Sentenza 18 ottobre 2022
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, il tribunale può utilizzare, ai fini della decisione, documenti formati successivamente all'emissione dell'ordinanza applicativa, purché prodotti dalle parti nel corso dell'udienza, quando è ancora possibile l'instaurazione del contraddittorio sul loro contenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2022, n. 11091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11091 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
Testo completo
1 1091 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TA Sent. n. sez. 2916/2022 Presidente- -CC 18/10/2022 PALMA TALERICO FRANCESCO CENTOFANTI R.G.N. 18190/2022 EVA TOSCANI - Relatore ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SU UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale, SIMONE PERELLI, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore E' presente l'avvocato CANNOLETTA PANTALEO del foro di LECCE in difesa di: DI SU UI che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di: DI SU UI che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. A RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di IG Di SÙ, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, usura e violenza privata (capi A, E, H, Je K). Il Giudice per le indagini preliminari aveva invece escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di usura, contestato al capo Q).
2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente, costituita dalle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia (Vincenti, Pantaleo, Saponaro, infine più recentemente CI), ritenute corroborate da una pletora di captazioni telefoniche e ambientali, in grado di rivelare che IG Di SÙ, già condannato con sentenza irrevocabile per associazione di tipo mafioso, fosse partecipe del sodalizio criminale denominato clan CI, articolazione della sacra corona unita, legato a HE CI, di cui eseguiva le direttive. Egli procedeva alla riscossione dei proventi delle attività illecite, compiva azioni intimidatorie e punitive, commetteva estorsioni a tutela degli interessi economici del sodalizio e per consolidarne la posizione di controllo del territorio, infine gestiva l'attività di usura. Il giudice della cautela, in particolare, richiamava le risultanze investigative riguardanti l'intervento punitivo svolto dal ricorrente nei confronti dei soggetti reputati autori del furto perpetrato ai danni del bar di Cosimo Tarantini di cui ai capi j) e k) della imputazione provvisoria;
intervento che veniva spiegato dai giudici della cautela in chiave di necessità di ripristino dell'onore" della compagine mafiosa e di punizione di coloro i quali avevano osato perpetrare un reato ai danni di un affiliato al clan capeggiato da HE CI, mandante dell'azione ritorsiva. Sotto questo profilo il Tribunale riteneva recisamente smentita la tesi difensiva, secondo la quale Di SÙ avrebbe agito non su incarico e per conto del clan di appartenenza, ma per aver ritenuto i soggetti attenzionati responsabili del tentativo di furto della borsa della propria madre. Erano inoltre valorizzate le captazioni concernenti i reati, rispettivamente di usura e violenza privata aggravata, contestati ai capi E) ed H), reati ritenuti pacificamente rientranti nel programma criminoso del sodalizio. Con specifico riferimento al Di SÙ, per il capo E), il Tribunale valorizzava la conversazione del 10 gennaio 2020 nella quale AN All, conversando con 2 ка il debitore RE LV, faceva esplicito riferimento all'odierno ricorrente ("no no ti mandavo direttamente IG, non me ne fregava un cazzo"), il quale, in ipotesi di ulteriori temporeggiamenti, si sarebbe occupato di "esigere", evidentemente anche mediante il ricorso alla violenza e alla minaccia, il pagamento delle somme dovute al sodalizio. Quanto al capo H), i giudici della cautela valorizzavano il tenore letterale delle espressioni minacciose proferite da Di SÙ IG a AI EA, rimarcando come il narrato della persona offesa non costituisse l'unico elemento a carico di quanto contestato, trovando l'editto accusatorio fondamento anche in ulteriori elementi indiziari. Prime, tra tutti, erano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CI NC AN, il quale nel corso dell'interrogatorio dell'8 maggio 2019, aveva riferito di uno specifico interesse del clan CI nel settore della gestione delle autoscuole e di come Di SÙ fosse tra gli affiliati cui era stato demandato il compito di occuparsi di dette attività e che, infatti, quanto all'autoscuola di AI ne rivendicava apertamente la concreta riferibilità al clan CI («Quella è cosa nostra»). Era valorizzata, in funzione di riscontro, la circostanza che CA, figlio di HE CI, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'autoscuola gestita dal Campeggio, sebbene senza formale contratto di assunzione, e che AN CI, altra figura apicale del sodalizio, svolgesse attività di procacciamento di clienti in favore della medesima attività; ciò che si riteneva ulteriormente confermativo di un'interessenza del clan nella conduzione e nella affermazione della medesima, a scapito di altri operatori commerciali operanti nel medesimo settore. CI AN, peraltro, non si limitava a sponsorizzare l'autoscuola del Campeggio, ma ne parlava come un "cogestore", dando disposizioni allo stesso Campeggio e a CI CA in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività. Al dichiarato esclusivo fine di delineare con maggiore precisione il ruolo svolto da Di SÙ IG all'interno del clan, nel provvedimento impugnato si faceva altresì riferimento alle risultanze investigative inerenti al capo Q), concernente il reato di usura ai danni di OL, titolare della discoteca Music Club. Analisi ritenuta dal Tribunale doverosa, sebbene si trattasse di imputazione con riferimento alla quale il Gip aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi, alla luce di quanto accertato dalla Pubblica Accusa, dopo l'esecuzione dell'ordinanza custodiale del 18 gennaio 2022, allorquando OL, ascoltato quale persona informata sui fatti, rendeva (non senza una notevole agitazione emotiva, caratterizzata anche dal pianto) dichiarazioni ritenute un formidabile riscontro alla complessiva impostazione d'accusa. 3 الله 3. Presenti gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., come novellato dalla L. 47/201. Quanto all'attualità dei pericula libertatis, richiamava recentemente giurisprudenza di legittimità che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., distingue tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, e associazioni mafiose non riconducibili a tale categoria, per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo. Ricordava, a tale fine, che la sacra corona unita pugliese era certamente annoverabile tra le "mafie storiche", sicché a nulla valeva eccepire (come aveva fatto la difesa) che era trascorso poco più di un anno tra la data dei fatti contestati e quella di adozione della misura cautelare, non risultando elemento istruttorio in grado di indurre a ritenere che l'indagato avesse rescisso il legame con l'organizzazione criminosa oggetto di indagine.
4. Ricorre per cassazione Di SÙ, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.
4.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto di cui al capo A) dell'imputazione provvisoria. Dalla lettura dell'ordinanza resa dal Tribunale del riesame, unitamente a quella genetica, si evince che in netto contrasto con consolidata giurisprudenza - di legittimità ampiamente citata nel ricorso - i giudici della cautela sono giunti alle conclusioni della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso per facta concludentia, sulla sola base del coinvolgimento del ricorrente nei reati contestati sub E), H), Je K), oltre che quello di cui al capo Q), per il quale il giudice per le indagini preliminari non aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi. Il Tribunale ha omesso di motivare, limitandosi a far rinvio all'ordinanza genetica, ed ha trascurato una molteplicità di elementi posti alla sua attenzione che, ove attentamente scrutinati, avrebbero posto in dubbio le conclusioni cui era pervenuto il Gip. Sotto questo profilo, si è evidenziato come il coinvolgimento 4 الله del ricorrente e il contenuto della frase asseritamente pronunciata si basasse unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, evidentemente interessata, perché la nuova autoscuola avrebbe potuto effettivamente causargli un danno lavorativo. Si rimarca come, anche ove le asserite intimidazioni fossero effettivamente sussistenti, le stesse erano prive del requisito della idoneità a integrare un elemento indiziante per la partecipazione all'associazione, posto che ove così non fosse stato, ai fini di ottenere il monopolio del mercato, certamente avrebbero indotto la persona offesa non solo a non denunciare, ma anche ad assoggettare la sua attività ai piani consortili per eliminare la possibile concorrenza. Infine si segnala la pochezza delle propalazioni del collaboratore di giustizia CI con riferimento al ricorrente, non sottoposte ad adeguato vaglio di attendibilità e la cui tempistica desta non poche perplessità: posto che CI aveva iniziato il proprio percorso di collaborazione con la giustizia nel novembre 2018, solo in prossimità con lo scadere dei centottanta giorni previsti per la redazione del verbale, egli ha riferito del ruolo del ricorrente che, per vero, mai affermava essere dedito all'usura.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti RC OL. La difesa lamenta di non essere stata posta nelle condizioni di conoscere le dichiarazioni rese agli inquirenti da costui, perché depositate dal pubblico ministero in altro procedimento e, segnatamente, in quello nei riguardi del coindagato AN CI;
sicché l'ordinanza che le ha utilizzate è viziata per violazione dell'articolo 309, comma 5, 8 e 8-bis cod. proc. pen. In ogni caso, rileva la difesa come dalla lettura delle dichiarazioni di OL possano trarsi le conclusioni, invece, tratte dal Tribunale, poiché non dall'eventuale condotta di usura non può farsi automaticamente discendere la gravità indiziaria per il reato associativo. Il Tribunale per il riesame e, prima ancora, il Giudice per le indagini preliminari non hanno distinto tra l'effettiva partecipazione al sodalizio e la semplice contiguità allo stesso. Alla luce degli standard probatori richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, emerge chiara la carenza di motivazione del provvedimento impugnato sia in ordine alla contestazione di partecipazione al sodalizio criminale, sia con riferimento ai singoli reati ritenuti scopo del cennato sodalizio.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli articoli 274 e 275 c.p.p. e vizi di motivazione, in punto di scelta della misura di massimo rigore. 5 الله Sottolinea la difesa, in punto di diritto, che la presunzione vigente in materia è solo quella relativa alla gravità delle esigenze cautelari e non certo alla loro sussistenza, sicché la presunzione impedirebbe soltanto di applicare una misura diversa da quella della custodia cautelare in carcere, consentendo tuttavia di non applicare detta misura a condizione che il giudice indichi elementi specifici dai quali risulti in concreto che non sussistono esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, al fine di escludere la richiesta difensiva, avrebbe dunque dovuto manifestare, in concreto e nel dettaglio, le reali condotte di reato poste in essere dal ricorrente aventi rilievo per la contestazione associativa. Il Tribunale non ha affrontato la questione del c.d. tempo silente, sviluppando considerazioni non coerenti con quanto dallo stesso argomentato in ordine ai gravi indizi presuntivamente presenti a carico del ricorrente.
5. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato.
1. Il primo motivo, nelle sue diverse articolazioni, è generico.
1.1. Partendo dalla censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari, la stessa si appalesa aspecifica, a fronte delle puntuali deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio. Né essa adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. E' appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui, «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor Robert, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio del 6 corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403- 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648-01), come dal ricorrente non efficacemente contestato.
1.2. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore CI, non è superfluo rammentare che la nozione d'indizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen. è più ampia di quella strettamente tecnica e tale, quindi, da comprendere sia le prove cosiddette logiche o indirette, sia quelle dirette, fra le quali vanno ricomprese anche le dichiarazioni accusatorie rese da coimputato o coindagato, la cui forza dimostrativa in materia di misure cautelare non deve raggiungere il livello della certezza, ma semplicemente quello della probabilità. Naturalmente, le dette dichiarazioni devono comunque essere sottoposte a un rigorose vaglio critico: il che comporta la necessità di verificare sia l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni in questione (sotto il profilo, essenzialmente, della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della coerenza logica), sia l'esistenza di elementi di sostegno i quali, pur potendo essere di qualsivoglia specie e natura e suscettibili, inoltre, di una valutazione globale, che ne permetta l'organica coordinazione e la reciproca integrazione, devono tuttavia risultare compatibili con le suddette dichiarazioni e di esse rafforzativi, ma anche tali da consentire un collegamento diretto e univoco sul piano logico, se non su quello storico, con i fatti per cui si procede e con la persona contro cui si procede. La giurisprudenza di questa Corte ha, dunque, in più occasioni chiarito che la chiamata di correo costituisce una fonte privilegiata sul piano della valenza dimostrativa rispetto all'indizio in senso tecnico. La sua esplicita qualificazione, derivante dal terzo comma dell'art. 192, di «elemento di prova», comporta che a essa non possa incondizionatamente adattarsi la regolamentazione concernente gli indizi di cui all'art. 273. La valenza dimostrativa della chiamata postula comunque la presenza di elementi complementari, perché il grave valore 7 الله indiziario che legittima la privazione delle libertà resta anch'esso ancorato a una verifica di attendibilità coincidente con la probabilità della commissione del fatto addebitato. Conseguentemente, i cosiddetti "elementi di conferma" non possono esaurirsi nella mera valorizzazione dell'intrinseca attendibilità della chiamata, essendo necessaria la presenza di almeno qualche elemento di riscontro esterno specificamente indirizzato nei confronti della persona accusata;
per altro verso è necessario che l'accertamento demandato al giudice di merito comprenda anche la ponderazione dell'assenza di strumentalizzazioni deviatrici rispetto agli elementi di conferma. Ne deriva che la verifica del giudice di legittimità circa la gravità degli indizi resta, nell'area della chiamata in correità, ulteriormente circoscritta, potendo essa accedere a quei controlli circa l'avvenuto accertamento dell'intrinseca credibilità del propalante e alla consistenza formale dei riscontri "esterni". Tanto premesso, rileva il Collegio che è in quest'alveo che si è mosso il Tribunale del riesame di Lecce. Erra la difesa nell'affermare che sia mancato il vaglio di attendibilità intrinseca del collaboratore, posto che lo stesso si rinviene nel richiamo - avvenuto per incorporazione - all'ordinanza genetica che di tale aspetto (p. 33 del provvedimento impugnato) contiene una sintetica, ma esauriente motivazione che muove dalla precisione, verosimiglianza e linearità delle dichiarazioni di CI e valorizza la circostanza che con le stesse egli si è autoaccusato di gravi delitti. È dunque la posizione d'intraneo al sodalizio occupata dal CI nell'associazione che gli ha consentito di descriverne con accuratezza i fatti, le dinamiche interne e l'organigramma. Il Tribunale di Lecce ha, per tale via, fatto corretta applicazione delle regole di legittimità in tema di valutazione della chiamata in reità o in correità in sede cautelare, in base alle quali le dichiarazioni suddette possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato (sez. 1 n. 11058 del 2/3/2010, Rv. 246790; sez. 1 n. 19517 del 1/4/2010, Rv. 246790). E altrettanto correttamente, in punto di attendibilità, ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui - posto che il c.d. "pentimento" è 8 M collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche e all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, sicché non può essere assunto a indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni - «l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona e quindi sulla genuinità del suo pentimento - - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni» (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, Birra, Rv. 278470). A fronte di tale congrua motivazione, la difesa -lungi dall'evidenziare specifici profili di contraddittorietà ovvero di strumentalità del narrato del CI si è genericamente limitata a lamentare il mancato vaglio. - Così come congetturali e aspecifiche sono le perplessità manifestate dalla difesa in punto di tempistica delle dichiarazioni di CI, siccome rese in limine dello scadere del termine per la collaborazione. Se, da un canto non indica alcun elemento istruttorio che possa anche solo far sospettare che tali dichiarazioni siano state, in qualche modo, indirizzate allo scopo di fornire conferma e riscontro a quanto aliunde emerso nell'ambito del presente procedimento (con specifico riferimento, nel caso di specie, alla denuncia per le minacce subite presentata da AI EA), dall'altro se ne deve rimarcare la sicura utilizzabilità sol che si consideri che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le stesse sarebbero utilizzabili ai fini dell'emissione delle misure cautelari personali e - reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato - perfino ove - rese oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare (Sez. U., 25/09/2008, dep. 2009, n. 1149, Magistris).
1.3. Nella stessa logica
contro
-valutativa si pongono le residue obiezioni concernenti merito delle dichiarazioni del collaboratore e il valore di riscontro costituito dagli episodi richiamati nel provvedimento a conferma della gravità indiziaria. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale non ha mancato di indicare (p. 35 e s.) le ragioni per le quali non potesse porsi in dubbio la portata intimidatoria delle espressioni rivolte a AI. Dopo avere ricostruito nel dettaglio l'accaduto, ha espressamente richiamato le chiarissime espressioni minacciose proferite da Di SÙ IG a AI, che il primo si era recato appositamente a trovare, accompagnate dal pressante invito di desistere dalla volontà di rivolgersi alle Autorità competenti allo scopo di impedire l'apertura della nuova scuola guida nelle immediate vicinanze della sua (o quantomeno 9 verificare la ritualità), di cui il ricorrente rivendicava apertamente la concreta riferibilità al clan CI ("Quella è cosa nostra"). A tali motivazioni la difesa muove obiezioni non decisive, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame e che, comunque, sollecitano a una rilettura delle risultanze investigative e delle dichiarazioni della persona offesa, oltre che delle conversazioni captate, non consentita in questa sede.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Non sussiste alcuna violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, e, comunque, dei diritti della difesa per il fatto che le dichiarazioni di RC OL sono state prodotte dal pubblico ministero solo nell'udienza dinanzi al tribunale del riesame. Si tratta, infatti, di dichiarazioni che non erano state prese in considerazione dal Giudice per le indagini preliminari ai fini della misura cautelare, perché erano state rese successivamente all'adozione della stessa. La sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 309 c.p.p., comma 10, può trovare applicazione solo nel caso di mancata o tardiva trasmissione al tribunale del riesame di atti di natura sostanziale quali i verbali di sommarie informazioni testimoniali espressamente menzionati nella ordinanza di custodia cautelare e da questo posti a fondamento del suo provvedimento, mentre gli altri atti possono essere prodotti o acquisiti indipendentemente dalla osservanza del termine perentorio di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 (cfr. Sez. Un., n. 19853 del 27 marzo 2003, Mohamed Ashraf, Rv.221393; Sez. 2, n. 7614 del 9 febbraio 2006, Staibano, Rv. 233161). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il tribunale del riesame ha la facoltà di utilizzare ulteriori elementi per la decisione alla condizione che gli stessi gli siano stati offerti dalle parti, e che ciò avvenga nel corso dell'udienza, e quindi anche in sede di discussione orale, quando è ancora possibile l'instaurarsi tra le parti di un contraddittorio anche sul loro contenuto (Sez. 1, n. 45246 del 22/10/2003, Carucci, Rv. 226818). Ciò che è avvenuto nel caso che ci occupa per le dichiarazioni di RC OL, il cui verbale di sommarie informazioni in data 23 febbraio 2022 -come si legge a p. 56 dell'ordinanza impugnata è stato acquisito nel corso dell'udienza, acquisizione cui non risulta che la difesa abbia obiettato alcunché.
3. Conclusivamente sui gravi indizi, alle pertinenti deduzioni sin qui sunteggiate, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede 10 di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'EA, Rv. 268389-01), qui non emergente il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative - risultanze;
lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano salvo la verifica in - punto di congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata quelle inerenti alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).
4. Non miglior sorte spetta all'ultimo motivo di ricorso, in punto di esigenze cautelari. In relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere;
e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivazionale delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dal livello di pieno, intenso e duraturo inserimento dell'indagato nel gruppo criminale;
esigenza non superata da chiare emergenze che riflettano l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/7/2016, 11 Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270626), proprio alla vicinanza della condotta partecipativa contestata. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura.
5. Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Eva Toscani Angela Tardio Angela Cardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAR 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 12