CASS
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 12225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12225 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 12225 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 08/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna revocava, con effetti ex tunc, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a SQ TO con ordinanza del 27 febbraio 2023. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione SQ TO, denunziando, con motivo unico, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di individuazione dei presupposti della revoca della misura e, comunque, con riguardo alla decorrenza dei suoi effetti ex tunc. Deduce che sono stati considerati fatti non successivi al 2019 contestati con un'ordinanza di custodia cautelare revocata in data 25 giugno 2024, anche per l'incertezza del quadro indiziario rappresentata dalla produzione difensiva. In particolare, l'addebito del reato di cui all'art. 603-bis, cod. pen., risultava del tutto infondato, avendo ricevuto i dipendenti occupati una paga adeguata. Tanto meno emergeva la commissione di reati durante l'affidamento in prova. Il richiamo nel provvedimento di altri procedimenti pendenti, in assenza di qualsiasi dimostrazione del fondamento delle accuse, non può avere rilievo. L'argomento residuale relativo alla violazione delle pene accessorie non può giustificare automaticamente la revoca della misura alternativa, a fronte della mancanza di altri rilievi e delle informazioni positive nella relazione UEPE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le doglianze svolte, nell'unico motivo del ricorso, deducendo vizi della motivazione, rappresentano letture delle risultanze dei procedimenti penali instaurati nel tempo a carico del ricorrente, che, sostenendo la dimostrazione dell'infondatezza degli addebiti ivi mossi e l'irrilevanza delle emergenze sotto il profilo sia delle violazioni sia prognostico nel periodo di esecuzione della misura alternativa, non spiegano le ragioni della vigenza della misura cautelare all'atto della decisione del Tribunale (di ciò si dà atto nel provvedimento impugnato). Inoltre, la difesa non si misura appropriatamente con la rilevanza in sé attribuita ai fini della revoca alla circostanza che TO, all'atto dell'accesso alla misura alternativa e durante tutta la sua esecuzione, abbia indicato una posizione di lavoratore dipendente presso la compagine di Cui era rimasto effettivo titolare. Ciò in ragione di un'intestazione fittizia a mezzo della quale TO non solo aveva continuato ad operare nello stesso contesto di criminalità economica, ma anche aveva pervicacemente violato i divieti delle pene accessorie applicategli, a seguito della condanna in esecuzione per il reato di bancarotta fraudolenza. Né ancora le doglianze difensive si confrontano adeguatamente con l'apprezzamento del contenuto delle informazioni dell'UEPE che richiamano, oltre alle mancanze quanto alle buste paga, il costante e totale disinteresse manifestato verso l'adempimento degli obblighi riparatori, nonostante le ripetute sollecitazioni. Circostanze, quelle di cui sopra, che, secondo il complessivo e motivato apprezzamento riservato al merito, valgono a rappresentate sia le corrette ragioni della revoca, sia quelle dei suoi effetti ex tunc, a fronte di comportamenti tali da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio dell'adesione al programma di risocializzazione. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 12225 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 08/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna revocava, con effetti ex tunc, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a SQ TO con ordinanza del 27 febbraio 2023. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione SQ TO, denunziando, con motivo unico, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di individuazione dei presupposti della revoca della misura e, comunque, con riguardo alla decorrenza dei suoi effetti ex tunc. Deduce che sono stati considerati fatti non successivi al 2019 contestati con un'ordinanza di custodia cautelare revocata in data 25 giugno 2024, anche per l'incertezza del quadro indiziario rappresentata dalla produzione difensiva. In particolare, l'addebito del reato di cui all'art. 603-bis, cod. pen., risultava del tutto infondato, avendo ricevuto i dipendenti occupati una paga adeguata. Tanto meno emergeva la commissione di reati durante l'affidamento in prova. Il richiamo nel provvedimento di altri procedimenti pendenti, in assenza di qualsiasi dimostrazione del fondamento delle accuse, non può avere rilievo. L'argomento residuale relativo alla violazione delle pene accessorie non può giustificare automaticamente la revoca della misura alternativa, a fronte della mancanza di altri rilievi e delle informazioni positive nella relazione UEPE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le doglianze svolte, nell'unico motivo del ricorso, deducendo vizi della motivazione, rappresentano letture delle risultanze dei procedimenti penali instaurati nel tempo a carico del ricorrente, che, sostenendo la dimostrazione dell'infondatezza degli addebiti ivi mossi e l'irrilevanza delle emergenze sotto il profilo sia delle violazioni sia prognostico nel periodo di esecuzione della misura alternativa, non spiegano le ragioni della vigenza della misura cautelare all'atto della decisione del Tribunale (di ciò si dà atto nel provvedimento impugnato). Inoltre, la difesa non si misura appropriatamente con la rilevanza in sé attribuita ai fini della revoca alla circostanza che TO, all'atto dell'accesso alla misura alternativa e durante tutta la sua esecuzione, abbia indicato una posizione di lavoratore dipendente presso la compagine di Cui era rimasto effettivo titolare. Ciò in ragione di un'intestazione fittizia a mezzo della quale TO non solo aveva continuato ad operare nello stesso contesto di criminalità economica, ma anche aveva pervicacemente violato i divieti delle pene accessorie applicategli, a seguito della condanna in esecuzione per il reato di bancarotta fraudolenza. Né ancora le doglianze difensive si confrontano adeguatamente con l'apprezzamento del contenuto delle informazioni dell'UEPE che richiamano, oltre alle mancanze quanto alle buste paga, il costante e totale disinteresse manifestato verso l'adempimento degli obblighi riparatori, nonostante le ripetute sollecitazioni. Circostanze, quelle di cui sopra, che, secondo il complessivo e motivato apprezzamento riservato al merito, valgono a rappresentate sia le corrette ragioni della revoca, sia quelle dei suoi effetti ex tunc, a fronte di comportamenti tali da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio dell'adesione al programma di risocializzazione. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2025.