TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 954
TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere, sviamento e travisamento dei fatti, illogicità manifesta e carenza di motivazione ed istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'archiviazione fosse un atto dovuto a seguito del precedente trasferimento della ricorrente tramite procedura GE.TRA. e che la procedura ex art. 398 R.G.A. preveda l'archiviazione automatica per istanze presentate al di fuori delle tempistiche e per ragioni non eccezionali sopravvenute. La motivazione era vincolata e non richiedeva un'ampia disamina dei motivi personali. L'errore sull'anno era un mero refuso ininfluente. Le censure di eccesso di potere sono infondate in quanto l'atto era vincolato.

  • Inammissibile
    Inammissibilità di censure nuove introdotte con memoria non notificata

    Il Tribunale ha applicato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui le memorie difensive servono solo a illustrare i motivi già dedotti, non ad ampliarne l'oggetto con censure nuove o elementi sostanzialmente nuovi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 954
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 954
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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