Art. 4.
All'onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, sara' fatto fronte a carico del fondo globale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, sara' fatto fronte a carico del fondo globale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.