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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 786/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, EL
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3482/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO IPOTE n. 10076202500002782000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 413/2026 depositato il
31/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Eboli, all'Agenzia Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con pec del 16.6.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 2.7.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076202500002782000, notificata il 20.5.2025, in relazione al carico di euro 64.967,79 portato dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento elencati nell'allegato dettaglio debito.
Il ricorrente, premesso che il ricorso è riferito alle quindici cartelle elencate in esso elencate aventi ad oggetto pretese tributarie ( n. 10020210011497818000, n. 10020220020898679000, n. 10020230001045990000,
n. 10020230002691888000, n. 10020230007311564000, n. 10020230011799020000, n.
10020230014876209000, n. 10020230032265989000, n. 10020240010084462000, n. 10020240017647685000,
n. 10020240021114363000, n. 10020240030433064000, n. 10020240033122784000, n. 10020240049689223000
e n . 10020240051078054000) ed ai tre avvisi di accertamento ( n. 250TEMM000551, n. 250TEM00499 e n. 250 TEMM000501), eccepisce la illegittimità dell'impugnata comunicazione preventiva di ipoteca, per omessa notifica dei presupposti titoli esecutivi
Al riguardo, rappresenta che è venuto a conoscenza dell'esistenza di tali atti a suo carico solo a seguito della notifica di una intimazione di pagamento, che ha prontamente impugnato davanti a questa CGT, con ricorso RGR 2096/2024, e davanti al Tribunale di Salerno per i carichi non tributari.
Eccepisce, comunque, la prescrizione delle pretese per cui è stata preannunciata la misura cautelare.
Con controdeduzioni 16.7.2025, l'Agenzia Riscossione deduce preliminarmente la inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del comune di Albanella, della Camera di Commercio di Salerno e della
Regione Campania.
Deduce, comunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, tutti, invece, regolarmente notificati, come da documentazione che deposita.
Quanto all'eccepita prescrizione, precisa, poi,, che dopo la notifica delle cartelle sono state notificate al ricorrente due intimazioni di pagamento ( la n. 10020239009414671000 e la n. 10020259000160733000) con conseguente interruzione del termine di prescrizione, già sospeso, peraltro per effetto della normativa emergenziale COVID.
Con controdeduzioni 29.7.2025, l'Agenzia delle Entrate di Salerno deduce la infondatezza del ricorso.
Con controdeduzioni 5.9.2025, l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara, fa presente che la notifica degli accertamenti n. 250TEMM000551 e n. 250TEM00499 è stata accertata da questa CGT con sentenza n. 3774/2025.
Quanto alla notifica dell'avviso di accertamento 250TEMM000501, la stessa è avvenuta in data 5.6.2024, con consegna a persona di famiglia, come da avviso di ricevimento che deposita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La resistente Agenzia Riscossione ha provato, mediante deposito in formato eml delle ricevute di accettazione e consegna delle pec, che le quindici cartelle di pagamento elencate in ricorso sono state regolarmente notificate al ricorrente.
Per quanto riguarda, poi, i tre avvisi di accertamento, la rituale notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento n. 250TEMM000551 e dell'avviso di accertamento n. 250TEMM000499 risulta acclarata dalla sentenza n. 4125/2025 di questa CGT- sezione 5, che la resistente Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara ha depositato il 5.9.2025; la notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento n. 250
TEMM000501 viene provata, invece, mediante il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata, da cui risulta l'avvenuta consegna del plico in data 5.6.2024 nel domicilio del ricorrente a persona di famiglia.
Nessuna contestazione viene mossa dal ricorrente in merito a tale notificazione, che, in quanto effettuata direttamente dall'ufficio finanziario a mezzo posta, risulta disciplinata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle previste dalla legge 890/1982, per cui l'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si ritiene ritualmente consegnato ad esso, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa.
Infine, la provata notifica delle cartelle di pagamento e dei tre avvisi di accertamento nelle date indicate nel dettaglio debito allegato all'impugnato preavviso di ipoteca rende evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione delle pretese oggetto di tali atti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle pretese di natura non tributarie e rigetta per il resto con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2000,00 per ciascuna delle parti con attribuzione al procuratore dell'agenzia della riscossione
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, EL
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3482/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO IPOTE n. 10076202500002782000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 413/2026 depositato il
31/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Eboli, all'Agenzia Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con pec del 16.6.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 2.7.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076202500002782000, notificata il 20.5.2025, in relazione al carico di euro 64.967,79 portato dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento elencati nell'allegato dettaglio debito.
Il ricorrente, premesso che il ricorso è riferito alle quindici cartelle elencate in esso elencate aventi ad oggetto pretese tributarie ( n. 10020210011497818000, n. 10020220020898679000, n. 10020230001045990000,
n. 10020230002691888000, n. 10020230007311564000, n. 10020230011799020000, n.
10020230014876209000, n. 10020230032265989000, n. 10020240010084462000, n. 10020240017647685000,
n. 10020240021114363000, n. 10020240030433064000, n. 10020240033122784000, n. 10020240049689223000
e n . 10020240051078054000) ed ai tre avvisi di accertamento ( n. 250TEMM000551, n. 250TEM00499 e n. 250 TEMM000501), eccepisce la illegittimità dell'impugnata comunicazione preventiva di ipoteca, per omessa notifica dei presupposti titoli esecutivi
Al riguardo, rappresenta che è venuto a conoscenza dell'esistenza di tali atti a suo carico solo a seguito della notifica di una intimazione di pagamento, che ha prontamente impugnato davanti a questa CGT, con ricorso RGR 2096/2024, e davanti al Tribunale di Salerno per i carichi non tributari.
Eccepisce, comunque, la prescrizione delle pretese per cui è stata preannunciata la misura cautelare.
Con controdeduzioni 16.7.2025, l'Agenzia Riscossione deduce preliminarmente la inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del comune di Albanella, della Camera di Commercio di Salerno e della
Regione Campania.
Deduce, comunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, tutti, invece, regolarmente notificati, come da documentazione che deposita.
Quanto all'eccepita prescrizione, precisa, poi,, che dopo la notifica delle cartelle sono state notificate al ricorrente due intimazioni di pagamento ( la n. 10020239009414671000 e la n. 10020259000160733000) con conseguente interruzione del termine di prescrizione, già sospeso, peraltro per effetto della normativa emergenziale COVID.
Con controdeduzioni 29.7.2025, l'Agenzia delle Entrate di Salerno deduce la infondatezza del ricorso.
Con controdeduzioni 5.9.2025, l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara, fa presente che la notifica degli accertamenti n. 250TEMM000551 e n. 250TEM00499 è stata accertata da questa CGT con sentenza n. 3774/2025.
Quanto alla notifica dell'avviso di accertamento 250TEMM000501, la stessa è avvenuta in data 5.6.2024, con consegna a persona di famiglia, come da avviso di ricevimento che deposita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La resistente Agenzia Riscossione ha provato, mediante deposito in formato eml delle ricevute di accettazione e consegna delle pec, che le quindici cartelle di pagamento elencate in ricorso sono state regolarmente notificate al ricorrente.
Per quanto riguarda, poi, i tre avvisi di accertamento, la rituale notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento n. 250TEMM000551 e dell'avviso di accertamento n. 250TEMM000499 risulta acclarata dalla sentenza n. 4125/2025 di questa CGT- sezione 5, che la resistente Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara ha depositato il 5.9.2025; la notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento n. 250
TEMM000501 viene provata, invece, mediante il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata, da cui risulta l'avvenuta consegna del plico in data 5.6.2024 nel domicilio del ricorrente a persona di famiglia.
Nessuna contestazione viene mossa dal ricorrente in merito a tale notificazione, che, in quanto effettuata direttamente dall'ufficio finanziario a mezzo posta, risulta disciplinata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle previste dalla legge 890/1982, per cui l'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si ritiene ritualmente consegnato ad esso, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa.
Infine, la provata notifica delle cartelle di pagamento e dei tre avvisi di accertamento nelle date indicate nel dettaglio debito allegato all'impugnato preavviso di ipoteca rende evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione delle pretese oggetto di tali atti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle pretese di natura non tributarie e rigetta per il resto con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2000,00 per ciascuna delle parti con attribuzione al procuratore dell'agenzia della riscossione