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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 474/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7110/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso simonafrancescamauro@pec.giuffre.it contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributariocs.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00326094 81 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 034 2024 00326094 81 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata il 23 luglio 2024, per il pagamento della somma totale di euro 246,89, in conseguenza del mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021, per l'autoveicolo Targa_1.
La ricorrente ha rilevato il mancato invio di avviso di accertamento o di altro atto propedeutico e ha chiesto che la cartella impugnata sia annullata o, in subordine, che sia disposto il pagamento della sola sorte capitale, essendo non dovuti interessi, sanzioni e oneri accessori, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo parte ricorrente ha rilevato che la cartella impugnata, relativa al pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021, è stata emessa pur non essendo stata essa proceduta da avviso di accertamento, da avviso bonario o da altro atto.
Il motivo è infondato.
La Regione, infatti, può procedere direttamente mediante iscrizione a ruolo, con conseguente emissione della cartella di pagamento, senza necessità che essa sia preceduta da avviso di accertamento, tanto per il tributo quanto per interessi e sanzioni, in forza delle previsioni dell'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2023, 56
(1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione), nonché dell'art. 17, coma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le incertezze che hanno caratterizzato la materia, nonché il carattere recente delle norme regionali che hanno innovato il precedente sistema, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Spese compensate
Il Giudice Monocratico
VA IA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7110/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso simonafrancescamauro@pec.giuffre.it contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributariocs.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00326094 81 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 034 2024 00326094 81 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata il 23 luglio 2024, per il pagamento della somma totale di euro 246,89, in conseguenza del mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021, per l'autoveicolo Targa_1.
La ricorrente ha rilevato il mancato invio di avviso di accertamento o di altro atto propedeutico e ha chiesto che la cartella impugnata sia annullata o, in subordine, che sia disposto il pagamento della sola sorte capitale, essendo non dovuti interessi, sanzioni e oneri accessori, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo parte ricorrente ha rilevato che la cartella impugnata, relativa al pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021, è stata emessa pur non essendo stata essa proceduta da avviso di accertamento, da avviso bonario o da altro atto.
Il motivo è infondato.
La Regione, infatti, può procedere direttamente mediante iscrizione a ruolo, con conseguente emissione della cartella di pagamento, senza necessità che essa sia preceduta da avviso di accertamento, tanto per il tributo quanto per interessi e sanzioni, in forza delle previsioni dell'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2023, 56
(1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione), nonché dell'art. 17, coma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le incertezze che hanno caratterizzato la materia, nonché il carattere recente delle norme regionali che hanno innovato il precedente sistema, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Spese compensate
Il Giudice Monocratico
VA IA