Art. 24.
Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro per il tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.
Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro per il tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.