Art. 3.
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal ministro delle finanze dopo deliberazione del consiglio dei ministri.
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal ministro delle finanze dopo deliberazione del consiglio dei ministri.