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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IS IC AN, Presidente e Relatore BRAGONI DANIELE, Giudice BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casciana Terme Lari - Piazza Vittorio Emanuele Ii¬ N. 2 56035 Casciana Terme Lari PI
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Vittorio Emanuele Ii¬ N. 2 56035 Casciana Terme Lari PI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1220 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1221 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio con compensazione di spese Resistente: estinzione del giudizio con compensazione di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso davanti a questa Corte avverso l'avviso di accertamento, notifcatole in qualità di eredi di Nominativo_1 , avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2018, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva e l'illegittimità dell'atto di cui ha chiesto l'annullamento. Il Comune di Casciana Terme Lari si è costituito rivendicando la legittimità della pretesa creditoria e chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo alcuni rinvii concessi su istanza congiunta delle parti a fini conciliativi, le parti hanno prodotto in giudizio un progetto di conciliazione, sottoscritto da entrambe - comprendente anche la definizione di altri procedimenti simili in corso fra le stesse riferiti ad altre annualità - contenente l'impegno della ricorrente di rinunciare al giudizio a spese compensate. All'udienza del 18.2.2026 il rappresentante del ricorrente, in conformità all'impegno sopra richiamato, ha dichiarato di rinunciare la giudizio a spese compensate e il rappresentante del Comune ha dichiarato di accettare la rinuncia e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e la relativa accettazione da parte del Comune resistente, comportano l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/92. In conformità dell'accordo raggiunto dalle parti sulle regolamentazione delle spese di causa, ne va disposta la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la causa e compensate le spese di lite.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IS IC AN, Presidente e Relatore BRAGONI DANIELE, Giudice BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casciana Terme Lari - Piazza Vittorio Emanuele Ii¬ N. 2 56035 Casciana Terme Lari PI
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Vittorio Emanuele Ii¬ N. 2 56035 Casciana Terme Lari PI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1220 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1221 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio con compensazione di spese Resistente: estinzione del giudizio con compensazione di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso davanti a questa Corte avverso l'avviso di accertamento, notifcatole in qualità di eredi di Nominativo_1 , avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2018, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva e l'illegittimità dell'atto di cui ha chiesto l'annullamento. Il Comune di Casciana Terme Lari si è costituito rivendicando la legittimità della pretesa creditoria e chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo alcuni rinvii concessi su istanza congiunta delle parti a fini conciliativi, le parti hanno prodotto in giudizio un progetto di conciliazione, sottoscritto da entrambe - comprendente anche la definizione di altri procedimenti simili in corso fra le stesse riferiti ad altre annualità - contenente l'impegno della ricorrente di rinunciare al giudizio a spese compensate. All'udienza del 18.2.2026 il rappresentante del ricorrente, in conformità all'impegno sopra richiamato, ha dichiarato di rinunciare la giudizio a spese compensate e il rappresentante del Comune ha dichiarato di accettare la rinuncia e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e la relativa accettazione da parte del Comune resistente, comportano l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/92. In conformità dell'accordo raggiunto dalle parti sulle regolamentazione delle spese di causa, ne va disposta la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la causa e compensate le spese di lite.