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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Con N. R.G. 632/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GNOCATO ELIO MICHELE, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE
contro
GIA' (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE e dell'avv. SALETTI FERRUCCIO elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
I. Gli atti introduttivi
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore, allegato di aver stipulato, in data 19.01.2010, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con Controparte_2
oggi un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di Euro 100.000,00 e che, a Controparte_1
garanzia del finanziamento de quo, aveva concesso, unitamente ad altro soggetto, ipoteca volontaria sui beni immobili di sua proprietà, allegava che, visti gli elevati importi corrisposti in costanza del rapporto, aveva fatto redigere una perizia “giuridico – economica” che aveva evidenziato l'usurarietà
del rapporto.
Nello specifico allegava che, essendo pattuito il pagamento degli interessi di mora sull'intera rata inadempiuta, si verificava un cumulo dell'interesse corrispettivo (con riguardo alla quota parte della rata relativa agli interessi) con l'interesse moratorio, che gli interessi moratori sono soggetti alla verifica del superamento del tasso soglia, che, fini della verifica dell'usurarietà del tasso convenuto nel contratto, si deve tenere conto, non solo del tasso di interesse convenuto, ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, certi ed eventuali, quali gli oneri per la garanzia prestata e la penale per l'estinzione anticipata.
Tanto allegato chiedeva che fosse dichiarata la nullità del contratto di mutuo e la conseguente sua gratuità ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. e che l'istituto di credito fosse condannato alla ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Si costituiva l'istituto di credito convenuto che, eccepita la prescrizione del credito restitutorio per il periodo anteriore il 9 gennaio 2013, allegata la genericità delle contestazioni attoree, contestata la pagina 2 di 8 possibilità di procedere alla sommatoria tra interesse corrispettivo e interesse moratorio ai fini della
Par determinazione del TEG, allegava che l' indicato nel contratto aveva tenuto conto delle spese per le garanzie precisando, in ogni caso, che, in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia, le spese per l'onorario del notaio e le imposte di iscrizione ipotecaria non dovevano essere considerate nella determinazione del “TAEG da raffrontare alle soglie usura” e che la penale per l'estinzione anticipata non poteva essere considerata ai fini della verifica dell'usurarietà del mutuo.
Quanto agli interessi di mora evidenziava che il tasso di mora era stato pattuito nella misura del
4,2240%, inferiore alla soglia usura del 4,3800% fissata per i tassi corrispettivi dai decreti ministeriali vigenti al momento della conclusione del contratto e ciò anche senza considerare che il tasso soglia per gli interessi moratori doveva essere determinato, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, nel
7,53%.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
I. L'eccepita usurarietà del tasso di interesse moratorio
Pacifico, allo stato, che anche gli interessi moratori sottostanno alla verifica di usurarietà ai sensi della legge 108 del 1996 la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata da pare attrice (SU.
(19597/2020) individua le modalità con le quali deve essere determinato il tasso soglia di riferimento per gli interessi moratori.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, se il decreto ministeriale vigente al momento della stipulazione del contratto contempla la rilevazione della percentuale media di incremento dei tassi di pagina 3 di 8 mora, il tasso così incrementato è il tasso medio degli interessi moratori sul quale determinare il tasso soglia degli interessi moratori.
Come precisato da parte convenuta, e non specificamente contestato dall'attrice, il decreto del
24.12.2009 (applicabile ratione temporis al nostro mutuo) prevedeva espressamente, all'art. 3, una maggiorazione media dei tassi di mora di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi: applicando il criterio indicato dalle Sezioni Unite al caso di specie, il tasso soglia usura della mora non è, pertanto,
pari al 4,3800 (che è il tasso soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi e per il TEG al netto degli interessi moratori) ma al 7,53%.
Da ciò consegue che il tasso di mora come indicato in contratto (4,2240% come allegato dallo stesso attore) è ben al di sotto del tasso soglia di riferimento.
I. L'applicazione degli interessi moratori sull'intera rata inadempiuta
Parte attrice, nella sostanza, allega che, essendo le rate mensili composte in quota parte da interessi e in quota parte da capitale, ed essendo l'interesse moratorio calcolato sull'intera rata (comprensiva di interessi corrispettivi) si verificherebbe una sorta di sommatoria tra l'interesse corrispettivo e l'interesse moratorio.
Premesso che, alla data di conclusione del contratto, tale particolare tipologia di anatocismo era legittima in forza di quanto disposto dall'art. 3 della delibera CICR del 2000, si osserva che la posizione giurisprudenziale che riteneva la rata - comprensiva di capitale ed interessi - un unicum pare essere stata superata dalla Suprema Corte con le decisioni nr. 2593/03; 11400/2014; 8093/23.
In ogni caso è indubbio che non sia possibile effettuare tale valutazione procedendo alla mera sommatoria del tasso corrispettivo con il tasso moratorio, considerando che il primo si applica all'intero capitale e il secondo sole alle rate che rimarranno impagate e per la sola quota parte relativa pagina 4 di 8 agli interessi.
Tale circostanza pare essere stata presa in considerazione dallo stesso attore, tramite il proprio CTP,
che nell'elaborato accerta che “ad un tasso di mora applicato sull'intera rata corrisponde un tasso di
mora applicato sulla sola quota capitale che raggiunge un valore massimo del 5,82% al primo mese di
ammortamento”.
Considerando che il tasso soglia degli interessi moratori è pari al 7,53%, l'infondatezza della contestazione consegue alle stesse allegazioni dell'attore.
II. La rilevanza degli oneri di garanzia nella determinazione del TEG
Le parti concordano nel ritenere che nella determinazione del TEG debbano essere considerate anche le spese per le garanzie.
Sotto tale profilo parte convenuta, premesso che alcuna fideiussione è stata rilasciata con riguardo allo specifico mutuo, evidenzia che il contratto prevede espressamente, nel documento di sintesi – allegato
Par
“C”, che l' indicato nel contratto comprende, ove sostenute, “anche le spese … intese ad assicurare
al creditore il rimborso totale o parziale del credito” (v. ancora doc. 2).
Parte convenuta contesta invece che concorrano alla quantificazione del TEG le spese per l'onorario del notaio e le imposte di iscrizione ipotecaria richiamando a sostegno le istruzioni della Banca d'Italia
del 2009 “(recepite dai decreti ministeriali ex legge 108/96), ove è escluso che rientrino nei tassi
effettivi globali medi (da cui si determinano le soglie usura), “le spese notarili (ad es. onorario, visure
catastali, iscrizione nei pubblici registri …)” (v. § C4, lett. b, di dette istruzioni, che si dimettono sub
6)”.
pagina 5 di 8 Parte attrice nella comparsa conclusionale allega che “nell'atto di mutuo in oggetto vengono pattuite
come obbligatorie ben due assicurazioni (art. 15 capitolato): assicurazione “tutti i rischi del
costruttore” e assicurazione incendi sui beni oggetto di ipoteca”.
In disparte dalla tardività dell'allegazione e dalla circostanza che l'art. 15 del capitolato allegato al contratto (visibile solo nella copia prodotta dalla convenuta) non prevede il rilascio di garanzie ulteriori rispetto all'ipoteca, si osserva che parte attrice non ha mai allegato quale sarebbe l'incidenza degli oneri asseritamente non computati nella determinazione del TEG.
Lo stesso elaborato peritale allegato all'atto di citazione accerta il superamento del tasso soglia solo in riferimento all'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata (contestazione già esaminata nel paragrafo che precede) e in riferimento al calcolo della penale per estinzione anticipata (contestazione che sarà esaminata al successivo paragrafo) determinando, per il resto, il TEG (pur denominato TAEG)
nel 3,69% ampiamente inferiore al tasso soglia.
III. L'allegata rilevanza della penale per l'estinzione anticipata nella determinazione del TEG
Parte attrice ha allegato l'usurarietà delle condizioni economiche applicate al contratto per aver computato nel TEG la commissione di estinzione anticipata.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Ritiene questo Giudice che i costi pattuiti per l'estinzione anticipata del finanziamento non debbano essere computati nel calcolo del TEG.
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di usura bancaria, ai fini del
superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento,
non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
pagina 6 di 8 dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo
scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. C. Cass. 7352/2022 alla cui motivazione si rinvia cfr. anche C. Cass. 18037/24 in parte motiva).
IV. Le istanze istruttorie
In considerazione di quanto sopra l'istanza istruttoria di CTU formulata da parte attrice e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi inammissibile in quanto la genericità di alcune delle contestazioni, in uno con le risultanze della stessa perizia di parte attrice, esclude la fondatezza delle contestazioni attoree.
V. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore della causa (indeterminabile) e della complessità (media), vengono liquidate in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa così
giudica:
rigetta le domande di parte attrice;
spese liquidate come in parte motiva.
pagina 7 di 8 Brescia, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GNOCATO ELIO MICHELE, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE
contro
GIA' (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE e dell'avv. SALETTI FERRUCCIO elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
I. Gli atti introduttivi
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore, allegato di aver stipulato, in data 19.01.2010, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con Controparte_2
oggi un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di Euro 100.000,00 e che, a Controparte_1
garanzia del finanziamento de quo, aveva concesso, unitamente ad altro soggetto, ipoteca volontaria sui beni immobili di sua proprietà, allegava che, visti gli elevati importi corrisposti in costanza del rapporto, aveva fatto redigere una perizia “giuridico – economica” che aveva evidenziato l'usurarietà
del rapporto.
Nello specifico allegava che, essendo pattuito il pagamento degli interessi di mora sull'intera rata inadempiuta, si verificava un cumulo dell'interesse corrispettivo (con riguardo alla quota parte della rata relativa agli interessi) con l'interesse moratorio, che gli interessi moratori sono soggetti alla verifica del superamento del tasso soglia, che, fini della verifica dell'usurarietà del tasso convenuto nel contratto, si deve tenere conto, non solo del tasso di interesse convenuto, ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, certi ed eventuali, quali gli oneri per la garanzia prestata e la penale per l'estinzione anticipata.
Tanto allegato chiedeva che fosse dichiarata la nullità del contratto di mutuo e la conseguente sua gratuità ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. e che l'istituto di credito fosse condannato alla ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Si costituiva l'istituto di credito convenuto che, eccepita la prescrizione del credito restitutorio per il periodo anteriore il 9 gennaio 2013, allegata la genericità delle contestazioni attoree, contestata la pagina 2 di 8 possibilità di procedere alla sommatoria tra interesse corrispettivo e interesse moratorio ai fini della
Par determinazione del TEG, allegava che l' indicato nel contratto aveva tenuto conto delle spese per le garanzie precisando, in ogni caso, che, in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia, le spese per l'onorario del notaio e le imposte di iscrizione ipotecaria non dovevano essere considerate nella determinazione del “TAEG da raffrontare alle soglie usura” e che la penale per l'estinzione anticipata non poteva essere considerata ai fini della verifica dell'usurarietà del mutuo.
Quanto agli interessi di mora evidenziava che il tasso di mora era stato pattuito nella misura del
4,2240%, inferiore alla soglia usura del 4,3800% fissata per i tassi corrispettivi dai decreti ministeriali vigenti al momento della conclusione del contratto e ciò anche senza considerare che il tasso soglia per gli interessi moratori doveva essere determinato, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, nel
7,53%.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
I. L'eccepita usurarietà del tasso di interesse moratorio
Pacifico, allo stato, che anche gli interessi moratori sottostanno alla verifica di usurarietà ai sensi della legge 108 del 1996 la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata da pare attrice (SU.
(19597/2020) individua le modalità con le quali deve essere determinato il tasso soglia di riferimento per gli interessi moratori.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, se il decreto ministeriale vigente al momento della stipulazione del contratto contempla la rilevazione della percentuale media di incremento dei tassi di pagina 3 di 8 mora, il tasso così incrementato è il tasso medio degli interessi moratori sul quale determinare il tasso soglia degli interessi moratori.
Come precisato da parte convenuta, e non specificamente contestato dall'attrice, il decreto del
24.12.2009 (applicabile ratione temporis al nostro mutuo) prevedeva espressamente, all'art. 3, una maggiorazione media dei tassi di mora di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi: applicando il criterio indicato dalle Sezioni Unite al caso di specie, il tasso soglia usura della mora non è, pertanto,
pari al 4,3800 (che è il tasso soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi e per il TEG al netto degli interessi moratori) ma al 7,53%.
Da ciò consegue che il tasso di mora come indicato in contratto (4,2240% come allegato dallo stesso attore) è ben al di sotto del tasso soglia di riferimento.
I. L'applicazione degli interessi moratori sull'intera rata inadempiuta
Parte attrice, nella sostanza, allega che, essendo le rate mensili composte in quota parte da interessi e in quota parte da capitale, ed essendo l'interesse moratorio calcolato sull'intera rata (comprensiva di interessi corrispettivi) si verificherebbe una sorta di sommatoria tra l'interesse corrispettivo e l'interesse moratorio.
Premesso che, alla data di conclusione del contratto, tale particolare tipologia di anatocismo era legittima in forza di quanto disposto dall'art. 3 della delibera CICR del 2000, si osserva che la posizione giurisprudenziale che riteneva la rata - comprensiva di capitale ed interessi - un unicum pare essere stata superata dalla Suprema Corte con le decisioni nr. 2593/03; 11400/2014; 8093/23.
In ogni caso è indubbio che non sia possibile effettuare tale valutazione procedendo alla mera sommatoria del tasso corrispettivo con il tasso moratorio, considerando che il primo si applica all'intero capitale e il secondo sole alle rate che rimarranno impagate e per la sola quota parte relativa pagina 4 di 8 agli interessi.
Tale circostanza pare essere stata presa in considerazione dallo stesso attore, tramite il proprio CTP,
che nell'elaborato accerta che “ad un tasso di mora applicato sull'intera rata corrisponde un tasso di
mora applicato sulla sola quota capitale che raggiunge un valore massimo del 5,82% al primo mese di
ammortamento”.
Considerando che il tasso soglia degli interessi moratori è pari al 7,53%, l'infondatezza della contestazione consegue alle stesse allegazioni dell'attore.
II. La rilevanza degli oneri di garanzia nella determinazione del TEG
Le parti concordano nel ritenere che nella determinazione del TEG debbano essere considerate anche le spese per le garanzie.
Sotto tale profilo parte convenuta, premesso che alcuna fideiussione è stata rilasciata con riguardo allo specifico mutuo, evidenzia che il contratto prevede espressamente, nel documento di sintesi – allegato
Par
“C”, che l' indicato nel contratto comprende, ove sostenute, “anche le spese … intese ad assicurare
al creditore il rimborso totale o parziale del credito” (v. ancora doc. 2).
Parte convenuta contesta invece che concorrano alla quantificazione del TEG le spese per l'onorario del notaio e le imposte di iscrizione ipotecaria richiamando a sostegno le istruzioni della Banca d'Italia
del 2009 “(recepite dai decreti ministeriali ex legge 108/96), ove è escluso che rientrino nei tassi
effettivi globali medi (da cui si determinano le soglie usura), “le spese notarili (ad es. onorario, visure
catastali, iscrizione nei pubblici registri …)” (v. § C4, lett. b, di dette istruzioni, che si dimettono sub
6)”.
pagina 5 di 8 Parte attrice nella comparsa conclusionale allega che “nell'atto di mutuo in oggetto vengono pattuite
come obbligatorie ben due assicurazioni (art. 15 capitolato): assicurazione “tutti i rischi del
costruttore” e assicurazione incendi sui beni oggetto di ipoteca”.
In disparte dalla tardività dell'allegazione e dalla circostanza che l'art. 15 del capitolato allegato al contratto (visibile solo nella copia prodotta dalla convenuta) non prevede il rilascio di garanzie ulteriori rispetto all'ipoteca, si osserva che parte attrice non ha mai allegato quale sarebbe l'incidenza degli oneri asseritamente non computati nella determinazione del TEG.
Lo stesso elaborato peritale allegato all'atto di citazione accerta il superamento del tasso soglia solo in riferimento all'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata (contestazione già esaminata nel paragrafo che precede) e in riferimento al calcolo della penale per estinzione anticipata (contestazione che sarà esaminata al successivo paragrafo) determinando, per il resto, il TEG (pur denominato TAEG)
nel 3,69% ampiamente inferiore al tasso soglia.
III. L'allegata rilevanza della penale per l'estinzione anticipata nella determinazione del TEG
Parte attrice ha allegato l'usurarietà delle condizioni economiche applicate al contratto per aver computato nel TEG la commissione di estinzione anticipata.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Ritiene questo Giudice che i costi pattuiti per l'estinzione anticipata del finanziamento non debbano essere computati nel calcolo del TEG.
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di usura bancaria, ai fini del
superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento,
non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
pagina 6 di 8 dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo
scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. C. Cass. 7352/2022 alla cui motivazione si rinvia cfr. anche C. Cass. 18037/24 in parte motiva).
IV. Le istanze istruttorie
In considerazione di quanto sopra l'istanza istruttoria di CTU formulata da parte attrice e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi inammissibile in quanto la genericità di alcune delle contestazioni, in uno con le risultanze della stessa perizia di parte attrice, esclude la fondatezza delle contestazioni attoree.
V. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore della causa (indeterminabile) e della complessità (media), vengono liquidate in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa così
giudica:
rigetta le domande di parte attrice;
spese liquidate come in parte motiva.
pagina 7 di 8 Brescia, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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