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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2024
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 523/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Parte_1
Guaragna;
- ricorrente -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1
Gullo. - convenuta -
Oggi 16 maggio 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per parte attrice l'avv. Luigi Maria Misasi in sostituzione dell'avv. Alfonso Guaragna. Per la convenuta è presente l'avv. Francesca Gullo. L'avv. Misasi si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Gullo si riporta alla comparsa di costituzione e alle note depositate contestando l'eccezione di tardività della costituzione per le ragioni esplicitate negli atti. Chiede che la causa venga decisa, salvo che il giudice ravvisi la condizione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 523/2024 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Alfonso Guaragna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Praia a Mare, alla via F. Turati, n. 16; -ricorrente- E (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Francesca Gullo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al corso Luigi Fera, n. 180. -convenuta-
Oggetto: azione di risoluzione di contratto di comodato senza predeterminazione di durata.
Causa decisa mediante lettura, all'udienza del 16 maggio 2025, del dispositivo della sentenza all'esito della discussione, come disposto dall'art. 429 c.p.c.
Conclusioni delle parti Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo): “1) dichiarare la cessazione e la risoluzione del contratto di comodato di uso gratuito senza prefissione di termine intercorso con la sig.ra con riferimento Controparte_1 all'appartamento sito in Cosenza, Via Gregorio Caloprese n. 97, primo piano, riportato in catasto al fg. 12, p.lla 23 sub 3 – così qualificato il rapporto contrattuale per cui è causa con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, n. 1226/2019 (n. 543/2018 R.G.) pubblicata il 10.9.2019 – e, per l'effetto, ordinare alla sig.ra CP_1
di rilasciare immediatamente l'immobile predetto, libero da persone e cos
[...] della sig.ra legittima proprietaria;
2) con vittoria delle spese e compensi del Parte_1 giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione): “Dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondato il ricorso ex art. 447-bis c.p.c. proposto dalla ricorrente e, per l'effetto rigettarlo integralmente;
dichiarare la Sig.ra tenuta e quindi condannarla al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_1
della somma che verrà determinata in via equitativa o che risulterà di Controparte_1
Pagina 2 di 6 giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio, con la conseguente condanna al pagamento delle competenze professionali in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”. Fatto e diritto 1. Con ricorso depositato in data 19/2/2024 ai sensi degli articoli 447-bis e 414 c.p.c., regolarmente notificato, si è rivolta al tribunale Parte_1 per ottenere la risoluzione del rapporto di comodato gratuito senza predeterminazione di durata asseritamente intercorrente con Controparte_1 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cosenza, alla via Gregorio Caloprese, n. 97 (riportata in catasto al foglio 12, p.lla 23, sub 3), con condanna di al relativo rilascio. Controparte_1
La ricorrente ha dedotto e documentato di essere proprietaria dell'immobile sopra indicato per averlo ricevuto in successione dalla defunta madre
[...]
e da in virtù di testamento olografo reso pubblico Per_1 Persona_2 con atto per notar del 26/11/2007 (rep. n. 66.181 – racc. n. Persona_3
24.523). Ha ulteriormente riferito che occupa il detto Controparte_1 immobile in forza di contratto di comodato precario, così come accertato dal tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1867/2017 che, nello statuire sulla domanda di convalida di sfratto per morosità inizialmente proposta dall'esecutrice testamentaria di e poi proseguita dalla stessa Persona_2 nei confronti di , successivamente Parte_1 Controparte_1 modificata nella memoria integrativa depositata a seguito del mutamento del rito in richiesta di rilascio in virtù di un contratto di comodato precario, l'ha accolta, condannando la al rilascio dell'unità immobiliare per CP_1 intervenuta cessazione del rapporto di comodato precario. La ricorrente ha riferito che con la stessa sentenza il tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla di acquisto della proprietà CP_1 dell'immobile per intervenuta usucapione. Ha altresì segnalato che, a seguito dell'impugnazione della sentenza da parte della , la corte d'appello di CP_1
Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale di Cosenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione, riformandola, invece, nella parte in cui ha accolto la domanda di rilascio per intervenuta cessazione del contratto di comodato, trattandosi di richiesta sulla quale il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi, per essere stata tardivamente introdotta nel giudizio, originato da citazione per convalida dello sfratto, con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata oltre il termine all'uopo stabilito dal giudice. La ricorrente ha evidenziato che la sentenza pronunciata dalla corte d'appello non è stata ulteriormente impugnata ed è passata in giudicato. Sul presupposto dell'intervenuto accertamento, anche da parte della corte d'appello di Catanzaro, dell'esistenza fra le parti di un rapporto di comodato senza predeterminazione di durata, risolvibile dunque a richiesta del proprietario, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Pagina 3 di 6 Alla prima udienza del 7/6/2024 la causa è stata rinviata al 13/9/2024 per consentire alla ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso nei confronti della controparte non essendo la prima andata a buon fine. All'udienza del 13/9/2024 il difensore della ricorrente ha nuovamente richiesto e ottenuto un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso, risultando la destinataria non reperibile. Alla successiva udienza del 13/12/2024, a seguito della intervenuta regolare notifica del ricorso introduttivo alla ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è CP_1 comparsa la figlia per rappresentare che la gravità dei problemi di salute della propria madre non le ha consentito di formalizzare la costituzione in giudizio e ha chiesto un rinvio della causa per tale adempimento. Col consenso del difensore della ricorrente, la causa è stata perciò rinviata all'udienza del 28/2/2025. Con comparsa di risposta depositata in data 18/2/2025 si è costituita CP_1 per eccepire preliminarmente l'improcedibilità della domanda per
[...] omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. Ha ulteriormente eccepito l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto di comodato con conseguente rilascio dell'immobile, stante l'inesistenza di alcun contratto di comodato precario. La convenuta ha contestato che l'esistenza di tale contratto sia mai stata accertata dalla corte d'appello che si è invece limitata a respingere, in riforma dell'impugnata sentenza del tribunale di Cosenza, la domanda inizialmente avanzata di risoluzione del contratto di locazione. Ha poi domandato la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per la temerarietà della lite intrapresa, nonostante il chiaro disposto della sentenza emessa dalla corte d'appello di Catanzaro. All'udienza del 28/2/2025 la ricorrente ha contestato le avverse eccezioni sul presupposto della tardività della costituzione di controparte, avvenuta abbondantemente oltre la prima udienza del 13/12/2024, ed ha insistito per l'accoglimento delle proprie pretese. La convenuta ha, a sua volta, rilevato che alla prima udienza del 13/12/2024 la causa è stata rinviata al 28/2/2025 con salvezza dei diritti di prima udienza. La causa, istruita documentalmente, non avendo le parti avanzato alcuna richiesta di prove orali, è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, previa assegnazione di termine sino al 30/4/2025 per il deposito di scritti conclusivi.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce espressamente che “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
Pagina 4 di 6 procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”. Nel caso di specie, l'improcedibilità non è stata rilevata d'ufficio dal giudice alla prima udienza del 13/12/2024, né tanto meno eccepita dalla convenuta che a quella data non risultava nemmeno costituita. L'eccezione è stata proposta solo nella memoria di costituzione depositata in data 18/2/2025 e dunque ben oltre il termine stabilito dall'art. 416 c.p.c. (“almeno dieci giorni prima della udienza”) da computarsi prendendo come riferimento l'udienza del 13/12/2024, indicata dal tribunale nell'ordinanza emessa in data 13/9/2024. Premesso, infatti, che la notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione della prima udienza del 7/6/2024 e dei verbali delle udienze del 7/6/2024 e del 13/9/2024 è stata ritualmente eseguita dalla ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perfezionatasi alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3/2010 entro il decimo giorno (i.e. 12/10/2024) dalla spedizione della raccomandata informativa in data 2/10/2024 e che risulta altresì rispettato il termine dilatorio di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli articoli 415 e 447-bis c.p.c. tra la data della notifica e quella dell'udienza di discussione, la costituzione della convenuta avrebbe dovuto avvenire entro il 3/12/2024. Il differimento della causa al 28/2/2025 per consentire alla convenuta di formalizzare la propria costituzione, tenendo conto di quanto informalmente rappresentato dalla figlia comparsa personalmente a quella udienza, non può, né avrebbe potuto, trattandosi di conseguenze derivanti direttamente dalla legge, incidere sulle decadenze processuali già maturate. Ciò a maggior ragione se si considera che il differimento è stato richiesto e accordato, per come si evince dal verbale di udienza, all'esclusivo fine di consentire alla convenuta di formalizzare la propria costituzione, senza alcuna richiesta di rimessione in termini, che non risulta presentata nemmeno successivamente dalla parte. Per tale ragione, l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto tardivamente proposta, va rigettata.
3. La domanda di risoluzione del contratto di comodato senza predeterminazione di durata con conseguente richiesta di rilascio dell'immobile occupato è infondata e in quanto tale deve essere rigettata. E invero, premesso che non è in contestazione né la proprietà dell'immobile per cui è causa in capo alla ricorrente, né tanto meno la sua detenzione da parte di , non v'è convergenza in ordine al titolo in forza del Controparte_1 quale la convenuta detiene l'immobile. Le statuizioni della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 1226/2019, per quanto passate in giudicato, non consentono di ritenere accertata l'esistenza fra le parti di un contratto di comodato senza predeterminazione di durata. Infatti, nella menzionata sentenza la corte si è limitata ad accertare, da
Pagina 5 di 6 un lato, l'inesistenza fra le parti di un rapporto di locazione e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti per l'acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione da parte di . Nulla la corte ha affermato, con Controparte_1 statuizione idonea al passaggio in giudicato, in ordine alla natura giuridica del rapporto intercorrente fra le parti. È vero che, per come si legge nella sentenza, deve ritenersi “pacifica ed incontestata, oltre che incontrovertibilmente dimostrata agli atti di causa la circostanza fattuale che la ebbe nella vicenda a conseguire la materiale disponibilità Controparte_1 dell'appartamento di cui si discute attraverso la consegna volontaria fattagliene dalla proprietaria e, dunque, col pieno consenso della medesima”. Ma una simile circostanza di fatto, se da una parte – per come correttamente rilevato dalla corte d'appello
– “induce ad escludere in radice qualsivoglia forma di avvenuta occupazione abusiva del bene da parte di costei”, dall'altra, non è sufficiente a ritenere, in mancanza di ulteriori elementi di prova che non sono stati forniti dalla ricorrente sulla quale gravava il relativo onere (cfr., ex multis, cass. n. 36057/2021), che la detenzione si fondi su un contratto di comodato, addirittura senza predeterminazione di durata. Le ragioni per le quali l'immobile fu consegnato dalla proprietaria p.t. alla
[...]
possono essere le più svariate e non necessariamente riconducibili al CP_1 ato precario, potendo ipoteticamente trattarsi di detenzione qualificata giustificata da un comodato a termine indeterminato (per esempio per tutta la vita della comodataria) o addirittura non qualificata e giustificata dalla mera tolleranza della proprietaria. Conseguentemente, in mancanza di allegazione specifica, prima ancora che di prova, in ordine al titolo contrattuale di cui la ricorrente ha richiesto la risoluzione, la domanda va rigettata.
4. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alla particolarità delle questioni trattate ed alla natura dei rapporti fra le parti della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 16 maggio 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 523/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Parte_1
Guaragna;
- ricorrente -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1
Gullo. - convenuta -
Oggi 16 maggio 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per parte attrice l'avv. Luigi Maria Misasi in sostituzione dell'avv. Alfonso Guaragna. Per la convenuta è presente l'avv. Francesca Gullo. L'avv. Misasi si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Gullo si riporta alla comparsa di costituzione e alle note depositate contestando l'eccezione di tardività della costituzione per le ragioni esplicitate negli atti. Chiede che la causa venga decisa, salvo che il giudice ravvisi la condizione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 523/2024 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Alfonso Guaragna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Praia a Mare, alla via F. Turati, n. 16; -ricorrente- E (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Francesca Gullo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al corso Luigi Fera, n. 180. -convenuta-
Oggetto: azione di risoluzione di contratto di comodato senza predeterminazione di durata.
Causa decisa mediante lettura, all'udienza del 16 maggio 2025, del dispositivo della sentenza all'esito della discussione, come disposto dall'art. 429 c.p.c.
Conclusioni delle parti Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo): “1) dichiarare la cessazione e la risoluzione del contratto di comodato di uso gratuito senza prefissione di termine intercorso con la sig.ra con riferimento Controparte_1 all'appartamento sito in Cosenza, Via Gregorio Caloprese n. 97, primo piano, riportato in catasto al fg. 12, p.lla 23 sub 3 – così qualificato il rapporto contrattuale per cui è causa con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, n. 1226/2019 (n. 543/2018 R.G.) pubblicata il 10.9.2019 – e, per l'effetto, ordinare alla sig.ra CP_1
di rilasciare immediatamente l'immobile predetto, libero da persone e cos
[...] della sig.ra legittima proprietaria;
2) con vittoria delle spese e compensi del Parte_1 giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione): “Dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondato il ricorso ex art. 447-bis c.p.c. proposto dalla ricorrente e, per l'effetto rigettarlo integralmente;
dichiarare la Sig.ra tenuta e quindi condannarla al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_1
della somma che verrà determinata in via equitativa o che risulterà di Controparte_1
Pagina 2 di 6 giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio, con la conseguente condanna al pagamento delle competenze professionali in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”. Fatto e diritto 1. Con ricorso depositato in data 19/2/2024 ai sensi degli articoli 447-bis e 414 c.p.c., regolarmente notificato, si è rivolta al tribunale Parte_1 per ottenere la risoluzione del rapporto di comodato gratuito senza predeterminazione di durata asseritamente intercorrente con Controparte_1 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cosenza, alla via Gregorio Caloprese, n. 97 (riportata in catasto al foglio 12, p.lla 23, sub 3), con condanna di al relativo rilascio. Controparte_1
La ricorrente ha dedotto e documentato di essere proprietaria dell'immobile sopra indicato per averlo ricevuto in successione dalla defunta madre
[...]
e da in virtù di testamento olografo reso pubblico Per_1 Persona_2 con atto per notar del 26/11/2007 (rep. n. 66.181 – racc. n. Persona_3
24.523). Ha ulteriormente riferito che occupa il detto Controparte_1 immobile in forza di contratto di comodato precario, così come accertato dal tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1867/2017 che, nello statuire sulla domanda di convalida di sfratto per morosità inizialmente proposta dall'esecutrice testamentaria di e poi proseguita dalla stessa Persona_2 nei confronti di , successivamente Parte_1 Controparte_1 modificata nella memoria integrativa depositata a seguito del mutamento del rito in richiesta di rilascio in virtù di un contratto di comodato precario, l'ha accolta, condannando la al rilascio dell'unità immobiliare per CP_1 intervenuta cessazione del rapporto di comodato precario. La ricorrente ha riferito che con la stessa sentenza il tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla di acquisto della proprietà CP_1 dell'immobile per intervenuta usucapione. Ha altresì segnalato che, a seguito dell'impugnazione della sentenza da parte della , la corte d'appello di CP_1
Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale di Cosenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione, riformandola, invece, nella parte in cui ha accolto la domanda di rilascio per intervenuta cessazione del contratto di comodato, trattandosi di richiesta sulla quale il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi, per essere stata tardivamente introdotta nel giudizio, originato da citazione per convalida dello sfratto, con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata oltre il termine all'uopo stabilito dal giudice. La ricorrente ha evidenziato che la sentenza pronunciata dalla corte d'appello non è stata ulteriormente impugnata ed è passata in giudicato. Sul presupposto dell'intervenuto accertamento, anche da parte della corte d'appello di Catanzaro, dell'esistenza fra le parti di un rapporto di comodato senza predeterminazione di durata, risolvibile dunque a richiesta del proprietario, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Pagina 3 di 6 Alla prima udienza del 7/6/2024 la causa è stata rinviata al 13/9/2024 per consentire alla ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso nei confronti della controparte non essendo la prima andata a buon fine. All'udienza del 13/9/2024 il difensore della ricorrente ha nuovamente richiesto e ottenuto un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso, risultando la destinataria non reperibile. Alla successiva udienza del 13/12/2024, a seguito della intervenuta regolare notifica del ricorso introduttivo alla ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è CP_1 comparsa la figlia per rappresentare che la gravità dei problemi di salute della propria madre non le ha consentito di formalizzare la costituzione in giudizio e ha chiesto un rinvio della causa per tale adempimento. Col consenso del difensore della ricorrente, la causa è stata perciò rinviata all'udienza del 28/2/2025. Con comparsa di risposta depositata in data 18/2/2025 si è costituita CP_1 per eccepire preliminarmente l'improcedibilità della domanda per
[...] omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. Ha ulteriormente eccepito l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto di comodato con conseguente rilascio dell'immobile, stante l'inesistenza di alcun contratto di comodato precario. La convenuta ha contestato che l'esistenza di tale contratto sia mai stata accertata dalla corte d'appello che si è invece limitata a respingere, in riforma dell'impugnata sentenza del tribunale di Cosenza, la domanda inizialmente avanzata di risoluzione del contratto di locazione. Ha poi domandato la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per la temerarietà della lite intrapresa, nonostante il chiaro disposto della sentenza emessa dalla corte d'appello di Catanzaro. All'udienza del 28/2/2025 la ricorrente ha contestato le avverse eccezioni sul presupposto della tardività della costituzione di controparte, avvenuta abbondantemente oltre la prima udienza del 13/12/2024, ed ha insistito per l'accoglimento delle proprie pretese. La convenuta ha, a sua volta, rilevato che alla prima udienza del 13/12/2024 la causa è stata rinviata al 28/2/2025 con salvezza dei diritti di prima udienza. La causa, istruita documentalmente, non avendo le parti avanzato alcuna richiesta di prove orali, è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, previa assegnazione di termine sino al 30/4/2025 per il deposito di scritti conclusivi.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce espressamente che “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
Pagina 4 di 6 procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”. Nel caso di specie, l'improcedibilità non è stata rilevata d'ufficio dal giudice alla prima udienza del 13/12/2024, né tanto meno eccepita dalla convenuta che a quella data non risultava nemmeno costituita. L'eccezione è stata proposta solo nella memoria di costituzione depositata in data 18/2/2025 e dunque ben oltre il termine stabilito dall'art. 416 c.p.c. (“almeno dieci giorni prima della udienza”) da computarsi prendendo come riferimento l'udienza del 13/12/2024, indicata dal tribunale nell'ordinanza emessa in data 13/9/2024. Premesso, infatti, che la notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione della prima udienza del 7/6/2024 e dei verbali delle udienze del 7/6/2024 e del 13/9/2024 è stata ritualmente eseguita dalla ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perfezionatasi alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3/2010 entro il decimo giorno (i.e. 12/10/2024) dalla spedizione della raccomandata informativa in data 2/10/2024 e che risulta altresì rispettato il termine dilatorio di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli articoli 415 e 447-bis c.p.c. tra la data della notifica e quella dell'udienza di discussione, la costituzione della convenuta avrebbe dovuto avvenire entro il 3/12/2024. Il differimento della causa al 28/2/2025 per consentire alla convenuta di formalizzare la propria costituzione, tenendo conto di quanto informalmente rappresentato dalla figlia comparsa personalmente a quella udienza, non può, né avrebbe potuto, trattandosi di conseguenze derivanti direttamente dalla legge, incidere sulle decadenze processuali già maturate. Ciò a maggior ragione se si considera che il differimento è stato richiesto e accordato, per come si evince dal verbale di udienza, all'esclusivo fine di consentire alla convenuta di formalizzare la propria costituzione, senza alcuna richiesta di rimessione in termini, che non risulta presentata nemmeno successivamente dalla parte. Per tale ragione, l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto tardivamente proposta, va rigettata.
3. La domanda di risoluzione del contratto di comodato senza predeterminazione di durata con conseguente richiesta di rilascio dell'immobile occupato è infondata e in quanto tale deve essere rigettata. E invero, premesso che non è in contestazione né la proprietà dell'immobile per cui è causa in capo alla ricorrente, né tanto meno la sua detenzione da parte di , non v'è convergenza in ordine al titolo in forza del Controparte_1 quale la convenuta detiene l'immobile. Le statuizioni della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 1226/2019, per quanto passate in giudicato, non consentono di ritenere accertata l'esistenza fra le parti di un contratto di comodato senza predeterminazione di durata. Infatti, nella menzionata sentenza la corte si è limitata ad accertare, da
Pagina 5 di 6 un lato, l'inesistenza fra le parti di un rapporto di locazione e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti per l'acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione da parte di . Nulla la corte ha affermato, con Controparte_1 statuizione idonea al passaggio in giudicato, in ordine alla natura giuridica del rapporto intercorrente fra le parti. È vero che, per come si legge nella sentenza, deve ritenersi “pacifica ed incontestata, oltre che incontrovertibilmente dimostrata agli atti di causa la circostanza fattuale che la ebbe nella vicenda a conseguire la materiale disponibilità Controparte_1 dell'appartamento di cui si discute attraverso la consegna volontaria fattagliene dalla proprietaria e, dunque, col pieno consenso della medesima”. Ma una simile circostanza di fatto, se da una parte – per come correttamente rilevato dalla corte d'appello
– “induce ad escludere in radice qualsivoglia forma di avvenuta occupazione abusiva del bene da parte di costei”, dall'altra, non è sufficiente a ritenere, in mancanza di ulteriori elementi di prova che non sono stati forniti dalla ricorrente sulla quale gravava il relativo onere (cfr., ex multis, cass. n. 36057/2021), che la detenzione si fondi su un contratto di comodato, addirittura senza predeterminazione di durata. Le ragioni per le quali l'immobile fu consegnato dalla proprietaria p.t. alla
[...]
possono essere le più svariate e non necessariamente riconducibili al CP_1 ato precario, potendo ipoteticamente trattarsi di detenzione qualificata giustificata da un comodato a termine indeterminato (per esempio per tutta la vita della comodataria) o addirittura non qualificata e giustificata dalla mera tolleranza della proprietaria. Conseguentemente, in mancanza di allegazione specifica, prima ancora che di prova, in ordine al titolo contrattuale di cui la ricorrente ha richiesto la risoluzione, la domanda va rigettata.
4. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alla particolarità delle questioni trattate ed alla natura dei rapporti fra le parti della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 16 maggio 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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