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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2100 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimoniopromosso da
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv. Travaglino Rocco;
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Travaglino Rocco;
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18/11/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01/08/2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 26/04/1992 in Brusciano (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 16, Parte II, serie A, Anno 1992) dalla cui unione è nata la figlia , in Napoli il giorno 07/05/1996, Persona_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
Le parti precisavano in ricorso che con decreto del 07.03.2007 reso nel procedimento RG. n.
7786/2006, il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, rinunciando alla comparizione personale.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia decreto di omologazione del 07.03.2007 reso nel procedimento RG. n. 7786/2006, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Brusciano (NA) con riguardo al matrimonio tra gli stessi celebrato nello stesso Comune in data 26/04/1992 (trascritto nei registri del medesimo al n. 16, Parte II, serie A, anno 1992) senza previsione tra le parti qui costituite di alcun reciproco contributo economico o assegno divorzile, essendo entrambe economicamente autosufficienti;
restando invece fermi gli obblighi reciproci ed in corso nei confronti della figlia non ancora economicamente autosufficiente;
le spese di giudizio si intendono, per espressa pattuizione delle parti, interamente compensate tra le parti.”
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, e che ciascuna parte con l'accordo ha regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti. Conferma le statuizioni di cui alla separazione consensuale circa il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, pari ad euro 250,00 a carico del sig. , da corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o Postepay, oltre rivalutazione annuale Istat.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, nato in [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), il Controparte_1 C.F._2 giorno 26/04/1992 in Brusciano (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 16, Parte II, serie A, Anno 1992);
b) determina in euro 250,00 il contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente a carico del sig. , da corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o Postepay, oltre rivalutazione Controparte_1 annuale Istat;
c) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022; e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 30/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2100 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimoniopromosso da
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv. Travaglino Rocco;
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Travaglino Rocco;
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18/11/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01/08/2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 26/04/1992 in Brusciano (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 16, Parte II, serie A, Anno 1992) dalla cui unione è nata la figlia , in Napoli il giorno 07/05/1996, Persona_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
Le parti precisavano in ricorso che con decreto del 07.03.2007 reso nel procedimento RG. n.
7786/2006, il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, rinunciando alla comparizione personale.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia decreto di omologazione del 07.03.2007 reso nel procedimento RG. n. 7786/2006, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Brusciano (NA) con riguardo al matrimonio tra gli stessi celebrato nello stesso Comune in data 26/04/1992 (trascritto nei registri del medesimo al n. 16, Parte II, serie A, anno 1992) senza previsione tra le parti qui costituite di alcun reciproco contributo economico o assegno divorzile, essendo entrambe economicamente autosufficienti;
restando invece fermi gli obblighi reciproci ed in corso nei confronti della figlia non ancora economicamente autosufficiente;
le spese di giudizio si intendono, per espressa pattuizione delle parti, interamente compensate tra le parti.”
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, e che ciascuna parte con l'accordo ha regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti. Conferma le statuizioni di cui alla separazione consensuale circa il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, pari ad euro 250,00 a carico del sig. , da corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o Postepay, oltre rivalutazione annuale Istat.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, nato in [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), il Controparte_1 C.F._2 giorno 26/04/1992 in Brusciano (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 16, Parte II, serie A, Anno 1992);
b) determina in euro 250,00 il contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente a carico del sig. , da corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o Postepay, oltre rivalutazione Controparte_1 annuale Istat;
c) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022; e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 30/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca