TAR Milano, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 708
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta dei ricorrenti fosse finalizzata all'accertamento di modifiche al confine, aspetto di natura esclusivamente civilistica non di competenza del Comune. Ha inoltre evidenziato che la contestazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere proposta entro le tempistiche stabilite dall'ordinamento e non tramite una richiesta di autotutela tardiva. La condotta dei ricorrenti è stata considerata un abuso dello strumento processuale, poiché hanno chiesto l'intervento comunale per accertare modifiche al confine nonostante fossero stati stipulati accordi transattivi tra le parti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta dei ricorrenti fosse finalizzata all'accertamento di modifiche al confine, aspetto di natura esclusivamente civilistica non di competenza del Comune. Ha inoltre evidenziato che la contestazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere proposta entro le tempistiche stabilite dall'ordinamento e non tramite una richiesta di autotutela tardiva. La condotta dei ricorrenti è stata considerata un abuso dello strumento processuale, poiché hanno chiesto l'intervento comunale per accertare modifiche al confine nonostante fossero stati stipulati accordi transattivi tra le parti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta ingiustizia

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta dei ricorrenti fosse finalizzata all'accertamento di modifiche al confine, aspetto di natura esclusivamente civilistica non di competenza del Comune. Ha inoltre evidenziato che la contestazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere proposta entro le tempistiche stabilite dall'ordinamento e non tramite una richiesta di autotutela tardiva. La condotta dei ricorrenti è stata considerata un abuso dello strumento processuale, poiché hanno chiesto l'intervento comunale per accertare modifiche al confine nonostante fossero stati stipulati accordi transattivi tra le parti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, leale collaborazione e correttezza dell’azione amministrativa

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta dei ricorrenti fosse finalizzata all'accertamento di modifiche al confine, aspetto di natura esclusivamente civilistica non di competenza del Comune. Ha inoltre evidenziato che la contestazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere proposta entro le tempistiche stabilite dall'ordinamento e non tramite una richiesta di autotutela tardiva. La condotta dei ricorrenti è stata considerata un abuso dello strumento processuale, poiché hanno chiesto l'intervento comunale per accertare modifiche al confine nonostante fossero stati stipulati accordi transattivi tra le parti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erronea e carente motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta dei ricorrenti fosse finalizzata all'accertamento di modifiche al confine, aspetto di natura esclusivamente civilistica non di competenza del Comune. Ha inoltre evidenziato che la contestazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere proposta entro le tempistiche stabilite dall'ordinamento e non tramite una richiesta di autotutela tardiva. La condotta dei ricorrenti è stata considerata un abuso dello strumento processuale, poiché hanno chiesto l'intervento comunale per accertare modifiche al confine nonostante fossero stati stipulati accordi transattivi tra le parti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta dei ricorrenti fosse finalizzata all'accertamento di modifiche al confine, aspetto di natura esclusivamente civilistica non di competenza del Comune. Ha inoltre evidenziato che la contestazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere proposta entro le tempistiche stabilite dall'ordinamento e non tramite una richiesta di autotutela tardiva. La condotta dei ricorrenti è stata considerata un abuso dello strumento processuale, poiché hanno chiesto l'intervento comunale per accertare modifiche al confine nonostante fossero stati stipulati accordi transattivi tra le parti.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta dei ricorrenti fosse finalizzata all'accertamento di modifiche al confine, aspetto di natura esclusivamente civilistica non di competenza del Comune. Ha inoltre evidenziato che la contestazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere proposta entro le tempistiche stabilite dall'ordinamento e non tramite una richiesta di autotutela tardiva. La condotta dei ricorrenti è stata considerata un abuso dello strumento processuale, poiché hanno chiesto l'intervento comunale per accertare modifiche al confine nonostante fossero stati stipulati accordi transattivi tra le parti.

  • Rigettato
    Sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta dei ricorrenti fosse finalizzata all'accertamento di modifiche al confine, aspetto di natura esclusivamente civilistica non di competenza del Comune. Ha inoltre evidenziato che la contestazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere proposta entro le tempistiche stabilite dall'ordinamento e non tramite una richiesta di autotutela tardiva. La condotta dei ricorrenti è stata considerata un abuso dello strumento processuale, poiché hanno chiesto l'intervento comunale per accertare modifiche al confine nonostante fossero stati stipulati accordi transattivi tra le parti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990

    Il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione dei motivi ostativi e il provvedimento finale fossero legittimi. Ha specificato che la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non richiede un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che l'amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso. L'amministrazione ha dato atto della partecipazione del privato, non ha condiviso la sua prospettazione e ha assunto la propria determinazione conclusiva, specificando che la regolarizzazione edilizia e catastale non era pregiudiziale alle questioni civilistiche tra le parti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione dei motivi ostativi e il provvedimento finale fossero legittimi. Ha specificato che la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non richiede un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che l'amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso. L'amministrazione ha dato atto della partecipazione del privato, non ha condiviso la sua prospettazione e ha assunto la propria determinazione conclusiva, specificando che la regolarizzazione edilizia e catastale non era pregiudiziale alle questioni civilistiche tra le parti.

  • Rigettato
    Omessa confutazione delle osservazioni

    Il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione dei motivi ostativi e il provvedimento finale fossero legittimi. Ha specificato che la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non richiede un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che l'amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso. L'amministrazione ha dato atto della partecipazione del privato, non ha condiviso la sua prospettazione e ha assunto la propria determinazione conclusiva, specificando che la regolarizzazione edilizia e catastale non era pregiudiziale alle questioni civilistiche tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 708
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 708
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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