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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1671/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1671/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3 CP_4
CP_5
Controparte_6
[...]
RESISTENTI
Controparte_7
ER TO
Oggi 30 ottobre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. IG ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Cristina Marchetto Parte_1
Per l'Avv. Galetti Francesca in sostituzione dell'Avv. Francesco Novello CP_1 Per vv. dal ER Alex anche in sostituzione dell'Avv. Carlo Ambrosini per Controparte_8
e l'Avv. De Luca Pierantonio Morabito per C.F._1 CP_6 Per 'Avv. Sandra Dorelli CP_5
Per 'avv.. Controparte_7 CP_9
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il difensore di GE da atto di aver depositato due memorie conclusive di identico tenore. Il difensore di parte ricorrente preliminarmente insiste per sentire la teste come già Testimone_1 chiesto all'udienza del 5.6.25 e come da istanza del 12.6.25 reiterata nelle note conclusive discutendo oralmente sul punto. Nel merito si riporta alle note conclusive ed ai precedenti scritti difensivi ed a quanto dedotto nel corso delle udienze insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Quanto alle note conclusive avversarie contesta l'incompetenza territoriale sollevata da e per le ragioni già dedotte in corso di causa e nelle note difensive e contesta CP_6 CP_1 l'eccezione per cui fra le convenute sarebbero intercorsi rapporti di mero trasporto per cui non sussisterebbe responsabilità solidale e sul punto si riporta a quanto dedotto nei rispettivi atti, anche ai verbali di causa. E' altresì presente per l'Avv. Tommasello. CP_1
Il difensore di si riporta ai rispettivi atti e conclusioni, discute oralmente la causa opponendosi CP_5 alla richiesta di audizione della teste perché tardiva essendo generica l'indicazione dei testimoni contenuta in ricorso, riguardando tutti i dipendenti delle resistenti. Sostiene che riguardo a le CP_5 prove testimoniali assunte riguardano 32 ore di lavoro svolte, contesta trattarsi di un appalto di servizi di trasporto, contesta altresì lo svolgimento di attività accessorie, quali il carico del furgone nel senso che l'attività di carico è necessaria al trasporto ma non costituisce attività accessoria come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ribadisce che non ha mai dichiarato nel suo ricorso di aver Pt_2 avuto rapporti di lavoro con il datore di lavoro della ricorrente, peraltro avendo riferito di aver visto moglie e figli di presso l'abitazione dello stesso. Insiste quindi per l'esclusione della CP_1 responsabilità solidale in ordine alle differenze retributive rivendicate, per il danno da superlavoro e, infine, in ordine all'infortunio verificatosi. CP_ L' si rimette alla decisione. Cont Il difensore di e si riporta alle memorie ed alle note conclusive depositate CP_10 CP_6 insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Il difensore di si riporta alla memoria ed alle note conclusive depositate associandosi CP_2 all'opposizione alla prosecuzione della prova orale, insiste nella qualificazione giuridica dei contratti intercorsi. Laddove fossero ritenuti contratti di appalto sostiene che l'art. 29 è applicabile esclusivamente ai crediti vantati a titolo retributivo, non anche ai danni da usura psico fisica e biologico. Sostiene l'estraneità di GE rispetto al periodo in cui il datore di lavoro di parte ricorrente ha stipulato un contratto con per conto non avendo invece la parte ricorrente CP_7 CP_6 separato detto periodo da quello in cui prestava la propria attività di trasporto per conto di CP_2 e quindi e discute oralmente la causa. CP_5 CP_6 Il difensore di si oppone alla richiesta di sentire ulteriori testi trattandosi di istanza irrituale CP_7 e tardiva, si riporta alla memoria ed alle note conclusive depositate ribadendo trattarsi di contratto di trasporto anziché di appalto, mancando la prova comunque delle prestazioni lavorative rese dalla ricorrente a favore di discutendo oralmente e riportandosi alle note conclusive depositate. CP_7 Il difensore di si riporta associandosi alle difese delle convenute, compresa CP_1 l'opposizione all'ammissione della prova orale con la teste evidenziando come il mero Tes_1 riferimento a tutti i testi di tutte le convenute è inammissibile e che non ha avuto accesso al LUL, pur conoscendo il nominativo del teste, tardivamente indicato. Si riporta all'eccezione di incompetenza territoriale. Ribadisce che la questione della sussistenza di differenze retributive è già stata esaminata in Con senso negativo dall' , mancando anche nel presente giudizio la prova della sussistenza del diritto alla luce delle prove orali assunte, sostenendo l'inattendibilità del testimone come Pt_2 argomentato nelle note conclusive. Discute oralmente la causa, ribadisce la confusione in merito alla data ed alla dinamica del sinistro, manca la prova del nesso di causalità, essendo stata negata la natura professionale della patologia come pure la sussistenza dell'infortunio sul lavoro in via amministrativa dall'Inail e ripercorre la prova orale assunta e per il resto si riporta alla memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate nonché a tutti gli atti difensivi e verbali di udienza. Parte ricorrente, in replica alle argomentazioni ed eccezioni avversarie, contesta la decadenza dall'eccezione di prosecuzione della prova orale in quanto il rigetto dell'istanza di prosecuzione della prova è del 10.6.25 mentre l'istanza di modifica ex art. 177 c.p.c. è del 12.6.25. Quanto alla riqualificazione dei contratti fra le parti resistenti rileva che sin dal ricorso introduttivo i contratti sono stati qualificati come contratti di appalto allegandone le relative caratteristiche, comprese le prestazioni accessorie, come argomentato nelle note conclusive alle quali si riporta. Quanto alla testimonianza sostiene che questa dimostra le deduzioni di parte ricorrente, come pure le dichiarazioni Pt_2 testimoniali di e della signora come pure di , contesta che la ricorrente Tes_2 Per_2 Persona_3 non ha contestualizzato la prestazione nel tempo ed a favore di ciascuna delle resistenti, come da pagine 6-8 ricorso, con riferimento ai verbali ispettivi e certificati Inail sostiene che detti documenti non possono costituire prova nel presente giudizio. Il difensore di i associa all'eccezione di quantificazione della domanda nei confronti di ciascun CP_5 convenuto e discute oralmente la causa ribadendo la mancata allegazione e prova di attività accessorie ai servizi di trasporto, peraltro non essendo stata effettuata espressa domanda di riqualificazione dei contratti in questione.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1671/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IG ALBERTO, Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Piazza Pontelandolfo n. 6 36100 presso il difensore avv. IG CP_1 ALBERTO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), quale titolare dell'omonima impresa individuale, CP_1 C.F._3 con sede in Catello di Codego (TV), Via grande 80/A con il patrocinio dell'avv. NOVELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec
Email_1
(C.F. ), cons ede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato in VIA DELU' 3 35100 PADOVA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_2 P.IVA_2 in Brescia, Via Arturo Maestri 9, con il patrocinio dell'avv. DAL CERO ALEX, elettivamente domiciliato in VICOLO BALDANI, 9 37012 BUSSOLENGO (VR) presso il difensore avv. DAL CERO ALEX Q in persona del medesimo legale rappresentante pro – tempore della conferente CP_6 CEF, Dott. , con sede in Brescia, Via A. Grandi, n. 18, c.f./p.i. , con il CP_12 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AMBROSINI CARLO, elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 66 BRESCIA presso il difensore avv. AMBROSINI CARLO (C.F. ), in Controparte_13 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), Via Tosarelli 318, con il patrocinio dell'avv. DORELLI SANDRA, elettivamente domiciliato in VIA Arienti 33 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
[...]
(C.F. ), con sede legale in Novate Milanese, Via Controparte_14 P.IVA_5 Fratelli di Dio n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DI FRANCESCO ANDREA, dell'avv. MORABITO DE LUCA PIERANTONIO, dall'Avv. TOMMASIELLO TIZIANO, dall'Avv. MARANGELLI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in via Bocca di Leone 78, 00179 ROMA presso i difensori
PARTI RESISTENTI C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_7 P.IVA_6 Colognola ai Colli via Colomba n. 60, rappresentato e difeso dall'avv. CAMPARA GIOVANNI e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DEL PONTIERE, 12/A 37122 CP_9 VERONA presso il difensore avv. CAMPARA GIOVANNI
PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 11.12.2023 quale ex dipendente di dal Parte_1 Controparte_1
06/06/2018 al 31/8/2022, addetta alla guida di furgoni aziendali per il trasporto merci o medicinali nell'ambito di contratti di appalto del servizio di distribuzione dei pasti stipulati fra e CP_5 [...]
(ora e di subappalto fra quest'ultima e , nonché Parte_3 CP_2 Controparte_1 nell'appalto del servizio di trasporto farmaci stipulato fra e Cef s.p.a. e la Controparte_6 datrice di lavoro , svolgendo altresì le operazioni di allestimento del carico delle merci, CP_1 di rifornimento dei mezzi, di pulizia, di verifica dell'efficienza del veicolo e di accertamento della sicurezza del carico, chiedeva: “
1. Accertarsi e dichiararsi lo svolgimento da parte della ricorrente alle dipendenze di di servizi di trasporto, consegna, distribuzione di merci per la qualifica, il CP_1 periodo, il livello di inquadramento, l'orario di cui in narrativa per il periodo dall'assunzione del 6/6/2018 sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31/08/2022 o, in subordine, sino al 28/11/2021, data dell'infortunio e della successiva assenza initerrotta per malattia della ricorrente;
2. Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta stipulazione di contratti di appalto e di subappalto, o di diverso rapporto contrattuale, all'interno dei quali la ricorrente ha svolto i servizi di trasporto, consegna e distribuzione di merci dal 6/6/2018 sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31/08/2022 o, in subordine, sino al 28/11/2021, per la qualifica, il livello di inquadramento e l'orario di cui in Cont narrativa, tra: (..) GE (già , (…), -- CP_15 CP_2 Controparte_16
(..), (..)e , Controparte_17 Controparte_18 Controparte_6
(…);
3. Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà per la corresponsione alla ricorrente delle somme maturate a titolo di differenze retributive (per i titoli e gli importi meglio specificati in narrativa) tra: (..) GE (già CP_15 CP_2 [...] Cont
, (…), -- (..), (..)e Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, (..) ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c. e, Controparte_6 per quanto riguarda già anche ai sensi dell'art. Controparte_2 Controparte_16
2112 c.c. per le ragioni dedotte in narrativa o per diverse ritenute di giustizia;
4. Conseguentemente, Cont condannarsi: (..) (già , (…), -- CP_15 Controparte_2 Controparte_16
(..), (..)e , (…) Controparte_17 Controparte_18 Controparte_6 per le ragioni dedotte in narrativa o per diverse ritenute di giustizia -- in solido tra loro (o ciascuna pro--quota) -- a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 106.452,90 al lordo di contribuzione e di fiscalità a titolo di differenze retributive, di cui € 7.615,54 a titolo di incidenza TFR a titolo di differenze retributive maturate dalla ricorrente durante tutto il rapporto di lavoro alle dipendenze di dal 6/6/2018 al 31/8/2022 o, meglio, al 28/11/2021 come risultanti CP_1 dall'allegato conteggio cui si rimanda ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia,
o in seguito a C.T.U. contabile;
5. In ogni caso, condannarsi: (..) GE CP_15 CP_2
(già , (…), (..), Controparte_16 Controparte_19 CP_18
(..)e , (…) ex art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/2003 oltre che ex art.
[...] Controparte_6
1676 c.c. e, per quanto riguarda (già anche ai Controparte_2 Controparte_16 sensi dell'art. 2112 c.c. per le ragioni dedotte in narrativa o per diverse ritenute di giustizia -- in solido tra loro (o ciascuna pro--quota) -- al versamento a beneficio di Controparte_20
(c.f. ), convenuto in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 102
[...] P.IVA_1
c.p.c., l'importo di € 33.927,22 a titolo di contributi omessi e/o anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116, 2 co., c.p.c. ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile nonché in ogni caso al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'intero periodo lavorato, con riserva di agire per il risarcimento del danno e/o per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962; 6. Condannarsi per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia, le convenute (..) pro--tempore in solido tra loro (o ciascuna pro--quota), al risarcimento del danno da usura psicofisica patito dalla ricorrente in conseguenza del costante svolgimento per tutta la durata del rapporto di lavoro di orari di lavoro oltre i limiti di legge, per mancata integrale e corretta usufruizione delle ferie, per mancata/parziale fruizione di ex festività, rol, permessi e per eccessivo carico di lavoro, nella misura di € 30.000,00 o nella diversa misura da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., avuto riguardo alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore e alle maggiorazioni ivi previste anche a titolo di lavoro straordinario;
7. Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia, la responsabilità solidale ovvero pro quota delle convenute per l'infortunio occorso alla ricorrente in data 28/11/2021 e per la malattia, medicalmente accertata, di cui ella è affetta ovverosia
“ernia discale o esiti di erniectomia ad uno o più livelli con moderato quadro clinico disfunzionale, sintomatologia algica recidivante al distretto interessato e radicolopatia strumentale accertata” e
“discopatia lombare multipla, ernia discale L3--L4 compatibili con un'origine professionale”;
8. Conseguentemente condannarsi le convenute (..), a risarcire alla ricorrente ogni danno patito e patendo che si quantifica sin d'ora nella somma di euro € 32.060,15 come da conteggio redatto sulla base di parere medico legale cui si rinvia o nella diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa anche in esito a CTU medico legale;
9. Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia, la sussistenza di giusta causa nelle dimissioni presentate dalla ricorrente in data 30/08/2022 con decorrenza 31/08/2022; 10. Conseguentemente condannarsi la convenuta , (..) alla restituzione a favore della CP_1 ricorrente dell'indennità sostituiva del preavviso trattenuta nella busta paga di agosto 2022 ed alla corresponsione a favore della ricorrente dell'indennità sostituiva del preavviso per complessivi euro 952,50 (euro 326,24 x 2) lordi;
11. Condannarsi le convenute a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); 12. Spese e compensi integralmente rifusi”.
Sosteneva di aver prestato la propria attività lavorativa oltre l'orario di lavoro concordato ed anche nelle giornate di sabato e di notte, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 e dalle 22.00 alle 2.00, dapprima a settimane alterne (1.1.-31.10.2020) e successivamente tutte le notti, nonché di aver riportato una lesione dell'integrità psicofisica risarcibile per l'infortunio occorso sul lavoro in data 28/11/2022 e per la malattia professionale contratta, derivante dai pesi sollevati, dalle mansioni svolte, nonché in ragione della gravosità dell'orario di lavoro e della mancata fruizione del giorno di riposo settimanale. Deduceva altresì di aver diritto alle differenze retributive spettanti a titolo di lavoro straordinario e supplementare, indennità di trasferta, di indennità sostitutiva del preavviso alla luce della giusta causa di dimissioni, sostenendo altresì il diritto alla regolarizzazione del rapporto ai fini contributivi e previdenziali e la responsabilità solidale (o pro quota) ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003 tra la datrice di lavoro subappaltatrice --, la CP_1 Controparte_16
[... Cont (ora appaltatrice/sub committente e le committenti Camst Soc. Coop. a r.l e CP_2
( . Controparte_17
Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di CP_1
Vicenza e, nel merito, sostenendo che la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa secondo l'orario contrattuale e che, in caso di lavoro supplementare, era stata regolarmente retribuita, di aver corrisposto quanto spettante a titolo di indennità di trasferta in misura maggiore rispetto a quanto previsto dal ccnl, sosteneva il carattere genuino dei contratti di trasporto stipulati, non riconducibili a contratti di appalto, e sosteneva l'infondatezza di tutte le pretese, anche risarcitorie, formulate dalla ricorrente.
Si costituiva tempestivamente GE sostenendo che la GE non aveva CP_2 Controparte_16 mai avuto alcun rapporto commerciale con , datore di lavoro della ricorrente che, al CP_1 contrario, aveva stipulato con in data 25.10.2021 (ma con decorrenza 2 novembre Controparte_2
2021) un contratto di trasporto di prodotti farmaceutici ed affini ed articoli sanitari di pertinenza della committente Cef Cooperativa Esercenti Farmacia Scarl e in data 25.10.2021, con decorrenza 2 novembre, un contratto di trasporto pasti pronti, pane e prodotti affini, derrate alimentari in genere e stoviglie di pertinenza delle committenti e Serenissima Ristorazione Spa Controparte_18 nell'ambito dei quali la ricorrente ha svolto esclusivamente il giro di consegna “Camst 17 – Grisignano”, della durata di circa due ore, una volta al giorno, la mattina, dal lunedì al venerdì, mai il sabato e mai la domenica e, comunque, dal 2.11.2021 alla data di assenza per malattia (28.11.21). Contestava poi la fondatezza delle pretese retributive, come pure di quelle risarcitorie, sostenendo altresì l'inapplicabilità della disciplina di cui agli articoli 29 d.lgs. 276/2003, 1676 c.c. e 17 bis d.lgs. 241/1997 non ricorrendo contratti di appalto e, conseguentemente, dovendosi applicare il particolare regime di responsabilità delineato dall'art. 83 bis, D.L. 112/08, conv. in L. n. 133/08, così come modificato dalla L. n. 190, con conseguente decadenza dell'azione giudiziaria di responsabilità solidale.
Cont Si costituiva tempestivamente sostenendo l'inapplicabilità del regime di cui all'art. 29 d.lgs 276/2003 essendo intercorsi con e con contratti di trasporto merci, Controparte_16 CP_2 anziché di appalto e, comunque, in considerazione della sussistenza, a tutti gli effetti di legge, di contratto di traporto fra e le società a prescindere dai rapporti intercorrenti fra CP_19 CP_2 quest'ultima e In estremo subordine deduceva la mancata prova dell'attività di lavoro Parte_4 Cont svolta a favore di in via esclusiva, anche alla luce delle ulteriori committenti per le quali avrebbe lavorato, nonché l'inapplicabilità dell'art. 29 ad emolumenti di carattere non retributivo, fra i quali devono ricomprendersi quelli di natura risarcitoria.
Si costituiva tempestivamente sostenendo di non aver mai intrattenuto con alcun CP_5 CP_1 rapporto contrattuale, di aver sottoscritto con un contratto di trasporto nel 2009, che Controparte_16 era stato rinnovato sino al 30.6.2019, allorquando assegnava il trasporto pasti alla CP_5 CP_2 sino al 1.6.2022, che i pasti (ad eccezioni di quelli destinati alla Villa Caldogno) venivano prodotti
[...] dal lunedì al venerdì e che i giri duravano al massino due ore, considerando che il primo trasporto era organizzato per le 9.10 e l'ultimo per le 11.30. Eccepiva l'indeterminatezza del ricorso, la decadenza dall'azione di responsabilità solidale in virtù del contratto di trasporto, da escludersi anche in considerazione della verifica del possesso del DURC in capo ai vettori ex art. 83 bis del d.l. 112/2008 e, comunque, limitata ai trattamenti retributivi. Sosteneva, in definitiva, la non imputabilità degli straordinari a , comunque, l'infondatezza delle domande azionate. CP_5
Si costituiva tempestivamente deducendo l'inapplicabilità nella specie della disciplina di cui CP_6 all'art. 29 d.lgs. 276/2003 in ragione della adibizione del ricorrente esclusivamente ad un mero contratto di trasporto stipulato con anziché di appalto, alla luce delle peculiarità del Controparte_7 trasporto farmaceutico e sostenendo, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese avversarie sia nell'an che nel quantum anche alla luce della genericità delle allegazioni che non consentono di riferire gli orari supplementari all'uno o all'altro committente. Contestava la ricostruzione dei fatti dedotta dalla parte avversaria e, in particolare, il peso e la misura degli scatoloni contenenti farmaci deducendo, infine, l'estraneità di rispetto alle circostanze dedotte nel ricorso quali presuntivamente CP_6 produttive di danni alla salute. Chiedeva, quindi, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della società per l'inapplicabilità dell'art. 29, co. 2 D.lgs 276/2003, in subordine il rigetto del ricorso e, in estremo subordine, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale Controparte_7 responsabile in solido.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva dando atto di aver stipulato in data Controparte_7
15.5.2018, 2.3.2020 e 1.3.2021 distinti contratti di sub trasporto ex art. 6 del D.Lgs. 286/05 con cui assegnava il trasporto della merce commissionatagli da con la quale era in essere un contratto CP_6 di sub trasporto, alla ditta di autotrasporto di , contestando la ricostruzione dei fatti ed i CP_1
“giri” indicati dalla ricorrente. Eccepiva, quindi, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, sosteneva la genericità delle allegazioni in punto di lavoro straordinario e supplementare, come pure delle prove orali articolate sul punto, l'improcedibilità della domanda avente ad oggetto l'indennità di trasferta per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, contestava la sussistenza di un contratto di appalto nonché il quantum azionato chiedendo, in subordine al rigetto del ricorso, di condannare a tenere indenne da ogni tipo di responsabilità in relazione a CP_1 CP_7 quanto lamentato in ricorso.
Si costituiva tempestivamente chiedendo di rigettare le domande della ricorrente che non aveva provato i fatti posti a fondamento delle stesse a titolo di differenze retributive e contributive e, in via gradata, qualora dovesse essere accertata la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso, formulava domanda riconvenzionale condizionata chiedendo la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa da calcolarsi sulle differenze retributive dichiarate come spettanti.
In seguito a conferimento del ramo d'azienda relativo alla “distribuzione intermedia del farmaco” di a in data 22.9.2025, quest'ultima si Controparte_19 CP_6 costituiva in giudizio.
Rimessa al merito la decisione sulla competenza territoriale alla luce della deduzione dell'esistenza di una dipendenza aziendale presso l'abitazione della ricorrente in ragione del parcheggio, al termine dell'attività lavorativa, del furgone aziendale, la causa, istruita oralmente e discussa all'udienza odierna è così decisa.
Valga la pena premettere che con ordinanza del 2.4.2024 veniva esaminata la questione della competenza territoriale del Tribunale adito, pur rimessa al merito, con motivazione del seguente tenore:
“ritenuto che la ricorrente ha dichiarato di aver in uso un furgone aziendale che deteneva presso la propria abitazione, sita in , considerato l'orientamento della Suprema Corte per cui è CP_1 irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi, dovendosi intendersi per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, come
“i mezzi per effettuare i trasporti”, destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (Cass. n. 4362 del 2022; Cass. n. 1285 del 2022) e inoltre che è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v. Cass. n. 3154 del 2018, che richiama Cass. n. 4767 del 2017 e Cass. n. 17347 del 2013; v. anche Cass. n.13309 del 2019 e Cass. n. 23053 del 2020)”. Alla luce del chiaro tenore letterale della motivazione sopra riportata, con l'ordinanza del 2.4.24, benché formalmente rimessa al merito la decisione sulla competenza, in sostanza, veniva ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito disponendo in ordine alla prosecuzione del giudizio in virtù della presenza del furgone aziendale in uso alla ricorrente presso la propria abitazione e della conseguente riconducibilità della stessa alla nozione di dipendenza aziendale, come ivi si legge, tramite richiamo alla giurisprudenza di legittimità Cass. 4362/2022 e Cass. 1285/2022. Alla luce della disamina della questione contenuta nella motivazione sopra richiamata si ritiene quindi che l'ordinanza abbia natura decisoria e sostanzialmente di sentenza non definitiva, con conseguente impossibilità di accertare nuovamente in questa sede la questione della competenza territorio e tantomeno revocare l'ordinanza ritenendo, al termine del giudizio, l'incompetenza territoriale del tribunale adito. Del resto, il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (così Cass. 13513/2007). Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, -come nel presente caso in cui la decisione di rimettere al merito la questione, in ogni caso disponendo in ordine alla prosecuzione del giudizio- è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Cass. 15585/2007). Pertanto, allo scrivente Giudice è precluso il riesame della questione già decisa con provvedimento che, in virtù del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ha assunto la natura di sentenza (non definitiva), con conseguente esaurimento della potestas iudicandi sul punto. Valga il richiamo al consolidato principio della Suprema Corte, secondo cui lo stesso giudice non può risolvere in senso diverso quelle stesse questioni già precedentemente affrontate, pena, in difetto, la violazione del giudicato interno che si origina dal provvedimento avente natura della sentenza non definitiva (ex multis C. 18898/2009; C. 12346/2003; C. 2332/2001; C. 5860/1999; T. Bari, Sez. stralcio, 21.4.2016). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità
“allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. tra le tante C. 8174/2006).
Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
La domanda di pagamento delle differenze retributive vantate a titolo di lavoro supplementare e straordinario è infondata e dev'essere respinta alla luce della ragione più liquida, qual è la mancata prova dell'orario di lavoro dedotto in ricorso. Valga la pena premettere che, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente è stata assunta, con contratto a termine, alle dipendenze di in data 6.6.2018 con le mansioni di CP_1 autista, inquadrata nel livello H1 ccnl trasporti merci e logistica con orario di lavoro part-time di 20 ore settimanali e, in particolare, con orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 dal martedì al giovedì e dalle 14.30 alle 17.30 il lunedì ed il venerdì (all. 8 ). Previa proroga (all. 9 ) e CP_1 CP_1 trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (all. 10 ), con decorrenza dal 1.1.2020 CP_1
l'orario veniva portato a 25 ore settimanali articolato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 dal martedì al venerdì ed il lunedì dalle 14.30 alle 17.30.
Alla luce della prova orale assunta non si ritiene raggiunta la prova del diverso orario di lavoro indicato in ricorso (10.00-19.00 dal lunedì al sabato, oltre al lavoro notturno). Invero, nessuno dei testimoni sentiti ha saputo riferire specificatamente in merito all'orario di inizio e fine dell'attività lavorativa della ricorrente, mancando altresì la prova della frequenza con la quale la ricorrente ha svolto il servizio notturno.
In particolare, il testimone di parte ricorrente, che neppure ha saputo indicare di Testimone_3 preciso quando avrebbe prestato la propria attività lavorativa per , come neppure ha CP_1 saputo riferire in merito al datore di lavoro della ricorrente, ha dichiarato di averla incontrata “presso il Cont magazzino di o di riferendo, quanto all'orario di lavoro: “6) non so dire, posso dire di CP_6 ricordare che vedevo la ricorrente nei luoghi sopra detti di pomeriggio;
(..) 19) non so dire, perché non facevo il giro con lei, posso dire che nessuno faceva questi orari;
AD che io sappia nessuno ha lavorato di sabato nel periodo notturno, io lavoravo dalle 10.00 alle 12.00 e poi dalle 14.00 alle 17.00; saltuariamente ho lavorato il sabato la mattina per CEF per massimo due ore, i giri al massimo durano due ore o due ore e mezza AD il sabato non mi sono mai recato nel magazzino di non CP_6 so dire se la ricorrente lo facesse;
” (..) 28. non so dire, posso dire che nessuno finisce alle 19.00 che io sappia, io finivo alle 17.00, facendo una pausa dalle 12.00 alle 14.00”.
Neppure è dirimente quanto dichiarato dal testimone che, peraltro, si ritiene Testimone_4 inattendibile per aver riferito di aver prestato la propria attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro della ricorrente, “ ” (anziché ), circostanza al contrario non allegata Parte_5 Controparte_1 in ricorso, neppure ricordando di preciso il periodo “circa dal 2019 al 2020”, nonché dichiarando di aver incontrato la ricorrente presso la sede della società Serenissima, società mai citata in ricorso. Peraltro, come risulta dal ricorso proposto da avverso alcune delle odierne Testimone_4 resistenti, di contenuto analogo al presente ricorso, lo stesso nel periodo dal 1.4.2019 al 30.11.2021 ha prestato la propria attività lavorativa per e non invece per , come Controparte_21 Parte_5 dichiarato in udienza per il periodo 2019-2020 (cfr. ricorso depositato da GE in data Pt_2
10.6.25). Pertanto, mancando la prova dello specifico periodo temporale in cui il testimone era a conoscenza diretta dei fatti, si ritiene insufficiente la prova dell'orario di lavoro svolto dalla ricorrente, come dallo stesso riferito, anche considerando che il teste ha indicato un datore di lavoro diverso da quello allegato in ricorso, con la conseguenza che le sue dichiarazioni testimoniali non si ritengono sufficienti a dimostrare che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa tutti i giorni di pomeriggio (anziché in quelli contrattualmente previsti) e di notte, per tutto il periodo di lavoro dedotto in ricorso. In particolare, ha dichiarato: “So che lei faceva tre giri, notte mattina e Testimone_4 pomeriggio (..) la signora arrivava a mezzogiorno in Serenissima quando io stavo mangiando Pt_1 poi caricava le casse vuote dei farmaci che aveva messo lì la mattina presto e poi scappava in CP_6
e la vedevo lì ogni giorno. AD Scaricava le scatole alla mattina presto e poi andava a distribuire i pasti nelle scuole, tornava scaricava le casse dei pasti e caricava le casse dei farmaci. AD Si, lo faceva presso al sede di Serenissima, in viale della scienza. Si io la incontravo in questa circostanza”. Al contrario, in ricorso la parte ricorrente sostiene che, una volta terminato il giro si recava CP_5 presso (non Serenissima) a riprendere le cassette vuote del giro del pomeriggio CP_5 CP_6 precedente, per poi recarsi presso il magazzino per iniziare il giro pomeridiano. Peraltro, la CP_6 circostanza, pacifica fra le parti, che il giro dei pasti terminasse alle 12.00 vale a confermare l'orario di lavoro contrattuale, nulla dicendo in merito all'orario supplementare dedotto in ricorso. Valga la pena osservare che anche , quale dipendente di nel 2019-2022 ha riferito di una Persona_4 CP_5 presenza occasionale della parte ricorrente dichiarando che avevano, quale orario di carico, le ore 10.15 e che il giro di consegna dei pasti durava sino alle 12.00. Infine, , che ha riferito in merito Parte_5 al periodo in cui la ricorrente al mattino si occupava della distribuzione di farmaci (i primi sei mesi dall'assunzione secondo quanto allegato), ha dichiarato che si occupava del c.d. “giro navettato” dalle 11.30 alle 12.30, con conseguente corrispondenza alle ore contrattuali.
Con riferimento al giro del pomeriggio, il testimone ha poi riferito che la ricorrente si Pt_2 occupava del giro Roana “tutti i giorni” per averla vista nel tragitto “quando finiva più tardi”, con conseguente inattendibilità della frequenza riferita, trattandosi di circostanza solo eventuale la fine del servizio “più tardi”, da intendersi del solito. Peraltro, il testimone ha riferito che la ricorrente terminava il proprio giro alle 19.30 e ciò, come sopra detto, contrariamente a quanto dalla stessa allegato (ore 19.00). Peraltro, lo stesso testimone, smentendo poi quanto riferito in precedenza ha dichiarato: “Al termine del giro di pomeriggio la vedevo due o tre volte alla settimana, ci trovavamo alle Maddalene, AD No non su appuntamento, la vedevo perché io avevo il furgone più alto, lei quello piccolo, per cui la vedevo e le suonavo e ci fermavano a prendere un caffè. AD Verso le 17.00-18.00. AD Quando cui incontravamo il giro era finito, lei stava andando a casa e anch'io”. Pertanto, anche a voler ritenere che il giro del pomeriggio terminasse alle 17-18.00 per tre volte alla settimana, come riferito dal teste, l'orario di lavoro osservato coinciderebbe con quello contrattualmente previsto, con conseguente mancata prova di lavoro supplementare o straordinario asseritamente svolto.
Infine, il testimone ha dichiarato che i giri della ricorrente sono rimasti sempre gli stessi, per Pt_2 tutto il periodo di lavoro in questione, anche successivamente al 2020, al contrario avendo la stessa allegato in ricorso di aver svolto il giro notturno nel periodo dal 1.1 al 31.10.2020 a settimane alterne e solo dal 1.11.2020 al 30.6.2021 tutte le notti, per poi lavorare solo la mattina ed il pomeriggio nel periodo successivo sino all'assenza per malattia e successiva cessazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, stante la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali sul punto, non si ritiene raggiunta la prova del lavoro supplementare notturno asseritamente svolto in ricorso. In particolare, sul punto che non ha saputo specificare il periodo in cui ha lavorato per Testimone_3
(“Dal 2018), ha dichiarato: “non so dire quante volte la ricorrente abbia fatto questo CP_1 turno notturno, che comunque non si faceva sempre, comunque l'ho vista che lavorava di notte, anche se non ricordo il periodo;
nel turno notturno, normalmente andavamo a prenderla a casa intorno alle 22.10, e quindi arrivavamo al magazzino verso le 23.00, anche in tal caso le casse arrivavano già sigillate con l'indicazione della farmacia a cui consegnarle e dovevamo prenderle e caricarle sul furgone che posizionavamo sul piazzale vicino alla porta del magazzino;
AD per un periodo di circa 2 mesi e mezzo non avevo la patente e quindi la ricorrente mi veniva a prendere, ciò è successo due o tre volte perché la maggior parte delle volte veniva a prenderci;
(..) arrivavamo intorno alle CP_1
23.00, come ho già detto, caricavamo il furgone e capitava che dovessimo aspettare le navette dei medicinali e quindi di solito finivamo intorno alle 1.45 e poi arrivavamo a casa intorno alle 2.00 o 2.30, quando non dovevamo aspettare le navette finivamo una mezz'ora prima. AD normalmente si tornava a casa alle 2.30, quando tornavamo prima era intorno alle 2.00”. Anche ha Persona_5 confermato che “talvolta è venuta anche la signora ”, da intendersi nel giro notturno, tuttavia Pt_1 dichiarando che il servizio finiva prima dell'1.45, in particolare riferendo: “se le navette arrivavano in orario si finiva verso le 24.00, 24.30, altrimenti si faceva più tardi, la maggior parte delle volte abbiamo finito alle 24.00 / 24.30, e quindi tornavamo a casa, penso che la ricorrente ci mettesse mezz'ora per tornare a casa”. Anche ha confermato che la ricorrente faceva il giro Testimone_4 notturno, tuttavia senza specificarne né la frequenza né la durata, peraltro riferendo, al contrario degli altri testimoni sentiti, che le casse di farmaci venivano ritirate, non presso il magazzino, bensì a dove la ricorrente si trovava con che le consegnava le casse per il suo giro per Per_6 Persona_7 evitarle di recarsi fino a Codego (dove abitava il titolare ) con dichiarazioni del seguente tenore: CP_1
“Quanto al giro della notte lo so perché me lo diceva, si trovava con che era il Persona_7 responsabile di che andava in verso le dieci dieci e mezzo a caricare i farmaci e verso CP_1 CP_6 le due aveva finito, si trovava con il furgone con chi doveva consegnare i farmaci e quelli in più li Contr portava in sede presso il castello di Codego, dove abita ed ha la sede dell'impresa, CP_1 dava a le casse per il suo giro, perché si trovavano a , per evitarle di Persona_7 Pt_1 Per_6 andare fino a Codego a ritirare le casse, lui passava per e le lasciava le casse. AD Fornace CP_1 portava poi i farmaci in più e le casse dei vari giri a Codego. AD So del turno di notte perché lo facevo anch'io e la trovavo lì. AD Si, si i giri rimanevano sempre gli stessi più o meno, sono rimasti gli stessi anche nel 2020”. Contrariamente a quanto riferito da , la ricorrente ha Testimone_4 allegato di aver svolto il servizio notturno soltanto nel periodo dal 1.1.20 al 31.10.20 (e non dalla data di assunzione), peraltro a settimane alterne e tutte le notti nel periodo successivo, sino al 30.6.2021 peraltro recandosi direttamente al magazzino con conseguente impossibilità per il teste di CP_6 avere diretta conoscenza dei fatti, avendo dichiarato di incontrare la ricorrente a al momento Per_6 della consegna dei farmaci. Infine, ha dichiarato che la ricorrente ha svolto il servizio CP_1 notturno soltanto nel periodo OV, allorquando per circostanza pacifica fra le parti, da fine febbraio 2020 a settembre 2020, erano sospesi i giri del mattino, come specificatamente dedotto da CP_1
in memoria e non contestato da parte ricorrente.
[...]
In definitiva, in mancanza della prova della frequenza dello svolgimento del giro notturno (oltre che degli altri giri (pomeridiano e mattutino), tenuto conto della sospensione dei giri mattutini nel periodo OV (febbraio-settembre 2020), nonché della contraddittorietà degli orari riferiti da ciascun testimone in relazione al giro notturno, come pure della mancata prova del lavoro festivo e di quello prestato nella giornata di sabato, non si ritiene sufficiente la prova del maggior orario di lavoro dedotto in ricorso e del diritto alle relative differenze retributive vantate a titolo di lavoro supplementare e straordinario. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, a carico del lavoratore che agisca per ottenere il compenso alle ferie, sussiste un rigoroso onere probatorio (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 29 gennaio 2003,n. 1389, Cass. 16150/2018), onere non assolto nel caso di specie, mancando la prova specifica delle ore di lavoro svolte in misura eccedente a quelle previste in via contrattuale e specificatamente riportate nelle buste paga in atti (all. 12 ), peraltro sottoscritte per quietanza. Ai sensi dell'art. 2967 c.c., in presenza CP_1 della medesima ratio, tale principio si ritiene altresì applicabile anche in materia di orario di lavoro supplementare, con la conseguenza che il lavoratore che agisce per ottenere le differenze retributive a tal titolo, anche in tal caso, ha l'onere di allegare e dimostrarne rigorosamente i fatti costitutivi di cui all'art. 6 D.lgs 81/2015 e di cui al ccnl applicabile, laddove previsto, fra i quali l'aver prestato attività lavorativa oltre l'orario indicato nel contratto di lavoro. Valga la pena osservare, infine, che manca altresì la prova delle ore di lavoro svolte nella giornata di sabato avendo i testimoni riferito che trattavasi di attività occasionale, al fine di sostituzione (cfr. testimonianza e ). Pt_2 CP_1
In mancanza della prova delle prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo annuale previsto dal ccnl non sussiste poi il diritto alla maggiorazione del 40 % anziché a quella del 18
%, come vorrebbe parte ricorrente ai sensi dell'art. 56, co. 17 ccnl. In particolare, ai sensi dell'art. 56, co. 16 e 17 ccnl trasporti (all. 15 ric.), “16. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione globale e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già concordata. Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. (..)17. 17. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 16, si darà luogo alla corresponsione della maggiorazione oraria comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 40%”. Ebbene, nel caso di specie manca la prova del numero di ore di lavoro supplementare eccedenti il limite annuo di 312 ore (il 30 % di 20 ore settimanali x 52) e di 390 ore (corrispondenti all'aumento della prestazione lavorativa sino a 25 ore settimanali, dal 1.1.2020 sino al la cessazione del rapporto di lavoro) riportate nel conteggio in atti (all. 18 ric.), in relazione alle quali parte ricorrente rivendica l'applicazione della maggiorazione del 40 % ex art. 56, co. 17 ccnl, come pure del lavoro straordinario ivi riportato, con conseguente insussistenza del diritto azionato.
In mancanza della prova del tempo trascorso in territorio extraurbano, non specificatamente allegato, neppure sussiste il diritto all'indennità di trasferta ex art. 62, co.3 ccnl secondo il quale: “Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano. A decorrere dall'1.9.2007 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
1 - per i servizi in territorio nazionale dalle 6 alle 12 ore euro 20,60 (..)”. Invero, parte ricorrente non specifica “il numero di giornate indennizzabili”, ovvero trascorse in territorio extra urbano, per le quali richiede l'indennità in questione, né il tragitto in territorio extra urbano da cui questa scaturirebbe sostenendo di aver “sempre operato in regime extra urbano”, circostanza di cui, pertanto, non si ritiene raggiunta la prova.
Del resto, l'indennità di trasferta, secondo quanto previsto dal ccnl, matura in ragione del tempo del servizio prestato in territorio extra urbano rispetto alla sede di lavoro. Invero, come risulta dalle note integrative all'art. 11 ccnl: “L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo” mentre nel caso di specie, per circostanza pacifica fra le parti, la ricorrente partiva per effettuare i servizi di cui è causa dalla propria abitazione ove tornava al termine del servizio e dove, come ritenuto nell'ordinanza del 2.4.24, trovandosi il furgone aziendale, era dislocata una dipendenza aziendale.
Ciò detto, manca allegazione e prova dei precisi luoghi di distribuzione dei pasti per e dei CP_5 relativi percorsi effettuati di mattina dalla ricorrente che, come è emerso dalle prove orali, nel periodo sino al 30.6.2019 si recava presso la cucina centralizzata di i dove ritirava i pasti (cfr. CP_5 CP_1 testimonianza , per poi provvedere alla consegna nella provincia di come Persona_4 CP_1 risulta dal contratto di trasporto stipulato fra e poi “assegnato” alla CP_5 Controparte_16 CP_2 [
come dedotto dalla stessa (all. 4 , con conseguente mancanza della prova di
[...] CP_5 CP_5 svolgimento al mattino di servizio in territorio extra urbano. Lo stesso si ritiene, in mancanza di elementi di segno contrario, con riferimento al c.d. “giro navettato”, della durata di un'ora e mezza, con partenza dal c.d. “transit point” dove si trovava la ricorrente, come riferito da , svolto, Parte_5 secondo le deduzioni di parte ricorrente, nei primi sei mesi di servizio e, comunque, per un tempo inferiore alle sei ore.
Lo stesso si ritiene con riferimento al giro del pomeriggio, il c.d. giro Roana, mancando la prova dello specifico tragitto percorso, nulla avendo saputo riferire sul punto i testimoni sentiti, e, dunque, del tempo trascorso in territorio extra urbano ad eccezione di quello trascorso dal magazzino sito CP_6 in Belfiore (VR), come concordemente riferito dai testimoni sentiti, ai fini del carico del furgone in uso, in ogni caso trattandosi, secondo quanto risulta dal contratto di lavoro e non smentito dalla prova orale assunta, del servizio prestato dalle 14.30 alle 17.30 e, quindi, per un tempo inferiore alle sei ore, come invece richiesto ai fini dell'indennità di trasferta dall'art. 62 ccnl.
Valga la pena osservare, infine, che mancando l'allegazione degli elementi costitutivi del diritto all'indennità di trasferta, quali, come sopra detto, il tempo trascorso in territorio extra urbano rispetto alla sede di lavoro -che parte ricorrente sostiene coincidere con la propria abitazione, quale dipendenza aziendale, detti fatti costitutivi non possono ritenersi pacifici come vorrebbe che CP_1 sostiene aver corrisposto tutto quanto dovuto a titolo di indennità di trasferta (per ogni giorno di servizio e detratti quelli di assenza per malattia dal 28.11.22 al 30.8.22) pari ad € 23.745,00, salvo poi specificare che trattasi di “trattamento di miglior favore per poter “compensare” in qualche modo le pause che intercorrevano tra un servizio e l'altro, che comunque la lavoratrice poteva trascorrere a casa propria (o comunque dove desiderava) nonché eventuali (del tutto sporadiche, come detto, fermo l'onere della prova che incombe sulla ricorrente e senza alcuna volontà di invertirlo) ore supplementari e/o straordinarie (che, per quanto detto supra, comunque, si contestano) e/o eventuali variazioni di giri conseguenti a mutate esigenze delle Committenti e/o per far fronte al periodo emergenziale (sempre nel limite del monte ore previsto contrattualmente)”.
Infine, mancando la prova del maggior orario di lavoro prestato, neppure sussiste la prova del danno da usura psico fisica, come allegato in ricorso, ovvero della giusta causa di dimissioni.
Valga la pena richiamare, infine, l'ordinanza del 10.6.2025 nella parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità dell'escussione testimoniale della teste in quanto non indicata in ricorso, a tal Tes_1 fine essendo irrilevante, perché generico e da ritenersi clausola di stile il richiamo a tutti i “dipendenti delle resistenti risultanti dai libri paga e matricola/libro unico”. Peraltro, alla luce della mancanza di prove, all'esito dell'istruttoria orale, nel senso dello svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente previsto neppure si rende necessario un approfondimento istruttorio nei termini richiesti dalla ricorrente ex art. 421 c.p.c.
Ciò detto, la ricorrente domanda anche il risarcimento del danno differenziale asseritamente spettante in virtù dell'infortunio occorso in data 28.11.2021 allorquando “nell'esecuzione delle operazioni manuali di carico/scarico delle cassette contenenti i pasti per le mense aziendali e scolastiche” avvertiva “un forte dolore alla spalla destra e lombosciatalgia omolateriale” e, recatasi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di le veniva diagnosticata “verosimile sindrome delle faccette CP_1 articolari acuta associata a sospetta sindrome delle giunzioni sacroiliaca cronica” (doc. 10 ric.). Lamenta, quindi, anche la responsabilità del datore di lavoro e delle imprese committenti per la malattia professionale di ernia discale in connessione con la movimentazione manuale dei carichi cui era esposta nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Anzitutto, mancando la specifica allegazione della dinamica del sinistro occorso alla ricorrente in data 27.11.2021, non può ritenersi sussistente la prova del nesso di causalità fra l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza lamentato, quand'anche provato, ed il danno subito. Solo nella denuncia del sinistro si legge che “la dipendente stava scaricando un pacco, per non cadere a terra ha sforzato la schiena, ha subito una contusione lombare” (all. 17 ric.), circostanze non allegate, come sopra detto e, quindi, non oggetto di prova orale. Del resto, la causa violenta della lombosciatalgia è smentita dalla definizione negativa della denuncia di malattia professionale presente in atti (all. 19 e 20 ric.), senza che vi sia allegazione e prova della sua contestazione o impugnazione.
Manca altresì la prova del nesso di causalità fra la malattia lamentata in ricorso e la condotta datoriale.
Anzitutto, è emerso dalla prova orale assunta che la ricorrente, nella distribuzione di farmaci CP_6 si occupava anche dell'allestimento del furgone, caricando “uno o due scatoloni di cartone contenenti acqua fisiologica o pannoloni” (cfr. testimonianza . In particolare, il testimone, contrariamente Tes_2
a quanto sostenuto dalla ricorrente secondo la quale il peso degli scatoloni, per la grande maggioranza, era intorno ai 15-20 kg, ha dichiarato: “Il peso delle cassette di plastica variava molto, in base ai medicinali che vi erano contenuti, posso dire che potevano variare da un peso di 250 gr a 5 kg, quanto agli scatoloni, potevano pesare un paio di chili se vi erano i pannoloni, e circa 5 kg se vi erano le bottiglie di acqua fisiologica (erano scatole preconfezionate di 10 bottiglie, ciascuna di mezzo litro) (..) non penso che si potesse arrivare a 6/8 kg, si arrivava massimo a 4 kg, stavano al massimo in ogni cartone due confezioni di pannoloni per anziani”. Lo stesso ha riferito secondo cui il Parte_5 peso delle casse varia dai tre ai quattro chili, come anche riferito da Sul punto si ritiene Persona_5 irrilevante quanto dichiarato dal teste secondo cui ogni scatola pesava dieci kg, “nel senso che Pt_2 tre scatole insieme facevano una da dieci chili (,…) ne prendevamo tre insieme”, difatti non potendo il teste, in mancanza di ulteriori elementi, non oggetto di allegazione e prova, essere a conoscenza delle modalità di carico del furgone da parte della ricorrente (se spostando una scatola per volta o tre insieme). Peraltro lo stesso testimone ha dichiarato che da era stata vietata la “compattazione” CP_6 dei farmaci, ovvero l'operazione di riempimento delle scatole successiva al confezionamento da parte Cont del committente, come invece avveniva per i trasporti in conto tuttavia svolti soltanto in via occasionale ed in sostituzione da parte della ricorrente, come concordemente riferito dai testimoni sentiti, fra i quali lo stesso . Invero, manca la prova che la ricorrente abbia trasportato i Pt_2 Cont farmaci di nella zona dei colli Berici nel servizio mattutino, come allegato in ricorso, mentre non si ritiene attendibile quanto dichiarato dal teste imparato sul perso delle scatole (anche trenta kg), trattandosi di circostanza neppure allegata in ricorso.
Quanto alle scatole contenenti i pasti ha dichiarato: “le casse potevano pesare anche Testimone_3 solo un kg perché magari vi era un solo pasto;
AD le casse era posizionate al massimo due una sopra all'altra, e si potevano prendere una alla volta, io facevo così anche perché altrimenti si faceva difficoltà a caricare le casse. (..) ho già risposto, confermo le dimensioni, quanto al peso, non superava i 5 kg, poteva anche esserci un solo pasto che pesava circa 100 gr;
”. Il peso di ciascuna cassa contenente i pasti intorno ai 5 kg trova conferma nelle dichiarazioni di secondo cui: Tes_5
“confermo che si caricavano le casse indicate, però il peso era inferiore la maggior parte delle volte, a volte erano vuote, se la cassa era piena poteva arrivare a 5 kg;
AD io caricavo e scaricavo le casse una alla volta, perché così ci era stato detto e comunque per mia comodità, non so dire come lavorasse la ricorrente”. A fronte delle predette dichiarazioni testimoniali, precise e fra loro concordanti, si ritiene inattendibile quanto dichiarato dal testimone secondo cui: “le casse dei pasti pesavano più dei Pt_2 farmaci perché c'erano dentro anche le pentole. AD Più o meno 25 kg ogni cassa (..) non erano pasti preconfezionati”.
Ebbene, dalla prova orale sopra riportata, è emerso come la ricorrente fosse stata informata in merito alle modalità di carico delle scatole (prendendole una alla volta secondo e . Del resto, Tes_2 Tes_5 nel manuale del vettore intestato alla ricorrente (all. 14 .) fra i rischi cui era esposto il CP_6 CP_1 lavoratore risulta quello di movimentazione manuale dei carichi rispetto al quale, fra le misure di sicurezza indicate, vi è quella, per quel che qui interessa, di attenersi ai limiti massimi di peso sollevabile ivi indicati “femmine dai 18 ai 45 anni 20 kg”, limite nel caso di specie effettivamente osservato secondo quanto risulta dalle prove orali assunte.
Risulta poi, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che la società datrice di lavoro abbia effettivamente redatto il DVR (all.ti 26 ) in cui era effettivamente previsto il rischio di CP_1 movimentazione manuale dei carichi con P (Probabilità, ovvero “possibilità che i danni si concretizzino”) pari ad 1 (ovvero: “Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili, non si sono mai verificati fatti analoghi, il suo verificarsi susciterebbe incredulità”), D (Danno: effetto possibile causato dall'esposizione al fattore di rischio) pari a 3 (“Ferite/malattie gravi
-fratture amputazioni debilitazione gravi ipoacusie”) e R (Valutazione del rischio, corrispondente a PxD) pari a 3 (ovvero Rilevante: Azioni correttive da programmare a medio termine 90 giorni) in particolare prevedendo: “Le movimentazioni manuali non sono di norma rilevanti in relazione al trasporto movimentazione dei materiali, vengono occasionalmente effettuate attività di carico e scarico merce, il peso movimentato individualmente non supera di norma i 10 chili. Misure di prevenzione: limitare le movimentazioni manuali al minimo necessario, utilizzare i DPI previsti per la movimentazione dei carichi, in caso di carichi maggiori di 10 chili farsi aiutare da un collaboratore”.
A fronte della generica allegazione dell'inadempimento, manca la prova che la ricorrente abbia ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, nulla essendo stato prodotto sul punto dal datore di lavoro. Tuttavia, come sopra detto, mancando la prova delle modalità con le quali la ricorrente provvedeva all'allestimento del camion e, dunque, allo spostamento delle scatole, manca la prova che la stessa abbia compiuto movimenti incauti, idonei a cagionare o aggravare la patologia lamentata, riconducibili all'inadempimento datoriale. Invero, nessuno dei testimoni sentiti ha confermato che la ricorrente abbia scaricato scatole “sovrapposte”, ritenuto a tal fine irrilevante, perché privo di valore probatorio, quanto dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio libero, peraltro a fronte delle circostanze di segno contrario riferite dagli altri testimoni, fra i quali e il quale ha Tes_2 Per_3 riferito di aver ricevuto dall'azienda un'indicazione in senso contrario. Invero, secondo la giurisprudenza, in tema di infortunio sul luogo di lavoro l'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore, nel caso di specie non provata, è da intendersi irrilevante nel solo caso di inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante e in quanto tali idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/09/2021, n. 25597), cautele parimenti non allegate nel presente ricorso. Valga la pena osservare che, secondo quanto risulta dalal documentazione in atti e per circostanza pacifica fra le parti, la natura professionale della malattia è stata negata dall'Inail (all.ti 22-27 ), senza allegazione e prova che avverso il diniego sia stata CP_1 proposta alcuna contestazione o impugnazione giudiziale. Posto che non è stato allegato in ricorso, quale inadempimento datoriale, l'omessa esecuzione delle misure di prevenzione indicate nel DVR, essendosi limitata la ricorrente a sostenere la sua mancata predisposizione, mancando allegazione e prova delle modalità con le quali la ricorrente effettuava le operazioni di carico del furgone, manca la prova del nesso di causalità fra l'inadempimento datoriale ed il danno sofferto, laddove anch'esso fosse dimostrato. Al contrario, è principio consolidato quello per cui la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, con la conseguenza che secondo i principi generali, spetta al lavoratore l'onere di dimostrare il rapporto di lavoro, il danno ed il nesso di causalità fra questo e l'ambiente di lavoro, spettando invece al datore di lavoro provare di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, esigibili secondo l'ordinaria diligenza, ovvero quelle specificatamente previste dalla legge o, ancora, che il danno sia dipeso da caso fortuito quale un evento imprevedibile ed inevitabile. Nel caso di specie manca l'allegazione specifica fra l'inadempimento datoriale, nonché la descrizione dello svolgimento della prestazione lavorativa e, comunque, manca la prova che la ricorrente abbia compiuto le operazioni di carico del furgone sovrapponendo le scatole, di peso inferiore a quello indicato in ricorso, con conseguente esclusione del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il danno. Ciò tanto più considerando che, alla luce della prova orale assunta, è emerso che l'attività di sollevamento delle scatole durava circa 10/15 minuti circa la mattina e 20/30 minuti circa al pomeriggio (cfr. testimonianze e ). CP_1 Pt_2
In definitiva, mancando la prova delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come pure della dinamica del sinistro occorso in data 27.11.2021, in mancanza di ulteriori elementi, quand'anche dimostrata la patologia di cui è causa, in ogni caso, mancherebbe la prova del nesso di causalità fra questa e l'inadempimento datoriale dedotto in ricorso e, in definitiva, l'incidenza delle condotte del datore di lavoro e dei committenti – parimenti non specificate- nell'eziologia degli eventi lesivi lamentati in ricorso.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso dev'essere respinto, assorbita ogni questione non espressamente trattata, quale la qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali intercorsi fra le resistenti.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte al minimo per la ridotta attività processuale espletata e compensate al 30 % per la reciproca soccombenza in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale. Compensa le spese di lite nei confronti di chiamato in causa dalla Controparte_7 CP_ resistente e dell' che si è rimessa alla decisione del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 4.689,30, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge. CP_ Compensa le spese di lite nei confronti dell' e CP_7
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 30 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1671/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3 CP_4
CP_5
Controparte_6
[...]
RESISTENTI
Controparte_7
ER TO
Oggi 30 ottobre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. IG ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Cristina Marchetto Parte_1
Per l'Avv. Galetti Francesca in sostituzione dell'Avv. Francesco Novello CP_1 Per vv. dal ER Alex anche in sostituzione dell'Avv. Carlo Ambrosini per Controparte_8
e l'Avv. De Luca Pierantonio Morabito per C.F._1 CP_6 Per 'Avv. Sandra Dorelli CP_5
Per 'avv.. Controparte_7 CP_9
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il difensore di GE da atto di aver depositato due memorie conclusive di identico tenore. Il difensore di parte ricorrente preliminarmente insiste per sentire la teste come già Testimone_1 chiesto all'udienza del 5.6.25 e come da istanza del 12.6.25 reiterata nelle note conclusive discutendo oralmente sul punto. Nel merito si riporta alle note conclusive ed ai precedenti scritti difensivi ed a quanto dedotto nel corso delle udienze insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Quanto alle note conclusive avversarie contesta l'incompetenza territoriale sollevata da e per le ragioni già dedotte in corso di causa e nelle note difensive e contesta CP_6 CP_1 l'eccezione per cui fra le convenute sarebbero intercorsi rapporti di mero trasporto per cui non sussisterebbe responsabilità solidale e sul punto si riporta a quanto dedotto nei rispettivi atti, anche ai verbali di causa. E' altresì presente per l'Avv. Tommasello. CP_1
Il difensore di si riporta ai rispettivi atti e conclusioni, discute oralmente la causa opponendosi CP_5 alla richiesta di audizione della teste perché tardiva essendo generica l'indicazione dei testimoni contenuta in ricorso, riguardando tutti i dipendenti delle resistenti. Sostiene che riguardo a le CP_5 prove testimoniali assunte riguardano 32 ore di lavoro svolte, contesta trattarsi di un appalto di servizi di trasporto, contesta altresì lo svolgimento di attività accessorie, quali il carico del furgone nel senso che l'attività di carico è necessaria al trasporto ma non costituisce attività accessoria come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ribadisce che non ha mai dichiarato nel suo ricorso di aver Pt_2 avuto rapporti di lavoro con il datore di lavoro della ricorrente, peraltro avendo riferito di aver visto moglie e figli di presso l'abitazione dello stesso. Insiste quindi per l'esclusione della CP_1 responsabilità solidale in ordine alle differenze retributive rivendicate, per il danno da superlavoro e, infine, in ordine all'infortunio verificatosi. CP_ L' si rimette alla decisione. Cont Il difensore di e si riporta alle memorie ed alle note conclusive depositate CP_10 CP_6 insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Il difensore di si riporta alla memoria ed alle note conclusive depositate associandosi CP_2 all'opposizione alla prosecuzione della prova orale, insiste nella qualificazione giuridica dei contratti intercorsi. Laddove fossero ritenuti contratti di appalto sostiene che l'art. 29 è applicabile esclusivamente ai crediti vantati a titolo retributivo, non anche ai danni da usura psico fisica e biologico. Sostiene l'estraneità di GE rispetto al periodo in cui il datore di lavoro di parte ricorrente ha stipulato un contratto con per conto non avendo invece la parte ricorrente CP_7 CP_6 separato detto periodo da quello in cui prestava la propria attività di trasporto per conto di CP_2 e quindi e discute oralmente la causa. CP_5 CP_6 Il difensore di si oppone alla richiesta di sentire ulteriori testi trattandosi di istanza irrituale CP_7 e tardiva, si riporta alla memoria ed alle note conclusive depositate ribadendo trattarsi di contratto di trasporto anziché di appalto, mancando la prova comunque delle prestazioni lavorative rese dalla ricorrente a favore di discutendo oralmente e riportandosi alle note conclusive depositate. CP_7 Il difensore di si riporta associandosi alle difese delle convenute, compresa CP_1 l'opposizione all'ammissione della prova orale con la teste evidenziando come il mero Tes_1 riferimento a tutti i testi di tutte le convenute è inammissibile e che non ha avuto accesso al LUL, pur conoscendo il nominativo del teste, tardivamente indicato. Si riporta all'eccezione di incompetenza territoriale. Ribadisce che la questione della sussistenza di differenze retributive è già stata esaminata in Con senso negativo dall' , mancando anche nel presente giudizio la prova della sussistenza del diritto alla luce delle prove orali assunte, sostenendo l'inattendibilità del testimone come Pt_2 argomentato nelle note conclusive. Discute oralmente la causa, ribadisce la confusione in merito alla data ed alla dinamica del sinistro, manca la prova del nesso di causalità, essendo stata negata la natura professionale della patologia come pure la sussistenza dell'infortunio sul lavoro in via amministrativa dall'Inail e ripercorre la prova orale assunta e per il resto si riporta alla memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate nonché a tutti gli atti difensivi e verbali di udienza. Parte ricorrente, in replica alle argomentazioni ed eccezioni avversarie, contesta la decadenza dall'eccezione di prosecuzione della prova orale in quanto il rigetto dell'istanza di prosecuzione della prova è del 10.6.25 mentre l'istanza di modifica ex art. 177 c.p.c. è del 12.6.25. Quanto alla riqualificazione dei contratti fra le parti resistenti rileva che sin dal ricorso introduttivo i contratti sono stati qualificati come contratti di appalto allegandone le relative caratteristiche, comprese le prestazioni accessorie, come argomentato nelle note conclusive alle quali si riporta. Quanto alla testimonianza sostiene che questa dimostra le deduzioni di parte ricorrente, come pure le dichiarazioni Pt_2 testimoniali di e della signora come pure di , contesta che la ricorrente Tes_2 Per_2 Persona_3 non ha contestualizzato la prestazione nel tempo ed a favore di ciascuna delle resistenti, come da pagine 6-8 ricorso, con riferimento ai verbali ispettivi e certificati Inail sostiene che detti documenti non possono costituire prova nel presente giudizio. Il difensore di i associa all'eccezione di quantificazione della domanda nei confronti di ciascun CP_5 convenuto e discute oralmente la causa ribadendo la mancata allegazione e prova di attività accessorie ai servizi di trasporto, peraltro non essendo stata effettuata espressa domanda di riqualificazione dei contratti in questione.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1671/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IG ALBERTO, Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Piazza Pontelandolfo n. 6 36100 presso il difensore avv. IG CP_1 ALBERTO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), quale titolare dell'omonima impresa individuale, CP_1 C.F._3 con sede in Catello di Codego (TV), Via grande 80/A con il patrocinio dell'avv. NOVELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec
Email_1
(C.F. ), cons ede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato in VIA DELU' 3 35100 PADOVA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_2 P.IVA_2 in Brescia, Via Arturo Maestri 9, con il patrocinio dell'avv. DAL CERO ALEX, elettivamente domiciliato in VICOLO BALDANI, 9 37012 BUSSOLENGO (VR) presso il difensore avv. DAL CERO ALEX Q in persona del medesimo legale rappresentante pro – tempore della conferente CP_6 CEF, Dott. , con sede in Brescia, Via A. Grandi, n. 18, c.f./p.i. , con il CP_12 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AMBROSINI CARLO, elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 66 BRESCIA presso il difensore avv. AMBROSINI CARLO (C.F. ), in Controparte_13 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), Via Tosarelli 318, con il patrocinio dell'avv. DORELLI SANDRA, elettivamente domiciliato in VIA Arienti 33 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
[...]
(C.F. ), con sede legale in Novate Milanese, Via Controparte_14 P.IVA_5 Fratelli di Dio n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DI FRANCESCO ANDREA, dell'avv. MORABITO DE LUCA PIERANTONIO, dall'Avv. TOMMASIELLO TIZIANO, dall'Avv. MARANGELLI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in via Bocca di Leone 78, 00179 ROMA presso i difensori
PARTI RESISTENTI C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_7 P.IVA_6 Colognola ai Colli via Colomba n. 60, rappresentato e difeso dall'avv. CAMPARA GIOVANNI e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DEL PONTIERE, 12/A 37122 CP_9 VERONA presso il difensore avv. CAMPARA GIOVANNI
PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 11.12.2023 quale ex dipendente di dal Parte_1 Controparte_1
06/06/2018 al 31/8/2022, addetta alla guida di furgoni aziendali per il trasporto merci o medicinali nell'ambito di contratti di appalto del servizio di distribuzione dei pasti stipulati fra e CP_5 [...]
(ora e di subappalto fra quest'ultima e , nonché Parte_3 CP_2 Controparte_1 nell'appalto del servizio di trasporto farmaci stipulato fra e Cef s.p.a. e la Controparte_6 datrice di lavoro , svolgendo altresì le operazioni di allestimento del carico delle merci, CP_1 di rifornimento dei mezzi, di pulizia, di verifica dell'efficienza del veicolo e di accertamento della sicurezza del carico, chiedeva: “
1. Accertarsi e dichiararsi lo svolgimento da parte della ricorrente alle dipendenze di di servizi di trasporto, consegna, distribuzione di merci per la qualifica, il CP_1 periodo, il livello di inquadramento, l'orario di cui in narrativa per il periodo dall'assunzione del 6/6/2018 sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31/08/2022 o, in subordine, sino al 28/11/2021, data dell'infortunio e della successiva assenza initerrotta per malattia della ricorrente;
2. Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta stipulazione di contratti di appalto e di subappalto, o di diverso rapporto contrattuale, all'interno dei quali la ricorrente ha svolto i servizi di trasporto, consegna e distribuzione di merci dal 6/6/2018 sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31/08/2022 o, in subordine, sino al 28/11/2021, per la qualifica, il livello di inquadramento e l'orario di cui in Cont narrativa, tra: (..) GE (già , (…), -- CP_15 CP_2 Controparte_16
(..), (..)e , Controparte_17 Controparte_18 Controparte_6
(…);
3. Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà per la corresponsione alla ricorrente delle somme maturate a titolo di differenze retributive (per i titoli e gli importi meglio specificati in narrativa) tra: (..) GE (già CP_15 CP_2 [...] Cont
, (…), -- (..), (..)e Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, (..) ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c. e, Controparte_6 per quanto riguarda già anche ai sensi dell'art. Controparte_2 Controparte_16
2112 c.c. per le ragioni dedotte in narrativa o per diverse ritenute di giustizia;
4. Conseguentemente, Cont condannarsi: (..) (già , (…), -- CP_15 Controparte_2 Controparte_16
(..), (..)e , (…) Controparte_17 Controparte_18 Controparte_6 per le ragioni dedotte in narrativa o per diverse ritenute di giustizia -- in solido tra loro (o ciascuna pro--quota) -- a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 106.452,90 al lordo di contribuzione e di fiscalità a titolo di differenze retributive, di cui € 7.615,54 a titolo di incidenza TFR a titolo di differenze retributive maturate dalla ricorrente durante tutto il rapporto di lavoro alle dipendenze di dal 6/6/2018 al 31/8/2022 o, meglio, al 28/11/2021 come risultanti CP_1 dall'allegato conteggio cui si rimanda ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia,
o in seguito a C.T.U. contabile;
5. In ogni caso, condannarsi: (..) GE CP_15 CP_2
(già , (…), (..), Controparte_16 Controparte_19 CP_18
(..)e , (…) ex art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/2003 oltre che ex art.
[...] Controparte_6
1676 c.c. e, per quanto riguarda (già anche ai Controparte_2 Controparte_16 sensi dell'art. 2112 c.c. per le ragioni dedotte in narrativa o per diverse ritenute di giustizia -- in solido tra loro (o ciascuna pro--quota) -- al versamento a beneficio di Controparte_20
(c.f. ), convenuto in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 102
[...] P.IVA_1
c.p.c., l'importo di € 33.927,22 a titolo di contributi omessi e/o anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116, 2 co., c.p.c. ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile nonché in ogni caso al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'intero periodo lavorato, con riserva di agire per il risarcimento del danno e/o per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962; 6. Condannarsi per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia, le convenute (..) pro--tempore in solido tra loro (o ciascuna pro--quota), al risarcimento del danno da usura psicofisica patito dalla ricorrente in conseguenza del costante svolgimento per tutta la durata del rapporto di lavoro di orari di lavoro oltre i limiti di legge, per mancata integrale e corretta usufruizione delle ferie, per mancata/parziale fruizione di ex festività, rol, permessi e per eccessivo carico di lavoro, nella misura di € 30.000,00 o nella diversa misura da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., avuto riguardo alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore e alle maggiorazioni ivi previste anche a titolo di lavoro straordinario;
7. Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia, la responsabilità solidale ovvero pro quota delle convenute per l'infortunio occorso alla ricorrente in data 28/11/2021 e per la malattia, medicalmente accertata, di cui ella è affetta ovverosia
“ernia discale o esiti di erniectomia ad uno o più livelli con moderato quadro clinico disfunzionale, sintomatologia algica recidivante al distretto interessato e radicolopatia strumentale accertata” e
“discopatia lombare multipla, ernia discale L3--L4 compatibili con un'origine professionale”;
8. Conseguentemente condannarsi le convenute (..), a risarcire alla ricorrente ogni danno patito e patendo che si quantifica sin d'ora nella somma di euro € 32.060,15 come da conteggio redatto sulla base di parere medico legale cui si rinvia o nella diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa anche in esito a CTU medico legale;
9. Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ritenute di giustizia, la sussistenza di giusta causa nelle dimissioni presentate dalla ricorrente in data 30/08/2022 con decorrenza 31/08/2022; 10. Conseguentemente condannarsi la convenuta , (..) alla restituzione a favore della CP_1 ricorrente dell'indennità sostituiva del preavviso trattenuta nella busta paga di agosto 2022 ed alla corresponsione a favore della ricorrente dell'indennità sostituiva del preavviso per complessivi euro 952,50 (euro 326,24 x 2) lordi;
11. Condannarsi le convenute a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); 12. Spese e compensi integralmente rifusi”.
Sosteneva di aver prestato la propria attività lavorativa oltre l'orario di lavoro concordato ed anche nelle giornate di sabato e di notte, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 e dalle 22.00 alle 2.00, dapprima a settimane alterne (1.1.-31.10.2020) e successivamente tutte le notti, nonché di aver riportato una lesione dell'integrità psicofisica risarcibile per l'infortunio occorso sul lavoro in data 28/11/2022 e per la malattia professionale contratta, derivante dai pesi sollevati, dalle mansioni svolte, nonché in ragione della gravosità dell'orario di lavoro e della mancata fruizione del giorno di riposo settimanale. Deduceva altresì di aver diritto alle differenze retributive spettanti a titolo di lavoro straordinario e supplementare, indennità di trasferta, di indennità sostitutiva del preavviso alla luce della giusta causa di dimissioni, sostenendo altresì il diritto alla regolarizzazione del rapporto ai fini contributivi e previdenziali e la responsabilità solidale (o pro quota) ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003 tra la datrice di lavoro subappaltatrice --, la CP_1 Controparte_16
[... Cont (ora appaltatrice/sub committente e le committenti Camst Soc. Coop. a r.l e CP_2
( . Controparte_17
Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di CP_1
Vicenza e, nel merito, sostenendo che la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa secondo l'orario contrattuale e che, in caso di lavoro supplementare, era stata regolarmente retribuita, di aver corrisposto quanto spettante a titolo di indennità di trasferta in misura maggiore rispetto a quanto previsto dal ccnl, sosteneva il carattere genuino dei contratti di trasporto stipulati, non riconducibili a contratti di appalto, e sosteneva l'infondatezza di tutte le pretese, anche risarcitorie, formulate dalla ricorrente.
Si costituiva tempestivamente GE sostenendo che la GE non aveva CP_2 Controparte_16 mai avuto alcun rapporto commerciale con , datore di lavoro della ricorrente che, al CP_1 contrario, aveva stipulato con in data 25.10.2021 (ma con decorrenza 2 novembre Controparte_2
2021) un contratto di trasporto di prodotti farmaceutici ed affini ed articoli sanitari di pertinenza della committente Cef Cooperativa Esercenti Farmacia Scarl e in data 25.10.2021, con decorrenza 2 novembre, un contratto di trasporto pasti pronti, pane e prodotti affini, derrate alimentari in genere e stoviglie di pertinenza delle committenti e Serenissima Ristorazione Spa Controparte_18 nell'ambito dei quali la ricorrente ha svolto esclusivamente il giro di consegna “Camst 17 – Grisignano”, della durata di circa due ore, una volta al giorno, la mattina, dal lunedì al venerdì, mai il sabato e mai la domenica e, comunque, dal 2.11.2021 alla data di assenza per malattia (28.11.21). Contestava poi la fondatezza delle pretese retributive, come pure di quelle risarcitorie, sostenendo altresì l'inapplicabilità della disciplina di cui agli articoli 29 d.lgs. 276/2003, 1676 c.c. e 17 bis d.lgs. 241/1997 non ricorrendo contratti di appalto e, conseguentemente, dovendosi applicare il particolare regime di responsabilità delineato dall'art. 83 bis, D.L. 112/08, conv. in L. n. 133/08, così come modificato dalla L. n. 190, con conseguente decadenza dell'azione giudiziaria di responsabilità solidale.
Cont Si costituiva tempestivamente sostenendo l'inapplicabilità del regime di cui all'art. 29 d.lgs 276/2003 essendo intercorsi con e con contratti di trasporto merci, Controparte_16 CP_2 anziché di appalto e, comunque, in considerazione della sussistenza, a tutti gli effetti di legge, di contratto di traporto fra e le società a prescindere dai rapporti intercorrenti fra CP_19 CP_2 quest'ultima e In estremo subordine deduceva la mancata prova dell'attività di lavoro Parte_4 Cont svolta a favore di in via esclusiva, anche alla luce delle ulteriori committenti per le quali avrebbe lavorato, nonché l'inapplicabilità dell'art. 29 ad emolumenti di carattere non retributivo, fra i quali devono ricomprendersi quelli di natura risarcitoria.
Si costituiva tempestivamente sostenendo di non aver mai intrattenuto con alcun CP_5 CP_1 rapporto contrattuale, di aver sottoscritto con un contratto di trasporto nel 2009, che Controparte_16 era stato rinnovato sino al 30.6.2019, allorquando assegnava il trasporto pasti alla CP_5 CP_2 sino al 1.6.2022, che i pasti (ad eccezioni di quelli destinati alla Villa Caldogno) venivano prodotti
[...] dal lunedì al venerdì e che i giri duravano al massino due ore, considerando che il primo trasporto era organizzato per le 9.10 e l'ultimo per le 11.30. Eccepiva l'indeterminatezza del ricorso, la decadenza dall'azione di responsabilità solidale in virtù del contratto di trasporto, da escludersi anche in considerazione della verifica del possesso del DURC in capo ai vettori ex art. 83 bis del d.l. 112/2008 e, comunque, limitata ai trattamenti retributivi. Sosteneva, in definitiva, la non imputabilità degli straordinari a , comunque, l'infondatezza delle domande azionate. CP_5
Si costituiva tempestivamente deducendo l'inapplicabilità nella specie della disciplina di cui CP_6 all'art. 29 d.lgs. 276/2003 in ragione della adibizione del ricorrente esclusivamente ad un mero contratto di trasporto stipulato con anziché di appalto, alla luce delle peculiarità del Controparte_7 trasporto farmaceutico e sostenendo, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese avversarie sia nell'an che nel quantum anche alla luce della genericità delle allegazioni che non consentono di riferire gli orari supplementari all'uno o all'altro committente. Contestava la ricostruzione dei fatti dedotta dalla parte avversaria e, in particolare, il peso e la misura degli scatoloni contenenti farmaci deducendo, infine, l'estraneità di rispetto alle circostanze dedotte nel ricorso quali presuntivamente CP_6 produttive di danni alla salute. Chiedeva, quindi, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della società per l'inapplicabilità dell'art. 29, co. 2 D.lgs 276/2003, in subordine il rigetto del ricorso e, in estremo subordine, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale Controparte_7 responsabile in solido.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva dando atto di aver stipulato in data Controparte_7
15.5.2018, 2.3.2020 e 1.3.2021 distinti contratti di sub trasporto ex art. 6 del D.Lgs. 286/05 con cui assegnava il trasporto della merce commissionatagli da con la quale era in essere un contratto CP_6 di sub trasporto, alla ditta di autotrasporto di , contestando la ricostruzione dei fatti ed i CP_1
“giri” indicati dalla ricorrente. Eccepiva, quindi, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, sosteneva la genericità delle allegazioni in punto di lavoro straordinario e supplementare, come pure delle prove orali articolate sul punto, l'improcedibilità della domanda avente ad oggetto l'indennità di trasferta per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, contestava la sussistenza di un contratto di appalto nonché il quantum azionato chiedendo, in subordine al rigetto del ricorso, di condannare a tenere indenne da ogni tipo di responsabilità in relazione a CP_1 CP_7 quanto lamentato in ricorso.
Si costituiva tempestivamente chiedendo di rigettare le domande della ricorrente che non aveva provato i fatti posti a fondamento delle stesse a titolo di differenze retributive e contributive e, in via gradata, qualora dovesse essere accertata la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso, formulava domanda riconvenzionale condizionata chiedendo la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa da calcolarsi sulle differenze retributive dichiarate come spettanti.
In seguito a conferimento del ramo d'azienda relativo alla “distribuzione intermedia del farmaco” di a in data 22.9.2025, quest'ultima si Controparte_19 CP_6 costituiva in giudizio.
Rimessa al merito la decisione sulla competenza territoriale alla luce della deduzione dell'esistenza di una dipendenza aziendale presso l'abitazione della ricorrente in ragione del parcheggio, al termine dell'attività lavorativa, del furgone aziendale, la causa, istruita oralmente e discussa all'udienza odierna è così decisa.
Valga la pena premettere che con ordinanza del 2.4.2024 veniva esaminata la questione della competenza territoriale del Tribunale adito, pur rimessa al merito, con motivazione del seguente tenore:
“ritenuto che la ricorrente ha dichiarato di aver in uso un furgone aziendale che deteneva presso la propria abitazione, sita in , considerato l'orientamento della Suprema Corte per cui è CP_1 irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi, dovendosi intendersi per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, come
“i mezzi per effettuare i trasporti”, destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (Cass. n. 4362 del 2022; Cass. n. 1285 del 2022) e inoltre che è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v. Cass. n. 3154 del 2018, che richiama Cass. n. 4767 del 2017 e Cass. n. 17347 del 2013; v. anche Cass. n.13309 del 2019 e Cass. n. 23053 del 2020)”. Alla luce del chiaro tenore letterale della motivazione sopra riportata, con l'ordinanza del 2.4.24, benché formalmente rimessa al merito la decisione sulla competenza, in sostanza, veniva ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito disponendo in ordine alla prosecuzione del giudizio in virtù della presenza del furgone aziendale in uso alla ricorrente presso la propria abitazione e della conseguente riconducibilità della stessa alla nozione di dipendenza aziendale, come ivi si legge, tramite richiamo alla giurisprudenza di legittimità Cass. 4362/2022 e Cass. 1285/2022. Alla luce della disamina della questione contenuta nella motivazione sopra richiamata si ritiene quindi che l'ordinanza abbia natura decisoria e sostanzialmente di sentenza non definitiva, con conseguente impossibilità di accertare nuovamente in questa sede la questione della competenza territorio e tantomeno revocare l'ordinanza ritenendo, al termine del giudizio, l'incompetenza territoriale del tribunale adito. Del resto, il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (così Cass. 13513/2007). Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, -come nel presente caso in cui la decisione di rimettere al merito la questione, in ogni caso disponendo in ordine alla prosecuzione del giudizio- è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Cass. 15585/2007). Pertanto, allo scrivente Giudice è precluso il riesame della questione già decisa con provvedimento che, in virtù del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ha assunto la natura di sentenza (non definitiva), con conseguente esaurimento della potestas iudicandi sul punto. Valga il richiamo al consolidato principio della Suprema Corte, secondo cui lo stesso giudice non può risolvere in senso diverso quelle stesse questioni già precedentemente affrontate, pena, in difetto, la violazione del giudicato interno che si origina dal provvedimento avente natura della sentenza non definitiva (ex multis C. 18898/2009; C. 12346/2003; C. 2332/2001; C. 5860/1999; T. Bari, Sez. stralcio, 21.4.2016). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità
“allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. tra le tante C. 8174/2006).
Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
La domanda di pagamento delle differenze retributive vantate a titolo di lavoro supplementare e straordinario è infondata e dev'essere respinta alla luce della ragione più liquida, qual è la mancata prova dell'orario di lavoro dedotto in ricorso. Valga la pena premettere che, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente è stata assunta, con contratto a termine, alle dipendenze di in data 6.6.2018 con le mansioni di CP_1 autista, inquadrata nel livello H1 ccnl trasporti merci e logistica con orario di lavoro part-time di 20 ore settimanali e, in particolare, con orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 dal martedì al giovedì e dalle 14.30 alle 17.30 il lunedì ed il venerdì (all. 8 ). Previa proroga (all. 9 ) e CP_1 CP_1 trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (all. 10 ), con decorrenza dal 1.1.2020 CP_1
l'orario veniva portato a 25 ore settimanali articolato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 dal martedì al venerdì ed il lunedì dalle 14.30 alle 17.30.
Alla luce della prova orale assunta non si ritiene raggiunta la prova del diverso orario di lavoro indicato in ricorso (10.00-19.00 dal lunedì al sabato, oltre al lavoro notturno). Invero, nessuno dei testimoni sentiti ha saputo riferire specificatamente in merito all'orario di inizio e fine dell'attività lavorativa della ricorrente, mancando altresì la prova della frequenza con la quale la ricorrente ha svolto il servizio notturno.
In particolare, il testimone di parte ricorrente, che neppure ha saputo indicare di Testimone_3 preciso quando avrebbe prestato la propria attività lavorativa per , come neppure ha CP_1 saputo riferire in merito al datore di lavoro della ricorrente, ha dichiarato di averla incontrata “presso il Cont magazzino di o di riferendo, quanto all'orario di lavoro: “6) non so dire, posso dire di CP_6 ricordare che vedevo la ricorrente nei luoghi sopra detti di pomeriggio;
(..) 19) non so dire, perché non facevo il giro con lei, posso dire che nessuno faceva questi orari;
AD che io sappia nessuno ha lavorato di sabato nel periodo notturno, io lavoravo dalle 10.00 alle 12.00 e poi dalle 14.00 alle 17.00; saltuariamente ho lavorato il sabato la mattina per CEF per massimo due ore, i giri al massimo durano due ore o due ore e mezza AD il sabato non mi sono mai recato nel magazzino di non CP_6 so dire se la ricorrente lo facesse;
” (..) 28. non so dire, posso dire che nessuno finisce alle 19.00 che io sappia, io finivo alle 17.00, facendo una pausa dalle 12.00 alle 14.00”.
Neppure è dirimente quanto dichiarato dal testimone che, peraltro, si ritiene Testimone_4 inattendibile per aver riferito di aver prestato la propria attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro della ricorrente, “ ” (anziché ), circostanza al contrario non allegata Parte_5 Controparte_1 in ricorso, neppure ricordando di preciso il periodo “circa dal 2019 al 2020”, nonché dichiarando di aver incontrato la ricorrente presso la sede della società Serenissima, società mai citata in ricorso. Peraltro, come risulta dal ricorso proposto da avverso alcune delle odierne Testimone_4 resistenti, di contenuto analogo al presente ricorso, lo stesso nel periodo dal 1.4.2019 al 30.11.2021 ha prestato la propria attività lavorativa per e non invece per , come Controparte_21 Parte_5 dichiarato in udienza per il periodo 2019-2020 (cfr. ricorso depositato da GE in data Pt_2
10.6.25). Pertanto, mancando la prova dello specifico periodo temporale in cui il testimone era a conoscenza diretta dei fatti, si ritiene insufficiente la prova dell'orario di lavoro svolto dalla ricorrente, come dallo stesso riferito, anche considerando che il teste ha indicato un datore di lavoro diverso da quello allegato in ricorso, con la conseguenza che le sue dichiarazioni testimoniali non si ritengono sufficienti a dimostrare che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa tutti i giorni di pomeriggio (anziché in quelli contrattualmente previsti) e di notte, per tutto il periodo di lavoro dedotto in ricorso. In particolare, ha dichiarato: “So che lei faceva tre giri, notte mattina e Testimone_4 pomeriggio (..) la signora arrivava a mezzogiorno in Serenissima quando io stavo mangiando Pt_1 poi caricava le casse vuote dei farmaci che aveva messo lì la mattina presto e poi scappava in CP_6
e la vedevo lì ogni giorno. AD Scaricava le scatole alla mattina presto e poi andava a distribuire i pasti nelle scuole, tornava scaricava le casse dei pasti e caricava le casse dei farmaci. AD Si, lo faceva presso al sede di Serenissima, in viale della scienza. Si io la incontravo in questa circostanza”. Al contrario, in ricorso la parte ricorrente sostiene che, una volta terminato il giro si recava CP_5 presso (non Serenissima) a riprendere le cassette vuote del giro del pomeriggio CP_5 CP_6 precedente, per poi recarsi presso il magazzino per iniziare il giro pomeridiano. Peraltro, la CP_6 circostanza, pacifica fra le parti, che il giro dei pasti terminasse alle 12.00 vale a confermare l'orario di lavoro contrattuale, nulla dicendo in merito all'orario supplementare dedotto in ricorso. Valga la pena osservare che anche , quale dipendente di nel 2019-2022 ha riferito di una Persona_4 CP_5 presenza occasionale della parte ricorrente dichiarando che avevano, quale orario di carico, le ore 10.15 e che il giro di consegna dei pasti durava sino alle 12.00. Infine, , che ha riferito in merito Parte_5 al periodo in cui la ricorrente al mattino si occupava della distribuzione di farmaci (i primi sei mesi dall'assunzione secondo quanto allegato), ha dichiarato che si occupava del c.d. “giro navettato” dalle 11.30 alle 12.30, con conseguente corrispondenza alle ore contrattuali.
Con riferimento al giro del pomeriggio, il testimone ha poi riferito che la ricorrente si Pt_2 occupava del giro Roana “tutti i giorni” per averla vista nel tragitto “quando finiva più tardi”, con conseguente inattendibilità della frequenza riferita, trattandosi di circostanza solo eventuale la fine del servizio “più tardi”, da intendersi del solito. Peraltro, il testimone ha riferito che la ricorrente terminava il proprio giro alle 19.30 e ciò, come sopra detto, contrariamente a quanto dalla stessa allegato (ore 19.00). Peraltro, lo stesso testimone, smentendo poi quanto riferito in precedenza ha dichiarato: “Al termine del giro di pomeriggio la vedevo due o tre volte alla settimana, ci trovavamo alle Maddalene, AD No non su appuntamento, la vedevo perché io avevo il furgone più alto, lei quello piccolo, per cui la vedevo e le suonavo e ci fermavano a prendere un caffè. AD Verso le 17.00-18.00. AD Quando cui incontravamo il giro era finito, lei stava andando a casa e anch'io”. Pertanto, anche a voler ritenere che il giro del pomeriggio terminasse alle 17-18.00 per tre volte alla settimana, come riferito dal teste, l'orario di lavoro osservato coinciderebbe con quello contrattualmente previsto, con conseguente mancata prova di lavoro supplementare o straordinario asseritamente svolto.
Infine, il testimone ha dichiarato che i giri della ricorrente sono rimasti sempre gli stessi, per Pt_2 tutto il periodo di lavoro in questione, anche successivamente al 2020, al contrario avendo la stessa allegato in ricorso di aver svolto il giro notturno nel periodo dal 1.1 al 31.10.2020 a settimane alterne e solo dal 1.11.2020 al 30.6.2021 tutte le notti, per poi lavorare solo la mattina ed il pomeriggio nel periodo successivo sino all'assenza per malattia e successiva cessazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, stante la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali sul punto, non si ritiene raggiunta la prova del lavoro supplementare notturno asseritamente svolto in ricorso. In particolare, sul punto che non ha saputo specificare il periodo in cui ha lavorato per Testimone_3
(“Dal 2018), ha dichiarato: “non so dire quante volte la ricorrente abbia fatto questo CP_1 turno notturno, che comunque non si faceva sempre, comunque l'ho vista che lavorava di notte, anche se non ricordo il periodo;
nel turno notturno, normalmente andavamo a prenderla a casa intorno alle 22.10, e quindi arrivavamo al magazzino verso le 23.00, anche in tal caso le casse arrivavano già sigillate con l'indicazione della farmacia a cui consegnarle e dovevamo prenderle e caricarle sul furgone che posizionavamo sul piazzale vicino alla porta del magazzino;
AD per un periodo di circa 2 mesi e mezzo non avevo la patente e quindi la ricorrente mi veniva a prendere, ciò è successo due o tre volte perché la maggior parte delle volte veniva a prenderci;
(..) arrivavamo intorno alle CP_1
23.00, come ho già detto, caricavamo il furgone e capitava che dovessimo aspettare le navette dei medicinali e quindi di solito finivamo intorno alle 1.45 e poi arrivavamo a casa intorno alle 2.00 o 2.30, quando non dovevamo aspettare le navette finivamo una mezz'ora prima. AD normalmente si tornava a casa alle 2.30, quando tornavamo prima era intorno alle 2.00”. Anche ha Persona_5 confermato che “talvolta è venuta anche la signora ”, da intendersi nel giro notturno, tuttavia Pt_1 dichiarando che il servizio finiva prima dell'1.45, in particolare riferendo: “se le navette arrivavano in orario si finiva verso le 24.00, 24.30, altrimenti si faceva più tardi, la maggior parte delle volte abbiamo finito alle 24.00 / 24.30, e quindi tornavamo a casa, penso che la ricorrente ci mettesse mezz'ora per tornare a casa”. Anche ha confermato che la ricorrente faceva il giro Testimone_4 notturno, tuttavia senza specificarne né la frequenza né la durata, peraltro riferendo, al contrario degli altri testimoni sentiti, che le casse di farmaci venivano ritirate, non presso il magazzino, bensì a dove la ricorrente si trovava con che le consegnava le casse per il suo giro per Per_6 Persona_7 evitarle di recarsi fino a Codego (dove abitava il titolare ) con dichiarazioni del seguente tenore: CP_1
“Quanto al giro della notte lo so perché me lo diceva, si trovava con che era il Persona_7 responsabile di che andava in verso le dieci dieci e mezzo a caricare i farmaci e verso CP_1 CP_6 le due aveva finito, si trovava con il furgone con chi doveva consegnare i farmaci e quelli in più li Contr portava in sede presso il castello di Codego, dove abita ed ha la sede dell'impresa, CP_1 dava a le casse per il suo giro, perché si trovavano a , per evitarle di Persona_7 Pt_1 Per_6 andare fino a Codego a ritirare le casse, lui passava per e le lasciava le casse. AD Fornace CP_1 portava poi i farmaci in più e le casse dei vari giri a Codego. AD So del turno di notte perché lo facevo anch'io e la trovavo lì. AD Si, si i giri rimanevano sempre gli stessi più o meno, sono rimasti gli stessi anche nel 2020”. Contrariamente a quanto riferito da , la ricorrente ha Testimone_4 allegato di aver svolto il servizio notturno soltanto nel periodo dal 1.1.20 al 31.10.20 (e non dalla data di assunzione), peraltro a settimane alterne e tutte le notti nel periodo successivo, sino al 30.6.2021 peraltro recandosi direttamente al magazzino con conseguente impossibilità per il teste di CP_6 avere diretta conoscenza dei fatti, avendo dichiarato di incontrare la ricorrente a al momento Per_6 della consegna dei farmaci. Infine, ha dichiarato che la ricorrente ha svolto il servizio CP_1 notturno soltanto nel periodo OV, allorquando per circostanza pacifica fra le parti, da fine febbraio 2020 a settembre 2020, erano sospesi i giri del mattino, come specificatamente dedotto da CP_1
in memoria e non contestato da parte ricorrente.
[...]
In definitiva, in mancanza della prova della frequenza dello svolgimento del giro notturno (oltre che degli altri giri (pomeridiano e mattutino), tenuto conto della sospensione dei giri mattutini nel periodo OV (febbraio-settembre 2020), nonché della contraddittorietà degli orari riferiti da ciascun testimone in relazione al giro notturno, come pure della mancata prova del lavoro festivo e di quello prestato nella giornata di sabato, non si ritiene sufficiente la prova del maggior orario di lavoro dedotto in ricorso e del diritto alle relative differenze retributive vantate a titolo di lavoro supplementare e straordinario. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, a carico del lavoratore che agisca per ottenere il compenso alle ferie, sussiste un rigoroso onere probatorio (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 29 gennaio 2003,n. 1389, Cass. 16150/2018), onere non assolto nel caso di specie, mancando la prova specifica delle ore di lavoro svolte in misura eccedente a quelle previste in via contrattuale e specificatamente riportate nelle buste paga in atti (all. 12 ), peraltro sottoscritte per quietanza. Ai sensi dell'art. 2967 c.c., in presenza CP_1 della medesima ratio, tale principio si ritiene altresì applicabile anche in materia di orario di lavoro supplementare, con la conseguenza che il lavoratore che agisce per ottenere le differenze retributive a tal titolo, anche in tal caso, ha l'onere di allegare e dimostrarne rigorosamente i fatti costitutivi di cui all'art. 6 D.lgs 81/2015 e di cui al ccnl applicabile, laddove previsto, fra i quali l'aver prestato attività lavorativa oltre l'orario indicato nel contratto di lavoro. Valga la pena osservare, infine, che manca altresì la prova delle ore di lavoro svolte nella giornata di sabato avendo i testimoni riferito che trattavasi di attività occasionale, al fine di sostituzione (cfr. testimonianza e ). Pt_2 CP_1
In mancanza della prova delle prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo annuale previsto dal ccnl non sussiste poi il diritto alla maggiorazione del 40 % anziché a quella del 18
%, come vorrebbe parte ricorrente ai sensi dell'art. 56, co. 17 ccnl. In particolare, ai sensi dell'art. 56, co. 16 e 17 ccnl trasporti (all. 15 ric.), “16. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione globale e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già concordata. Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. (..)17. 17. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 16, si darà luogo alla corresponsione della maggiorazione oraria comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 40%”. Ebbene, nel caso di specie manca la prova del numero di ore di lavoro supplementare eccedenti il limite annuo di 312 ore (il 30 % di 20 ore settimanali x 52) e di 390 ore (corrispondenti all'aumento della prestazione lavorativa sino a 25 ore settimanali, dal 1.1.2020 sino al la cessazione del rapporto di lavoro) riportate nel conteggio in atti (all. 18 ric.), in relazione alle quali parte ricorrente rivendica l'applicazione della maggiorazione del 40 % ex art. 56, co. 17 ccnl, come pure del lavoro straordinario ivi riportato, con conseguente insussistenza del diritto azionato.
In mancanza della prova del tempo trascorso in territorio extraurbano, non specificatamente allegato, neppure sussiste il diritto all'indennità di trasferta ex art. 62, co.3 ccnl secondo il quale: “Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano. A decorrere dall'1.9.2007 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
1 - per i servizi in territorio nazionale dalle 6 alle 12 ore euro 20,60 (..)”. Invero, parte ricorrente non specifica “il numero di giornate indennizzabili”, ovvero trascorse in territorio extra urbano, per le quali richiede l'indennità in questione, né il tragitto in territorio extra urbano da cui questa scaturirebbe sostenendo di aver “sempre operato in regime extra urbano”, circostanza di cui, pertanto, non si ritiene raggiunta la prova.
Del resto, l'indennità di trasferta, secondo quanto previsto dal ccnl, matura in ragione del tempo del servizio prestato in territorio extra urbano rispetto alla sede di lavoro. Invero, come risulta dalle note integrative all'art. 11 ccnl: “L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo” mentre nel caso di specie, per circostanza pacifica fra le parti, la ricorrente partiva per effettuare i servizi di cui è causa dalla propria abitazione ove tornava al termine del servizio e dove, come ritenuto nell'ordinanza del 2.4.24, trovandosi il furgone aziendale, era dislocata una dipendenza aziendale.
Ciò detto, manca allegazione e prova dei precisi luoghi di distribuzione dei pasti per e dei CP_5 relativi percorsi effettuati di mattina dalla ricorrente che, come è emerso dalle prove orali, nel periodo sino al 30.6.2019 si recava presso la cucina centralizzata di i dove ritirava i pasti (cfr. CP_5 CP_1 testimonianza , per poi provvedere alla consegna nella provincia di come Persona_4 CP_1 risulta dal contratto di trasporto stipulato fra e poi “assegnato” alla CP_5 Controparte_16 CP_2 [
come dedotto dalla stessa (all. 4 , con conseguente mancanza della prova di
[...] CP_5 CP_5 svolgimento al mattino di servizio in territorio extra urbano. Lo stesso si ritiene, in mancanza di elementi di segno contrario, con riferimento al c.d. “giro navettato”, della durata di un'ora e mezza, con partenza dal c.d. “transit point” dove si trovava la ricorrente, come riferito da , svolto, Parte_5 secondo le deduzioni di parte ricorrente, nei primi sei mesi di servizio e, comunque, per un tempo inferiore alle sei ore.
Lo stesso si ritiene con riferimento al giro del pomeriggio, il c.d. giro Roana, mancando la prova dello specifico tragitto percorso, nulla avendo saputo riferire sul punto i testimoni sentiti, e, dunque, del tempo trascorso in territorio extra urbano ad eccezione di quello trascorso dal magazzino sito CP_6 in Belfiore (VR), come concordemente riferito dai testimoni sentiti, ai fini del carico del furgone in uso, in ogni caso trattandosi, secondo quanto risulta dal contratto di lavoro e non smentito dalla prova orale assunta, del servizio prestato dalle 14.30 alle 17.30 e, quindi, per un tempo inferiore alle sei ore, come invece richiesto ai fini dell'indennità di trasferta dall'art. 62 ccnl.
Valga la pena osservare, infine, che mancando l'allegazione degli elementi costitutivi del diritto all'indennità di trasferta, quali, come sopra detto, il tempo trascorso in territorio extra urbano rispetto alla sede di lavoro -che parte ricorrente sostiene coincidere con la propria abitazione, quale dipendenza aziendale, detti fatti costitutivi non possono ritenersi pacifici come vorrebbe che CP_1 sostiene aver corrisposto tutto quanto dovuto a titolo di indennità di trasferta (per ogni giorno di servizio e detratti quelli di assenza per malattia dal 28.11.22 al 30.8.22) pari ad € 23.745,00, salvo poi specificare che trattasi di “trattamento di miglior favore per poter “compensare” in qualche modo le pause che intercorrevano tra un servizio e l'altro, che comunque la lavoratrice poteva trascorrere a casa propria (o comunque dove desiderava) nonché eventuali (del tutto sporadiche, come detto, fermo l'onere della prova che incombe sulla ricorrente e senza alcuna volontà di invertirlo) ore supplementari e/o straordinarie (che, per quanto detto supra, comunque, si contestano) e/o eventuali variazioni di giri conseguenti a mutate esigenze delle Committenti e/o per far fronte al periodo emergenziale (sempre nel limite del monte ore previsto contrattualmente)”.
Infine, mancando la prova del maggior orario di lavoro prestato, neppure sussiste la prova del danno da usura psico fisica, come allegato in ricorso, ovvero della giusta causa di dimissioni.
Valga la pena richiamare, infine, l'ordinanza del 10.6.2025 nella parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità dell'escussione testimoniale della teste in quanto non indicata in ricorso, a tal Tes_1 fine essendo irrilevante, perché generico e da ritenersi clausola di stile il richiamo a tutti i “dipendenti delle resistenti risultanti dai libri paga e matricola/libro unico”. Peraltro, alla luce della mancanza di prove, all'esito dell'istruttoria orale, nel senso dello svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente previsto neppure si rende necessario un approfondimento istruttorio nei termini richiesti dalla ricorrente ex art. 421 c.p.c.
Ciò detto, la ricorrente domanda anche il risarcimento del danno differenziale asseritamente spettante in virtù dell'infortunio occorso in data 28.11.2021 allorquando “nell'esecuzione delle operazioni manuali di carico/scarico delle cassette contenenti i pasti per le mense aziendali e scolastiche” avvertiva “un forte dolore alla spalla destra e lombosciatalgia omolateriale” e, recatasi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di le veniva diagnosticata “verosimile sindrome delle faccette CP_1 articolari acuta associata a sospetta sindrome delle giunzioni sacroiliaca cronica” (doc. 10 ric.). Lamenta, quindi, anche la responsabilità del datore di lavoro e delle imprese committenti per la malattia professionale di ernia discale in connessione con la movimentazione manuale dei carichi cui era esposta nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Anzitutto, mancando la specifica allegazione della dinamica del sinistro occorso alla ricorrente in data 27.11.2021, non può ritenersi sussistente la prova del nesso di causalità fra l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza lamentato, quand'anche provato, ed il danno subito. Solo nella denuncia del sinistro si legge che “la dipendente stava scaricando un pacco, per non cadere a terra ha sforzato la schiena, ha subito una contusione lombare” (all. 17 ric.), circostanze non allegate, come sopra detto e, quindi, non oggetto di prova orale. Del resto, la causa violenta della lombosciatalgia è smentita dalla definizione negativa della denuncia di malattia professionale presente in atti (all. 19 e 20 ric.), senza che vi sia allegazione e prova della sua contestazione o impugnazione.
Manca altresì la prova del nesso di causalità fra la malattia lamentata in ricorso e la condotta datoriale.
Anzitutto, è emerso dalla prova orale assunta che la ricorrente, nella distribuzione di farmaci CP_6 si occupava anche dell'allestimento del furgone, caricando “uno o due scatoloni di cartone contenenti acqua fisiologica o pannoloni” (cfr. testimonianza . In particolare, il testimone, contrariamente Tes_2
a quanto sostenuto dalla ricorrente secondo la quale il peso degli scatoloni, per la grande maggioranza, era intorno ai 15-20 kg, ha dichiarato: “Il peso delle cassette di plastica variava molto, in base ai medicinali che vi erano contenuti, posso dire che potevano variare da un peso di 250 gr a 5 kg, quanto agli scatoloni, potevano pesare un paio di chili se vi erano i pannoloni, e circa 5 kg se vi erano le bottiglie di acqua fisiologica (erano scatole preconfezionate di 10 bottiglie, ciascuna di mezzo litro) (..) non penso che si potesse arrivare a 6/8 kg, si arrivava massimo a 4 kg, stavano al massimo in ogni cartone due confezioni di pannoloni per anziani”. Lo stesso ha riferito secondo cui il Parte_5 peso delle casse varia dai tre ai quattro chili, come anche riferito da Sul punto si ritiene Persona_5 irrilevante quanto dichiarato dal teste secondo cui ogni scatola pesava dieci kg, “nel senso che Pt_2 tre scatole insieme facevano una da dieci chili (,…) ne prendevamo tre insieme”, difatti non potendo il teste, in mancanza di ulteriori elementi, non oggetto di allegazione e prova, essere a conoscenza delle modalità di carico del furgone da parte della ricorrente (se spostando una scatola per volta o tre insieme). Peraltro lo stesso testimone ha dichiarato che da era stata vietata la “compattazione” CP_6 dei farmaci, ovvero l'operazione di riempimento delle scatole successiva al confezionamento da parte Cont del committente, come invece avveniva per i trasporti in conto tuttavia svolti soltanto in via occasionale ed in sostituzione da parte della ricorrente, come concordemente riferito dai testimoni sentiti, fra i quali lo stesso . Invero, manca la prova che la ricorrente abbia trasportato i Pt_2 Cont farmaci di nella zona dei colli Berici nel servizio mattutino, come allegato in ricorso, mentre non si ritiene attendibile quanto dichiarato dal teste imparato sul perso delle scatole (anche trenta kg), trattandosi di circostanza neppure allegata in ricorso.
Quanto alle scatole contenenti i pasti ha dichiarato: “le casse potevano pesare anche Testimone_3 solo un kg perché magari vi era un solo pasto;
AD le casse era posizionate al massimo due una sopra all'altra, e si potevano prendere una alla volta, io facevo così anche perché altrimenti si faceva difficoltà a caricare le casse. (..) ho già risposto, confermo le dimensioni, quanto al peso, non superava i 5 kg, poteva anche esserci un solo pasto che pesava circa 100 gr;
”. Il peso di ciascuna cassa contenente i pasti intorno ai 5 kg trova conferma nelle dichiarazioni di secondo cui: Tes_5
“confermo che si caricavano le casse indicate, però il peso era inferiore la maggior parte delle volte, a volte erano vuote, se la cassa era piena poteva arrivare a 5 kg;
AD io caricavo e scaricavo le casse una alla volta, perché così ci era stato detto e comunque per mia comodità, non so dire come lavorasse la ricorrente”. A fronte delle predette dichiarazioni testimoniali, precise e fra loro concordanti, si ritiene inattendibile quanto dichiarato dal testimone secondo cui: “le casse dei pasti pesavano più dei Pt_2 farmaci perché c'erano dentro anche le pentole. AD Più o meno 25 kg ogni cassa (..) non erano pasti preconfezionati”.
Ebbene, dalla prova orale sopra riportata, è emerso come la ricorrente fosse stata informata in merito alle modalità di carico delle scatole (prendendole una alla volta secondo e . Del resto, Tes_2 Tes_5 nel manuale del vettore intestato alla ricorrente (all. 14 .) fra i rischi cui era esposto il CP_6 CP_1 lavoratore risulta quello di movimentazione manuale dei carichi rispetto al quale, fra le misure di sicurezza indicate, vi è quella, per quel che qui interessa, di attenersi ai limiti massimi di peso sollevabile ivi indicati “femmine dai 18 ai 45 anni 20 kg”, limite nel caso di specie effettivamente osservato secondo quanto risulta dalle prove orali assunte.
Risulta poi, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che la società datrice di lavoro abbia effettivamente redatto il DVR (all.ti 26 ) in cui era effettivamente previsto il rischio di CP_1 movimentazione manuale dei carichi con P (Probabilità, ovvero “possibilità che i danni si concretizzino”) pari ad 1 (ovvero: “Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili, non si sono mai verificati fatti analoghi, il suo verificarsi susciterebbe incredulità”), D (Danno: effetto possibile causato dall'esposizione al fattore di rischio) pari a 3 (“Ferite/malattie gravi
-fratture amputazioni debilitazione gravi ipoacusie”) e R (Valutazione del rischio, corrispondente a PxD) pari a 3 (ovvero Rilevante: Azioni correttive da programmare a medio termine 90 giorni) in particolare prevedendo: “Le movimentazioni manuali non sono di norma rilevanti in relazione al trasporto movimentazione dei materiali, vengono occasionalmente effettuate attività di carico e scarico merce, il peso movimentato individualmente non supera di norma i 10 chili. Misure di prevenzione: limitare le movimentazioni manuali al minimo necessario, utilizzare i DPI previsti per la movimentazione dei carichi, in caso di carichi maggiori di 10 chili farsi aiutare da un collaboratore”.
A fronte della generica allegazione dell'inadempimento, manca la prova che la ricorrente abbia ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, nulla essendo stato prodotto sul punto dal datore di lavoro. Tuttavia, come sopra detto, mancando la prova delle modalità con le quali la ricorrente provvedeva all'allestimento del camion e, dunque, allo spostamento delle scatole, manca la prova che la stessa abbia compiuto movimenti incauti, idonei a cagionare o aggravare la patologia lamentata, riconducibili all'inadempimento datoriale. Invero, nessuno dei testimoni sentiti ha confermato che la ricorrente abbia scaricato scatole “sovrapposte”, ritenuto a tal fine irrilevante, perché privo di valore probatorio, quanto dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio libero, peraltro a fronte delle circostanze di segno contrario riferite dagli altri testimoni, fra i quali e il quale ha Tes_2 Per_3 riferito di aver ricevuto dall'azienda un'indicazione in senso contrario. Invero, secondo la giurisprudenza, in tema di infortunio sul luogo di lavoro l'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore, nel caso di specie non provata, è da intendersi irrilevante nel solo caso di inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante e in quanto tali idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/09/2021, n. 25597), cautele parimenti non allegate nel presente ricorso. Valga la pena osservare che, secondo quanto risulta dalal documentazione in atti e per circostanza pacifica fra le parti, la natura professionale della malattia è stata negata dall'Inail (all.ti 22-27 ), senza allegazione e prova che avverso il diniego sia stata CP_1 proposta alcuna contestazione o impugnazione giudiziale. Posto che non è stato allegato in ricorso, quale inadempimento datoriale, l'omessa esecuzione delle misure di prevenzione indicate nel DVR, essendosi limitata la ricorrente a sostenere la sua mancata predisposizione, mancando allegazione e prova delle modalità con le quali la ricorrente effettuava le operazioni di carico del furgone, manca la prova del nesso di causalità fra l'inadempimento datoriale ed il danno sofferto, laddove anch'esso fosse dimostrato. Al contrario, è principio consolidato quello per cui la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, con la conseguenza che secondo i principi generali, spetta al lavoratore l'onere di dimostrare il rapporto di lavoro, il danno ed il nesso di causalità fra questo e l'ambiente di lavoro, spettando invece al datore di lavoro provare di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, esigibili secondo l'ordinaria diligenza, ovvero quelle specificatamente previste dalla legge o, ancora, che il danno sia dipeso da caso fortuito quale un evento imprevedibile ed inevitabile. Nel caso di specie manca l'allegazione specifica fra l'inadempimento datoriale, nonché la descrizione dello svolgimento della prestazione lavorativa e, comunque, manca la prova che la ricorrente abbia compiuto le operazioni di carico del furgone sovrapponendo le scatole, di peso inferiore a quello indicato in ricorso, con conseguente esclusione del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il danno. Ciò tanto più considerando che, alla luce della prova orale assunta, è emerso che l'attività di sollevamento delle scatole durava circa 10/15 minuti circa la mattina e 20/30 minuti circa al pomeriggio (cfr. testimonianze e ). CP_1 Pt_2
In definitiva, mancando la prova delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come pure della dinamica del sinistro occorso in data 27.11.2021, in mancanza di ulteriori elementi, quand'anche dimostrata la patologia di cui è causa, in ogni caso, mancherebbe la prova del nesso di causalità fra questa e l'inadempimento datoriale dedotto in ricorso e, in definitiva, l'incidenza delle condotte del datore di lavoro e dei committenti – parimenti non specificate- nell'eziologia degli eventi lesivi lamentati in ricorso.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso dev'essere respinto, assorbita ogni questione non espressamente trattata, quale la qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali intercorsi fra le resistenti.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte al minimo per la ridotta attività processuale espletata e compensate al 30 % per la reciproca soccombenza in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale. Compensa le spese di lite nei confronti di chiamato in causa dalla Controparte_7 CP_ resistente e dell' che si è rimessa alla decisione del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 4.689,30, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge. CP_ Compensa le spese di lite nei confronti dell' e CP_7
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 30 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri