Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 771/2024 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 771/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 1.11.2024 da:
(C.F. , nato ad [...] il 24 Parte_1 C.F._1
settembre 1978, residente in [...] interno 01, elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ) in Via Giovanni Amendola n. 12 presso lo studio dell'avv. Roberto Fasciani che lo rappresenta e assiste, come da delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.06.1980, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Avezzano (AQ) in Via Vincenzo Falcone n.10, presso lo studio dell'avv. Daniela
D'Angelo che la rappresenta e assiste, come da delega in atti;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Avezzano in Via Roma n.208 interno 01, identificata al C.F. del Comune di Avezzano al Foglio 8 p.lla 1271 Piano T. Zona 1 Cat. A/2
Cl.04 di 5 vani, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a CP_1
nell'interesse del figlio minore , ivi stabilmente convivente,
[...] Persona_1 ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica ovvero anche non decida di dimorare stabilmente altrove. La sig.ra si impegna Controparte_1
a volturare entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso tutte le utenze domestiche ed a comunicare all'amministratore di condominio l'assegnazione della suddetta abitazione in suo favore per ogni incombente ed onere condominale, di cui si farà comunque carico in via esclusiva a partire dal mese di agosto 2024 mentre rimarranno in parti uguali eventuali somme dovute nei periodi precedenti in cui vi era convivenza.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna Persona_1 ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) due giorni a settimana con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali e possibilità di pernottare presso la dimora paterna se richiesto dal figlio e libera facoltà da parte degli stessi di concordare giorni ed orari in relazione alle reciproche esigenze lavorative e di studio, essendo ormai il figlio dotato di buona capacità Persona_1 di discernimento;
a week-end alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera
2 dopo l'orario di cena, quando farà rientro presso la dimora materna e comunque entro le ore
21:00;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito sulla carta Parte_1 Controparte_1
POSTEPAY Evolution n. 5333171101661136 alla stessa intestata, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed in relazione ad esse le parti stabiliscono di volersi conformare a quanto previsto e stabilito nel Protocollo stilato dal Tribunale di Avezzano;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali reciproche condizioni economico/reddituali i coniugi rinunciano al contributo al loro mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
8. La sig.ra percepirà l'assegno unico ed universale per il figlio a carico Controparte_1 nella misura del 100% ed al tal fine la stessa provvederà ad ogni necessario incombente;
il sig. presta sin d'ora la propria autorizzazione a che la sig.ra Parte_1
percepisca integralmente il detto importo, impegnandosi, laddove Controparte_1 necessario, a integrare la documentazione ovvero a prestare la propria fattiva collaborazione per il buon esito dell'istanza.
9. La sig.ra continuerà a percepire integralmente e fino a che ne abbia Controparte_1 diritto l'indennità di frequenza erogata dall'INPS del figlio , Persona_1 impegnandosi a destinarla ai bisogni dello stesso.
10. Le parti danno espressamente atto che nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, le somme percepite dalla sig.ra di cui ai punti 8 e 9 non venissero più percepite Controparte_1
(es. decadenza, insussistenza delle condizioni, revoca, ecc…) l'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio non potrà subire aumenti, in quanto già ritenuto sufficiente e congruamente determinato nella misura attuale.
3 11. cederà a titolo gratuito alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'autoveicolo FIAT PUNTO t.g. DG082HX ed a tal riguardo quest'ultima si farà carico delle spese al 50% per il passaggio di proprietà mentre il restante 50% sarà a carico del Sig. Persona_1
e degli oneri assicurativi provvedendo a stipulare polizza alla stessa intestata entro 10
[...] giorni dal deposito del ricorso.
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio e con gli accordi in questa sede assunti dichiarano di aver definito ogni ulteriore ed eventuale pendenza economica e non economica tra essi esistente o potenziale.”
I coniugi hanno, altresì, chiesto di rimettere la causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Avezzano.
2. Confermare tutte le altre condizioni innanzi elencata da intendersi qui per riprodotte
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 01.11.2024 i coniugi, e , deducendo di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Avezzano (AQ) il giorno 23.08.2013 e che da tale unione è nato un figlio: in data 08.12.2007, hanno adìto congiuntamente Persona_1
l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del'8 gennaio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. In tal sede, la sig.ra ha precisato che l'assegno unico universale erogato dall'INPS per il Controparte_1
figlio e percepito, a far data dal marzo 2024, interamente dalla madre Persona_1 ammonta ad € 341,70. Le parti hanno, inoltre, fornito chiarimenti in merito alla congruità dell'assegno di mantenimento previsto.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
4 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, e non essendo contrarie al superiore interesse del minore, le recepisce così come concordate dalle parti.
3. Quanto alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra nato ad [...]_1
(AQ) il 24 settembre 1978 e , nata a [...] il Controparte_1
02.06.1980, come sopra meglio generalizzati.
OMOLOGA le condizioni relative
-al collocamento e all'assegnazione della casa familiare:
“2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Avezzano in Via Roma n.208 interno 01, identificata al C.F. del Comune di Avezzano al Foglio 8 p.lla 1271 Piano T. Zona 1 Cat. A/2
Cl.04 di 5 vani, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a CP_1
nell'interesse del figlio minore , ivi stabilmente convivente,
[...] Persona_1
5 ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica ovvero anche non decida di dimorare stabilmente altrove. “
-all'affidamento del figlio minore:
“3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.”
-al diritto di visita paterno:
“4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna Persona_1 ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) due giorni a settimana con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali e possibilità di pernottare presso la dimora paterna se richiesto dal figlio e libera facoltà da parte degli stessi di concordare giorni ed orari in relazione alle reciproche esigenze lavorative e di studio, essendo ormai il figlio dotato di buona capacità Persona_1 di discernimento;
a week-end alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando farà rientro presso la dimora materna e comunque entro le ore
21:00;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.”
-al contributo di mantenimento nei confronti del figlio minore:
“5. verserà a tramite accredito sulla carta Parte_1 Controparte_1
POSTEPAY Evolution n. 5333171101661136 alla stessa intestata, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed in relazione ad esse le parti stabiliscono di volersi conformare a quanto previsto e stabilito nel Protocollo stilato dal Tribunale di Avezzano;
6 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali reciproche condizioni economico/reddituali i coniugi rinunciano al contributo al loro mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
8. La sig.ra percepirà l'assegno unico ed universale per il figlio a carico Controparte_1 nella misura del 100% ed al tal fine la stessa provvederà ad ogni necessario incombente;
il sig. presta sin d'ora la propria autorizzazione a che la sig.ra Parte_1
percepisca integralmente il detto importo, impegnandosi, laddove Controparte_1 necessario, a integrare la documentazione ovvero a prestare la propria fattiva collaborazione per il buon esito dell'istanza.
9. La sig.ra continuerà a percepire integralmente e fino a che ne abbia Controparte_1 diritto l'indennità di frequenza erogata dall'INPS del figlio , Persona_1 impegnandosi a destinarla ai bisogni dello stesso.
10. Le parti danno espressamente atto che nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, le somme percepite dalla sig.ra di cui ai punti 8 e 9 non venissero più percepite Controparte_1
(es. decadenza, insussistenza delle condizioni, revoca, ecc…) l'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio non potrà subire aumenti, in quanto già ritenuto sufficiente e congruamente determinato nella misura attuale.“
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Avezzano (AQ) nell'atto numero 30, parte I, anno 2013.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Leopoldo Sciarrillo dott.ssa Francesca Greco
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