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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 695/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Comune di Malo - Via San Bernardino N. 19 36034 Malo VI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 820 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante insiste su quanto depositato in atti, citando un'ordinanza della
Cassazione recente.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Malo propone appello avverso la sentenza n. 200/03/2024 depositata il 18 aprile 2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza che ha accolto, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU in epigrafe indicato per l'anno 2016.
La Corte di I grado, in particolare, richiamando pedissequamente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto che ha deciso analogo ricorso riguardante l'anno 2015, ha ritenuto non dovuta l'imposta in quanto l'area individuata dal comune come da assoggettare ad IMU quale area edificabile, pari a 5.715 mq, non risulta catastalmente esistente in quanto incorporata – graffata - nel fabbricato identificata al catasto fabbricati al foglio 18 part. 245 ossia ricompresa nella più ampia area di mq 7.480 mq ricomprendente il sedime del predetto fabbricato, composto da una abitazione e due autorimesse, e l'area ad esso circostante.
Il comune appellante eccepisce in primis la violazione dell'art. 2 comma 1 D.l.vo n. 504/92 in quanto l'area per la quale è stato emesso avviso di accertamento è autonomamente imponibile perché non trattasi di pertinenza di fabbricati;
la contribuente, inoltre, non aveva presentato la prescritta dichiarazione Imu necessaria per godere dell'agevolazione, anzi non aveva considerato l'area come pertinenziale dichiarando il terreno per l'anno in oggetto come agricolo e versando la relativa imposta corrispondente al reddito domenicale. Difettano, poi, nel caso di specie le caratteristiche in fatto per attribuire natura pertinenziale all'area in quanto, ad esempio, non completamente recintata. Conseguentemente si evidenzia come il valore del terreno accertato di mq 5.715 ricadente nella zona di Prg C2.3 n.2 non è compreso nella rendita catastale del fabbricato: rappresenta un cespite autonomo.
L'appellante evidenzia, poi, quale altro motivo di appello la violazione e/o falsa applicazione della normativa vigente in ordine all'onere della prova poiché la contribuente non ha fornito prova della pertinenzialità, essendosi limitata ad enunciare la destinazione a giardino dell'area di estensione di mq 7.480, senza offrire alcun altro elemento concreto del durevole asservimento dell'intero terreno al fabbricato;
al riguardo si richiama l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la sussistenza del ruolo di pertinenza va sempre provata dal contribuente (cfr.: Cass., sent. n. 27573/2018; Cass., sent. n. 10232/2018; Cass., sent. n. 18323/2017; Cass., sent. n. 27098/2016; Cass., sent. n. 2107/2016). Inoltre, si evidenzia che, ai fini della qualifica pertinenziale, è irrilevante la graffatura catastale in quanto mero atto formale, difatti, in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare i presupposti dettati dall'art. 817 codice civile
(cfr.: Cass., sent. n. 9233/2019).
La contribuente si costituisce formulando controdeduzioni nelle quali ribadisce che l'area attorno al fabbricato di cui si discute non è identificata al catasto terreni ma è parte del fabbricato, così indicata come graffata, identificato al catasto fabbricati foglio 18, part. 245; l'imposizione IMU su essa è quindi già stata attuata, esaurendosi, con la tassazione del fabbricato (nella cui rendita è compreso il valore del terreno). Il comune di Malo ha perciò proceduto arbitrariamente ad isolare una porzione di area scoperta di 5.715 mq ed ha preteso di tassarla ai fini IMU quale area edificabile, così disattendendo le risultanze catastali, benchè la sua tassazione fosse stata attuata in via mediata attraverso l'imposizione sul fabbricato. Ragionando diversamente si verificherebbe una doppia imposizione (sul fabbricato e sull'area scorporata) in violazione dell'art. 53 della Costituzione.
Sotto altro profilo si evidenzia che la consistenza catastale tiene conto di quanto sopra in quanto l'area di cui oggi si discute è stata conteggiata in sede di dichiarazione di nuova costruzione nella misura massima del 10% della consistenza complessiva del fabbricato, evidentemente prendendo atto della sua ampia estensione;
egualmente ha fatto il comune in occasione di una successiva denuncia di variazione, senza muovere alcuna contestazione. L'odierna contestazione si pone quindi in palese violazione del principio del legittimo affidamento che deve sempre ispirare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
Si eccepisce , infine, il difetto di motivazione dell'avviso in quanto non è dato sapere al contribuente sulla base di quali ragioni di fatto e di diritto l'area de qua dovrebbe essere autonomamente assoggettabile ad imposizione IMU ed inoltre all'avviso non risultano allegati quei documenti (e, tra essi, in particolare regolamenti e delibere comunali nonché il Piano Regolatore Generale) pur in esso citati, idonei a motivare le ragioni (quali?) fondanti le pretese con esso avanzate anche, in particolare, in tema di motivazione e prova della circostanza per cui, stando a quanto apoditticamente affermato dall'ente pubblico, una parte dell'area de qua dell'estensione di 5.715 mq ricadrebbe in «zona C2.3 n. –Residenziale di espansione» nonché della quantificazione in euro 457.200,00 del valore imponibile di quest'ultima ai fini dell'imposizione IMU per l'intera annualità 2016. Infine, si rileva l'illegittimità della sanzione irrogata per carenza dell'elemento soggettivo, difetto di motivazione e incertezza sull'ambito di applicazione della norma.
Il comune ha presentato memoria integrativa ribadendo le argomentazioni già svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ritiene di dover accogliere l'appello in totale riforma dell'impugnata sentenza.
Ed invero, deve innanzitutto premettersi che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto n. 1039/4/2023 riguardante l'IMU 2015, pedissequamente richiamata nella sentenza qui impugnata, è stata oggetto di cassazione giusta sentenza della Corte di legittimità n. 14904 del 4.6.2025.
Oggetto della presente controversia è la medesima vicenda, solo riferita all'anno 2016, come detto riguardante la sottoposizione a tassazione dell'area scoperta di 5.715 mq ricompresa nel mappale 245 ritenuta, alternativamente, ricompresa ovvero non di pertinenza del fabbricato ivi esistente. La sentenza della Corte di Cassazione ora richiamata assume quindi un particolare rilievo per la decisione del presente caso essendo le censure svolte direttamente riferibili alla sentenza qui oggetto di impugnazione che l'aveva pedissequamente richiamata.
Essa, in particolare, ribadisce che va esclusa la rilevanza della graffatura catastale, costituente rilievo solo formale, rilevando, invece, la destinazione effettiva della cosa al servizio ovvero all'ornamento di un'altra, secondo quanto stabilito dall'articolo 817 c.c. (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 30 maggio 2028, n. 13606);
“più specificamente, si è osservato che l'accertamento del vincolo pertinenziale si fonda sui "presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo". Ed ancora, la Corte afferma che ciò che “rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale, ma il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico (Cass., Sez. 5ª, 10 agosto 2021, n. 22561; Cass., Cass., Sez. 6ª-5, 25 febbraio 2022, n. 6316, tutte richiamate da Cass., Sez. T., 24 gennaio 2024, n. 2364)”.
Orbene, al riguardo va esclusa sia la destinazione effettiva e concreta dell'area di che trattasi a servizio od ornamento del fabbricato (criterio oggettivo) sia la volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole
(criterio soggettivo) e ciò in quanto la contribuente – su cui ricade l'onere della prova – non ha fornito alcun elemento a dimostrazione della sussistenza del nesso di pertinenzialità che, anzi, va escluso giacchè il terreno risulta essere recintato solamente su tre dei quattro latti, è classificato come area fabbricabile
(diversamente dalla contigua area su cui sorge il fabbricato), la sua destinazione a giardino non qualifica un sicuro e durevole asservimento dell'area (cfr.: Cass., sent. n. 22129/2010), e la stessa contribuente non aveva considerato l'area come pertinenziale non presentando la prescritta dichiarazione IMU e dichiarando il terreno per l'anno in oggetto come agricolo, versando la relativa imposta corrispondente al reddito domenicale;
nell'anno successivo, poi, in data 22/06/2016 ha provveduto a frazionare il terreno generando la particella 590 con una superficie di mq 4.624 (di poco inferiore a quella accertata dall'Ente) così chiarendo definitivamente la volontà di non voler destinare in modo permanente quella parte di terreno a servizio del fabbricato.
Quanto al profilo relativo all'eccepita doppia imposizione conseguente al fatto che l'area di cui si discute era stata considerata per la determinazione della rendita catastale, la Corte di Cassazione nella sentenza qui richiamata ha escluso che tale ipotesi ricorra nel caso di specie ricordando che “la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che il divieto della doppia imposizione (stabilito dall'art. 67 d.P.R. n. 600/73, a tenore del quale «la stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto
[…]») è configurabile soltanto quando l'Amministrazione reclami il pagamento di un tributo dopo aver esercitato ed esaurito il potere impositivo rispetto allo stesso tributo e non anche nell'ipotesi di autoliquidazione, in ragione dell'inidoneità di tale comportamento a vincolare l'Amministrazione, precludendole di far valere la pretesa tributaria in conformità alla disciplina normativa (cfr., sul principio,
Cass., Sez. T, 18 dicembre 2015, n. 25498). È stato così chiarito che la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto (Cass.,
Sez. T., 30 ottobre 2018, n. 27625 e Cass., Sez. VI/T, 29 maggio 2018, n. 13503). Nel caso che occupa non ricorre la dedotta duplice tassazione, avendo il Comune esercitato il potere impositivo solo con gli avvisi impugnati”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della lite, i valori minimi e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, devono essere liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge, ex D.M. Giustizia 55/14 come modificato dal D.M. Giustizia 37/18.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: accoglie l'appello proposto dal comune di Malo e per l'effetto annulla l'impugnata sentenza;
condanna
Resistente_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 più spese generali nella misura del 15% oltre ad accessori. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025. Il RE Il Presidente Dott. Stefano Buccini Dott. Angelo Risi
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 695/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Comune di Malo - Via San Bernardino N. 19 36034 Malo VI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 820 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante insiste su quanto depositato in atti, citando un'ordinanza della
Cassazione recente.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Malo propone appello avverso la sentenza n. 200/03/2024 depositata il 18 aprile 2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza che ha accolto, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU in epigrafe indicato per l'anno 2016.
La Corte di I grado, in particolare, richiamando pedissequamente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto che ha deciso analogo ricorso riguardante l'anno 2015, ha ritenuto non dovuta l'imposta in quanto l'area individuata dal comune come da assoggettare ad IMU quale area edificabile, pari a 5.715 mq, non risulta catastalmente esistente in quanto incorporata – graffata - nel fabbricato identificata al catasto fabbricati al foglio 18 part. 245 ossia ricompresa nella più ampia area di mq 7.480 mq ricomprendente il sedime del predetto fabbricato, composto da una abitazione e due autorimesse, e l'area ad esso circostante.
Il comune appellante eccepisce in primis la violazione dell'art. 2 comma 1 D.l.vo n. 504/92 in quanto l'area per la quale è stato emesso avviso di accertamento è autonomamente imponibile perché non trattasi di pertinenza di fabbricati;
la contribuente, inoltre, non aveva presentato la prescritta dichiarazione Imu necessaria per godere dell'agevolazione, anzi non aveva considerato l'area come pertinenziale dichiarando il terreno per l'anno in oggetto come agricolo e versando la relativa imposta corrispondente al reddito domenicale. Difettano, poi, nel caso di specie le caratteristiche in fatto per attribuire natura pertinenziale all'area in quanto, ad esempio, non completamente recintata. Conseguentemente si evidenzia come il valore del terreno accertato di mq 5.715 ricadente nella zona di Prg C2.3 n.2 non è compreso nella rendita catastale del fabbricato: rappresenta un cespite autonomo.
L'appellante evidenzia, poi, quale altro motivo di appello la violazione e/o falsa applicazione della normativa vigente in ordine all'onere della prova poiché la contribuente non ha fornito prova della pertinenzialità, essendosi limitata ad enunciare la destinazione a giardino dell'area di estensione di mq 7.480, senza offrire alcun altro elemento concreto del durevole asservimento dell'intero terreno al fabbricato;
al riguardo si richiama l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la sussistenza del ruolo di pertinenza va sempre provata dal contribuente (cfr.: Cass., sent. n. 27573/2018; Cass., sent. n. 10232/2018; Cass., sent. n. 18323/2017; Cass., sent. n. 27098/2016; Cass., sent. n. 2107/2016). Inoltre, si evidenzia che, ai fini della qualifica pertinenziale, è irrilevante la graffatura catastale in quanto mero atto formale, difatti, in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare i presupposti dettati dall'art. 817 codice civile
(cfr.: Cass., sent. n. 9233/2019).
La contribuente si costituisce formulando controdeduzioni nelle quali ribadisce che l'area attorno al fabbricato di cui si discute non è identificata al catasto terreni ma è parte del fabbricato, così indicata come graffata, identificato al catasto fabbricati foglio 18, part. 245; l'imposizione IMU su essa è quindi già stata attuata, esaurendosi, con la tassazione del fabbricato (nella cui rendita è compreso il valore del terreno). Il comune di Malo ha perciò proceduto arbitrariamente ad isolare una porzione di area scoperta di 5.715 mq ed ha preteso di tassarla ai fini IMU quale area edificabile, così disattendendo le risultanze catastali, benchè la sua tassazione fosse stata attuata in via mediata attraverso l'imposizione sul fabbricato. Ragionando diversamente si verificherebbe una doppia imposizione (sul fabbricato e sull'area scorporata) in violazione dell'art. 53 della Costituzione.
Sotto altro profilo si evidenzia che la consistenza catastale tiene conto di quanto sopra in quanto l'area di cui oggi si discute è stata conteggiata in sede di dichiarazione di nuova costruzione nella misura massima del 10% della consistenza complessiva del fabbricato, evidentemente prendendo atto della sua ampia estensione;
egualmente ha fatto il comune in occasione di una successiva denuncia di variazione, senza muovere alcuna contestazione. L'odierna contestazione si pone quindi in palese violazione del principio del legittimo affidamento che deve sempre ispirare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
Si eccepisce , infine, il difetto di motivazione dell'avviso in quanto non è dato sapere al contribuente sulla base di quali ragioni di fatto e di diritto l'area de qua dovrebbe essere autonomamente assoggettabile ad imposizione IMU ed inoltre all'avviso non risultano allegati quei documenti (e, tra essi, in particolare regolamenti e delibere comunali nonché il Piano Regolatore Generale) pur in esso citati, idonei a motivare le ragioni (quali?) fondanti le pretese con esso avanzate anche, in particolare, in tema di motivazione e prova della circostanza per cui, stando a quanto apoditticamente affermato dall'ente pubblico, una parte dell'area de qua dell'estensione di 5.715 mq ricadrebbe in «zona C2.3 n. –Residenziale di espansione» nonché della quantificazione in euro 457.200,00 del valore imponibile di quest'ultima ai fini dell'imposizione IMU per l'intera annualità 2016. Infine, si rileva l'illegittimità della sanzione irrogata per carenza dell'elemento soggettivo, difetto di motivazione e incertezza sull'ambito di applicazione della norma.
Il comune ha presentato memoria integrativa ribadendo le argomentazioni già svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ritiene di dover accogliere l'appello in totale riforma dell'impugnata sentenza.
Ed invero, deve innanzitutto premettersi che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto n. 1039/4/2023 riguardante l'IMU 2015, pedissequamente richiamata nella sentenza qui impugnata, è stata oggetto di cassazione giusta sentenza della Corte di legittimità n. 14904 del 4.6.2025.
Oggetto della presente controversia è la medesima vicenda, solo riferita all'anno 2016, come detto riguardante la sottoposizione a tassazione dell'area scoperta di 5.715 mq ricompresa nel mappale 245 ritenuta, alternativamente, ricompresa ovvero non di pertinenza del fabbricato ivi esistente. La sentenza della Corte di Cassazione ora richiamata assume quindi un particolare rilievo per la decisione del presente caso essendo le censure svolte direttamente riferibili alla sentenza qui oggetto di impugnazione che l'aveva pedissequamente richiamata.
Essa, in particolare, ribadisce che va esclusa la rilevanza della graffatura catastale, costituente rilievo solo formale, rilevando, invece, la destinazione effettiva della cosa al servizio ovvero all'ornamento di un'altra, secondo quanto stabilito dall'articolo 817 c.c. (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 30 maggio 2028, n. 13606);
“più specificamente, si è osservato che l'accertamento del vincolo pertinenziale si fonda sui "presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo". Ed ancora, la Corte afferma che ciò che “rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale, ma il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico (Cass., Sez. 5ª, 10 agosto 2021, n. 22561; Cass., Cass., Sez. 6ª-5, 25 febbraio 2022, n. 6316, tutte richiamate da Cass., Sez. T., 24 gennaio 2024, n. 2364)”.
Orbene, al riguardo va esclusa sia la destinazione effettiva e concreta dell'area di che trattasi a servizio od ornamento del fabbricato (criterio oggettivo) sia la volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole
(criterio soggettivo) e ciò in quanto la contribuente – su cui ricade l'onere della prova – non ha fornito alcun elemento a dimostrazione della sussistenza del nesso di pertinenzialità che, anzi, va escluso giacchè il terreno risulta essere recintato solamente su tre dei quattro latti, è classificato come area fabbricabile
(diversamente dalla contigua area su cui sorge il fabbricato), la sua destinazione a giardino non qualifica un sicuro e durevole asservimento dell'area (cfr.: Cass., sent. n. 22129/2010), e la stessa contribuente non aveva considerato l'area come pertinenziale non presentando la prescritta dichiarazione IMU e dichiarando il terreno per l'anno in oggetto come agricolo, versando la relativa imposta corrispondente al reddito domenicale;
nell'anno successivo, poi, in data 22/06/2016 ha provveduto a frazionare il terreno generando la particella 590 con una superficie di mq 4.624 (di poco inferiore a quella accertata dall'Ente) così chiarendo definitivamente la volontà di non voler destinare in modo permanente quella parte di terreno a servizio del fabbricato.
Quanto al profilo relativo all'eccepita doppia imposizione conseguente al fatto che l'area di cui si discute era stata considerata per la determinazione della rendita catastale, la Corte di Cassazione nella sentenza qui richiamata ha escluso che tale ipotesi ricorra nel caso di specie ricordando che “la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che il divieto della doppia imposizione (stabilito dall'art. 67 d.P.R. n. 600/73, a tenore del quale «la stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto
[…]») è configurabile soltanto quando l'Amministrazione reclami il pagamento di un tributo dopo aver esercitato ed esaurito il potere impositivo rispetto allo stesso tributo e non anche nell'ipotesi di autoliquidazione, in ragione dell'inidoneità di tale comportamento a vincolare l'Amministrazione, precludendole di far valere la pretesa tributaria in conformità alla disciplina normativa (cfr., sul principio,
Cass., Sez. T, 18 dicembre 2015, n. 25498). È stato così chiarito che la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto (Cass.,
Sez. T., 30 ottobre 2018, n. 27625 e Cass., Sez. VI/T, 29 maggio 2018, n. 13503). Nel caso che occupa non ricorre la dedotta duplice tassazione, avendo il Comune esercitato il potere impositivo solo con gli avvisi impugnati”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della lite, i valori minimi e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, devono essere liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge, ex D.M. Giustizia 55/14 come modificato dal D.M. Giustizia 37/18.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: accoglie l'appello proposto dal comune di Malo e per l'effetto annulla l'impugnata sentenza;
condanna
Resistente_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 più spese generali nella misura del 15% oltre ad accessori. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025. Il RE Il Presidente Dott. Stefano Buccini Dott. Angelo Risi