TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 525
TAR
Sentenza 18 aprile 2026

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  • Accolto
    Estinzione del procedimento disciplinare per decorrenza dei termini di decadenza

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, accertando la violazione dell'art. 120 DPR 3/1957 e dell'art. 15 D.lgs. 449/1992 in quanto i termini per la conclusione del procedimento non sono stati rispettati. In particolare, è stata rilevata la trascorrere di 332 giorni tra i fatti contestati e la notifica dell'atto di contestazione, e di 210 giorni tra l'invio delle relazioni e l'inizio dell'azione disciplinare. Inoltre, è stata riscontrata la violazione dell'art. 15, co. 5 D.lgs. 449/1992 per un ritardo di 67 giorni nella trasmissione delle relazioni e del quarto comma della stessa norma per la designazione del funzionario istruttore avvenuta oltre il termine di 10 giorni.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 16 comma 6 e 17 comma 3 del D.lgs. 449/1992

    Il Tribunale ha accolto la doglianza, ritenendo che il Consiglio di disciplina avesse espresso un giudizio definitivo prosciogliendo l'incolpato, e non avesse richiesto un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 16, comma 6 D.lgs. 449/1992. Pertanto, la Direzione Generale del Dipartimento non avrebbe potuto riaprire d'ufficio l'istruttoria, ma avrebbe dovuto limitarsi ad archiviare il procedimento conformemente alla decisione del Consiglio di disciplina, ai sensi dell'art. 17, comma 3 D.lgs. 449/1992.

  • Accolto
    Violazione, per errata applicazione, dell’art. 5, co. 3 lett g) e h) del D.lgs. n. 449/1992 e dell’art.3 della L. n.241 del 1990 per illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria

    Sebbene il Tribunale non entri nel merito di questo motivo in quanto il ricorso è stato accolto per le ragioni attinenti ai termini di decadenza e alla corretta applicazione delle norme sul procedimento disciplinare, implicitamente la sua fondatezza contribuisce all'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 525
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 525
    Data del deposito : 18 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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