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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/05/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2504/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
E DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2504/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto SEPARAZIONE CONSENSUALE E , Controparte_1
promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
nato ad [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia ALBERTIN del Foro di Padova,
come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, nulla si oppone”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale alle condizioni concordate e riportate nel ricorso. Le parti hanno chiesto, altresì, che, una volta decorso il termine previsto per legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e riportate nel ricorso.
In merito alla situazione economica di ciascun coniuge, emergente dalla documentazione dimessa, la determinazione delle parti può essere condivisa, in quanto risulta equa e non in contrasto con norme imperative.
Sussistono, quindi, i presupposti per la pronuncia di separazione e l'omologa alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 22/02/2025.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
2) omologa la separazione alle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite;
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Verona (Registro Atti di Matrimonio n. 200 - parte I - anno 2012),
2 perché proceda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 05/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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