Articolo 24 della Legge 29 maggio 1967, n. 402
Articolo 23Articolo 25
Versione
2 luglio 1967
Art. 24.
Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro per il tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.
Entrata in vigore il 2 luglio 1967