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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1531/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il Parte_1
10.10.1966, C.F. , elettivamente domiciliata pres- C.F._1
so lo studio dell'Avv. Elvira Machì, sito in corso Alberto Amedeo n. 196
(C.F: ; pec: fax: 091320187) C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente con l'avv. Antonio Genova (C.F. ; pec: C.F._3 [...]
fax: 091320187) per mandato in atti Email_2
– Appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato a Palermo, in via Ma- C.F._4
riano D'Amelio n.21, presso lo studio dell'avv.to Salvina G. Pagano che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
– Appellato –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza definitiva n. 2740/2025 emessa in data 20.06.2025, richiamata la sentenza non definitiva n.
2365/2023 del 17/05/2023 con la quale era stata pronunciata la se- parazione personale dei coniugi, pronunciò l'addebito della separa- zione a carino di;
pose a carico di quest'ultima Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di la somma di Controparte_1
€ 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
(nato in data [...]) e di provvedere al pagamento Persona_1
del 50% delle spese straordinarie da sostenersi a vantaggio della pro- le;
condannò a rimborsare al resistente le spese Parte_1
del giudizio, liquidate in € 7.616,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
3. Con memoria di costituzione e risposta reiettiva dell'avverso appello, si costituiva , il quale preliminarmente ec- Controparte_1
cepiva l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del ricorso e deduceva, nel merito, l'infondatezza del proposto gravame, chieden- done il rigetto.
4. All'udienza del 12.12.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata posta in
[...]
[...]
P.IV
Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
cisione.
XXXX
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di appello, censura la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui, omettendo la valutazione di documenti e di fatti decisivi emersi nel corso dell'istruttoria, ha erro- neamente pronunciato l'addebito della separazione a suo carico. Se- condo l'appellante, infatti, la relazione extraconiugale dalla medesima intrattenuta con sarebbe stata riversata tra i fatti di Parte_2
causa sulla base di un accordo tra il stesso e l'ex coniuge Pt_2 [...]
, odierno appellato, ideato al fine di consentire a CP_2
quest'ultimo di ottenere dal giudizio di separazione condizioni eco- nomiche più favorevoli.
6. Con il secondo motivo di appello, censura Parte_1
il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, divenuto nelle mo- re del giudizio maggiorenne. L'appellato, infatti, non avrebbe assolto l'onere di dimostrare che il figlio, ormai maggiorenne, starebbe curan- do la propria preparazione professionale o tecnica e/o si sarebbe atti- vato nella ricerca di un lavoro, condizioni indispensabili per ricono- scere il diritto al mantenimento di un figlio maggiorenne.
7. Con l'ultimo motivo di appello, censura la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato l'ammontare del contributo a titolo di mantenimento nella misura di €
300,00. Il giudice di prime cure, infatti, non avrebbe tenuto conto delle
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
condizioni economiche dell'appellante, attualmente disoccupata, né delle sue difficoltà – a causa dell'età e dell'assenza di ogni qualifica professionale per avere sempre svolto, nel corso del matrimonio,
l'attività di casalinga – di inserirsi nel mondo del lavoro.
XXXX
8. L'appello è in parte fondato e, pertanto, merita di essere accol- to, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, nei termini che di seguito si espongono.
9. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e/o manifesta infondatezza ex art. 348 bis
c.p.c. sollevata da parte appellata nella comparsa di costituzione e ri- sposta, giacché la stessa appare generica e priva di qualsiasi allegazio- ne a supporto che ne consenta l'accoglimento. L'appello, infatti, indivi- dua in maniera puntuale i capi della decisione impugnati, indicando, in relazione agli stessi, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compuita dal primo giudice, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
sicché la relativa ec- cezione di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello è ri- gettata.
10. Sempre in via preliminare va rigettata l'istanza, avanzata dall'appellata solo con le note scritte del 11.12.2025 ex art. 473bis 36
c.p.c., di emettere provvedimenti a tutela del credito stante la morosità della nel pagamento dell'assegno di mantenimento a fa- CP_3
vore del figlio, che presuppone l'accertamento dell'inadempimento con l'instaurazione di un autonomo giudizio davanti al giudice di pri-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
mo grado.
XXXX
11. In data 25.08.2004 e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio e da tale unione nasceva, in data 17.03.2005,
. In data 23.02.2020, a seguito della scoperta del- Persona_2
la relazione extraconiugale della moglie, il abbandonava defi- CP_1
nitivamente la casa coniugale e in data 24.05.2021 Parte_3
[..
proponeva ricorso per separazione giudiziale dinnanzi al Tribunale di Palermo.
12. Il primo motivo di appello va rigettato.
13. In materia di addebito della separazione, difatti, la Corte di Cas- sazione ha avuto modo di precisare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e con- sapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ul- teriore convivenza. Di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai pre- detti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronun- ciata la separazione senza addebito. Va escluso l'addebito della separa- zione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione com- plessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. n.
32837/2022). Ancora, in materia di onere probatorio la Suprema Cor- te ha chiarito che “Grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'o- nere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rende- re intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della con- vivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n.
16169/2023).
14. Ai fini della pronuncia di addebito della separazione, quindi, è necessario che la violazione del dovere di fedeltà sia la causa esclusiva che determina la crisi irreversibile del matrimonio e che tale violazio- ne sia legata da un nesso di causalità all'intollerabilità della prosecu- zione della vita familiare. Inoltre, l'onere di provare il comportamento contrario ai doveri coniugali e la sua efficacia causale nel rendere in- tollerabile la prosecuzione della convivenza grava sulla parte che ri- chiede l'addebito.
15. Nel caso di specie, – appellato – ha ampia- Controparte_1
mente dimostrato che la condotta della , consistente Parte_1
nell'aver intrapreso una relazione extraconiugale, ha determinato l'irreversibilità della crisi coniugale. Difatti, come emerge dalla escus- sione dei testi espletata in primo grado, il ha abbandonato la CP_1
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
casa coniugale soltanto dopo aver scoperto la relazione tra la Giam- bartino e e a causa di tale scoperta senza che, prima di Parte_2
tale momento, fossero emerse segnali circa l'esistenza di crisi coniuga- le.
16. A sostegno di ciò, il teste , figlio della cop- Persona_2
pia, nel corso del suo ascolto ha affermato “sì, è vero, mio padre ha sco- perto che mia madre lo tradiva con tale , fatto che poi mi è Parte_2
stato confermato da mia madre”. Ancora, nel corso della Parte_2
propria escussione ha affermato che la relazione extraconiugale fosse iniziata all'insaputa del e che ne avesse informato CP_1
quest'ultimo al fine di “liberarsi” della ([…] sì, è vero, il Parte_1
rapporto è iniziato all'insaputa del marito della SI.ra ; […] Parte_1
ho deciso di far sapere al marito della di essere tradito dal- Parte_1
la moglie perché volevo liberarmi della signora perché era assillante, vo- leva un figlio da me, e inoltre perché aveva un figlio di 15 anni e non mi sembrava giusto. A tal fine, tramite internet ho contattato la sorella del
, SI.ra e mandato alla stessa un messaggio CP_1 Persona_3
tramite Facebook con la foto della SI.ra nuda, foto che la Parte_1
stessa aveva inviato a me). La stessa , escussa in primo Persona_3
grado, ha confermato tali circostanze, dichiarando di aver appreso del- la relazione extraconiugale dal e di averne informato la sorella Pt_2
, la quale, a sua volta, lo ha riferito al fratello Controparte_4 [...]
([…] sì, è vero, ricevute dette foto da dove emergeva la Parte_4
relazione extraconiugale di mia cognata con tale , dissi Parte_2
tutto a mia sorella che a sua volta riferì tutto a mio Controparte_4
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
fratello ). Controparte_1
17. Con riferimento, invece, al momento in cui è iniziata la crisi co- niugale, il teste nel corso della escussione ha affer- Testimone_1
mato di conoscere la coppia e che gli stessi, fino Persona_4
a poco prima della scoperta della relazione extraconiugale, apparisse- ro sereni tra di loro (“[…] conoscevo la coppia al Controparte_5
punto di essere stato il loro testimone di nozze ed avere regalato loro le fedi nuziali”; […] frequentavo la famiglia, mi recavo a casa degli stessi e ci vedevamo anche fuori a cena, fino a poco prima della scoperta del rapporto extraconiugale della;
sul capitolo 14 - cioè se la Parte_1
coppia appariva serena, scherzavano tra loro davanti agli amici e vi erano tra loro anche momenti di tenerezza – ha risposto: “Sì, è vero”).
18. D'altra parte, tale testimonianza non risulta smentita dalla teste
, sorella dell'odierna appellante, la quale alla Testimone_2
medesima domanda rivolta a (cioè se la coppia ap- Testimone_1
pariva serena, scherzavano tra loro davanti agli amici e vi erano tra lo- ro anche momenti di tenerezza) ha affermato “Non lo posso sapere”. Lo stesso , all'udienza tenutasi dinnanzi al Tribunale Controparte_1
per i Minorenni in data 17.12.2020, ha dichiarato di aver scoperto del- la relazione extraconiugale lo stesso giorno in cui ha deciso di abban- donare la casa coniugale, cioè in data 20.02.2020 ([…] Il 20 febbraio
2020 sono venuto a conoscenza di ciò e dopo aver parlato delicatamente con mio figlio sono andato via di casa […] Per me è stato un fulmine a ciel sereno […]).
19. Da tali dichiarazioni – chiare, lineari e tra loro congruenti –
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
emerge, pertanto, che il non fosse a conoscenza della relazio- CP_1
ne extraconiugale della moglie e che la decisione di lasciare la casa co- niugale sia stata presa in concomitanza e a causa della scoperta di det- ta relazione, poiché fino a quel momento i rapporti tra i coniugi erano sereni e non vi era alcun sintomo che indicasse una possibile crisi co- niugale.
20. Infine, appare del tutto sconfessata anche la tesi secondo cui la scelta di riversare i fatti e la stessa relazione intrapresa da Parte_5
e fosse stata il frutto di un accordo tra lo
[...] Parte_1
stesso e il marito , ordito al solo scopo di ot- Pt_2 Controparte_1
tenere la pronuncia di addebito della separazione.
21. , infatti, nel corso della propria testimonianza ha Parte_2
dichiarato di aver intrapreso la relazione con la quando Parte_1
ancora non conosceva il e, soprattutto, all'insaputa di CP_1
quest'ultimo ([…] sì, è vero, il rapporto è iniziato all'insaputa del marito della SI.ra ; […] quando ho iniziato la relazione con la Parte_1
sig.ra , non conoscevo suo marito). A ciò si aggiunga che Parte_1
quella tra e come confermato da quest'ultimo, non Parte_1 Pt_2
è stata una relazione di breve durata ([…] il rapporto con la sig.ra
è durato 2 anni e mezzo), ma frutto di una volontà libera e Parte_1
consapevole delle parti, confermata e reiterata nel tempo.
22. D'altra parte, l'addebito è stato correttamente corroborato da motivazione esente da censure da parte del primo giudice, in ordine alle modalità di diffusione della notizia del legame tra i due, attraverso il subdolo coinvolgimento del figlio minore, fino a quel momento igna-
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ro dei fatti (si vedano copia della chat prodotta e dei messaggi inviati dal al figlio minore , all'epoca sedicenne, invian- Pt_2 Persona_1
dogli foto della madre seminuda), e la diffusione di immagine private.
23. Pertanto, il primo motivo di gravame va rigettato.
24. Parimenti da rigettarsi è il secondo motivo di appello.
25. In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, infat- ti, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “[…] l'obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Occorre che il Giudice compia una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazio- ne, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavo- ro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardan- ti l'occupazione” (Cass. n. 12121/2025). Ancora, al riguardo la Supre- ma Corte afferma che “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presup- posti su cui si fonda l'esclusione o riduzione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gra- vato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione o riduzione del contributo oppure il figlio, se costituito in giudizio, sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente di- ritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presup- posti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occu- pazione nel mercato del lavoro” (Cass. n. 17644/2023).
26. Pertanto, il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa ip- so facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma termina solo quando il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto.
27. Nella fattispecie in esame, tenendo conto delle specificità del caso concreto, non appaiono sussistenti i presupposti per l'esclusione del diritto al mantenimento. , maggiorenne da appena Persona_1
due anni, a causa anche delle difficoltà legate alla separazione dei geni- tori e al modo in cui ne è venuto a conoscenza – contattato sulla piatta- forma “Facebook” da – ha perso due anni di scuola su- Parte_2
periore.
28. Dopo la separazione e la stabile convivenza con il padre, tutta- via, come affermato da nel corso dell'udienza di Controparte_1
comparizione personale del 05.07.2022 e non confutato da elementi probatori contrari, ha intrapreso un percorso psicologi- Persona_1
co che gli ha consentito di raggiungere una maggiore serenità e ha ri- preso il proprio iter scolastico ([…] Su richiesta di mio figlio, lo sto fa- cendo seguire da uno psicologo. Ha già fatto cinque sedute. Ora è più tranquillo e sereno. Gli ultimi due anni è stato bocciato […] Prima anco- ra che venisse a stare a casa mia gli ho detto che per me è importante che riprenda la scuola. Sto facendo pressione su di lui affinché si iscriva.
Forse vorrebbe cambiare istituto per cercare di non perdere i primi due
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
anni […]). Lo stesso , nel corso dell'ascolto espletato in Persona_1
data 30.09.2022, ha confermato di essere iscritto al terzo anno di scuola superiore e di essere intenzionato a proseguire gli studi presso il Conservatorio ([…] Frequento il terzo liceo. Una volta terminato que- sto percorso di studi mi piacerebbe andare al conservatorio […]).
29. Pertanto, sta portando avanti il proprio percorso Persona_1
scolastico e, di conseguenza, non sussistono gli elementi per indivi- duare quella inerzia colpevole che, una volta raggiunta la maggiore età, possa giustificare l'esclusione del diritto al mantenimento.
30. L'ultimo motivo di appello, con cui ha chie- Parte_1
sto la riduzione dell'ammontare del contributo a titolo di manteni- mento, è fondato. Il giudice di primo grado, infatti, ha posto a carico dell'appellante l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_6
la somma di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al manteni-
[...]
mento del figlio, modificando sul punto il contenuto dell'ordinanza presidenziale. Tale somma, tuttavia, risulta sproporzionata rispetto al- le condizioni economiche della , attualmente disoccupata. Parte_1
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio in base al quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di man- tenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni in- trinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. n. 12283/2024). Lo stato di disoccupazione, quindi, non fa venir meno l'obbligo sussistente in capo al genitore di contribuire al mantenimento dei figli, ma tale ob-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
bligo deve essere modulato correttamente in ordine al quantum della prestazione cui è tenuto il genitore disoccupato.
31. Ancora, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che
“La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori […]” (Cass. n.
19299/2020).
32. Nel caso di specie, dalla dichiarazione dei redditi depositata dall'odierno appellato emerge che lo stesso nel corso dell'anno 2024 ha percepito una retribuzione annua lorda pari a € 28.824,00, soggetta ad un'imposta pari a € 4.128,00; l'appellante, invece, ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa – circostanza mai contestata dalla parte appellata – e, pertanto, di non percepire alcun reddito. In definitiva, dalla comparazione reddituale delle parti emerge una forte sproporzione economica a favore di . Controparte_1
33. Pertanto, alla luce delle condizioni economiche di Parte_1
e del suo attuale stato di disoccupazione, appare eccessiva la
[...]
somma di € 300,00 e appare, invece, congrua la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento di , che la Persona_2
dovrà versare a entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I. a decorrere dalla data dell'emissione dell'ordinanza presidenzia- le del 18.11.2022.
34. In ossequio alle regole della soccombenza reciproca, espresse dall'art. 92, comma 2, c.p.c., deve ritenersi la sussistenza di giusti mo-
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
tivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di , in parziale Parte_1 Controparte_1
riforma della sentenza n. 2740/2025 emessa dal Tribunale di Palermo in data 20.06.2025, pone a carico di l'obbligo di corri- Parte_1
spondere in favore di la somma di € 150,00 Controparte_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza dal 18.11.2022; conferma nella restante parte la sentenza impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo in data 13.12.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1531/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il Parte_1
10.10.1966, C.F. , elettivamente domiciliata pres- C.F._1
so lo studio dell'Avv. Elvira Machì, sito in corso Alberto Amedeo n. 196
(C.F: ; pec: fax: 091320187) C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente con l'avv. Antonio Genova (C.F. ; pec: C.F._3 [...]
fax: 091320187) per mandato in atti Email_2
– Appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato a Palermo, in via Ma- C.F._4
riano D'Amelio n.21, presso lo studio dell'avv.to Salvina G. Pagano che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
– Appellato –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza definitiva n. 2740/2025 emessa in data 20.06.2025, richiamata la sentenza non definitiva n.
2365/2023 del 17/05/2023 con la quale era stata pronunciata la se- parazione personale dei coniugi, pronunciò l'addebito della separa- zione a carino di;
pose a carico di quest'ultima Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di la somma di Controparte_1
€ 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
(nato in data [...]) e di provvedere al pagamento Persona_1
del 50% delle spese straordinarie da sostenersi a vantaggio della pro- le;
condannò a rimborsare al resistente le spese Parte_1
del giudizio, liquidate in € 7.616,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
3. Con memoria di costituzione e risposta reiettiva dell'avverso appello, si costituiva , il quale preliminarmente ec- Controparte_1
cepiva l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del ricorso e deduceva, nel merito, l'infondatezza del proposto gravame, chieden- done il rigetto.
4. All'udienza del 12.12.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata posta in
[...]
[...]
P.IV
Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
cisione.
XXXX
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di appello, censura la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui, omettendo la valutazione di documenti e di fatti decisivi emersi nel corso dell'istruttoria, ha erro- neamente pronunciato l'addebito della separazione a suo carico. Se- condo l'appellante, infatti, la relazione extraconiugale dalla medesima intrattenuta con sarebbe stata riversata tra i fatti di Parte_2
causa sulla base di un accordo tra il stesso e l'ex coniuge Pt_2 [...]
, odierno appellato, ideato al fine di consentire a CP_2
quest'ultimo di ottenere dal giudizio di separazione condizioni eco- nomiche più favorevoli.
6. Con il secondo motivo di appello, censura Parte_1
il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, divenuto nelle mo- re del giudizio maggiorenne. L'appellato, infatti, non avrebbe assolto l'onere di dimostrare che il figlio, ormai maggiorenne, starebbe curan- do la propria preparazione professionale o tecnica e/o si sarebbe atti- vato nella ricerca di un lavoro, condizioni indispensabili per ricono- scere il diritto al mantenimento di un figlio maggiorenne.
7. Con l'ultimo motivo di appello, censura la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato l'ammontare del contributo a titolo di mantenimento nella misura di €
300,00. Il giudice di prime cure, infatti, non avrebbe tenuto conto delle
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
condizioni economiche dell'appellante, attualmente disoccupata, né delle sue difficoltà – a causa dell'età e dell'assenza di ogni qualifica professionale per avere sempre svolto, nel corso del matrimonio,
l'attività di casalinga – di inserirsi nel mondo del lavoro.
XXXX
8. L'appello è in parte fondato e, pertanto, merita di essere accol- to, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, nei termini che di seguito si espongono.
9. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e/o manifesta infondatezza ex art. 348 bis
c.p.c. sollevata da parte appellata nella comparsa di costituzione e ri- sposta, giacché la stessa appare generica e priva di qualsiasi allegazio- ne a supporto che ne consenta l'accoglimento. L'appello, infatti, indivi- dua in maniera puntuale i capi della decisione impugnati, indicando, in relazione agli stessi, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compuita dal primo giudice, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
sicché la relativa ec- cezione di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello è ri- gettata.
10. Sempre in via preliminare va rigettata l'istanza, avanzata dall'appellata solo con le note scritte del 11.12.2025 ex art. 473bis 36
c.p.c., di emettere provvedimenti a tutela del credito stante la morosità della nel pagamento dell'assegno di mantenimento a fa- CP_3
vore del figlio, che presuppone l'accertamento dell'inadempimento con l'instaurazione di un autonomo giudizio davanti al giudice di pri-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
mo grado.
XXXX
11. In data 25.08.2004 e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio e da tale unione nasceva, in data 17.03.2005,
. In data 23.02.2020, a seguito della scoperta del- Persona_2
la relazione extraconiugale della moglie, il abbandonava defi- CP_1
nitivamente la casa coniugale e in data 24.05.2021 Parte_3
[..
proponeva ricorso per separazione giudiziale dinnanzi al Tribunale di Palermo.
12. Il primo motivo di appello va rigettato.
13. In materia di addebito della separazione, difatti, la Corte di Cas- sazione ha avuto modo di precisare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e con- sapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ul- teriore convivenza. Di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai pre- detti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronun- ciata la separazione senza addebito. Va escluso l'addebito della separa- zione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione com- plessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la
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preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. n.
32837/2022). Ancora, in materia di onere probatorio la Suprema Cor- te ha chiarito che “Grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'o- nere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rende- re intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della con- vivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n.
16169/2023).
14. Ai fini della pronuncia di addebito della separazione, quindi, è necessario che la violazione del dovere di fedeltà sia la causa esclusiva che determina la crisi irreversibile del matrimonio e che tale violazio- ne sia legata da un nesso di causalità all'intollerabilità della prosecu- zione della vita familiare. Inoltre, l'onere di provare il comportamento contrario ai doveri coniugali e la sua efficacia causale nel rendere in- tollerabile la prosecuzione della convivenza grava sulla parte che ri- chiede l'addebito.
15. Nel caso di specie, – appellato – ha ampia- Controparte_1
mente dimostrato che la condotta della , consistente Parte_1
nell'aver intrapreso una relazione extraconiugale, ha determinato l'irreversibilità della crisi coniugale. Difatti, come emerge dalla escus- sione dei testi espletata in primo grado, il ha abbandonato la CP_1
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casa coniugale soltanto dopo aver scoperto la relazione tra la Giam- bartino e e a causa di tale scoperta senza che, prima di Parte_2
tale momento, fossero emerse segnali circa l'esistenza di crisi coniuga- le.
16. A sostegno di ciò, il teste , figlio della cop- Persona_2
pia, nel corso del suo ascolto ha affermato “sì, è vero, mio padre ha sco- perto che mia madre lo tradiva con tale , fatto che poi mi è Parte_2
stato confermato da mia madre”. Ancora, nel corso della Parte_2
propria escussione ha affermato che la relazione extraconiugale fosse iniziata all'insaputa del e che ne avesse informato CP_1
quest'ultimo al fine di “liberarsi” della ([…] sì, è vero, il Parte_1
rapporto è iniziato all'insaputa del marito della SI.ra ; […] Parte_1
ho deciso di far sapere al marito della di essere tradito dal- Parte_1
la moglie perché volevo liberarmi della signora perché era assillante, vo- leva un figlio da me, e inoltre perché aveva un figlio di 15 anni e non mi sembrava giusto. A tal fine, tramite internet ho contattato la sorella del
, SI.ra e mandato alla stessa un messaggio CP_1 Persona_3
tramite Facebook con la foto della SI.ra nuda, foto che la Parte_1
stessa aveva inviato a me). La stessa , escussa in primo Persona_3
grado, ha confermato tali circostanze, dichiarando di aver appreso del- la relazione extraconiugale dal e di averne informato la sorella Pt_2
, la quale, a sua volta, lo ha riferito al fratello Controparte_4 [...]
([…] sì, è vero, ricevute dette foto da dove emergeva la Parte_4
relazione extraconiugale di mia cognata con tale , dissi Parte_2
tutto a mia sorella che a sua volta riferì tutto a mio Controparte_4
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
fratello ). Controparte_1
17. Con riferimento, invece, al momento in cui è iniziata la crisi co- niugale, il teste nel corso della escussione ha affer- Testimone_1
mato di conoscere la coppia e che gli stessi, fino Persona_4
a poco prima della scoperta della relazione extraconiugale, apparisse- ro sereni tra di loro (“[…] conoscevo la coppia al Controparte_5
punto di essere stato il loro testimone di nozze ed avere regalato loro le fedi nuziali”; […] frequentavo la famiglia, mi recavo a casa degli stessi e ci vedevamo anche fuori a cena, fino a poco prima della scoperta del rapporto extraconiugale della;
sul capitolo 14 - cioè se la Parte_1
coppia appariva serena, scherzavano tra loro davanti agli amici e vi erano tra loro anche momenti di tenerezza – ha risposto: “Sì, è vero”).
18. D'altra parte, tale testimonianza non risulta smentita dalla teste
, sorella dell'odierna appellante, la quale alla Testimone_2
medesima domanda rivolta a (cioè se la coppia ap- Testimone_1
pariva serena, scherzavano tra loro davanti agli amici e vi erano tra lo- ro anche momenti di tenerezza) ha affermato “Non lo posso sapere”. Lo stesso , all'udienza tenutasi dinnanzi al Tribunale Controparte_1
per i Minorenni in data 17.12.2020, ha dichiarato di aver scoperto del- la relazione extraconiugale lo stesso giorno in cui ha deciso di abban- donare la casa coniugale, cioè in data 20.02.2020 ([…] Il 20 febbraio
2020 sono venuto a conoscenza di ciò e dopo aver parlato delicatamente con mio figlio sono andato via di casa […] Per me è stato un fulmine a ciel sereno […]).
19. Da tali dichiarazioni – chiare, lineari e tra loro congruenti –
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
emerge, pertanto, che il non fosse a conoscenza della relazio- CP_1
ne extraconiugale della moglie e che la decisione di lasciare la casa co- niugale sia stata presa in concomitanza e a causa della scoperta di det- ta relazione, poiché fino a quel momento i rapporti tra i coniugi erano sereni e non vi era alcun sintomo che indicasse una possibile crisi co- niugale.
20. Infine, appare del tutto sconfessata anche la tesi secondo cui la scelta di riversare i fatti e la stessa relazione intrapresa da Parte_5
e fosse stata il frutto di un accordo tra lo
[...] Parte_1
stesso e il marito , ordito al solo scopo di ot- Pt_2 Controparte_1
tenere la pronuncia di addebito della separazione.
21. , infatti, nel corso della propria testimonianza ha Parte_2
dichiarato di aver intrapreso la relazione con la quando Parte_1
ancora non conosceva il e, soprattutto, all'insaputa di CP_1
quest'ultimo ([…] sì, è vero, il rapporto è iniziato all'insaputa del marito della SI.ra ; […] quando ho iniziato la relazione con la Parte_1
sig.ra , non conoscevo suo marito). A ciò si aggiunga che Parte_1
quella tra e come confermato da quest'ultimo, non Parte_1 Pt_2
è stata una relazione di breve durata ([…] il rapporto con la sig.ra
è durato 2 anni e mezzo), ma frutto di una volontà libera e Parte_1
consapevole delle parti, confermata e reiterata nel tempo.
22. D'altra parte, l'addebito è stato correttamente corroborato da motivazione esente da censure da parte del primo giudice, in ordine alle modalità di diffusione della notizia del legame tra i due, attraverso il subdolo coinvolgimento del figlio minore, fino a quel momento igna-
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ro dei fatti (si vedano copia della chat prodotta e dei messaggi inviati dal al figlio minore , all'epoca sedicenne, invian- Pt_2 Persona_1
dogli foto della madre seminuda), e la diffusione di immagine private.
23. Pertanto, il primo motivo di gravame va rigettato.
24. Parimenti da rigettarsi è il secondo motivo di appello.
25. In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, infat- ti, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “[…] l'obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Occorre che il Giudice compia una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazio- ne, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavo- ro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardan- ti l'occupazione” (Cass. n. 12121/2025). Ancora, al riguardo la Supre- ma Corte afferma che “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presup- posti su cui si fonda l'esclusione o riduzione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gra- vato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione o riduzione del contributo oppure il figlio, se costituito in giudizio, sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente di- ritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presup- posti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1531/2025
tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occu- pazione nel mercato del lavoro” (Cass. n. 17644/2023).
26. Pertanto, il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa ip- so facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma termina solo quando il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto.
27. Nella fattispecie in esame, tenendo conto delle specificità del caso concreto, non appaiono sussistenti i presupposti per l'esclusione del diritto al mantenimento. , maggiorenne da appena Persona_1
due anni, a causa anche delle difficoltà legate alla separazione dei geni- tori e al modo in cui ne è venuto a conoscenza – contattato sulla piatta- forma “Facebook” da – ha perso due anni di scuola su- Parte_2
periore.
28. Dopo la separazione e la stabile convivenza con il padre, tutta- via, come affermato da nel corso dell'udienza di Controparte_1
comparizione personale del 05.07.2022 e non confutato da elementi probatori contrari, ha intrapreso un percorso psicologi- Persona_1
co che gli ha consentito di raggiungere una maggiore serenità e ha ri- preso il proprio iter scolastico ([…] Su richiesta di mio figlio, lo sto fa- cendo seguire da uno psicologo. Ha già fatto cinque sedute. Ora è più tranquillo e sereno. Gli ultimi due anni è stato bocciato […] Prima anco- ra che venisse a stare a casa mia gli ho detto che per me è importante che riprenda la scuola. Sto facendo pressione su di lui affinché si iscriva.
Forse vorrebbe cambiare istituto per cercare di non perdere i primi due
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anni […]). Lo stesso , nel corso dell'ascolto espletato in Persona_1
data 30.09.2022, ha confermato di essere iscritto al terzo anno di scuola superiore e di essere intenzionato a proseguire gli studi presso il Conservatorio ([…] Frequento il terzo liceo. Una volta terminato que- sto percorso di studi mi piacerebbe andare al conservatorio […]).
29. Pertanto, sta portando avanti il proprio percorso Persona_1
scolastico e, di conseguenza, non sussistono gli elementi per indivi- duare quella inerzia colpevole che, una volta raggiunta la maggiore età, possa giustificare l'esclusione del diritto al mantenimento.
30. L'ultimo motivo di appello, con cui ha chie- Parte_1
sto la riduzione dell'ammontare del contributo a titolo di manteni- mento, è fondato. Il giudice di primo grado, infatti, ha posto a carico dell'appellante l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_6
la somma di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al manteni-
[...]
mento del figlio, modificando sul punto il contenuto dell'ordinanza presidenziale. Tale somma, tuttavia, risulta sproporzionata rispetto al- le condizioni economiche della , attualmente disoccupata. Parte_1
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio in base al quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di man- tenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni in- trinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. n. 12283/2024). Lo stato di disoccupazione, quindi, non fa venir meno l'obbligo sussistente in capo al genitore di contribuire al mantenimento dei figli, ma tale ob-
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bligo deve essere modulato correttamente in ordine al quantum della prestazione cui è tenuto il genitore disoccupato.
31. Ancora, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che
“La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori […]” (Cass. n.
19299/2020).
32. Nel caso di specie, dalla dichiarazione dei redditi depositata dall'odierno appellato emerge che lo stesso nel corso dell'anno 2024 ha percepito una retribuzione annua lorda pari a € 28.824,00, soggetta ad un'imposta pari a € 4.128,00; l'appellante, invece, ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa – circostanza mai contestata dalla parte appellata – e, pertanto, di non percepire alcun reddito. In definitiva, dalla comparazione reddituale delle parti emerge una forte sproporzione economica a favore di . Controparte_1
33. Pertanto, alla luce delle condizioni economiche di Parte_1
e del suo attuale stato di disoccupazione, appare eccessiva la
[...]
somma di € 300,00 e appare, invece, congrua la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento di , che la Persona_2
dovrà versare a entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I. a decorrere dalla data dell'emissione dell'ordinanza presidenzia- le del 18.11.2022.
34. In ossequio alle regole della soccombenza reciproca, espresse dall'art. 92, comma 2, c.p.c., deve ritenersi la sussistenza di giusti mo-
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tivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di , in parziale Parte_1 Controparte_1
riforma della sentenza n. 2740/2025 emessa dal Tribunale di Palermo in data 20.06.2025, pone a carico di l'obbligo di corri- Parte_1
spondere in favore di la somma di € 150,00 Controparte_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza dal 18.11.2022; conferma nella restante parte la sentenza impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo in data 13.12.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile