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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 2668 del 2023 CC Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di
, C.F. , nata ad [...] il [...] e res. in 14030 Parte_1 C.F._1 Castagnole Monferrato (AT), Fraz. Valenzani, Via val Popola n. 4, titolo di studio: CP_1
Istituto d'Arte, professione: impiegata, assistita, difesa e rappresentata, dall'Avv. Antonino Castorina (C.F. , pec. iuffrè.it) del Foro di C.F._2 Email_1 Reggio Calabria, e dall'Avv. Emanuela Gerbi (c.f. , pec C.F._3
) del Foro di Asti, anche disgiuntamente fra loro, Email_2 giusta procura speciale Avverso
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._4 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Asti, Via Palazzo di Citta 14, presso lo studio e la persona dall'Avv. Mara Veronesi del Foro di Asti (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._5 difende
Oggetto: Ricorso ex artt. 316 e 337 ter c.c.
OSSERVATO
Il giudizio odierno nasceva quale contenzioso, sul ricorso di , Parte_1 per la disciplina della responsabilità genitoriale, sulla prole minorenne - , Persona_1 C.F. , nato ad [...] il [...] e , C.F. C.F._6 Parte_3
, nato ad [...] il [...]. C.F._7 Nelle more, le parti addivenivano ad un accordo sul thema decidendum, formalizzando, con nota del 14.9.2025, le seguenti: “Conclusioni congiunte Udienza 16.09.2025 per rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Castorina ed Emanuela Gerbi Parte_1 ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Veronesi Parte_2 resistente
*** Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo sull'oggetto della presente controversia e di accogliere l'ipotesi conciliativa formulata dal Giudice Dott. Pasquale Perfetti all'udienza del 01.04.2025, redatta a verbale e di seguito riportata:
“I minori , C.F. , nato ad [...] il [...] e Persona_1 C.F._6 [...]
, C.F. , nato ad [...] il [...], sono affidati Parte_3 C.F._7 congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre, alla quale è assegnata di conseguenza la casa familiare, presso la quale la prole avrà residenza anagrafica. Il padre verserà entro il giorno 27 di ogni mese, per il mantenimento dei bambini, € 200,00 per ciascun figlio, somma rivalutanda annualmente ex ISTAT;
parteciperà inoltre al 50% alle spese straordinarie, secondo il protocollo vigente presso tribunale di Asti, che si intende qui richiamato. Gli assegni familiari, ed ogni emolumento legato alla prole, saranno percepiti dalla madre al 100%. Il padre potrà prendere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: a settimane alterne (iniziando dalla settimana 22-28 luglio) nel week-end, dal venerdì pomeriggio (alle h 18 circa) alla domenica sera (alle 21); durante la settimana, il mercoledì, dalla uscita da scuola/asilo, alle h 13.30, sino alle h 21.30;nelle altre settimane, il mercoledì ed il venerdì, da uscita scuola/asilo, alle h 13.30, sino alle h 21.30; durante i periodi, in cui i bambini non siano impegnati presso scuola/asilo, il padre, nelle giornate di spettanza, in luogo di scuola/asilo, prenderà i figli presso la abitazione materna, alle h 13.30; nell'agosto del 2024, il padre è autorizzato a trascorrere coni figli, anche in villeggiatura se ritenuto, i giorni dal 12 (dalle h 11.30) al 18 (sino alle h 21.30) agosto 2024; assicurando un contatto telefonico giornaliero con la madre;
il padre avrà sempre cura di prendere i bambini presso la abitazione materna, ed ivi riportarli, secondo le indicazioni temporali sopra indicate.” Come richiesto, inoltre, si precisa che attualmente la madre percepisce un emolumento mensile a titolo di assegno unico per i quattro figli con ella conviventi pari ad € 1361,70.
***
Per questi motivi
le parti chiedono accogliersi le seguenti congiunte CONCLUSIONI
“Contrariis rejectis Voglia l'Ill.mo Tribunale adito confermare il provvedimento pronunciato dal G.I., dott. Pasquale Perfetti, in via interinale in data 17.07.2024 e riproposto quale ipotesi conciliativa all'udienza del 1.04.2025. Spese legali tra le parti compensate” Le domande congiunte così formalizzate paiono conformi a legge, ed all'interesse della prole, onde sussistono i presupposti, ex n. 51 art. 473 bis cpc, per procedere alla ratifica di legge. Spese compensate.
PQM
Il tribunale Definitivamente pronunziando, Dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti, sopra per esteso riportate, da considerare come parte integrante del presente dispositivo;
Compensa le spese di lite. Si comunichi. Asti, 27.11.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
, C.F. , nata ad [...] il [...] e res. in 14030 Parte_1 C.F._1 Castagnole Monferrato (AT), Fraz. Valenzani, Via val Popola n. 4, titolo di studio: CP_1
Istituto d'Arte, professione: impiegata, assistita, difesa e rappresentata, dall'Avv. Antonino Castorina (C.F. , pec. iuffrè.it) del Foro di C.F._2 Email_1 Reggio Calabria, e dall'Avv. Emanuela Gerbi (c.f. , pec C.F._3
) del Foro di Asti, anche disgiuntamente fra loro, Email_2 giusta procura speciale Avverso
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._4 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Asti, Via Palazzo di Citta 14, presso lo studio e la persona dall'Avv. Mara Veronesi del Foro di Asti (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._5 difende
Oggetto: Ricorso ex artt. 316 e 337 ter c.c.
OSSERVATO
Il giudizio odierno nasceva quale contenzioso, sul ricorso di , Parte_1 per la disciplina della responsabilità genitoriale, sulla prole minorenne - , Persona_1 C.F. , nato ad [...] il [...] e , C.F. C.F._6 Parte_3
, nato ad [...] il [...]. C.F._7 Nelle more, le parti addivenivano ad un accordo sul thema decidendum, formalizzando, con nota del 14.9.2025, le seguenti: “Conclusioni congiunte Udienza 16.09.2025 per rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Castorina ed Emanuela Gerbi Parte_1 ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Veronesi Parte_2 resistente
*** Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo sull'oggetto della presente controversia e di accogliere l'ipotesi conciliativa formulata dal Giudice Dott. Pasquale Perfetti all'udienza del 01.04.2025, redatta a verbale e di seguito riportata:
“I minori , C.F. , nato ad [...] il [...] e Persona_1 C.F._6 [...]
, C.F. , nato ad [...] il [...], sono affidati Parte_3 C.F._7 congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre, alla quale è assegnata di conseguenza la casa familiare, presso la quale la prole avrà residenza anagrafica. Il padre verserà entro il giorno 27 di ogni mese, per il mantenimento dei bambini, € 200,00 per ciascun figlio, somma rivalutanda annualmente ex ISTAT;
parteciperà inoltre al 50% alle spese straordinarie, secondo il protocollo vigente presso tribunale di Asti, che si intende qui richiamato. Gli assegni familiari, ed ogni emolumento legato alla prole, saranno percepiti dalla madre al 100%. Il padre potrà prendere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: a settimane alterne (iniziando dalla settimana 22-28 luglio) nel week-end, dal venerdì pomeriggio (alle h 18 circa) alla domenica sera (alle 21); durante la settimana, il mercoledì, dalla uscita da scuola/asilo, alle h 13.30, sino alle h 21.30;nelle altre settimane, il mercoledì ed il venerdì, da uscita scuola/asilo, alle h 13.30, sino alle h 21.30; durante i periodi, in cui i bambini non siano impegnati presso scuola/asilo, il padre, nelle giornate di spettanza, in luogo di scuola/asilo, prenderà i figli presso la abitazione materna, alle h 13.30; nell'agosto del 2024, il padre è autorizzato a trascorrere coni figli, anche in villeggiatura se ritenuto, i giorni dal 12 (dalle h 11.30) al 18 (sino alle h 21.30) agosto 2024; assicurando un contatto telefonico giornaliero con la madre;
il padre avrà sempre cura di prendere i bambini presso la abitazione materna, ed ivi riportarli, secondo le indicazioni temporali sopra indicate.” Come richiesto, inoltre, si precisa che attualmente la madre percepisce un emolumento mensile a titolo di assegno unico per i quattro figli con ella conviventi pari ad € 1361,70.
***
Per questi motivi
le parti chiedono accogliersi le seguenti congiunte CONCLUSIONI
“Contrariis rejectis Voglia l'Ill.mo Tribunale adito confermare il provvedimento pronunciato dal G.I., dott. Pasquale Perfetti, in via interinale in data 17.07.2024 e riproposto quale ipotesi conciliativa all'udienza del 1.04.2025. Spese legali tra le parti compensate” Le domande congiunte così formalizzate paiono conformi a legge, ed all'interesse della prole, onde sussistono i presupposti, ex n. 51 art. 473 bis cpc, per procedere alla ratifica di legge. Spese compensate.
PQM
Il tribunale Definitivamente pronunziando, Dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti, sopra per esteso riportate, da considerare come parte integrante del presente dispositivo;
Compensa le spese di lite. Si comunichi. Asti, 27.11.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli