Sentenza 18 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Ottavianoni, Giorgio Marchetti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Ancona, corso Mazzini, n.55, è ex lege domiciliato;
nei confronti
D.A.P. - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per le Regioni Emilia Romagna e Marche, nelle persone di rispettivi rappresentanti legali pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia nr. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi:
- il provvedimento del DAP - Provveditorato Regionale Emilia Romagna – Marche di data del -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Inchiesta disciplinare a carico del Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria -OMISSIS-, in servizio presso gli istituti penali di -OMISSIS-. Contestazione degli addebiti ex artt. 12 e 15 comma 4 del D. lgs. 449/1992 e ss. mm.”;
- il provvedimento del Consiglio Centrale di disciplina del -OMISSIS-recante disposizione di supplemento istruttorio;
- la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria del -OMISSIS- nel procedimento disciplinare n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Designato Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il Cons. Carlo Modica de Mohac di Grisì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con l’atto di contestazione di addebiti del-OMISSIS-, l’Amministrazione penitenziaria contestava al Vice Ispettore -OMISSIS- - d’ora innanzi denominato semplicemente “incolpato”, “Vice Ispettore” o “ricorrente”) - l’infrazione disciplinare di cui all’art. 5, comma 3, lett. g) e h) D.lgs. 30.10.1992 n. 449 e ss. mm. per aver tenuto una condotta indisciplinata, irrispettosa, offensiva e addirittura (in una occasione) verbalmente violenta ed aggressiva nei confronti del Comandante di Reparto.
Il 28 agosto successivo, l’incolpato faceva pervenire alla Direzione degli Istituti penitenziari di Ancona la propria memoria difensiva; ed il -OMISSIS- depositava una denunzia contro il predetto Comandante innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
Anche il comandante sporgeva una denuncia, fornendo la sua versione dei fatti.
Entrambe le denunce venivano archiviate.
II. Instaurato il procedimento disciplinare ed esaurita la fase istruttoria, con deliberazione del -OMISSIS- il Consiglio Centrale di Disciplina proscioglieva l’incolpato dagli addebiti e per l’effetto deliberava di proporre al Capo del Dipartimento di archiviare il procedimento.
Tale decisione era motivata:
a) dalla considerazione che a causa e per effetto del lungo lasso temporale trascorso tra il fatto in contestazione (11 settembre 2020) e l’avvio dell’azione disciplinare da parte dell’Amministrazione (15 giugno 2021), l’accertamento delle responsabilità sarebbe risultato complesso;
b) e dalla ulteriore considerazione che il Consiglio di disciplina aveva rilevato divergenze nei contenuti degli atti intesi a rappresentare gli accadimenti dell’11 settembre 2020, nonché irregolarità nella forma dei documenti in questione (alcuni dei quali, fra cui una relazione istruttoria, risultano privi di data e di firma o comunque privi di attendibilità in quanto redatti in tempi molto successivi agli accadimenti).
III. Successivamente, però, con nota del 25 maggio 2022 il Capo del Dipartimento evidenziava che a suo avviso la decisione di archiviare era affetta da vizi motivazionali ed invitava il Consiglio di disciplina a disporre un supplemento istruttorio.
Conformandosi a tale invito, con provvedimento del -OMISSIS-, il Consiglio Centrale di disciplina, disponeva di riaprire il procedimento e di disporre un supplemento istruttorio.
IV. All’esito del predetto approfondimento istruttorio, con deliberazione del -OMISSIS-, il Consiglio Centrale di Disciplina dichiarava il Vice Ispettore responsabile dell’illecito disciplinare contestatogli e, per l’effetto, visti gli artt. 11 e 17 D.lgs. 449/1992 deliberava di proporre al Capo del Dipartimento di comminargli la sanzione della deplorazione.
Ciò che il Capo Dipartimento faceva con il provvedimento indicato in epigrafe.
V. Con il ricorso in epigrafe il Vice Ispettore ha impugnato gli atti del procedimento disciplinare ed il provvedimento sanzionatorio conclusivo.
Nel chiederne l’annullamento, lamenta:
1) con il primo mezzo di gravame, violazione ed omessa applicazione dell’art. 15 del D.lgs. n. 449/1992 e dell’art. 120 D.P.R. n. 3/1957, deducendo che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per il decorso dei termini di decadenza.
2) con il secondo motivo, violazione degli artt. 16 comma 6 e 17 comma 3 del D.lgs. 449/1992, deducendo che il DAP - D.G. del Personale, organo competente ad infliggere la sanzione avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della decisione del Consiglio di disciplina e procedere all’archiviazione del procedimento;
3) con il terzo motivo, violazione, per errata applicazione, dell’art. 5, co. 3 lett g) e h) del D.lgs. n. 449/1992 e dell’art.3 della L. n.241 del 1990 per illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonchè eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria, deducendo che l’istruttoria è stata effettuata in maniera sommaria, e che ha condotto a risultati contraddittori, inconducenti e comunque inattendibili.
Ritualmente costituitosi, il Ministero della Giustizia si è opposto all’accoglimento del ricorso.
Il D.A.P. - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, ritualmente intimato, non si è costituito.
Nel corso del giudizio i Difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.
Infine, all’udienza fissata per la discussione di merito, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione ed omessa applicazione dell’art. 120 D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 15 del D.lgs. n. 449/1992, deducendo che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per il decorso dei termini di decadenza.
La doglianza merita accoglimento.
1.1.1. Il primo comma dell’art. 120 del T.U. n. 3/1957 dispone che " Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto ".
Come già affermato dalla giurisprudenza in precedenti analoghi, la norma sopra indicata è applicabile anche al procedimento disciplinare per cui è causa (e cioè ai dipendenti del D.A.P.) in forza del rinvio operato dall’art. 24, co. 5, del D.lgs. n. 449/1992 (cfr., al riguardo: TAR FVG, 29 maggio 2000 n. 4341: nonché T.A.R. Emilia Romagna, n. 108/2008).
Quanto sopra premesso, è sufficiente constatare che:
- tra la data dei fatti contestati (11 settembre 2020) e la notifica dell’atto di contestazione (9 agosto 2021), sono trascorsi 332 giorni.
- e tra la data dell’invio delle relazioni di servizio da parte dell’Istituto penitenziario di -OMISSIS- al Provveditorato (17.11.2020) e l’inizio dell’azione disciplinare (15 giugno 2021) sono trascorsi 210 giorni.
Ai fini dell’osservanza della disposizione di cui all’art. 120 DPR 3/1957 devono ritenersi atti propri del procedimento disciplinare soltanto gli atti recettizi specificamente rivolti all’incolpato; gli unici idonei a produrre l’interruzione del termine di 90 giorni previsto dall’art. 120 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
In relazione a quanto sopra deve pertanto inequivocabilmente ritenersi sussistente la violazione della disposizione di cui all’art. 120 del T.U. n. 3/1957; e, conseguentemente, l'illegittimità del provvedimento impugnato, senza necessità di prendere in considerazione ulteriori elementi.
1.1.2. Al Collegio appare tuttavia opportuno precisare che anche il secondo profilo della doglianza in esame, merita accoglimento.
Come già rilevato, tra la data dei fatti contestati (11 settembre 2020) e la trasmissione al Provveditorato delle relazioni redatte dal personale di polizia penitenziaria ed acquisite dal comandante di reparto (17 novembre 2020) sono trascorsi 67 giorni (circostanza rilevata anche dal Consiglio di Disciplina nella deliberazione del 17.1.2022 / 15.4.2022), ciò che costituisce una palese violazione del quinto comma dell’art. 15, co. 5 d.lgs. 449/1992, e che pertanto determina la nullità del provvedimento adottato.
Ed appare violato anche il quarto comma della norma in ultimo menzionato, posto che risulta che la designazione del funzionario istruttore è avvenuta in data 15 giugno 2021 (con nota prot. n. -OMISSIS- della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.) mentre l'avvio del procedimento è avvenuto in data 9 luglio 2021, e cioè oltre il termine perentorio di gg. 10 stabilito dalla norma da ultimo menzionata.
Ragioni, queste, per le quali va affermato che l’intero procedimento disciplinare si è svolto in violazione dei termini, e che dev’essere annullato unitamente al provvedimento sanzionatorio conclusivo.
2. Del pari meritevole di accoglimento si appalesa il secondo motivo di gravame.
Con esso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 16 comma 6 e art. 17 comma 3 D.lgs. 449/1992, deducendo che a seguito della richiesta di archiviazione del Consiglio di disciplina, il Capo del Dipartimento avrebbe dovuto agire di conseguenza, conformandosi alla valutazione dell’organo competente ed archiviando.
La doglianza merita accoglimento.
Il D.lgs. 449/1992 stabilisce:
- all’art.16, comma 6, che “Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessari ulteriori accertamenti”;
- ed all’art.17, comma 3, che “L'organo competente ad infliggere la sanzione provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito, qualora si tratti delle sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione” .
Risulta per tabulas che nel caso dedotto in giudizio il Consiglio di disciplina ha inteso applicare ed ha applicato l’art.17.
Ed infatti. con deliberazione di data -OMISSIS- il predetto Organo concludeva (la fase sub/procedimentale affidata alla sua competenza esclusiva) affermando:
a) che a suo giudizio dagli atti istruttori non sarebbe stato possibile ricostruire con la dovuta certezza i fatti accaduti;
b) e che pertanto, visto l’art.17 del D.lgs. n.449 del 1992, era giunto alla definitiva decisione di prosciogliere il ricorrente dalle incolpazioni contestategli .
E trasmetteva al Capo del Dipartimento la decisione in questione, affinchè la stessa trovasse ufficiale formalizzazione ed attuazione.
Risulta, dunque, parimenti evidente che non si ricade nella ipotesi prevista dal comma 6 dell’art. 16 del D.lgs. n.449 del 1992, in quanto il Consiglio di disciplina ha ritenuto di esprimere il proprio definitivo giudizio, prosciogliendo l’incolpato, senza alcuna richiesta di sospendere il procedimento al fine di procedere (o di consentire che si procedesse) ad un qualsiasi supplemento dell’istruttoria .
Ne consegue che in tale contesto procedimentale la D.G. del D.A.P. non avrebbe potuto - non avendo alcun potere di procedere d’ufficio, né di disattendere la decisione del Consiglio di disciplina - riaprire ( sua sponte e di sua iniziativa ) l’istruttoria, né richiedere che fosse riaperta; e che si sarebbe dovuto limitare, come stabilisce il terzo comma dell’art.17 del D.lgs. n.449 del 1992, a pronunciare l’archiviazione, dando così forma definitiva ad un atto adottato dal competente Organo tecnico .
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto; e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati (atti del procedimento e provvedimento sanzionatorio conclusivo) vanno annullati.
L’andamento dei fatti ricostruiti e ricostruibili secondo le carte processuali - dalle quali emerge che il ricorrente comunque ha tenuto una condotta non del tutto confacente alla sua posizione in seno all’Amministrazione; la quale, d’altra parte, non ha dato prova di massima efficienza nella conduzione del procedimento disciplinare e nell’esercizio della connessa funzione inquirente per la ricerca della verità - suggerisce una equa compensazione delle spese fra le parti contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla gli impugnati atti procedimentali ed il provvedimento sanzionatorio conclusivo.
Compensa le spese fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso da remoto (ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, del codice del processo amministrativo, introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a, della legge n. 113 del 2021), nell’udienza camerale del 13 marzo 2026, mediante video/conferenza gestita dagli uffici del competente TAR, in Ancona, con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.