Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03514/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2025, proposto da RE AN IS, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Nicolò Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Maletto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NI Zarrella, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio sull’istanza del 16 marzo 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Maletto;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, il Presidente OR EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato e depositato il 1° settembre 2025, il signor RE AN IS, premesso di essere titolare di un’impresa individuale esercente l’attività di “spettacoli viaggianti” esponeva che, con istanza del 16 marzo 2025, aveva chiesto al Comune di Maletto la concessione del plateatico per l’installazione di tappeti elastici in occasione della Festa di ANt’NI e AN CE programmata dal 12 al 21 settembre 2025.
Non avendo ottenuto riscontro, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva, con le conseguenti statuizioni anche in ordine alle spese, per il seguente motivo:
Violazione: dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990; del regolamento per l’assegnazione di aree pubbliche da destinare allo svolgimento degli spettacoli viaggianti per l’esercizio delle attrazioni approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12 dicembre 2013.
2. Il Comune di Maletto si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria con cui, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.
3. In vista dell’udienza parte ricorrente ha depositato una memoria con cui, precisato che il Comune di Maletto aveva rilasciato la richiesta autorizzazione, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, vinte le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
5. Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse sollevata dal Comune di Maletto, il quale ha rilevato che, con determina sindacale n. 24 del 1° settembre 2025, avente ad oggetto “Individuazione aree per giostre, fiere, mercati e sagre in occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono ANt’NI di Padova, del Compatrono AN CE RR e di AN HE LO, aveva avviato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni del tipo di quella in questione, fissando il termine del 10 settembre 2025 per la presentazione delle domande da parte degli interessati.
Sostiene, in particolare, che, al momento della proposizione del ricorso, non sussisteva la contestata condotta omissiva.
L’eccezione è infondata.
Invero, l’avvio della procedura per l’individuazione delle aree da assegnare agli esercenti spettacoli viaggianti, in data coincidente con quella di notifica e deposito del ricorso (i.e. 1 settembre 2025), non integra gli estremi dell’adempimento dell’obbligo di provvedere (in senso positivo o negativo) sull’istanza del 16 marzo 2025, la quale andava riscontrata con nota espressa.
6. Ciò posto, il Collegio non può che prendere atto che, nelle more del giudizio, il Comune di Maletto, conclusa la procedura avviata con la succitata determina, ha rilasciato, in data 12 settembre 2025, la richiesta autorizzazione.
Il conseguimento del bene della vita comporta la cessazione della materia del contendere, come, peraltro, espressamente affermato dal ricorrente.
7. In ordine al regime delle spese processuali, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, potendo tenersi conto della condotta dell’Amministrazione (per tutte, Consiglio di Stato, V, 13 giugno 2025, n. 5180).
Il collegio ritiene, pertanto, opportuno compensare le spese tenuto conto della condotta del Comune di Maletto che ha avviato la procedura per il rilascio della richiesta autorizzazione in data coincidente con quella della notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR EN |
IL SEGRETARIO