CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 882/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1280/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1602/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 05/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX07LA00518 RITENUTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/12/2021 s.r.l. Ricorrente_1 (esercente attività di stabilimenti balneari) chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX07LA00518 notificato in data 18/5/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 3.660,56 a titolo di omesso versamento di ritenute irpef operate sui dividendi attribuiti ai soci per un ammontare di € 1.132,00, in conseguenza di presupposto accertamento, definitivo a seguito di mediazione, mediante il quale erano stati contestati maggiori redditi e conseguente maggiore ripartizione di utili ai soci.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1602/22 del 5/7/2022 mediante la quale si reputavano infondate tutte le eccezioni formali proposte (difetto di delega, decadenza).
Avverso la sentenza proponeva appello s.r.l. Ricorrente_1, riproponendo pedissequamente le medesime eccezioni di cui al ricorso introduttivo, salvo quella di decadenza.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate ribadendo sussistenza di delega e insussistenza della decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello sarebbe inammissibile per difetto di specifici motivi. Invero, ai sensi dell'art. 53 d.Lv. 546/92 «il ricorso in appello contiene…l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati…». Nella specie l'appellante si limita a riproporre le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo, motivatamente respinte con la sentenza impugnata;
l'atto, pertanto, non è idoneo a soddisfare il requisito della specifica indicazione dei motivi di impugnazione, requisito che può essere soddisfatto non solo mediante una specifica censura del singolo punto della sentenza, ma nella puntuale enunciazione delle ragioni per le quali il punto della sentenza contestato sarebbe erroneo.
In ogni caso l'appello è del tutto privo di qualsiasi fondamento.
Infondata è l'eccezione di difetto di delega. L'avviso risulta sottoscritto dal capo team “su delega della direttrice provinciale”. L'allegazione della delega all'avviso di accertamento non è prevista da alcuna norma, né tanto meno essa rappresenta una condizione di validità dell'atto; sicchè, per un verso, l'ufficio non era tenuto ad allegare tale delega;
per altro verso la mancata allegazione della delega non inficia in alcun modo la validità dell'atto.
Deve poi osservarsi che l'avviso di accertamento costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'attestazione della esistenza della delega, contenuta nell'avviso, costituisce affermazione vera fino a querela di falso: ove il ricorrente assuma l'inesistenza della delega è onerato a dimostrare l'assunto, o, quanto meno,
a dimostrare di essersi attivato per acquisire la relativa prova. Abnorme ed in contrasto con le più elementari regole processuali e norme di diritto pubblico appare la pretesa che l'Amministrazione giustifichi e dimostri l'esistenza della delega di firma a fronte di qualsivoglia eccezione generica ed esplorativa.
In ogni caso l'Amministrazione ha documentato, sin dal giudizio di primo grado, l'atto di conferimento di delega di firma.
Infine, e comunque, deve osservarsi che il funzionario istituzionalmente competente può delegare ad altro funzionario la mera firma dell'avviso di accertamento senza che ciò comporti delega di funzioni in senso tecnico, dal momento che l'atto firmato dal delegato resta imputabile all'organo delegante;
discende che l'attuazione della delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa o di particolari formalità, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa, senza necessità di specificare il nominativo del delegato e, tanto meno, le ragioni della delega o la sua durata (cfr. Cass. tr. 24/2/2021, 4985; Cass. 5/2/2024, 3292). Nessuna verifica circa la qualifica del firmatario, l'assunzione, la posizione giuridica, la titolarità di diploma o laurea, è dovuta.
Nessun difetto di motivazione è ravvisabile, dal momento che l'atto specifica puntualmente le ragioni della pretesa, richiamando, peraltro, un processo verbale redatto dall'Agenzia delle Dogane noto alla appellante in quanto notificatole, oltre che redatto in contraddittorio ed un avviso di accertamento presupposto, n.
TYX03LA00295/2020 già notificato (tanto da essere stato oggetto di reclamo definito in sede di mdeiazione)
e, comunque, allegato all'avviso oggi impugnato.
Infatti, come peraltro ribadito puntualmente nella sentenza appellata, l'accertamento scaturisce da accesso eseguito da personale dell'Agenzia delle Dogane che rilevava, tra l'altro, una serie di irregolarità contabili, una dichiarazione per l'anno 2015 incompleta, la mancata redazione del bilancio. Né sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati. Invero, è noto che nel regime introdotto dall'art. 7 l. 212/2000 e dall'art. 1
D.Lv. 32/2001, in caso di motivazione per relationem, l'onere di allegazione dei documenti cui si fa riferimento
è assolto anche quando il provvedimento riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato, oppure quando l'atto richiamato sia già conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notificazione o pubblicazione (cfr. Cass. 25/7/2012, 13110; Cass. SS.UU. 14/5/2010, 11722).
Pretestuose ed infondate sono le generiche eccezioni di merito. Infatti, come emerge chiaramente dall'avviso,
e come specificato in sentenza, questo non costituisce autonomo atto di accertamento, traendo il suo fondamento da precedente accertamento n. TYX03LA00295 divenuto definitivo. In particolare, mediante tale atto si contestava i maggiori redditi accertati nei confronti della società. Divenuto definitivo tale atto, dunque incontestabile l'accertamento del maggiore reddito e la conseguente distribuzione dei corrispondenti utili ai soci in ragione delle rispettive quote, l'Amministrazione, con l'atto impugnato si è limitata a recuperare le ritenute sugli utili ripartiti. Infatti, ai sensi dell'art. 2 c. 6dl 138/2011 e degli artt. 3 e 4 c. 11 dl 661/2014, « le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento». L'esistenza di maggiori utili non dichiarati e la distribuzione ai soci è circostanza non pù contestabile, derivando da accertamento ormai definitivo (circostanza non contestata dall'appellante) in conseguenza di mediazione sottoscritta presso l'Ufficio.
Come detto l'accertamento del maggiore reddito e la distribuzione di esso ai soci deve ritenersi circostanza incontestabile. In ogni caso deve evidenziarsi che, in ipotesi di società di capitali, pur non sussistendo – diversamente da quanto previsto per le società di persone – una presunzione legale di distribuzione dell'utile ai soci, l'appartenenza della stessa ad una stretta cerchia familiare o a una ristretta cerchia di soci (come nel caso di specie: tre soci legati da vincoli familiari), può costituire, sul piano degli indizi, elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili in questione (cfr. Cass. tr., 3/3/2000, 2390; Cass. 4459/2017), senza che ciò contrasti con la disciplina di cui all'art. 7 c.
5-bis d.lv. 546/92, atteso che l'esistenza di una ristretta base societaria costituisce, di per sé, indizio grave di cointeressenza tra soci e società, presentandosi, come tale, quale elemento di prova (cfr. Cass. 18781/2024). Consegue che nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria è legittima la presunzione (quale prova deduttiva, derivante da indizi gravi ed univoci) di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, dal momento che la ristrettezza della base sociale implica di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio, oltre a costituire univoco indizio della natura surrettizia della struttura societaria, posta in essere al solo scopo di creare uno schermo tra le attività individuali e la persona fisica. Salva, comunque, la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nemmeno la eventuale mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. tr., 22/4/2009, 9519; Cass. VI,
18/11/2014, 24572; Cass. 30/1/2024, 2752; Cass. 18781/24). Una simile presunzione non costituisce disapplicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (specificamente richiamato in sede tributaria dall'art. 7 comma 5-bis d.Lv. 546/92) della ripartizione dell'onere della prova: invero è nel rapporto tra normalità ed anormalità, tra regola ed eccezione, che si rinviene il criterio teorico pratico della ripartizione dell'onere della prova, il quale non costituisce un istituto giuridico in sè concluso, ma un modo di osservare l'esperienza giuridica. Col risultato non già di invertire l'onere della prova, ma di distribuirlo in senso conforme alla realtà dell'esperienza positiva (cfr. Cass., SS.UU. 16/07/2008, 19499). In tal senso la presunzione di distribuzione non è altro che la rappresentazione di una condizione di normalità del tutto tipico, idoneo, pertanto, a fornire prova del fatto secondo i principi generali e ad elevarsi, nella normalità e tipicità ad una sorta di regola di giudizio.
Nel caso in esame l'assunto appare ulteriormente confermato dalla circostanza che gli utili extracontabili non sono stati rinvenuti nella disponibilità della società in termini di accantonamento o di reinvestimento, e che la società non avrebbe redatto il bilancio, con la conseguenza che gli stessi non possono che essere stati sottratti alla società e ripartiti tra i soci. Valutazione tanto più avvalorata dalla modestia del capitale sociale, circostanza indicativa di un più pregnante coinvolgimento dei soci nella gestione del patrimonio della società.
Del tutto generica e, come tale inammissibile, oltre che infondata è l'eccezione circa l'entità delle sanzioni, le quali appaiono correttamente applicate in relazione alla violazione. Del resto l'appellante non enuncia un diverso criterio di applicazione delle sanzioni. Quanto alla applicabilità delle sanzioni, va evidenziato che l'appellante pare confondere la nozione di buona fede: è evidente che, il fatto che la ricostruzione del maggiore reddito derivi da metodi in tutto o in parte induttivi, non determina buona fede nell'omesso versamento dell'imposta.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della natura palesemente infondata dell'appello, vanno liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile e, comunque, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1280/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1602/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 05/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX07LA00518 RITENUTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/12/2021 s.r.l. Ricorrente_1 (esercente attività di stabilimenti balneari) chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX07LA00518 notificato in data 18/5/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 3.660,56 a titolo di omesso versamento di ritenute irpef operate sui dividendi attribuiti ai soci per un ammontare di € 1.132,00, in conseguenza di presupposto accertamento, definitivo a seguito di mediazione, mediante il quale erano stati contestati maggiori redditi e conseguente maggiore ripartizione di utili ai soci.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1602/22 del 5/7/2022 mediante la quale si reputavano infondate tutte le eccezioni formali proposte (difetto di delega, decadenza).
Avverso la sentenza proponeva appello s.r.l. Ricorrente_1, riproponendo pedissequamente le medesime eccezioni di cui al ricorso introduttivo, salvo quella di decadenza.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate ribadendo sussistenza di delega e insussistenza della decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello sarebbe inammissibile per difetto di specifici motivi. Invero, ai sensi dell'art. 53 d.Lv. 546/92 «il ricorso in appello contiene…l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati…». Nella specie l'appellante si limita a riproporre le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo, motivatamente respinte con la sentenza impugnata;
l'atto, pertanto, non è idoneo a soddisfare il requisito della specifica indicazione dei motivi di impugnazione, requisito che può essere soddisfatto non solo mediante una specifica censura del singolo punto della sentenza, ma nella puntuale enunciazione delle ragioni per le quali il punto della sentenza contestato sarebbe erroneo.
In ogni caso l'appello è del tutto privo di qualsiasi fondamento.
Infondata è l'eccezione di difetto di delega. L'avviso risulta sottoscritto dal capo team “su delega della direttrice provinciale”. L'allegazione della delega all'avviso di accertamento non è prevista da alcuna norma, né tanto meno essa rappresenta una condizione di validità dell'atto; sicchè, per un verso, l'ufficio non era tenuto ad allegare tale delega;
per altro verso la mancata allegazione della delega non inficia in alcun modo la validità dell'atto.
Deve poi osservarsi che l'avviso di accertamento costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'attestazione della esistenza della delega, contenuta nell'avviso, costituisce affermazione vera fino a querela di falso: ove il ricorrente assuma l'inesistenza della delega è onerato a dimostrare l'assunto, o, quanto meno,
a dimostrare di essersi attivato per acquisire la relativa prova. Abnorme ed in contrasto con le più elementari regole processuali e norme di diritto pubblico appare la pretesa che l'Amministrazione giustifichi e dimostri l'esistenza della delega di firma a fronte di qualsivoglia eccezione generica ed esplorativa.
In ogni caso l'Amministrazione ha documentato, sin dal giudizio di primo grado, l'atto di conferimento di delega di firma.
Infine, e comunque, deve osservarsi che il funzionario istituzionalmente competente può delegare ad altro funzionario la mera firma dell'avviso di accertamento senza che ciò comporti delega di funzioni in senso tecnico, dal momento che l'atto firmato dal delegato resta imputabile all'organo delegante;
discende che l'attuazione della delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa o di particolari formalità, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa, senza necessità di specificare il nominativo del delegato e, tanto meno, le ragioni della delega o la sua durata (cfr. Cass. tr. 24/2/2021, 4985; Cass. 5/2/2024, 3292). Nessuna verifica circa la qualifica del firmatario, l'assunzione, la posizione giuridica, la titolarità di diploma o laurea, è dovuta.
Nessun difetto di motivazione è ravvisabile, dal momento che l'atto specifica puntualmente le ragioni della pretesa, richiamando, peraltro, un processo verbale redatto dall'Agenzia delle Dogane noto alla appellante in quanto notificatole, oltre che redatto in contraddittorio ed un avviso di accertamento presupposto, n.
TYX03LA00295/2020 già notificato (tanto da essere stato oggetto di reclamo definito in sede di mdeiazione)
e, comunque, allegato all'avviso oggi impugnato.
Infatti, come peraltro ribadito puntualmente nella sentenza appellata, l'accertamento scaturisce da accesso eseguito da personale dell'Agenzia delle Dogane che rilevava, tra l'altro, una serie di irregolarità contabili, una dichiarazione per l'anno 2015 incompleta, la mancata redazione del bilancio. Né sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati. Invero, è noto che nel regime introdotto dall'art. 7 l. 212/2000 e dall'art. 1
D.Lv. 32/2001, in caso di motivazione per relationem, l'onere di allegazione dei documenti cui si fa riferimento
è assolto anche quando il provvedimento riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato, oppure quando l'atto richiamato sia già conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notificazione o pubblicazione (cfr. Cass. 25/7/2012, 13110; Cass. SS.UU. 14/5/2010, 11722).
Pretestuose ed infondate sono le generiche eccezioni di merito. Infatti, come emerge chiaramente dall'avviso,
e come specificato in sentenza, questo non costituisce autonomo atto di accertamento, traendo il suo fondamento da precedente accertamento n. TYX03LA00295 divenuto definitivo. In particolare, mediante tale atto si contestava i maggiori redditi accertati nei confronti della società. Divenuto definitivo tale atto, dunque incontestabile l'accertamento del maggiore reddito e la conseguente distribuzione dei corrispondenti utili ai soci in ragione delle rispettive quote, l'Amministrazione, con l'atto impugnato si è limitata a recuperare le ritenute sugli utili ripartiti. Infatti, ai sensi dell'art. 2 c. 6dl 138/2011 e degli artt. 3 e 4 c. 11 dl 661/2014, « le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento». L'esistenza di maggiori utili non dichiarati e la distribuzione ai soci è circostanza non pù contestabile, derivando da accertamento ormai definitivo (circostanza non contestata dall'appellante) in conseguenza di mediazione sottoscritta presso l'Ufficio.
Come detto l'accertamento del maggiore reddito e la distribuzione di esso ai soci deve ritenersi circostanza incontestabile. In ogni caso deve evidenziarsi che, in ipotesi di società di capitali, pur non sussistendo – diversamente da quanto previsto per le società di persone – una presunzione legale di distribuzione dell'utile ai soci, l'appartenenza della stessa ad una stretta cerchia familiare o a una ristretta cerchia di soci (come nel caso di specie: tre soci legati da vincoli familiari), può costituire, sul piano degli indizi, elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili in questione (cfr. Cass. tr., 3/3/2000, 2390; Cass. 4459/2017), senza che ciò contrasti con la disciplina di cui all'art. 7 c.
5-bis d.lv. 546/92, atteso che l'esistenza di una ristretta base societaria costituisce, di per sé, indizio grave di cointeressenza tra soci e società, presentandosi, come tale, quale elemento di prova (cfr. Cass. 18781/2024). Consegue che nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria è legittima la presunzione (quale prova deduttiva, derivante da indizi gravi ed univoci) di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, dal momento che la ristrettezza della base sociale implica di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio, oltre a costituire univoco indizio della natura surrettizia della struttura societaria, posta in essere al solo scopo di creare uno schermo tra le attività individuali e la persona fisica. Salva, comunque, la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nemmeno la eventuale mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. tr., 22/4/2009, 9519; Cass. VI,
18/11/2014, 24572; Cass. 30/1/2024, 2752; Cass. 18781/24). Una simile presunzione non costituisce disapplicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (specificamente richiamato in sede tributaria dall'art. 7 comma 5-bis d.Lv. 546/92) della ripartizione dell'onere della prova: invero è nel rapporto tra normalità ed anormalità, tra regola ed eccezione, che si rinviene il criterio teorico pratico della ripartizione dell'onere della prova, il quale non costituisce un istituto giuridico in sè concluso, ma un modo di osservare l'esperienza giuridica. Col risultato non già di invertire l'onere della prova, ma di distribuirlo in senso conforme alla realtà dell'esperienza positiva (cfr. Cass., SS.UU. 16/07/2008, 19499). In tal senso la presunzione di distribuzione non è altro che la rappresentazione di una condizione di normalità del tutto tipico, idoneo, pertanto, a fornire prova del fatto secondo i principi generali e ad elevarsi, nella normalità e tipicità ad una sorta di regola di giudizio.
Nel caso in esame l'assunto appare ulteriormente confermato dalla circostanza che gli utili extracontabili non sono stati rinvenuti nella disponibilità della società in termini di accantonamento o di reinvestimento, e che la società non avrebbe redatto il bilancio, con la conseguenza che gli stessi non possono che essere stati sottratti alla società e ripartiti tra i soci. Valutazione tanto più avvalorata dalla modestia del capitale sociale, circostanza indicativa di un più pregnante coinvolgimento dei soci nella gestione del patrimonio della società.
Del tutto generica e, come tale inammissibile, oltre che infondata è l'eccezione circa l'entità delle sanzioni, le quali appaiono correttamente applicate in relazione alla violazione. Del resto l'appellante non enuncia un diverso criterio di applicazione delle sanzioni. Quanto alla applicabilità delle sanzioni, va evidenziato che l'appellante pare confondere la nozione di buona fede: è evidente che, il fatto che la ricostruzione del maggiore reddito derivi da metodi in tutto o in parte induttivi, non determina buona fede nell'omesso versamento dell'imposta.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della natura palesemente infondata dell'appello, vanno liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile e, comunque, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.