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2 luglio 1967
2 luglio 1967
Art. 24.
Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro per il tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.
Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro per il tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.