Art. 4.
Il Governo del Re e' pure autorizzato a procedere ove occorra, alla espropriazione, per causa d'utilita' pubblica, dei beni oggetto della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
C. MIRABELLO.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Il Governo del Re e' pure autorizzato a procedere ove occorra, alla espropriazione, per causa d'utilita' pubblica, dei beni oggetto della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
C. MIRABELLO.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.