Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/12/2025, n. 10138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10138 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10138/2025REG.PROV.COLL.
N. 01911/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. -OMISSIS-, Sez. Unica, n. -OMISSIS-, resa inter partes , concernente una domanda di risarcimento del danno a seguito dell’illegittimo diniego di rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno -OMISSIS- -OMISSIS- il consigliere NI TO;
Nessuno presente per le parti,
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. -OMISSIS- proposto innanzi al T.a.r. -OMISSIS-, la Società -OMISSIS- aveva chiesto il risarcimento del danno in esito alla sentenza emessa dal T.a.r. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale veniva annullato il provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Rigetto definitivo alla domanda di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 60 bis della L.R. 11/1998 e s.m. e i. ed art. 16 della L.R. 19/2007, richiesta permesso di costruire in sanatoria del -OMISSIS- ”.
2. Per l’illustrazione dei fatti di causa si espone quanto segue.
2.1. La Società -OMISSIS- (di seguito, per brevità, anche “-OMISSIS-”) è titolare della concessione edilizia n. -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, per la realizzazione di un fabbricato a destinazione alberghiera sul terreno di proprietà sito nel Comune di -OMISSIS-.
2.2. Il -OMISSIS-, la -OMISSIS- formalizzava una richiesta di sanatoria per le opere (fondazioni) realizzate in difformità al titolo edilizio, unitamente alla variante per cambio di destinazione d’uso da albergo a residenza turistico-alberghiera.
2.3. In data -OMISSIS-, il Comune respingeva entrambe le richieste.
2.4. All’esito dell’instaurazione di rituale giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza n. -OMISSIS-, dichiarava l’illegittimità del richiamato provvedimento comunale limitatamente ai vani tecnici ricavati dalla costruzione delle fondamenta “a scatolato” in sostituzione dei previsti pilastri.
2.5. A seguito della detta decisione, in data -OMISSIS-, l’Amministrazione comunale di -OMISSIS- si ripronunciava sull’istanza originariamente presentata e rilasciava il richiesto permesso di costruire in sanatoria parziale.
2.6. La medesima Amministrazione, tuttavia, ricevuta la comunicazione di ripresa lavori del -OMISSIS-, con nota del -OMISSIS-, diffidava la società dal realizzare le opere edilizie oggetto del citato titolo abilitativo, ritenendolo oramai spirato.
2.7. Ne conseguiva un ulteriore giudizio conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- di accoglimento del ricorso della -OMISSIS-.
2.8. A seguito della citata pronuncia, in data -OMISSIS-, la Società comunicava nuovamente la ripresa dei lavori di completamento/ultimazione delle opere previste dai titoli abilitativi rilasciati. In fase esecutiva dei lavori, tuttavia, la ricorrente procedeva a depositare, in data -OMISSIS-, una ulteriore richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
2.9. Con provvedimento in data-OMISSIS- l’Amministrazione comunale rigettava tale ulteriore istanza.
2.10. Veniva così incardinato un nuovo giudizio che si concludeva con sentenza del T.a.r. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, la quale accoglieva il ricorso e annullava l’ulteriore diniego opposto dal Comune di -OMISSIS-.
2.11. Il Comune, pertanto, rilasciava in data -OMISSIS- il richiesto titolo abilitativo in sanatoria.
2.12. In seguito, la Società promuoveva apposito giudizio dinanzi al medesimo T.a.r., chiedendo la condanna del Comune di -OMISSIS- al risarcimento dei danni patiti in ragione dell’illegittima attività procedimentale della P.A., così come accertata dalla sentenza n. -OMISSIS-. In particolare, l’interessata chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente subiti in ragione del “ comportamento complessivamente tenuto ” dal Comune di -OMISSIS- dal -OMISSIS- - anno in cui la ricorrente aveva presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria - sino al -OMISSIS-, anno in cui era stato rilasciato dal Comune il richiesto permesso di costruire in sanatoria. La società ricorrente imputava al Comune di aver tenuto un comportamento ostruzionistico e dilatorio durante tale arco temporale, costringendo la stessa ad attendere oltre dieci anni per conseguire il bene della vita cui aspirava (il predetto PdC in sanatoria) e precludendole di svolgere l’attività alberghiera nell’immobile oggetto delle precedenti controversie.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto, con la sentenza in epigrafe n. -OMISSIS-.-OMISSIS-, ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dichiarato inammissibile in parte qua il ricorso sotto il profilo della violazione del ne bis in idem ;
- lo ha accolto, per il resto, nei termini di cui in motivazione;
- ha condannato, per l’effetto, il Comune di -OMISSIS- al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 15.000 a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal suo illegittimo operato;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Collegio ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso, essendo la domanda risarcitoria formulata dalla Società -OMISSIS- in gran parte sostanzialmente reiterativa di precedenti azioni su cui si era formato il giudicato. In particolare, il Consiglio di Stato si era già pronunciato su una prima domanda di risarcimento del danno con la sentenza n. -OMISSIS-, respingendola, statuendo in seguito, con la sentenza n. -OMISSIS-, su un ricorso presentato dalla medesima -OMISSIS- per il risarcimento dei danni patiti in ragione dell’illegittimo operato del Comune di -OMISSIS-, che la ricorrente aveva quantificato fino al -OMISSIS-, accogliendolo. Il T.a.r. ha dunque ritenuto la richiesta risarcitoria avanzata dalla -OMISSIS- meritevole di considerazione limitatamente al periodo successivo a quello preso in esame nell’ultima pronuncia citata. Il periodo concretamente rilevante esattamente intercorre, a parere del Collegio, tra il provvedimento negativo di cui alla nota del Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS- - ritenuta illegittima ed annullata con sentenza -OMISSIS- - e l’emissione da parte dello stesso Comune, in data -OMISSIS- -OMISSIS-, del permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla -OMISSIS-.
Quanto al merito, il primo giudice ha accolto il ricorso in ordine al predetto lasso temporale, sussistendo nella specie i presupposti oggettivi e soggettivi per riconoscere il risarcimento danni richiesto dalla ricorrente
In relazione alla quantificazione del predetto danno, il Collegio ha rammentato che la citata sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato aveva riconosciuto in favore della ricorrente la somma di € 30.000 (già liquidata) per risarcire il “ danno conseguente al ritardato avvio dell’attività alberghiera ”, e ciò “ a prescindere dalla successiva attività alberghiera e dai conseguenti maggiori ricavi connessi alla proficua gestione ricettiva, trattandosi di danno che non costituisce una conseguenza immediata e diretta dell’operato della P.A. ”.
Ritenendo di applicare i princìpi espressi da quella pronuncia alla presente fattispecie, il T.a.r. non ha condiviso le modalità di quantificazione del danno auspicate da parte ricorrente, dovendosi considerare, quale conseguenza “ immediata e diretta ” dell’illegittimo provvedimento comunale del -OMISSIS-, soltanto il danno derivante dal ritardo nell’avvio dell’attività. Tale danno era stato quantificato in € 30.000 dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 2056, comma 2, c.c., in relazione al periodo -OMISSIS- – -OMISSIS-. Di conseguenza, operando sempre una valutazione equitativa ex art. 2056, comma 2, c.c, in relazione al successivo periodo, il Collegio ha ritenuto equo un risarcimento pari alla metà di quello già riconosciuto in favore della -OMISSIS-, pari quindi ad € 15.000.
Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno emergente – quantificato dalla ricorrente negli interessi del finanziamento a copertura delle spese di costruzione e di arredo dell’immobile – e degli interessi sulle somme, si tratterebbe, a parere del T.a.r., di danno non risarcibile non costituendo conseguenza immediata e diretta dell’illegittimo operato della P.A.
5. Avverso tale pronuncia la -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il -OMISSIS--OMISSIS- e depositato il 28/02/-OMISSIS-, lamentando, attraverso n. 3 motivi di gravame (pagine 4-21), quanto di seguito sintetizzato.
I) Con il primo motivo ha dedotto: “ Sulla dichiarata inammissibilità parziale del ricorso ”.
Lamenta parte appellante che la sentenza del T.a.r. avrebbe disatteso due profili essenziali della vicenda: da un lato, la concezione sostanziale dell’interesse legittimo che condurrebbe necessariamente ad unicità tutte le vicende che si sono originate a seguito dell’istanza presentata nel gennaio -OMISSIS- sino alla materiale definitiva soddisfazione dell’utilità perseguita (ossia il rilascio del titolo necessario per il completamento dell’immobile e presupposto per l’avvio dell’attività ricettiva); dall’altro, il tempo che è risultato necessario per ottenere la detta utilità finale dovrebbe qualificarsi come “bene della vita”, oggetto di autonoma tutela. In merito a tali profili, le argomentazioni del primo giudice risulterebbero contrastanti con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, il quale impone che gli strumenti processuali apprestati dall’ordinamento debbano risultare idonei a garantire la soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente. Il suddetto interesse sostanziale, nel caso di specie, dovrebbe identificarsi nella possibilità per la -OMISSIS- di completare l’immobile di cui trattasi e di avviare l’attività alberghiera cui il medesimo era destinato: interesse sostanziale che non avrebbe potuto trovare alcuna possibile soddisfazione per tutto il periodo compreso tra il primo illegittimo provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) e il materiale rilascio del titolo edilizio originariamente richiesto, contenente tutti gli elementi necessari per il completamento delle opere (-OMISSIS-.-OMISSIS-). Sostiene l’odierna appellante che il Consiglio di Stato - allorquando ha affermato, nella sentenza -OMISSIS-, la satisfattività dell’accertamento dell’illegittimità del diniego opposto dal Comune di -OMISSIS- all’istanza di rilascio del titolo edilizio in sanatoria presentata dalla -OMISSIS- - si sia espresso esclusivamente su quella parte del giudizio riguardante la illegittimità del provvedimento di diniego oggetto d’impugnazione tutelando, con il suo annullamento, esclusivamente il cd. “bene intermedio” e rinviando ogni ulteriore tutela all’esito della successiva attività che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto porre in essere.
Ciò risulterebbe ancora più evidente nella sentenza del -OMISSIS- ove il Consiglio di Stato avrebbe espressamente escluso di volersi esprimere sulla richiesta risarcitoria intimamente connessa alla correttezza dell’iniziativa posta in essere dall’Amministrazione, affermando che la risarcibilità del danno conseguente all’impedito svolgimento dell’attività economica cui l’immobile era destinato “ esorbita dalla lesione della situazione soggettiva dedotta in giudizio incentrata esclusivamente sulla conformità delle opere edilizie al permesso di costruire .” Secondo l’appellante il Consiglio di Stato ha così individuato il bene finale oggetto della richiesta, sul quale ha ritenuto di non doversi esprimere. Tale bene finale andrebbe qualificato nell’avviamento dell’attività alberghiera nel realizzando edificio.
II) Con il secondo motivo ha dedotto: “ Sulla quantificazione del danno ”
L’odierna appellante censura la decisione del T.a.r., in quanto non avrebbe in alcun modo tenuto conto della lesione effettivamente subìta dalla ricorrente in conseguenza dei ripetuti provvedimenti illegittimi adottati dal Comune di -OMISSIS-.
Orbene, la società ricorrente evidenzia che il ritardo nell’avvio dell’attività ricettiva della ricorrente, insieme alla perdita del relativo utile d’impresa, sia la conseguenza normale dei provvedimenti illegittimi che si sono susseguiti nel tempo e che hanno impedito il completamento dei lavori di realizzazione dell’immobile nonché posticipato l’avvio della detta attività imprenditoriale. Rientrerebbe, quindi, nelle conseguenze immediate e dirette il pregiudizio consistente nel mancato introito dei guadagni ricavabili dall’attività alberghiera che la ricorrente avrebbe potuto realizzare se non fossero intervenuti i ripetuti illegittimi provvedimenti comunali. Tale pregiudizio dovrebbe quantificarsi nella cifra compresa tra euro 1.273.741,37 (utile quantificato sulla base delle camere) ed euro 2.031.792,86 (utile quantificato sulla base dei posti letto/persone e calcolato sul prezzo medio persona applicato sul 75% del prezzo massimo). Al contrario, il T.a.r. avrebbe quantificato il danno in un importo privo di qualsiasi significato e nemmeno lontanamente rappresentativo della lesione effettivamente subita dalla -OMISSIS-. In merito al negato risarcimento del danno riferibile agli interessi versati sul finanziamento erogato dalla -OMISSIS- per le spese di costruzione (quantificati in euro 85.500,00), pur essendo vero che per la realizzazione dell’edificio a destinazione alberghiera la -OMISSIS- ha ottenuto apposito finanziamento a copertura delle spese di costruzione e di arredo, altrettanto vero è che il detto contratto aveva quale data di decorrenza quella di conclusione dell’attività realizzativa. Solo da tale data, si sostiene nell’appello, infatti, la -OMISSIS- avrebbe potuto procedere alla sottoscrizione del contratto definitivo di mutuo provvedendo al rimborso delle somme finanziate. Pertanto, l’impossibilità materiale di completare le opere in conseguenza delle illegittime iniziative del Comune di -OMISSIS- avrebbe impedito la stipula del detto contratto e costretto la ricorrente a sostenere degli oneri finanziari che non sarebbero maturati ove tali illecite iniziative non fossero state poste in essere.
III. Con il terzo motivo di appello ha dedotto: “ Degli elementi costitutivi la responsabilità dell’Amministrazione ”
La parte ripropone sinteticamente le ragioni che l’hanno indotta ad invocare il risarcimento del danno subito a far data dal primo diniego opposto dall’Amministrazione comunale di -OMISSIS-.
6. L’appellante ha concluso formulando le seguenti conclusioni:
“ Condanni il Comune di -OMISSIS- al risarcimento del danno subito dalla ricorrente da liquidarsi, quanto al complessivo danno economico per lucro cessante ovvero per perdita di chance, nell’importo di euro 2.081.792,86 oltre ad euro 85.500,00 a titolo di danno emergente, ovvero nelle somme, maggiori o minori, che verranno determinate all’esito dell’istruttoria - eventualmente anche a seguito di apposita verificazione o consulenza tecnica d’ufficio finalizzata alla verifica della più corretta quantificazione del danno - o ritenute di giustizia. Il tutto con rivalutazione e riconoscimento degli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo. Voglia l’adito Giudicante, in alternativa e verificata la sussistenza dei presupposti, pronunciare “sentenza sui criteri” ex art. 34, comma 4, C.p.a. fissando, all’uopo, adeguato termine entro il quale l’Amministrazione comunale dovrà comunicare la propria proposta alla ricorrente. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite ”.
7. In data -OMISSIS- -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio al fine di chiedere la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data -OMISSIS- parte appellata ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. insistendo per le anzidette conclusioni articolando quanto segue: “ Eccezione di inammissibilità per violazione del principio di specificità dei motivi di appello, di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a. - Eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Sostiene che le argomentazioni di parte appellante disvelerebbero la evidente intenzione di duplicare o moltiplicare le richieste risarcitorie al fine di ottenere una “tutela ulteriore”. La stessa ricorrente avrebbe citato un passaggio della sentenza del Consiglio di Stato, estrapolandola dal suo contesto e assegnandole un significato del tutto fuorviante. Infatti, sostiene il Comune che il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato sulla richiesta di risarcimento, ritenendo che il lucro cessante potesse ricomprendere solo ed esclusivamente il danno da ritardo, perché l’unico derivante (conseguenza) ex art. 1223 c.c. in modo diretto ed immediato dalla lesione della situazione soggettiva dedotta in giudizio ormai del tutto risarcito anche in ragione della pronuncia del -OMISSIS-/-OMISSIS- che oggi la Società appella.
L’appello, inoltre, sarebbe inammissibile perché esorbita del tutto rispetto alla domanda risarcitoria su cui il T.a.r. si è pronunciato, essendo l’oggetto del giudizio instaurato avanti al giudice di prime cure inequivocabilmente una domanda di risarcimento in esito alla sentenza emessa dallo stesso T.a.r. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale si è annullato il provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Rigetto definitivo alla domanda di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 60 bis della L.R. 11/1998 e s.m. e i. ed art. 16 della L.R. 19/2007, richiesta permesso di costruire in sanatoria del -OMISSIS- ”. Per converso, il risarcimento domandato dalla controparte nel caso di specie si riferirebbe a una astratta e ipotetica gestione alberghiera, ovverosia ad un’attività d’impresa che esorbita dalla lesione della situazione soggettiva dedotta in giudizio.
Anche in ragione di ciò, e sempre in via preliminare, il Comune ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione già proposta in primo grado.
Nel merito: infondatezza dei Motivi di appello. Le censure alla sentenza appellata non disvelerebbero alcun difetto motivazionale, limitandosi a ribadire una generica violazione del principio di effettività della tutela, omettendo di considerare che la tutela risarcitoria è già stata riconosciuta alla Società nel corso di precedenti giudizi conclusisi con sentenze passate in giudicato .
Sul diniego di sanatoria e ordinanza di demolizione del -OMISSIS-. Sostiene la difesa comunale che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS-, avesse già statuito per l’infondatezza della domanda, sulla base delle seguenti considerazioni: I) l’inconfigurabilità di un nesso causale tra i danni asseriti e l’illegittimità (parziale) dei provvedimenti impugnati; II) la satisfattività della pronuncia annullatoria; III) l’assenza di una condotta non iure o contra ius con riguardo a quella parte dei provvedimenti che era stata dichiarata legittima.
Mancata proroga della validità del titolo edilizio. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha condannato l’Ente al risarcimento dei danni (lucro cessante) in favore di controparte, quantificati in € 30.000,00, danni che coprono uno spazio temporale che arriva sino al -OMISSIS-. Di talché, afferma il Comune, l’unico arco temporale non coperto dal giudicato sarebbe quello successivo al -OMISSIS-.
Sulla prova del danno e sul quantum della domanda risarcitoria. Le modalità di quantificazione già formulate dalla Società nel ricorso in primo grado, e riproposte nell’atto di appello, sono state respinte dalla sentenza T.a.r. -OMISSIS-, poiché parametrare il danno rispetto ai presunti introiti che avrebbe conseguito se avesse tempestivamente avviato l’attività alberghiera costituisce un’operazione che contrasta con il carattere del danno da ritardo che deve essere conseguenza “immediata e diretta” ( ex art. 1223 c.c.) del ritardo cagionato dell’illegittimo provvedimento comunale del -OMISSIS-, e quindi soltanto al danno conseguente al ritardo nell’avvio dell’attività.
Inoltre, lamentando l’appellante un danno “da mancato utilizzo” del proprio immobile, la stessa avrebbe dovuto dimostrare “quanto” i provvedimenti comunali abbiano contribuito ad allungare i tempi di fine lavori, considerando il sequestro dell’immobile ordinato dall’Autorità Giudiziaria, il titolo edilizio in sanatoria richiesto nel -OMISSIS- e la variante del -OMISSIS- e quale sarebbe stata la reale dimensione della struttura e del suo grado di completamento nel corso degli anni.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno emergente - quantificato dalla ricorrente negli interessi del finanziamento a copertura delle spese di costruzione e di arredo dell’immobile – e degli interessi sulle somme, la difesa del Comune sostiene la correttezza della statuizione di primo grado ed evidenzia che la controparte non avrebbe provato: quale fosse lo stato di avanzamento dei lavori a far tempo dal mese di luglio -OMISSIS-, data di presentazione della domanda di rilascio del titolo edilizio in sanatoria; quale fosse il grado di inutilizzabilità dell’immobile nel suo complesso, quale la sua consistenza dal punto di vista dei posti letto e della relativa capienza in termini di accoglienza turistica; quale fosse, in definitiva, la consistenza dell’immobile al luglio -OMISSIS- così da poter individuare il possibile danno derivato effettivamente dal mancato completamento dell’immobile.
10. In data -OMISSIS- parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha ulteriormente argomentato nel senso della fondatezza delle articolate censure.
11. In data -OMISSIS- parte appellante ha depositato memoria di replica al fine di argomentatamente insistere per le anzidette conclusioni. Ha, inter alia , evidenziato che la richiesta risarcitoria in esame ha ad oggetto non tanto la “successiva attività alberghiera” svolta dalla ricorrente, quanto il danno conseguente all’impedito svolgimento dell’attività ricettiva nel periodo necessario per rimuovere gli effetti dei ripetuti provvedimenti illegittimi, adottati dall’Amministrazione comunale.
12. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del -OMISSIS- -OMISSIS-, è stata trattenuta 13. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
14. L’infondatezza del gravame consente di reputare assorbita ogni eccezione in rito sollevata da parte appellata.
15. I tre motivi di gravame, per il loro tenore, sono suscettibili di trattazione congiunta.
Parte appellante contesta la sentenza di prime cure avendo indebitamente ridimensionato l’importo risarcitorio di cui la Società avrebbe diritto in considerazione del danno subìto. Valorizza a tal uopo le due pronunce del Consiglio di Stato (segnatamente la sentenza n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-) che sarebbero tali da suffragare quanto dedotto in ordine al danno subito per effetto dell’operato dell’Amministrazione ed i cui negativi riflessi abbraccerebbero la soglia temporale che decorre dal -OMISSIS- fino al -OMISSIS-.
Al fine di accedere alla disamina di quanto dedotto occorre ripercorrere le osservazioni rese al riguardo da parte appellata nei termini che seguono:
<< dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, l’immobile di proprietà della Società -OMISSIS- è stato sottoposto a sequestro preventivo da parte dell’Autorità Giudiziaria e ciò comporta che, a prescindere dai provvedimenti comunali, nessun lavoro avrebbe potuto esser realizzato (e dunque, nessun avanzamento dello stato delle opere avrebbe potuto conseguirsi) sull’immobile in questione; - ancora nel -OMISSIS-, controparte domandava all’Ente il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria (a cui l’Ente opponeva un diniego, cui seguiva il giudizio dinanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. conclusosi con la sentenza n. -OMISSIS- in esito alla quale la Società ha nuovamente svolto domanda risarcitoria; - ancora nel -OMISSIS- controparte domandava all’Ente il rilascio di un titolo edilizio in variante al permesso di costruire del 30/6/-OMISSIS- (v. doc. 78 di controparte), che veniva rilasciato a marzo -OMISSIS-; - l’Amministrazione comunale non ha mai adottato alcun provvedimento inibitorio rispetto all’attività turistico- alberghiera svolta dalla Società. Tutto quanto sopra dimostra che sino a marzo -OMISSIS-, l’immobile di -OMISSIS- S.a.s., che verrà adibito a struttura turistico-alberghiera, è oggetto di lavori che non consentono l’apertura al pubblico, a prescindere dalla portata dei provvedimenti comunali susseguitisi negli anni. Sia nel -OMISSIS- che nel -OMISSIS-, infatti, controparte ha chiesto all’Ente il rilascio di titoli in sanatoria o variante, a dimostrazione che la struttura non era ultimata, non era perfettamente legittima sotto il profilo edilizio (titolo in sanatoria del -OMISSIS-) o comunque idonea – dal punto di vista progettuale – ad accogliere il pubblico (titolo in variante del -OMISSIS-). >>.
Ebbene, tali considerazioni sono adeguatamente suffragate dagli atti di causa ed in sede di memoria di replica parte appellante non fornisce opportuni chiarimenti in ordine alle circostanze fattuali evidenziate da controparte.
Va quindi innanzitutto preso atto del provvedimento di sequestro penale che ha interessato l’immobile in oggetto per la fascia temporale fino al -OMISSIS-, con conseguente fisiologica inattitudine del terreno in oggetto a produrre qualsivoglia reddito in favore della Società appellante.
Va poi valorizzato l’esatto tenore della sentenza n. -OMISSIS- che effettivamente, come evidenziato da parte appellata, entra nel merito della risarcibilità del danno lamentato reputando “ infondata ... la domanda risarcitoria, attesa, per un verso, l’inconfigurabilità di un nesso causale tra la parte degli impugnati provvedimenti dichiarata illegittima con la statuizione sub 5.1. ed i danni fatti valere in giudizio (stante la satisfattività in parte qua della pronuncia annullatoria), e considerata, per altro verso, l’assenza di una condotta non iure e/o contra ius con riguardo alla parte degli impugnati provvedimenti dichiarata legittima con le statuizioni sub 5.2., 5.3. e 5.4 ”.
Nello stesso ricorso di prime cure, per giunta, si afferma che “ Nonostante la pluriennale attività istruttoria espletata, il titolo rilasciato è risultato, però, incompleto: mancando di ogni determinazione riguardante alcune difformità (già sopra specificatamente richiamate) dell’edificio, così come realizzato, rispetto al progetto a suo tempo assentito.
Tanto costringeva la società -OMISSIS- – a valle dell’ennesima sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento comunale di inibizione dei lavori emesso sulla base di una presupposta decadenza del titolo edilizio - a presentare un’istanza di rilascio/integrazione del titolo in sanatoria già in precedenza emesso ”. La stessa parte ricorrente cioè ammette le violazioni commesse nel periodo di riferimento.
E’ poi da condividere quanto osservato dalla difesa comunale nel senso che, nel contesto della richiamata sentenza n. -OMISSIS-, non corrisponde al vero che questo Consiglio di Stato non si sia voluto esprimere sulla domanda risarcitoria avendo precisamente rilevato quanto segue:
“ A monte della quantificazione del pregiudizio economico sofferto, la società, prescindendo dal danno emergente, ha incentrato il danno esclusivamente sul lucro cessante, ossia sul mancato conseguimento del vantaggio economico che – va precisato e sottolineato – sia conseguenza, ex art. 1223 c.c., immediata e diretta della lesione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Nel caso in esame, per provare i danni, la società ha fatto riferimento al tasso di occupazione nella zona delle strutture alberghiere senza considerare che il mancato introito dell’attività alberghiera non è affatto conseguenza immediata e diretta della ritardata esecuzione delle opere edilizie.
La tabella prodotta in giudizio fa riferimento alla gestione alberghiera: ovverosia ad un’attività d’impresa che esorbita dalla lesione della situazione soggettiva dedotta in giudizio incentrata esclusivamente sulla conformità delle opere edilizie al permesso di costruire.
Sicché nel lucro cessante vi rientra esclusivamente il danno conseguente al ritardato avvio dell’attività alberghiera in quanto tale, a prescindere dalla successiva attività alberghiera e dai conseguenti maggiori ricavi connessi alla proficua gestione ricettiva ”.
Da tanto deriva l’infondatezza dei motivi in esame non potendosi configurare la prospettata consistenza soggettiva e oggettiva del danno lamentato, di guisa che la somma determinata dal giudice di prime cure risulta coerente con la sfera del risarcibile.
Risultano così non suffragate dagli atti di causa le affermazioni resa da parte appellante nel senso che risulterebbe “ la spettanza originaria del richiesto titolo – confermata dalle intervenute decisioni del G.A. e dal rilascio del titolo stesso da parte dell’Amministrazione comunale – quanto la destinazione dell’immobile all’esercizio dell’attività ricettiva – evincibile del titolo edilizio all’epoca rilasciato ” (cfr. appello, pagina 4).
Del resto, come oppone parte appellata, la stessa Società, con istanza presentata in data 05.05.-OMISSIS- prot. n° -OMISSIS-, domandava al Comune di -OMISSIS- il rilascio di un titolo edilizio in variante al permesso di costruire del 30/6/-OMISSIS- (v. doc. 78), che veniva emesso in data 04/03/-OMISSIS-.
Le difformità oggetto di tale iniziativa risultano significative e sono così descritte nell’atto richiamato:
“ a. non viene costruita la parte terminale del previsto tunnel e conseguentemente viene prevista la realizzazione di un sistema verde verticale per la parete in vista derivante dalla non realizzazione del tunnel; parete che costitutiva il muro di sostegno della copertura del previsto tunnel; b. non viene realizzata la prevista scala esterna perché contrasterebbe con il percorso definitivo della strada di accesso; la scala con le medesime funzioni (percorso di esodo e di fuga del fabbricato) viene realizzata in modo da arrivare a terra sul parcheggio esterno di proprietà della -OMISSIS-OMISSIS-; c. la realizzazione di lievi modifiche nelle aperture finestrate sui prospetti ovest, nord e sud; d. la modifica dell'assetto interno del fabbricato in termini di numero di camere e unità abitative mediante opere interne senza modificare la sagoma del fabbricato sfruttando gli indici edificatori previsti dal vigente PRGC in termini di Inr (densità fondiaria) e Sur (superficie utile residenziale); e. la realizzazione di una recinzione metallica di h. mt. 1,50 a delimitazione dell'adiacente impianto funiviario; f. la realizzazione di nuovi posti auto coperti e scoperti .”.
Inoltre, come correttamente evidenziato da parte appellata, dalla stessa istanza di permesso di costruire in variante risulta che la struttura non era ancora idonea ad accogliere clientela, in quanto si dichiara che “ è composta allo stato autorizzato di: - n. 10 camere; - n. 3 unità abitative dotate di cucina posto-cottura (A-B-C) nel limite stabilito dall'art 5 della L.R. 33/1984. Nel progetto di variante sono previsti: - 6 alloggi con 13 posti letto (nei limiti consentiti dall’art. 5 della L.R. 33/1984 e s.m.i.) - 4 appartamenti con 20 posti letto - 2 suite con 9 posti letto - 3 junior suite con 7 posti letto” .
Parte appellante evidenzia poi la documentazione relativa al rigetto della richiesta di accesso, ai connessi atti della Procura nonché al ritardo di circa sette mesi nel rilascio del provvedimento finale, ma trattasi di profili della vicenda già presi in considerazione nelle pronunce di questo Consiglio di Stato o comunque non idonee a suffragare un danno risarcibile diverso ed autonomo rispetto a quello già preso in considerazione con la sentenza di prime cure.
Va peraltro ribadito quanto osservato dal T.a.r. con la impugnata pronuncia n.37/-OMISSIS- laddove evidenzia che “ in relazione al comportamento tenuto dal Comune di -OMISSIS- nel lasso di tempo già preso in considerazione nelle su citate pronunce del Consiglio di Stato l’odierna ricorrente ha già ottenuto una definitiva risposta in sede giurisdizionale, dovendo dunque per tale parte ritenersi inammissibile la richiesta avanzata dalla -OMISSIS- in questa sede ” .
Per quanto, infine, riguarda il danno riferibile agli interessi versati sul finanziamento erogato dalla -OMISSIS- per le spese di costruzione, laddove si evidenzia che il relativo contratto “ aveva quale data di decorrenza quella di conclusione dell’attività realizzativa ”, è meritevole di conferma quanto osservato dal giudice di prime cure nel senso che tale danno non costituisce “ conseguenza immediata e diretta all’illegittimo operato dalla P.A. trattandosi di somme il cui pagamento si ricollega in via immediata e diretta alle sole scelte imprenditoriali della parte ricorrente ”. Ne consegue che, come controdedotto da parte appellata, manca il nesso di consequenzialità “ diretta ed immediata ” ex artt. 1123 e 2056 cod. civ. tra il danno lamentato e il provvedimento di cui si assume la lesività (sul tema: Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre -OMISSIS-, n. 10092).
Da quanto complessivamente evidenziato deriva l’infondatezza anche del terzo (ed ultimo) motivo di gravame non sussistendo, per le ragioni anzidette, i presupposti per configurare una diversa ed ulteriore responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione resistente.
17. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
18. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. -OMISSIS-/-OMISSIS-), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo -OMISSIS- 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS- -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del -OMISSIS- -OMISSIS-, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno -OMISSIS-, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto -OMISSIS-, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
AB ER, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
NI TO, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TO | AB ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.