Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 41
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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    Difetto di legittimazione passiva

    La rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e la relativa accettazione da parte del Comune resistente comportano l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/92. In conformità dell'accordo raggiunto dalle parti sulle regolamentazione delle spese di causa, ne va disposta la compensazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa
    Numero : 41
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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