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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 449/24 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 449/24 R.G.A.C.; dato atto che l'udienza del 4 dicembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di parte attrice;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 449/2024 R.G.A.C. promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica Parte_1 C.F._1
(RC), via Bugella n. 31/C, presso lo studio dell'Avv. Caterina Fuda, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO fu , da identificarsi anche in di Filomena, Controparte_1 Per_1 Persona_2 nonché i suoi eredi o aventi causa;
Pag. 1 a 7 CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza del
4.12.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, notificato nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c., previa autorizzazione concessa dal Presidente del Tribunale, con decreto emesso in data 6.4.2024, per come integrato e corretto con provvedimento dell'11.4.2024, conveniva in giudizio fu Parte_1 Controparte_1
, da identificarsi anche in di Filomena, come meglio risulta dall'Atto Per_1 Persona_2
Notarile numero Settecento quarantuno dell'anno 1912, nonché i suoi eredi o aventi causa, chiedendo che fosse accertato l'acquisto, in suo favore, del diritto di proprietà per maturata usucapione del terreno sito nel Comune di Grotteria, località Cambruso, censito al Catasto Terreni del detto ente comunale al foglio di mappa n. 17, particella n. 204, uliveto 2, di superficie 1.870 mq, reddito dominicale € 10,14, reddito agrario € 6,28. A fondamento della propria domanda, esponeva di possedere il predetto fondo da oltre vent'anni in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, avendolo occupato stabilmente e provvedendo alla sua coltivazione, cura e pulizia, sopportandone le relative spese, senza subire mai le contestazioni di alcuno.
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., era dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituitisi pur se regolarmente citati. La causa, istruita mediante acquisizione di documentazione e prove testimoniali, era dapprima rinviata all'udienza del 13 novembre 2025 per la decisione e, successivamente, rilevata l'incompletezza della documentazione ipocatastale precedentemente prodotta dall'attore, era rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, in punto di legittimazione passiva, va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio. Sulla scorta della documentazione prodotta in atti - in particolare, le visure catastali e la relazione notarile – i convenuti risultano essere gli attuali titolari del terreno oggetto di causa, non potendosi esigere da parte attrice uno sforzo ulteriore rispetto a quello già profuso ai fini della
Pag. 2 a 7 compiuta identificazione dei proprietari. D'altro canto, come risulta dalla relazione notarile depositata in atti, non risultano pubblicate, nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda, né formalità contro gli intestatari del compendio immobiliare oggetto di causa, né domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento.
Nel merito, la pretesa attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
In punto di diritto, va premesso che l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione ordinariamente presuppone, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il possesso del bene esercitato per vent'anni.
Secondo quando costantemente affermato dalla Suprema Corte, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta da almeno venti anni, ma anche dell'animus rem sibi habendi, consistente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante (Cass. Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010;
Cass. Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004; Cass. Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001).
In altri termini, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessario dar prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, del momento iniziale del possesso ad usucapionem, della decorrenza del ventennio e del possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e continuo, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sullo stesso corrispondente al diritto di proprietà. In punto di prova, la Suprema
Corte ha precisato che “la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 20884 del 18.07.2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, alla luce del compendio probatorio in atti, rappresentato dalle deposizioni testimoniali e dalle produzioni documentali, deve dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c..
Pag. 3 a 7 Nello specifico, i testi e hanno confermato la veridicità Testimone_1 Testimone_2 delle specifiche circostanze di fatto oggetto dei capitoli di prova formulati dall'attore volte a dimostrare il suo possesso pieno, pacifico, esclusivo, continuo ed ininterrotto sul bene oggetto di domanda.
In particolare, la teste – la quale conosce parte attrice sin da epoca risalente Testimone_1
- ha confermato di avere contezza dei luoghi oggetto di causa poiché, con frequenza quasi giornaliera, va a passeggiare nella zona di Cambruso, nel Comune di Grotteria. Ha riferito di aver notato sempre, in tali occasioni, la presenza di all'interno del terreno che si trova Parte_1 sulla strada che conduce alla località Cambruso del Comune di Grotteria, precisando che si tratta di un terreno di grande estensione, sviluppato su vari terrazzamenti, recintato, in cui sono presenti alberi di ulivo e da frutta. Ha precisato che tale terreno prima “era un roveto” e che “poi Pt_1 lo ha sistemato”. Più in particolare, ha riferito che, dal 1995, ha visto sempre e solo
[...]
l'attore all'interno del fondo e che questi, sicuramente a partire da quell'anno, si è occupato della cura degli alberi ivi presenti, provvedendo anche ad impiantare nuovi alberi da frutto e zucchine: ha dichiarato che, in talune occasioni, l'uomo le aveva regalato quello che coltivava. Ha aggiunto di aver visto occuparsi regolarmente della pulizia del terreno per evitare gli incendi. Parte_1
Ha, inoltre, riferito che, per accedere al terreno, vi è un cancello d'ingresso, dal quale ha frequentemente visto entrare l'attore e che, talvolta, quest'ultimo le ha anche consentito di parcheggiare la propria macchina nel fondo, consentendole l'ingresso. Ha negato di aver mai visto qualcuno opporsi alla presenza di nel fondo e di conoscere Parte_1 Controparte_1
Similmente il teste - il quale ha affermato di conoscere sia parte attrice, sia i Testimone_2 luoghi di causa poiché siti ad una distanza di circa 100/150 metri dalla propria abitazione - ha confermato di aver visto solo nel terreno che si trova a Grotteria, in località Parte_1
Cambruso, sin dal 1992. Ha precisato che si tratta di un terreno di grande estensione, recintato, al fianco della pubblica via, suddiviso in terrazzamenti, al cui interno si trovano alberi da frutta e ulivi.
Ha, poi, riferito che, sin dal 1992, ha visto occuparsi del terreno, provvedendo alla Parte_1 coltivazione di ortaggi, alla cura degli alberi e alla sua pulizia, anche tramite l'utilizzo di un decespugliatore, con cadenza regolare. Il teste ha precisato che l'attore raccoglie le olive e i frutti prodotti dai detti alberi e cura l'orto ivi presente sin dal 1992 e che, in un'occasione, risalente a più di dieci anni fa, l'attore gli aveva chiesto in prestito la sua motozappa per usarla nel terreno. Ha precisato che, per accedere al fondo, vi è un cancello, da sempre aperto solo da e Parte_1 che non ha mai visto nessuno opporsi alla presenza dell'attore nel terreno.
Pag. 4 a 7 Orbene, alla luce di tali dichiarazioni, dettagliate e scevre da contraddizioni e vizi logici, può dirsi adeguatamente dimostrato il possesso uti dominus esercitato da parte attrice sul terreno de quo. Non si reputano sussistere ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi, indifferenti rispetto alla causa, che hanno reso deposizioni intrinsecamente coerenti e sostanzialmente convergenti.
Al riguardo, in primo luogo, merita osservarsi che entrambi i testi sentiti hanno riferito che il terreno si trova in contrada Cambruso, nel Comune di Grotteria, fornendone una compiuta e specifica descrizione, sostanzialmente corrispondente a quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio ed emergente dall'estratto di mappa depositato.
In secondo luogo, tanto quanto hanno indicato le Testimone_1 Testimone_2 concrete modalità attraverso cui ha estrinsecato il proprio possesso sul bene nel Parte_1 corso del tempo. In particolare, è emerso pacificamente dalle deposizioni testimoniali che l'attore, a partire dal 1992: 1) ha provveduto alla piantumazione di nuovi alberi e piantagioni nel terreno e alla cura degli alberi e dell'orto ivi presenti;
2) ha provveduto alla raccolta dei frutti, delle olive e degli ortaggi, disponendo del raccolto a proprio piacimento, tanto che, come riferito dalla teste
[...]
accadeva spesso che questi regalasse quello che coltivava;
3) si è occupato della Tes_1 pulizia del terreno, con cadenza regolare, utilizzando all'uopo appositi attrezzi, talvolta personalmente chiesti in prestito a terzi, così salvaguardando il fondo dal rischio di incendi;
4) ha da sempre avuto accesso al terreno, recintato, aprendo autonomamente il cancello che ne delimita l'ingresso e ha liberamente consentito a terzi di parcheggiare le autovetture all'interno; 5) nessun altro è stato mai visto accedere al fondo da più di vent'anni e nessuno ha mai contestato la presenza del sui luoghi. Pt_1
Le particolari modalità con cui si è esplicato il potere di fatto dell'attore sul fondo si reputano tali da integrare i caratteri propri del possesso uti dominus. Ciò si evince non solo dallo svolgimento dell'attività di coltivazione del terreno ma anche dall'esistenza di ulteriori univoci indizi – la piantumazione di nuovi alberi, la libera disposizione del raccolto, l'aver consentito l'ingresso a terzi, la regolare pulitura del terreno, l'indiscriminato ed esclusivo utilizzo del cancello di ingresso e l'esistenza della recinzione intorno al fondo, la totale inerzia dei proprietari per un lungo arco temporale – che lasciano presumere che si tratti di attività svolta uti dominus (cfr. sulla sufficienza di analoghe attività, Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26984; nello stesso senso Tribunale Trani, n.
687/2025). A ciò si aggiunga che la scelta delle parti convenute non solo di non costituirsi nel presente giudizio ma anche di non prendere parte alla procedura di mediazione conferma il sostanziale disinteresse ai beni che, in questa sede, avvalora ancor di più, quantomeno in termini di
Pag. 5 a 7 ulteriore argomento di prova, il predetto quadro indiziario (cfr., per analoghe considerazioni, Trib.
Savona, n. 593/2024).
Sul piano temporale, in considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il dies a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale e non vi è dubbio che esso si sia protratto per un arco temporale utile a far ritenere maturata l'usucapione. D'altra parte, non vi è, in atti, la prova negativa che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
L'insieme di tali elementi fattuali, considerati nella loro complessità, fanno altresì presumere la sussistenza dell'elemento psicologico (animus possidendi) consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Del resto, l'uso indisturbato e prolungato di un bene da parte di un terzo nel corso di un ampio arco temporale non è normalmente compatibile con un contegno di mera tolleranza da parte dei titolari del diritto dominicale.
Sarebbe stato, di contro, onere dei convenuti costituirsi e dimostrare che il potere di fatto esercitato dall'attore fosse espressione di una mera detenzione o di meri atti di tolleranza. Nella specie, invece, i proprietari sono rimasti contumaci, così manifestando ancora una volta il loro disinteresse al riconoscimento della titolarità del loro diritto dominicale sui beni oggetto di causa.
Ne deriva, quindi, un quadro probatorio certo circa l'esercizio da parte dell'attore di un potere di fatto sul terreno oggetto di causa corrispondente a quello del proprietario protrattosi per più di un ventennio.
E, del resto, l'interpretazione offerta delle circostanze di fatto emerse in sede istruttoria si reputa coerente con la ratio dell'usucapione che risiede nella necessità, dal punto di vista sociale, di favorire chi si occupa di un bene e lo rende produttivo, svolgendo di fatto un'attività utile (si pensi solo alla pulizia dei terreni), non solo nel suo interesse, ma in quello generale, a fronte di un proprietario che, di contro, trascura la cosa (Trib. Teramo, n. 1002/2025; Trib. Trani, n. 687/2025, cit.).
La domanda attorea va, pertanto, accolta, e, conseguentemente, deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di del diritto di proprietà del terreno sito nel Parte_1
Comune di Grotteria, località Cambruso, censito al Catasto terreni del medesimo ente comunale al foglio di mappa 17, particella 204.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va ordinata la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Reggio Calabria, con esonero da ogni responsabilità.
Pag. 6 a 7 La contumacia dei convenuti ed il carattere necessario dell'azione (che costituisce l'unico ed indefettibile strumento apprestato dell'ordinamento per il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario, per usucapione, del diritto di proprietà) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa, assorbita e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di del diritto di proprietà del terreno sito nel Comune di Grotteria, località Parte_1
Cambruso, censito al Catasto Terreni del Comune di Grotteria al foglio di mappa 17, particella n.
204;
- visto l'art. 2651 c.c., ordina la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti in causa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 06/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 7 a 7
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 449/24 R.G.A.C.; dato atto che l'udienza del 4 dicembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di parte attrice;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 449/2024 R.G.A.C. promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica Parte_1 C.F._1
(RC), via Bugella n. 31/C, presso lo studio dell'Avv. Caterina Fuda, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO fu , da identificarsi anche in di Filomena, Controparte_1 Per_1 Persona_2 nonché i suoi eredi o aventi causa;
Pag. 1 a 7 CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza del
4.12.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, notificato nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c., previa autorizzazione concessa dal Presidente del Tribunale, con decreto emesso in data 6.4.2024, per come integrato e corretto con provvedimento dell'11.4.2024, conveniva in giudizio fu Parte_1 Controparte_1
, da identificarsi anche in di Filomena, come meglio risulta dall'Atto Per_1 Persona_2
Notarile numero Settecento quarantuno dell'anno 1912, nonché i suoi eredi o aventi causa, chiedendo che fosse accertato l'acquisto, in suo favore, del diritto di proprietà per maturata usucapione del terreno sito nel Comune di Grotteria, località Cambruso, censito al Catasto Terreni del detto ente comunale al foglio di mappa n. 17, particella n. 204, uliveto 2, di superficie 1.870 mq, reddito dominicale € 10,14, reddito agrario € 6,28. A fondamento della propria domanda, esponeva di possedere il predetto fondo da oltre vent'anni in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, avendolo occupato stabilmente e provvedendo alla sua coltivazione, cura e pulizia, sopportandone le relative spese, senza subire mai le contestazioni di alcuno.
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., era dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituitisi pur se regolarmente citati. La causa, istruita mediante acquisizione di documentazione e prove testimoniali, era dapprima rinviata all'udienza del 13 novembre 2025 per la decisione e, successivamente, rilevata l'incompletezza della documentazione ipocatastale precedentemente prodotta dall'attore, era rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, in punto di legittimazione passiva, va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio. Sulla scorta della documentazione prodotta in atti - in particolare, le visure catastali e la relazione notarile – i convenuti risultano essere gli attuali titolari del terreno oggetto di causa, non potendosi esigere da parte attrice uno sforzo ulteriore rispetto a quello già profuso ai fini della
Pag. 2 a 7 compiuta identificazione dei proprietari. D'altro canto, come risulta dalla relazione notarile depositata in atti, non risultano pubblicate, nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda, né formalità contro gli intestatari del compendio immobiliare oggetto di causa, né domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento.
Nel merito, la pretesa attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
In punto di diritto, va premesso che l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione ordinariamente presuppone, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il possesso del bene esercitato per vent'anni.
Secondo quando costantemente affermato dalla Suprema Corte, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta da almeno venti anni, ma anche dell'animus rem sibi habendi, consistente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante (Cass. Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010;
Cass. Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004; Cass. Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001).
In altri termini, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessario dar prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, del momento iniziale del possesso ad usucapionem, della decorrenza del ventennio e del possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e continuo, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sullo stesso corrispondente al diritto di proprietà. In punto di prova, la Suprema
Corte ha precisato che “la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 20884 del 18.07.2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, alla luce del compendio probatorio in atti, rappresentato dalle deposizioni testimoniali e dalle produzioni documentali, deve dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c..
Pag. 3 a 7 Nello specifico, i testi e hanno confermato la veridicità Testimone_1 Testimone_2 delle specifiche circostanze di fatto oggetto dei capitoli di prova formulati dall'attore volte a dimostrare il suo possesso pieno, pacifico, esclusivo, continuo ed ininterrotto sul bene oggetto di domanda.
In particolare, la teste – la quale conosce parte attrice sin da epoca risalente Testimone_1
- ha confermato di avere contezza dei luoghi oggetto di causa poiché, con frequenza quasi giornaliera, va a passeggiare nella zona di Cambruso, nel Comune di Grotteria. Ha riferito di aver notato sempre, in tali occasioni, la presenza di all'interno del terreno che si trova Parte_1 sulla strada che conduce alla località Cambruso del Comune di Grotteria, precisando che si tratta di un terreno di grande estensione, sviluppato su vari terrazzamenti, recintato, in cui sono presenti alberi di ulivo e da frutta. Ha precisato che tale terreno prima “era un roveto” e che “poi Pt_1 lo ha sistemato”. Più in particolare, ha riferito che, dal 1995, ha visto sempre e solo
[...]
l'attore all'interno del fondo e che questi, sicuramente a partire da quell'anno, si è occupato della cura degli alberi ivi presenti, provvedendo anche ad impiantare nuovi alberi da frutto e zucchine: ha dichiarato che, in talune occasioni, l'uomo le aveva regalato quello che coltivava. Ha aggiunto di aver visto occuparsi regolarmente della pulizia del terreno per evitare gli incendi. Parte_1
Ha, inoltre, riferito che, per accedere al terreno, vi è un cancello d'ingresso, dal quale ha frequentemente visto entrare l'attore e che, talvolta, quest'ultimo le ha anche consentito di parcheggiare la propria macchina nel fondo, consentendole l'ingresso. Ha negato di aver mai visto qualcuno opporsi alla presenza di nel fondo e di conoscere Parte_1 Controparte_1
Similmente il teste - il quale ha affermato di conoscere sia parte attrice, sia i Testimone_2 luoghi di causa poiché siti ad una distanza di circa 100/150 metri dalla propria abitazione - ha confermato di aver visto solo nel terreno che si trova a Grotteria, in località Parte_1
Cambruso, sin dal 1992. Ha precisato che si tratta di un terreno di grande estensione, recintato, al fianco della pubblica via, suddiviso in terrazzamenti, al cui interno si trovano alberi da frutta e ulivi.
Ha, poi, riferito che, sin dal 1992, ha visto occuparsi del terreno, provvedendo alla Parte_1 coltivazione di ortaggi, alla cura degli alberi e alla sua pulizia, anche tramite l'utilizzo di un decespugliatore, con cadenza regolare. Il teste ha precisato che l'attore raccoglie le olive e i frutti prodotti dai detti alberi e cura l'orto ivi presente sin dal 1992 e che, in un'occasione, risalente a più di dieci anni fa, l'attore gli aveva chiesto in prestito la sua motozappa per usarla nel terreno. Ha precisato che, per accedere al fondo, vi è un cancello, da sempre aperto solo da e Parte_1 che non ha mai visto nessuno opporsi alla presenza dell'attore nel terreno.
Pag. 4 a 7 Orbene, alla luce di tali dichiarazioni, dettagliate e scevre da contraddizioni e vizi logici, può dirsi adeguatamente dimostrato il possesso uti dominus esercitato da parte attrice sul terreno de quo. Non si reputano sussistere ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi, indifferenti rispetto alla causa, che hanno reso deposizioni intrinsecamente coerenti e sostanzialmente convergenti.
Al riguardo, in primo luogo, merita osservarsi che entrambi i testi sentiti hanno riferito che il terreno si trova in contrada Cambruso, nel Comune di Grotteria, fornendone una compiuta e specifica descrizione, sostanzialmente corrispondente a quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio ed emergente dall'estratto di mappa depositato.
In secondo luogo, tanto quanto hanno indicato le Testimone_1 Testimone_2 concrete modalità attraverso cui ha estrinsecato il proprio possesso sul bene nel Parte_1 corso del tempo. In particolare, è emerso pacificamente dalle deposizioni testimoniali che l'attore, a partire dal 1992: 1) ha provveduto alla piantumazione di nuovi alberi e piantagioni nel terreno e alla cura degli alberi e dell'orto ivi presenti;
2) ha provveduto alla raccolta dei frutti, delle olive e degli ortaggi, disponendo del raccolto a proprio piacimento, tanto che, come riferito dalla teste
[...]
accadeva spesso che questi regalasse quello che coltivava;
3) si è occupato della Tes_1 pulizia del terreno, con cadenza regolare, utilizzando all'uopo appositi attrezzi, talvolta personalmente chiesti in prestito a terzi, così salvaguardando il fondo dal rischio di incendi;
4) ha da sempre avuto accesso al terreno, recintato, aprendo autonomamente il cancello che ne delimita l'ingresso e ha liberamente consentito a terzi di parcheggiare le autovetture all'interno; 5) nessun altro è stato mai visto accedere al fondo da più di vent'anni e nessuno ha mai contestato la presenza del sui luoghi. Pt_1
Le particolari modalità con cui si è esplicato il potere di fatto dell'attore sul fondo si reputano tali da integrare i caratteri propri del possesso uti dominus. Ciò si evince non solo dallo svolgimento dell'attività di coltivazione del terreno ma anche dall'esistenza di ulteriori univoci indizi – la piantumazione di nuovi alberi, la libera disposizione del raccolto, l'aver consentito l'ingresso a terzi, la regolare pulitura del terreno, l'indiscriminato ed esclusivo utilizzo del cancello di ingresso e l'esistenza della recinzione intorno al fondo, la totale inerzia dei proprietari per un lungo arco temporale – che lasciano presumere che si tratti di attività svolta uti dominus (cfr. sulla sufficienza di analoghe attività, Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26984; nello stesso senso Tribunale Trani, n.
687/2025). A ciò si aggiunga che la scelta delle parti convenute non solo di non costituirsi nel presente giudizio ma anche di non prendere parte alla procedura di mediazione conferma il sostanziale disinteresse ai beni che, in questa sede, avvalora ancor di più, quantomeno in termini di
Pag. 5 a 7 ulteriore argomento di prova, il predetto quadro indiziario (cfr., per analoghe considerazioni, Trib.
Savona, n. 593/2024).
Sul piano temporale, in considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il dies a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale e non vi è dubbio che esso si sia protratto per un arco temporale utile a far ritenere maturata l'usucapione. D'altra parte, non vi è, in atti, la prova negativa che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
L'insieme di tali elementi fattuali, considerati nella loro complessità, fanno altresì presumere la sussistenza dell'elemento psicologico (animus possidendi) consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Del resto, l'uso indisturbato e prolungato di un bene da parte di un terzo nel corso di un ampio arco temporale non è normalmente compatibile con un contegno di mera tolleranza da parte dei titolari del diritto dominicale.
Sarebbe stato, di contro, onere dei convenuti costituirsi e dimostrare che il potere di fatto esercitato dall'attore fosse espressione di una mera detenzione o di meri atti di tolleranza. Nella specie, invece, i proprietari sono rimasti contumaci, così manifestando ancora una volta il loro disinteresse al riconoscimento della titolarità del loro diritto dominicale sui beni oggetto di causa.
Ne deriva, quindi, un quadro probatorio certo circa l'esercizio da parte dell'attore di un potere di fatto sul terreno oggetto di causa corrispondente a quello del proprietario protrattosi per più di un ventennio.
E, del resto, l'interpretazione offerta delle circostanze di fatto emerse in sede istruttoria si reputa coerente con la ratio dell'usucapione che risiede nella necessità, dal punto di vista sociale, di favorire chi si occupa di un bene e lo rende produttivo, svolgendo di fatto un'attività utile (si pensi solo alla pulizia dei terreni), non solo nel suo interesse, ma in quello generale, a fronte di un proprietario che, di contro, trascura la cosa (Trib. Teramo, n. 1002/2025; Trib. Trani, n. 687/2025, cit.).
La domanda attorea va, pertanto, accolta, e, conseguentemente, deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di del diritto di proprietà del terreno sito nel Parte_1
Comune di Grotteria, località Cambruso, censito al Catasto terreni del medesimo ente comunale al foglio di mappa 17, particella 204.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va ordinata la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Reggio Calabria, con esonero da ogni responsabilità.
Pag. 6 a 7 La contumacia dei convenuti ed il carattere necessario dell'azione (che costituisce l'unico ed indefettibile strumento apprestato dell'ordinamento per il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario, per usucapione, del diritto di proprietà) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa, assorbita e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di del diritto di proprietà del terreno sito nel Comune di Grotteria, località Parte_1
Cambruso, censito al Catasto Terreni del Comune di Grotteria al foglio di mappa 17, particella n.
204;
- visto l'art. 2651 c.c., ordina la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti in causa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 06/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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