Sentenza 30 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2019, n. 44356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44356 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DD IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato GIRIBALDI NICOLA del foro di LIVORNO, che si riporta ai motivi e insiste nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. DD IG ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in data 8/11/2018 con la quale la Corte di appello di Firenze - accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero e in riforma della sentenza di primo grado che ad esito di giudizio abbreviato lo aveva assolto dal contestato delitto di cui all'art. 336 cod. pen. perché il fatto non sussiste e, riqualificato il fatto descritto nella seconda parte dell'imputazione ai sensi dell'art. 341 bis cod. pen., lo aveva assolto da tale contestazione con la stessa formula liberatoria per la rilevata mancanza del requisito della presenza di più persone - lo ha dichiarato colpevole del reato di minaccia a pubblico ufficiale a lui originariamente ascritto e, a lui applicata la contestata recidiva, lo ha condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione e al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio. La Corte territoriale ha ritenuto che con l'espressione "ci vediamo fuori, sbirro di merda", il ricorrente abbia effettivamente minacciato l'agente di Polizia Penitenziaria Mauro D'AS che, se non avesse aderito alla sua richiesta di fare la doccia, una volta uscito dal carcere gliela avrebbe fatta pagare;
tale minaccia essendo poi concretamente idonea, con giudizio ex ante, ad influenzare il soggetto passivo circa l'atto del servizio che egli stava compiendo, a nulla rilevando che la minaccia non abbia poi prodotto alcun affetto intimidatorio.
2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto contestato, mancando l'efficacia intimidatoria della condotta tale da influire sulla libera autodeterminazione del soggetto passivo. Mentre l'incriminata frase oltraggiosa non sarebbe penalmente rilevante, non risultando che essa sia stata percepita da terze persone.
2.2. Mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione in ordine alla determinazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della contestata recidiva specifica e reiterata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso, generico e versato in fatto, si limita a sollecitare una diversa, e in questa sede inammissibile, valutazione delle pacifiche emergenze probatorie già sottoposte dalla Corte territoriale ad apprezzamento del tutto congruo e immune da vizi logici e giuridici là dove ha ritenuto che le frasi oggetto di contestazione "ci vediamo fuori, sbirro di merda" "fammi fare la doccia, sei uno sbirro" fossero dotate di evidente significato intimidatorio e volte ad influire sull'atto del servizio che l'Assistente Capo di Polizia Penitenziaria operante stava compiendo.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto aspecifico, poiché si limita a predicare l'inadeguatezza della motivazione della sentenza in esame in punto di determinazione della pena sulla base di una generica asserzione di lievità dell'accertata condotta pur a fronte di una pena attestata nel minimo edittale, senza indicare elementi giustificativi dell'invocato riconoscimento delle attenuanti generiche e di esclusione della recidiva.
2. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. Valutate le ragioni dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/7/2019.