Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00954/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall’avvocato Addolorata Greco, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Lecce, via F. D’Elia n. 10;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- del provvedimento di archiviazione della domanda di trasferimento, inoltrata ex art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in vigore, prot. Mar. N. -OMISSIS- del 14.07.2025, notificato a mani della ricorrente in data 16.07.2025, con l’indicazione: “L’istanza di trasferimento prodotta per il Comando Legione Carabinieri Puglia, in data 05.03.2025, è archiviata nella considerazione che la S.V. in data 10 luglio 2024 è stata trasferita nell’ambito della Procedura Automatizzata dei trasferimenti “a domanda” per l’anno 2025, alla Legione Carabinieri Sicilia, per l’assegnazione alla Stazione Carabinieri Capaci (Pa), quale “addetto” ;
- e di ogni ulteriore consequenziale atto connesso, per quanto di interesse;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 569/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. MA GL e uditi per le parti i difensori, avvocatessa Greco per la ricorrente ed avvocato Immordino per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, delle determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per violazione di legge; eccesso di potere; sviamento e travisamento dei fatti; illogicità manifesta e carenza di motivazione ed istruttoria; violazione degli artt. 1, 2, 3, 10 bis, legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 398 R.G.A.; irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97, Cost .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di appartenere all’Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo ordinario , in servizio presso la Stazione Carabinieri di Capaci (Pa); sede assegnatale dopo l’inoltro - in data 30.01.2025 – di domanda di trasferimento ordinario attraverso il sistema GE.TRA., al fine di essere spostata dalla sua precedente sede di servizio in Emilia Romagna; domanda poi accolta il successivo 19.05.2025.
Senonché, nelle more del procedimento di trasferimento in discorso la ricorrente ha presentato una seconda e parallela istanza di trasferimento (prot. n. 68/9/25), questa volta per ottenere ai sensi di quanto disposto dall’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri (di seguito R.G.A.) l’assegnazione ad una sede di servizio nella Regione Puglia.
Nonostante l’addotta fondatezza di tale seconda istanza, necessitata dall’urgenza per la militare di ricongiungersi con i suoi genitori, residenti in [...], a causa delle loro gravi condizioni di salute ed in mancanza di altro familiare in grado di assisterli, sono state adottate le determinazioni gravate, le quali presenterebbero, a dire della ricorrente, diversi profili d’illegittimità.
1.3) In ordine a tali profili è stato lamentato innanzitutto che l’archiviazione della richiesta di trasferimento nella Regione Puglia sarebbe stata disposta in carenza assoluta di un provvedimento formale di chiusura del relativo procedimento, in palese violazione dell’incombente, imposto legislativamente a carico dell’Amministrazione intimata, di esitare le istanze di parte mercé un provvedimento espresso; da adottare entro termini fissati per legge; e supportato da una congrua motivazione sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a suo fondamento.
È stato altresì dedotto che l’Amministrazione intimata avrebbe adottato ex abrupto le proprie determinazioni, non dando modo all’interessata di prendere fattivamente parte al procedimento propedeutico alle medesime, in particolare anticipandole tramite apposito avviso le ragioni ostative all’accoglimento della sua istanza e permettendole così di controdedurre.
È stato prospettato inoltre che l’Amministrazione sarebbe incorsa in errore sui presupposti della fattispecie oggetto del decidere, laddove ha indicato nell’anno 2024, piuttosto che (com’era corretto) nel 2025, il frangente, in cui è stata presentata la prima richiesta di trasferimento di sede.
L’Amministrazione intimata avrebbe esorbitato poi dai suoi poteri, avendo desunto dall’accettazione da parte dell’interessata dell’esito del trasferimento su domanda tramite sistema GE.TRA. la rinuncia alla successiva istanza, presentata ai sensi dell’art. 398 R.G.A.
Infine, la ricorrente ha dedotto che il pur ampio potere discrezionale, di cui l’Amministrazione intimata gode nell’esitare le istanze ex art. 398 cit., non esime la medesima dal dovere di motivare le proprie determinazioni in modo congruo, logico e sulla base di un’istruttoria priva di lacune; dovere, quello in discorso, non assolto nel caso di lite, come reso evidente dalla motivazione dell’atto gravato, in cui non viene fatto alcun cenno alle gravi ragioni personali, esposte a fondamento della seconda istanza di trasferimento.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, ad esito della camera di consiglio del 07.10.2025 è stata pronunziata l’ordinanza cautelare n. 569/2025, di rigetto dell’istanza cautelare di parte ricorrente.
Versata in atti nuova documentazione e scambiate tra le parti le difese scritte, di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., nel corso dell’udienza pubblica del 18.02.2026 questo Tribunale ha rilevato di ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dei profili d’inammissibilità delle memorie difensive versate in atti dalla ricorrente in corso di causa, essendo stati prospettati, mercé le medesime, dei profili di censura degli atti gravati nuovi ed ulteriori rispetto a quelli ritualmente dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.
Quindi il Tribunale ha invitato le parti presenti a dedurre sul punto. Ascoltati i difensori, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.
3.1) Questo Tribunale ritiene opportuno esporre preliminarmente le ragioni per le quali, come prospettato alle parti nel corso dell’udienza di discussione del gravame, le deduzioni, di cui alle memorie di parte ricorrente del 06.10.2025 e del 07.01.2026, sono da considerare inammissibili nel punto, in cui, per loro tramite, la ricorrente ha ampliato tardivamente l’oggetto del decidere.
Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Tribunale non vede ragione per decampare, non è consentito alle parti di prospettare con memoria depositata, ma non notificata all’Amministrazione intimata, dei motivi di ricorso nuovi che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere invece contenuti in un ricorso per motivi aggiunti, notificato alle altre parti del giudizio nei termini decadenziali di legge.
In particolare, come più volte affermato dal Consiglio di Stato, “ sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte non solo allorquando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, ma anche qualora, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, e non è quindi possibile con essa ampliare il thema decidendum ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 05.01.2023, n. 188 ed in senso conforme ibidem , Sez. V, sent. 12.05.2011, n. 2825, nonché Sez. III, sent. 09.07.2014, n. 3493).
Nel caso a mani, devono ritenersi inammissibili le nuove prospettazioni difensive contenute nelle memorie in questione, con cui la ricorrente ha dedotto che l’art. 398 R.G.A., in combinato disposto con l’Annesso 1 all’art. 9 della Circolare 944001-1/T90-1/Stud. del 16.01.2025 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, consentirebbe agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, indipendentemente dal loro periodo di permanenza presso la sede di servizio, di presentare in modalità cartacea e tramite la linea gerarchica, in qualunque periodo dell’anno, richiesta di trasferimento “per fondati e comprovati motivi e per esigenze eccezionali”.
Invero, di tale particolare deduzione non c’è traccia nell’atto introduttivo del giudizio. Di talché la medesima, per le ragioni testé esposte, è da ritenere inammissibile e della stessa non si terrà conto ai fini della decisione della lite.
3.2) Posta tale premessa e passando all’esame delle censure, di cui al ricorso introduttivo del giudizio, come correttamente controdedotto dall’Amministrazione intimata e, tra l’altro, già ritenuto da questo Tribunale in fase cautelare, nella fattispecie oggetto del decidere l’adozione del provvedimento di archiviazione dell’istanza di trasferimento, presentata della ricorrente ai sensi dell’art. 398 R.G.A. nelle more della procedura di trasferimento GE.TRA., era un incombente doveroso per la P.A.
Invero, la procedura annuale di pianificazione dei trasferimenti “a domanda” tramite sistema GE.TRA., di natura paraconcorsuale, si sostanzia in una complessa manovra di trasferimento, di ambito nazionale, che coinvolge varie articolazioni ordinative dell’Arma dei Carabinieri, con l’intento di consentire, ove possibile, il soddisfacimento delle legittime aspirazioni del personale a un reimpiego nei territori di origine o, comunque, d’interesse.
In ragione della sua particolare complessità, tale proceduta è disciplinata annualmente da un’apposita Circolare sulla Pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda , nella quale ne viene indicato e scandito l’ iter (modalità di presentazione delle istanze, requisiti di partecipazione, tempistica procedimentale, posti disponibili, canalizzazione per Regione o Provincia, punteggi incrementali, etc ).
In sintesi, la pianificazione consente al personale interessato, mediante apposito applicativo informatico - denominato Ge.Tra., Gestione Trasferimenti – di presentare on line la propria istanza di trasferimento. In tale istanza, i militari interessati devono specificare le sedi gradite tra quelle disponibili e di prevista alimentazione. L’istanza è, altresì, corredata dai titoli di merito posseduti dal militare, ovvero da altri elementi informativi, tratti dalla scheda personale dello stesso.
Le istanze così prodotte vengono processate mediante una costante e diretta interazione dell’utente con l’Amministrazione, che consente all’interessato di seguire lo stato della propria domanda; nonché di controllare il punteggio conseguito, utile alla collocazione nella graduatoria di merito dell’area richiesta e, se del caso, di chiederne l’archiviazione senza alcuna penalizzazione.
Allo scadere di un termine appositamente fissato, nel caso oggetto del decidere in data 27.03.2025, la procedura viene per così dire congelata fino alla formazione della graduatoria per tutto il personale che ha aderito alla pianificazione, fatta naturalmente eccezione per quelli che hanno archiviato la domanda.
I militari utilmente collocati in funzione dei posti disponibili sono quindi trasferiti nella Regione o Provincia richiesta, venendo assegnati alla sede di definitivo impiego a cura dei Comandi territoriali. Infine, eventuali rinunzie a graduatoria pubblicata implicano delle penalizzazioni in sede di valutazione di nuove istanze di trasferimento.
Conclusivamente sul profilo in discorso, la suddetta pianificazione annuale dei trasferimenti su domanda ha natura di atto di regolamentazione interna (tanto che è stata prevista espressamente la prevalenza delle disposizioni della relativa Circolare su disposizioni regolamentari di segno contrario, cfr. allegato n. 2 della produzione di parte resistente), attraverso il quale l’Arma dei Carabinieri e, per la stessa, il suo Comando Generale provvede alla gestione delle proprie risorse di personale, cercando di contemperare, fin dove possibile, le aspettative dei suoi dipendenti con le prioritarie e inderogabili esigenze di servizio.
La già citata Circolare sui trasferimenti GE.TRA. disciplina espressamente, al suo Punto 9, il rapporto tra la procedura di trasferimento a domanda e quella ex art. 398 R.G.A., disponendo che “il personale in possesso dei requisiti minimi di servizio e permanenza…può inoltrare istanza al di fuori della suddetta tempistica, ai sensi del n. 398 R.G.A., solo per esigenze eccezionali (valutate come tali dal Comando Generale), sopravvenute al termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze GE.TRA. e non altrimenti differibili. Le domande presentate fuori da questi casi saranno immediatamente archiviate”.
Di tale disposizione è stata fatta corretta applicazione nel caso a mani, in cui, constatato l’avvenuto trasferimento GE.TRA. della ricorrente presso la Legione Carabinieri Sicilia, l’Amministrazione intimata ha disposto de plano l’archiviazione dell’ulteriore istanza di trasferimento inoltrata ai sensi dell’art. 398 R.G.A.
La natura vincolata delle determinazioni gravate implica, di per se stessa, l’infondatezza delle deduzioni d’illegittimità prospettate dalla ricorrente.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza con considerazioni, che questo Tribunale condivide e fa proprie, “Il livello di specificità della motivazione del provvedimento amministrativo è strettamente correlato al più o meno ampio margine di discrezionalità del potere evocato, sicché a fronte di un potere rigidamente vincolato la motivazione reiettiva ben può esaurirsi nella mera constatazione dell’assenza del requisito stabilito ex lege” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, sent. 03.02.2025, n. 2469 ed in senso conforme ibidem , Sez. II, sent. 10.06.2024, n. 11723).
In giurisprudenza è stato altresì chiarito che “La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento finale in quanto la previsione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 deve essere coordinata con il disposto dell’art. 21 octies, comma 2, della medesima legge che, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto qualora il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Pertanto, l’omissione del preavviso di rigetto è di per sé inidonea a giustificare l’annullamento del provvedimento amministrativo, nei casi in cui il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene discrezionale, sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sent. 10.04.2025, n. 7098 ed in senso conforme ibidem , Sez. V, sent. 06.11.2024, n. 19566).
In ordine all’errata indicazione dell’anno dell’avvenuto trasferimento del militare, si tratta ictu oculi di un mero refuso, assolutamente ininfluente ai fini della valutazione della legittimità delle determinazioni gravate, dal momento che, dall’esame delle medesime, è possibile comunque desumere le effettive circostanze di fatto assunte a presupposto dell’atto impugnato.
Priva di pregio si dimostra altresì la deduzione di parte ricorrente secondo cui l’atto di archiviazione gravato sarebbe affetto da molteplici profili di eccesso di potere, dato che, secondo giurisprudenza assolutamente pacifica, “L’eccesso di potere, quale vizio della funzione, è configurabile solo con riferimento agli atti discrezionali, in quanto solo con riferimento ad essi si può profilare uno sviamento del potere che non si concretizzi in una violazione di legge” (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sent. 02.11.2016, n. 492).
Inoltre, l’obbligatorietà ex lege dell’archiviazione della richiesta di trasferimento di sede del militare ex art. 398 R.G.A implica, di per sé, che l’Amministrazione intimata era tenuta ad adottare tale determinazione prescindendo dal valutare l’eventuale volontà di segno contrario dell’interessata.
Per le testé esposte considerazioni il gravame di parte ricorrente è da ritenersi infondato e, quindi, meritevole di rigetto.
4) Infine, per quel che riguarda il regolamento delle spese di lite, in considerazione della particolare natura delle questioni trattate, il Tribunale ne dispone la compensazione tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO LE, Presidente
LA AR SS, Primo Referendario
MA GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GL | TO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.