degli avvisi di addebito poiché si tratta di in-
vio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'ente impositore , che non ri-
chiede intervento di agente notificatore tantomeno invio di C.A.D. , non trovando applicazione le regole di cui alla legge n. 890/1982 , ma le disposizioni di cui all'art. 1335 c. c. e le regole ordina-
rie del servizio postale universale ( ci cfr. sul punto Cass. 33563/2018 ; Cass. 12883/2020; Corte
App. Catania sent. 1101/2022 del 15.09.2022).
Pertanto dalla documentazione in atti depositata dall'istituto resistente, la notifica eseguita dall'ente creditore è rituale . documenta notifica di atto interruttivo del decorso di prescri - Controparte_2
zione quinquennale in riferimento agli avvisi di addebito sopra specificati.
Segnatamente documenta la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229001201006000 che risulta eseguita in data 27/05/2022.
Tale atto viene documentato dalla resistente con gli allegati 3 e 3a , depositati con memoria di costi-
tuzione .
L'atto allegato in effetti comprende gli avvisi di addebito sopra specificati e avrebbe valenza inter-
ruttiva del credito , occorre valutare la ritualità della notifica dell'atto di cui allegato 3à.
Viene depositata pertanto la notifica con il numero dell'intimazione di pagamento ove si legge che l'atto viene depositato presso la casa Comunale dopo avere costatato l'irreperibilità del destina –
tario. Si legge altresì l'appunto scritto a mano dal notificante ove l'indirizzo risulta insufficiente.
La ricorrente odierna risiede in Bronte contrada Tripuranello senza numero civico. Viene documen tato il deposito presso la Casa Comunale in Bronte con affissione all'albo pretorio .
La disciplina degli atti impositivi notificati dalla , come nel caso di Controparte_2
intimazione pagamento all'esame , pur essendo mutuata dal codice di procedura civile per gli atti giudiziari , tuttavia deve fare riferimento all'art. 60 DPR 600/1973, secondo cui la notificazione de- gli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti codice procedura civile.
La notifica ai soggetti irreperibili avviene quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notifi-
cazione non vi è abitazione o ufficio del contribuente, in tali casi l'avviso di deposito si affigge nell'albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere , si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione .
Tuttavia al fine di eseguire questo tipo di notificazione l'agente notificatore deve eseguire le opportune ricerche volte a verificare che nel comune , già sede del domicilio fiscale , il contribuente non ha più né abitazione né ufficio o azienda e , quindi , che manchino dati ed elementi oggettiva-
mente idonei per notificare altrimenti l'atto . Inoltre, come si evince da Ordinanza 26489 di Corte
Cassazione, intervenuta sul punto in data 13.9.2023, sebbene nessuna norma prescriva quali attività
devono esattamente a tal fine essere compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche , deve emergere “ chiaramente che le
ricerche sono state effettuate che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in
esame”.
Nella fattispecie il deposito in Casa Comunale e la notifica eseguita ad indirizzo insufficiente non valgono a documentare l'irreperibilità della ricorrente odierna nel comune di residenza , né
emergono ricerche eseguite dal messo notificatore in riferimento l'intimazione di pagamento , per-
tanto l'atto interruttivo non risulta in atti ritualmente notificato , né risultano documentati dal notificatore i presupposti dell'irreperibilità della ricorrente odierna trasferita in altro indirizzo non conosciuto.
In realtà nella fattispecie all'esame la ricorrente risiede in Bronte in contrada Tripuranello senza numero civico e presso tale recapito viene notificata altresì la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata in giudizio( cfr. alleg. 2a fascicolo . Pertanto il notificatore , non trovando la CP_2
ricorrente al momento della notifica dell'intimazione di pagamento all'esame , avrebbe dovuto notificare innanzi tutto l'atto interruttivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c con tutte le formalità richieste dalla norma e secondo l'indirizzo costante della Cassazione e della giurisprudenza in materia di atti impositivi. Mentre la notifica agli irreperibili ex art. 60 DPR 600/1973 va eseguita quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato ,
previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale , secondo quanto dispone la norma
( art. 60 ) sopra citata.
CP_ Pertanto gli avvisi di addebito portanti i contributi dell' risultano prescritti alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata in giudizio e notificata in data 29.7.2024.
In conseguenza dell'inefficacia della notifica dell'atto interruttivo, la prescrizione risulta decorsa,
nonostante l'applicabilità alla fattispecie della sospensione del decorso di prescrizione disposto dalla legislazione intervenuta durante la pandemia da Covid-19
Diversa valutazione occorre eseguire per l'avviso di addebito 593 20180004657035 che risulta notificato per compiuta giacenza in data 09.8.2018.
Risulta applicabile nella fattispecie la sospensione disposta dall'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020
ed il richiamato art. 12 D.Lgs. 159/2015.
Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu-
zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso
di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo ,
relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi-
zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio-
ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cieall'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23
giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
Pertanto l'avviso di addebito 59320180004657035 non risulta prescritto alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, avvenuta il 29.7.2024.
Pertanto il ricorso trova accoglimento in riferimento alla prescrizione decorsa per gli avvisi di addebito più risalenti nel tempo che devono pertanto essere annullati.
Rimane la validità ed efficacia del titolo 593 2018 0004657035 che deve essere confermato con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente per le Controparte_2
ragioni della decisione, essendo la prescrizione decorsa quando i titoli esecutivi erano affidati al concessionario del servizio di riscossione.
Sono compensate le spese tra la parte ricorrente e l' , alla luce della rituale Controparte_4
notifica in atti documentata degli avvisi di addebito impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 8372/2024 R.G. disattesa ogni contraria istanza , eccezione , difesa , così
provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso in riferimento agli avvisi di addebito 59320150003725369, 593
20160002857523, 59320160007097111, 59320160008973582, 59320170005527818, i cui crediti risultano estinti per prescrizione ed i titoli pertanto sono annullati;
Dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata limitatamente i titoli prescritti;
Conferma l'avviso di addebito 593 20180004657035 con l'obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle Controparte_2
spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al
15% , iva e cpa come per legge , con distrazione in favore dell'avv. Natoli Emanuela e dell'avv.
Carola Magistro, dichiaratesi procuratori antistatari.
Catania 03 .03.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo