CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 23/07/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSATO ARIANNA, Giudice monocratico in data 23/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Verona - Via Sommacampagna N. 63h Scala B 37100 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U432024000384692C CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2025 depositato il
18/08/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: -dichiarare ed accertare la illegittimità/nullità dell'opposto invito al pagamento del contributo unificato n. U43 2024 000384692 C, preteso in relazione al n.r.g. 529/2024, emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Verona, notificato il 19.08.2024, e per l'effetto dichiarare che nessuna somma, oltre a quella già versata, è dovuta dal ricorrente a titolo di C.U.T. per il sopra indicato ricorso.
Condannare il resistente, che non ha inteso accogliere in via di autotutela le fondate ragioni del ricorrente, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del costituito difensore.
RESISTENTE: rigettare il ricorso in tutte le sue domande;
- condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'invito al pagamento del contributo unificato notificato il 19.08.2024, sostenendo che l'atto impugnato (pignoramento esattoriale presso terzi) è l'unico oggetto del ricorso RGR 529/2024 innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Verona e che non vi è stata alcuna impugnazione delle cartelle sottese, né richiesta di annullamento delle stesse. Ha pertanto eccepito l'illegittimità della pretesa di pagamento supplementare di € 240,00, già avendo versato € 250,00 in relazione al valore della causa calcolata in relazione al solo atto impugnato.
L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI
VERONA, si è costituito in giudizio, sostenendo che il ricorso RGR 529/2024 contiene censure anche nei confronti delle cartelle sottese, in particolare per intervenuta prescrizione, e che pertanto si configura un ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002, con conseguente legittimità della richiesta di integrazione del contributo unificato.
Su istanza delle parti la controversia veniva trattata in pubblica udienza e le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni dedotte nei propri scritti difensivi.
La Corte di Giustizia Tributaria in funzione di giudice monocratico osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Sebbene il ricorso RGR 529/2024 sia formalmente diretto contro l'atto di pignoramento è indubbio che contiene censure di merito anche nei confronti delle cartelle sottese, in particolare per intervenuta prescrizione dei crediti. Tali censure ampliano il thema decidendum e comportano una valutazione autonoma della legittimità delle cartelle, configurando un ricorso cumulativo. Pertanto devono trovare applicazione l'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 secondo cui “il valore della lite è determinato, per ciascun atto impugnato” e l'art. 12, co. 2 del d.lgs. 546/92 secondo cui “per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.”
Si richiama sulla questione la sentenza n. 331/25 indicata dalla parte resistente ed emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto dove viene argomentato in un caso simile che l'oggetto del ricorso innanzi della Corte di I grado era ” la litispendenza per n. 2 cartelle portanti crediti tributari,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito erariale portato in relazione a n. 11 cartelle, l'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale relativo a n. 3 cartelle, l'intervenuta prescrizione quinquennale relativa agli importi per interessi e sanzioni, l'intervenuta prescrizione triennale in relazione a n. 5 cartelle portanti crediti per tasse auto, la nullità/inesistenza della notificazione di tutte le cartelle. In sede di conclusioni il ricorrente chiedeva che l'adita CGT di primo grado “accertata e dichiarata l'inesistenza o la nullità della notificazione di parte delle cartelle riportate nell'atto di intimazione di
Pagamento nr. 11920229006589087000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di
Venezia, in data 29/11/2022, voglia dichiararne la nullità; accertata l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali di cui in narrativa, qualora risultanti regolarmente notificate, voglia annullare o dichiarare la nullità dell'Intimazione di Pagamento nr. 11920229006589087000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione” .La Corte di secondo grado ha pertanto ritenuto che correttamente ” l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di 1° grado di Venezia, in sede di controllo sul regolare versamento del contributo unificato tributario, riscontrava che il ricorrente sia in sede di “causa petendi” sia in sede di formalizzazione del “petitum” aveva introdotto nel giudizio censure rivolte alle cartelle esattoriali sottese non limitandosi ad impugnare la “sola” intimazione di pagamento;
era quindi palese la volontà di estendere la cognizione dei giudizi anche alle cartelle sottese al fine di vederne dichiarata l'inefficacia, stante la prescrizione dei crediti tributari dalle stesse portati, e per l'effetto nulla la successiva intimazione”.
Nel caso di specie i motivi del ricorso presentato innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Verona
RG 529/24 riguardano anche le cartelle ed in particolare il ricorrente lamenta : “ ESTINZIONE DEL
DIRITTO DI PROCEDERE A RISCOSSIONE ED ESECUZIONE FORZATA PER INTERVENUTA
PRESCRIZIONE DEI CREDITI PORTATI DALLE CARTELLE SOTTESE ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO
IMPUGNATO. Senza recesso dai superiori motivi, va rilevato come, a fondamento del pignoramento impugnato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia posto delle cartelle di pagamento non soltanto irritualmente notificate, ma relative a pretese irrimediabilmente prescritte. Ed invero, da quanto è possibile desumere dalla descrizione contenuta nella stampa estratta dal sito web della resistente, le cartelle in premessa indicate sono relative a tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate per i quali, anche a voler, per assurdo, fare riferimento alla data di presunta notifica riportata nel pignoramento impugnato, risulterebbe ampiamente decorso il termine di prescrizione ordinario ad essi applicabile.
Risulta, poi, in ogni caso prescritto il diritto di riscuotere le sanzioni e gli interessi per decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto rispettivamente dall'art. 20 del D.Lgs n. 472/1997 e dall'art. 2948 n.
4 c.c. 8. “. Pur concludendo il ricorso con la seguente “domanda” :” dichiarare ed accertare la illegittimità/ nullità dell'opposto atto di pignoramento presso terzi e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di pretendere il pagamento delle relative somme;
-condannare la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle somme che eventualmente il terzo pignorato nelle more del giudizio corrisponderà in suo favore, con rivalutazione ed interessi come per legge. “
Richiamato il principio della sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado sopra citata, deve ritenersi che il ricorso, sia pure solo in sede di “causa petendi” (poiché non è stato formalizzato per quanto riguarda il “petitum” ) ha certamente introdotto nel giudizio censure rivolte alle cartelle esattoriali sottese.
Il ricorrente non ha, quindi, impugnato il “solo” atto di pignoramento presso terzi ed era palese la sua volontà di estendere la cognizione dei giudizi anche alle cartelle sottese al fine di vederne dichiarata l'inefficacia, stante la prescrizione dei crediti tributari dalle stesse portati e l'irrituale notifica delle stesse e per l'effetto la nullità della successiva intimazione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002, il contributo unificato deve essere calcolato con riferimento a ciascun atto impugnato e, quindi, anche con riferimento alle cartelle sottese all'atto di pignoramento presso terzi. La richiesta dell'Ufficio di integrazione del contributo di € 240,00, pertanto, risulta legittima e conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza consolidata.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in
€ 170 oltre a spese generali al 15 %.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite a favore della parte resistente, liquidate come in parte motiva
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 23/07/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSATO ARIANNA, Giudice monocratico in data 23/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Verona - Via Sommacampagna N. 63h Scala B 37100 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U432024000384692C CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2025 depositato il
18/08/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: -dichiarare ed accertare la illegittimità/nullità dell'opposto invito al pagamento del contributo unificato n. U43 2024 000384692 C, preteso in relazione al n.r.g. 529/2024, emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Verona, notificato il 19.08.2024, e per l'effetto dichiarare che nessuna somma, oltre a quella già versata, è dovuta dal ricorrente a titolo di C.U.T. per il sopra indicato ricorso.
Condannare il resistente, che non ha inteso accogliere in via di autotutela le fondate ragioni del ricorrente, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del costituito difensore.
RESISTENTE: rigettare il ricorso in tutte le sue domande;
- condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'invito al pagamento del contributo unificato notificato il 19.08.2024, sostenendo che l'atto impugnato (pignoramento esattoriale presso terzi) è l'unico oggetto del ricorso RGR 529/2024 innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Verona e che non vi è stata alcuna impugnazione delle cartelle sottese, né richiesta di annullamento delle stesse. Ha pertanto eccepito l'illegittimità della pretesa di pagamento supplementare di € 240,00, già avendo versato € 250,00 in relazione al valore della causa calcolata in relazione al solo atto impugnato.
L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI
VERONA, si è costituito in giudizio, sostenendo che il ricorso RGR 529/2024 contiene censure anche nei confronti delle cartelle sottese, in particolare per intervenuta prescrizione, e che pertanto si configura un ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002, con conseguente legittimità della richiesta di integrazione del contributo unificato.
Su istanza delle parti la controversia veniva trattata in pubblica udienza e le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni dedotte nei propri scritti difensivi.
La Corte di Giustizia Tributaria in funzione di giudice monocratico osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Sebbene il ricorso RGR 529/2024 sia formalmente diretto contro l'atto di pignoramento è indubbio che contiene censure di merito anche nei confronti delle cartelle sottese, in particolare per intervenuta prescrizione dei crediti. Tali censure ampliano il thema decidendum e comportano una valutazione autonoma della legittimità delle cartelle, configurando un ricorso cumulativo. Pertanto devono trovare applicazione l'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 secondo cui “il valore della lite è determinato, per ciascun atto impugnato” e l'art. 12, co. 2 del d.lgs. 546/92 secondo cui “per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.”
Si richiama sulla questione la sentenza n. 331/25 indicata dalla parte resistente ed emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto dove viene argomentato in un caso simile che l'oggetto del ricorso innanzi della Corte di I grado era ” la litispendenza per n. 2 cartelle portanti crediti tributari,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito erariale portato in relazione a n. 11 cartelle, l'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale relativo a n. 3 cartelle, l'intervenuta prescrizione quinquennale relativa agli importi per interessi e sanzioni, l'intervenuta prescrizione triennale in relazione a n. 5 cartelle portanti crediti per tasse auto, la nullità/inesistenza della notificazione di tutte le cartelle. In sede di conclusioni il ricorrente chiedeva che l'adita CGT di primo grado “accertata e dichiarata l'inesistenza o la nullità della notificazione di parte delle cartelle riportate nell'atto di intimazione di
Pagamento nr. 11920229006589087000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di
Venezia, in data 29/11/2022, voglia dichiararne la nullità; accertata l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali di cui in narrativa, qualora risultanti regolarmente notificate, voglia annullare o dichiarare la nullità dell'Intimazione di Pagamento nr. 11920229006589087000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione” .La Corte di secondo grado ha pertanto ritenuto che correttamente ” l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di 1° grado di Venezia, in sede di controllo sul regolare versamento del contributo unificato tributario, riscontrava che il ricorrente sia in sede di “causa petendi” sia in sede di formalizzazione del “petitum” aveva introdotto nel giudizio censure rivolte alle cartelle esattoriali sottese non limitandosi ad impugnare la “sola” intimazione di pagamento;
era quindi palese la volontà di estendere la cognizione dei giudizi anche alle cartelle sottese al fine di vederne dichiarata l'inefficacia, stante la prescrizione dei crediti tributari dalle stesse portati, e per l'effetto nulla la successiva intimazione”.
Nel caso di specie i motivi del ricorso presentato innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Verona
RG 529/24 riguardano anche le cartelle ed in particolare il ricorrente lamenta : “ ESTINZIONE DEL
DIRITTO DI PROCEDERE A RISCOSSIONE ED ESECUZIONE FORZATA PER INTERVENUTA
PRESCRIZIONE DEI CREDITI PORTATI DALLE CARTELLE SOTTESE ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO
IMPUGNATO. Senza recesso dai superiori motivi, va rilevato come, a fondamento del pignoramento impugnato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia posto delle cartelle di pagamento non soltanto irritualmente notificate, ma relative a pretese irrimediabilmente prescritte. Ed invero, da quanto è possibile desumere dalla descrizione contenuta nella stampa estratta dal sito web della resistente, le cartelle in premessa indicate sono relative a tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate per i quali, anche a voler, per assurdo, fare riferimento alla data di presunta notifica riportata nel pignoramento impugnato, risulterebbe ampiamente decorso il termine di prescrizione ordinario ad essi applicabile.
Risulta, poi, in ogni caso prescritto il diritto di riscuotere le sanzioni e gli interessi per decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto rispettivamente dall'art. 20 del D.Lgs n. 472/1997 e dall'art. 2948 n.
4 c.c. 8. “. Pur concludendo il ricorso con la seguente “domanda” :” dichiarare ed accertare la illegittimità/ nullità dell'opposto atto di pignoramento presso terzi e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di pretendere il pagamento delle relative somme;
-condannare la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle somme che eventualmente il terzo pignorato nelle more del giudizio corrisponderà in suo favore, con rivalutazione ed interessi come per legge. “
Richiamato il principio della sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado sopra citata, deve ritenersi che il ricorso, sia pure solo in sede di “causa petendi” (poiché non è stato formalizzato per quanto riguarda il “petitum” ) ha certamente introdotto nel giudizio censure rivolte alle cartelle esattoriali sottese.
Il ricorrente non ha, quindi, impugnato il “solo” atto di pignoramento presso terzi ed era palese la sua volontà di estendere la cognizione dei giudizi anche alle cartelle sottese al fine di vederne dichiarata l'inefficacia, stante la prescrizione dei crediti tributari dalle stesse portati e l'irrituale notifica delle stesse e per l'effetto la nullità della successiva intimazione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002, il contributo unificato deve essere calcolato con riferimento a ciascun atto impugnato e, quindi, anche con riferimento alle cartelle sottese all'atto di pignoramento presso terzi. La richiesta dell'Ufficio di integrazione del contributo di € 240,00, pertanto, risulta legittima e conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza consolidata.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in
€ 170 oltre a spese generali al 15 %.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite a favore della parte resistente, liquidate come in parte motiva