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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 144/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Caterina Lazzara Presidente rel. dott. Stefania Rignanese Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice nel procedimento 144-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ITALIA GIOCHI S.R.L. (p. iva: 03335760710), in persona del legale rappresentante amministratore unico Leonardo Cavaliere, con sede legale in Orta VA (FG - 71045) alla via
A. De Gasperi n. 62, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ITALIA GIOCHI S.R.L. (p. iva:
03335760710), con sede legale in Orta VA (FG - 71045) alla via A. De Gasperi n. 62, avente ad oggetto la compravendita e noleggio di materiale audiovisivo, di video giochi, di prodotti hardware e software, di giochi e di articoli da regalo;
la gestione di sale per biliardi o per altri giochi;
la gestione di sale dove sono installati apparecchi e congegni automatici, semi- automatici ed elettronici da intrattenimento e da giochi di abilità.
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale depositato in data
08/10/2024 da parte della ADMIRAL GAMING NETWORK S.R.L;
- verificata la regolarità della notifica nei confronti della società debitrice eseguita in data
05/11/2024 del ricorso e decreto di fissazione d'udienza, nelle forme prescritte dall'art. 40, c. 6
e 7, CCII;
- esaminati gli atti, i documenti e le risultanze delle informative acquisite;
- sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha la sede nel circondario dell'ufficio;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, in quanto:
a) la Italia Giochi S.r.l. non costituendosi nel procedimento non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. La prova della sussistenza dei suddetti requisiti incombe, invero, a norma dell'articolo 121 CCII, sull'imprenditore debitore, chiamato a fornire la prova sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
b) i debiti scaduti e non pagati gravanti sul debitore ricorrente sono superiori all'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (credito del ricorrente per € 466.683,76, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 27150/2016 - reso a definizione del giudizio di opposizione rubricato al n. 78342/2016 di R.G- Tribunale di Roma); informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo per complessivi € 596.546,89; dovendosi considerare, a questo riguardo, il complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria (cfr. Cass. 19/07/2016, n. 14727);
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza. Si osservi, preliminarmente al riguardo, che, secondo la previsione dell'art. 2 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza dell'imprenditore richiesto ai fini della pronunzia di apertura della liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. n. 26131/2022; Cass. n. 7087/2022), e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) e nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali;
che non è ostativa alla dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale né la consistenza del patrimonio immobiliare, riconducibile al debitore, quand'anche l'attivo risulti superiore al passivo, laddove detti beni non abbiano l'attitudine ad essere adoperati per estinguere i debiti tempestivamente e senza compromissione dell'operatività dell'impresa (cfr. Cass. n.
30284/2022); che, analogamente, non è ostativa la sussistenza di crediti verso terzi non di pronta e certa realizzazione;
Alla luce di tali principi, sulla base delle emergenze acquisite, lo stato di insolvenza che conduce alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della odierna debitrice si desume dall'elevato ammontare complessivo del debito verso l'odierna ricorrente unita alla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dall'elevata debitoria verso l'Erario, dalla mancata partecipazione della società convenuta nel presente procedimento, dall'esito negativo delle procedure esecutive attivate dalla ricorrente (un pignoramento mobiliare con esito negativo: “nessuna indicazione relativa alla debitrice, da informazioni assunte in loco la stessa ha cessato l'attività da diverso tempo”, come da verbale del 16/10/2019 in atti;
e un pignoramento presso terzi con dichiarazione del terzo negativa), dalla inesistenza della sede sociale all'indirizzo indicato al registro delle imprese, dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio del 2016) e dal mancato deposito di una situazione patrimoniale aggiornata. Elementi tutti dai quali deve inferirsi che l'odierna resistente non è più in grado di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e di continuare ad operare con profitto sul mercato;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ITALIA GIOCHI S.R.L. (p. iva:
03335760710), in persona del legale rappresentante amministratore unico Leonardo Cavaliere, con sede legale in Orta VA (FG - 71045) alla via A. De Gasperi n. 62; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Lazzara nomina
Curatore la dott.ssa ANNA LISA LEMBO che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati)
(depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
avvisa il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
stabilisce il giorno 10/06/2025 , alle Ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Foggia, così deciso il 26/02/2025, nella camera di consiglio della III sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Caterina Lazzara Presidente rel. dott. Stefania Rignanese Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice nel procedimento 144-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ITALIA GIOCHI S.R.L. (p. iva: 03335760710), in persona del legale rappresentante amministratore unico Leonardo Cavaliere, con sede legale in Orta VA (FG - 71045) alla via
A. De Gasperi n. 62, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ITALIA GIOCHI S.R.L. (p. iva:
03335760710), con sede legale in Orta VA (FG - 71045) alla via A. De Gasperi n. 62, avente ad oggetto la compravendita e noleggio di materiale audiovisivo, di video giochi, di prodotti hardware e software, di giochi e di articoli da regalo;
la gestione di sale per biliardi o per altri giochi;
la gestione di sale dove sono installati apparecchi e congegni automatici, semi- automatici ed elettronici da intrattenimento e da giochi di abilità.
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale depositato in data
08/10/2024 da parte della ADMIRAL GAMING NETWORK S.R.L;
- verificata la regolarità della notifica nei confronti della società debitrice eseguita in data
05/11/2024 del ricorso e decreto di fissazione d'udienza, nelle forme prescritte dall'art. 40, c. 6
e 7, CCII;
- esaminati gli atti, i documenti e le risultanze delle informative acquisite;
- sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha la sede nel circondario dell'ufficio;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, in quanto:
a) la Italia Giochi S.r.l. non costituendosi nel procedimento non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. La prova della sussistenza dei suddetti requisiti incombe, invero, a norma dell'articolo 121 CCII, sull'imprenditore debitore, chiamato a fornire la prova sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
b) i debiti scaduti e non pagati gravanti sul debitore ricorrente sono superiori all'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° comma, CCII (credito del ricorrente per € 466.683,76, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 27150/2016 - reso a definizione del giudizio di opposizione rubricato al n. 78342/2016 di R.G- Tribunale di Roma); informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti ed iscritti a ruolo per complessivi € 596.546,89; dovendosi considerare, a questo riguardo, il complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria (cfr. Cass. 19/07/2016, n. 14727);
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza. Si osservi, preliminarmente al riguardo, che, secondo la previsione dell'art. 2 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza dell'imprenditore richiesto ai fini della pronunzia di apertura della liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. n. 26131/2022; Cass. n. 7087/2022), e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) e nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali;
che non è ostativa alla dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale né la consistenza del patrimonio immobiliare, riconducibile al debitore, quand'anche l'attivo risulti superiore al passivo, laddove detti beni non abbiano l'attitudine ad essere adoperati per estinguere i debiti tempestivamente e senza compromissione dell'operatività dell'impresa (cfr. Cass. n.
30284/2022); che, analogamente, non è ostativa la sussistenza di crediti verso terzi non di pronta e certa realizzazione;
Alla luce di tali principi, sulla base delle emergenze acquisite, lo stato di insolvenza che conduce alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della odierna debitrice si desume dall'elevato ammontare complessivo del debito verso l'odierna ricorrente unita alla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dall'elevata debitoria verso l'Erario, dalla mancata partecipazione della società convenuta nel presente procedimento, dall'esito negativo delle procedure esecutive attivate dalla ricorrente (un pignoramento mobiliare con esito negativo: “nessuna indicazione relativa alla debitrice, da informazioni assunte in loco la stessa ha cessato l'attività da diverso tempo”, come da verbale del 16/10/2019 in atti;
e un pignoramento presso terzi con dichiarazione del terzo negativa), dalla inesistenza della sede sociale all'indirizzo indicato al registro delle imprese, dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio del 2016) e dal mancato deposito di una situazione patrimoniale aggiornata. Elementi tutti dai quali deve inferirsi che l'odierna resistente non è più in grado di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e di continuare ad operare con profitto sul mercato;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ITALIA GIOCHI S.R.L. (p. iva:
03335760710), in persona del legale rappresentante amministratore unico Leonardo Cavaliere, con sede legale in Orta VA (FG - 71045) alla via A. De Gasperi n. 62; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Lazzara nomina
Curatore la dott.ssa ANNA LISA LEMBO che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati)
(depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195, 196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
avvisa il debitore che, a norma dell'art. 198, primo comma, CCII ha l'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
stabilisce il giorno 10/06/2025 , alle Ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente, ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Foggia, così deciso il 26/02/2025, nella camera di consiglio della III sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara