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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3854/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del NO - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20251013800094088 CONTR. BONIFICA 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 29 luglio 2025 al Consorzio di Bonifica del NO (di seguito per brevità semplicemente “Consorzio”) ed alla società GEFIL S.p.A., il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di pagamento n.20251013800094088 asseritamente notificato in data 09/06/2025 avente per oggetto il contributo al Consorzio per la bonifica di terrenti per l'anno 2024 di complessivi €.400,90.
Eccepisce il ricorrente:
1) nullità ed illegittimità dell'opposto avviso di pagamento, a seguito della totale omessa realizzazione di intervento periodico anno/2024 di bonifica e manutenzione sui canali o aste di esclusiva gestione e competenza del Consorzio Generale di Bonifica:
2) violazione e falsa applicazione della legge regionale n°4/2003, violazione e falsa applicazione dello stesso piano di classifica nonché della violazione e falsa applicazione dell'art.11 del r.d. n°215/1933 per violazione degli obblighi del Consorzio di bonifica relativamente alla bonifica e manutenzione dei canali (o aste) di sua esclusiva competenza;
3) illegittimità e nullità dell'opposto avviso di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'artt.2 e 6 della Legge Regionale N°4 del 25/02/2003, violazione del Piano di Classifica per mancata approvazione ed adozione del Piano Generale di Bonifica, Atto successivo all'approvazione del Piano di Classifica;
4) illegittimità e nullità dell'opposto accertamento per violazione dell'Art.52 c.5 del D.Lgs. N.175/2024 (che ha sostituito l'Art. 7 c.5 del D.Lgs. n.546/92) “Assenza della prova della fondatezza dell'Atto Impositivo,
Assenza delle ragioni su cui si dovrebbe fondare la pretesa Impositiva;
”
5) Illegittimità e nullità dell'opposto avviso di pagamento per violazione dello stesso Piano di Classifica a seguito di assenza di attuali opere di bonifica che risalgono agli Anni/1980, con un Piano di Bonifica del
1989 risalente a 33 anni fa
6) Illegittimità e la nullità del diritto alla riscossione dell'avviso di pagamento per violazione e omessa applicazione degli Art. 11 del R.D. N°215/1933 che prevede obbligatoriamente la individuazione di un vantaggio diretto e specifico.
A sostegno di quanto dedotto il ricorrente deposita ampia documentazione tra cui una consulenza tecnica. Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 23 settembre 2025.
In data 09 ottobre 2025 si costituisce in giudizio La società GEFIL S.p.A. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva. Eccepisce inoltre l'infondatezza del ricorso replicando alle eccezioni sollevate dalla Parte ricorrente eccependo l'irrilevanza della consulenza tecnica di parte ricorrente.
Eccepisce infine l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art.21 del D.Lgs n.546/92.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
In data 10 dicembre 2025 si costituisce in giudizio il Consorzio replicando alle eccezioni sollevate dalla Parte ricorrente precisando che per altra annualità, tra le stesse Parti e per i medesimi motivi, vi è una pronuncia favorevole al Consorzio.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 21 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di esaminare le eccezioni sollevate dalle parti seguendo un ordine logico tenendo conto prima delle questioni pregiudiziali in luogo di seguire l'ordine delle eccezioni sollevate dalle parti.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno difatti statuito che “…vi è dunque un preciso obbligo di legge di decidere prima (“gradatamente”) le questioni pregiudiziali (logiche o tecniche) e poi
(“quindi”) il merito (…) …l'art. 279 c.p.c., comma 2, e art. 187 c.p.c., commi 2 e 3, indicano quale sia la progressione naturale che il giudice deve seguire nel decidere le questioni, nella quale quelle di merito vengono sempre dopo quelle attinenti alla giurisdizione” (Cass. SS.UU. n.24883/2008).
Viene quindi esaminata prima la questione inerente l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art.21 del D.Lgs n.546/92.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Difatti dall'esame della produzione allegata non si evince la data di notifica dell'avviso di pagamento e quindi non vi è prova della tempestività del ricorso. Invero la data di notifica dell'avviso di pagamento viene solo enunciata nel ricorso ed indicata nel giorno 09 giugno 2025. Su punto occorre osservare che dopo l'ultima pagina dell'atto impugnato è allegata l'immagine di una busta sulla quale, a mano, è scritto “NOT. 09/06/2025” assolutamente privo di qualsiasi attendibilità
A tal riguardo granitica giurisprudenza ritiene che sia onere del ricorrente provare il rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art.21 del D.Lgs n.546/92 ovvero la tempestività della proposizione del ricorso il quale, invece, non ha neanche replicato all'eccezione sollevata dalla resistente GEFIL S.p.A..
In particolare osserva codesta Corte che la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario appare ben convincente, ha precisato che “secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass., sez. un., 5/ 04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).
Inoltre si osserva che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. 27 /04/2010, n. 10062; Cass. 13/07/2012, n. 11928; Cass. 23/05/2014, n. 11453).
Come precisato da questa Corte (Cass., ord., 18/11/2019, n. 29803), la tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, paragrafo 1, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21/ 07/2016, n. 15019). Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui "Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 cpc., di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono... essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (v. Cass., ord., n. 29803/2019, già richiamata)” (Cass. n.7356/2022).
Tale orientamento si colloca nello stesso solco di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.23060/2019 che ha così disposto: “va premesso che l'art. 21, comma 1, d. Igs, 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21 d. Igs. 546/92. In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado”.
Come detto, questa Corte ritiene di condividere pienamente l'orientamento espresso nelle citate pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.150,00 oltre accessori di legge, se spettanti, nei confronti sia della società GEFIL S.p.A. che nei confronti del Consorzio di Bonifica del NO. Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 21 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3854/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del NO - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20251013800094088 CONTR. BONIFICA 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 29 luglio 2025 al Consorzio di Bonifica del NO (di seguito per brevità semplicemente “Consorzio”) ed alla società GEFIL S.p.A., il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di pagamento n.20251013800094088 asseritamente notificato in data 09/06/2025 avente per oggetto il contributo al Consorzio per la bonifica di terrenti per l'anno 2024 di complessivi €.400,90.
Eccepisce il ricorrente:
1) nullità ed illegittimità dell'opposto avviso di pagamento, a seguito della totale omessa realizzazione di intervento periodico anno/2024 di bonifica e manutenzione sui canali o aste di esclusiva gestione e competenza del Consorzio Generale di Bonifica:
2) violazione e falsa applicazione della legge regionale n°4/2003, violazione e falsa applicazione dello stesso piano di classifica nonché della violazione e falsa applicazione dell'art.11 del r.d. n°215/1933 per violazione degli obblighi del Consorzio di bonifica relativamente alla bonifica e manutenzione dei canali (o aste) di sua esclusiva competenza;
3) illegittimità e nullità dell'opposto avviso di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'artt.2 e 6 della Legge Regionale N°4 del 25/02/2003, violazione del Piano di Classifica per mancata approvazione ed adozione del Piano Generale di Bonifica, Atto successivo all'approvazione del Piano di Classifica;
4) illegittimità e nullità dell'opposto accertamento per violazione dell'Art.52 c.5 del D.Lgs. N.175/2024 (che ha sostituito l'Art. 7 c.5 del D.Lgs. n.546/92) “Assenza della prova della fondatezza dell'Atto Impositivo,
Assenza delle ragioni su cui si dovrebbe fondare la pretesa Impositiva;
”
5) Illegittimità e nullità dell'opposto avviso di pagamento per violazione dello stesso Piano di Classifica a seguito di assenza di attuali opere di bonifica che risalgono agli Anni/1980, con un Piano di Bonifica del
1989 risalente a 33 anni fa
6) Illegittimità e la nullità del diritto alla riscossione dell'avviso di pagamento per violazione e omessa applicazione degli Art. 11 del R.D. N°215/1933 che prevede obbligatoriamente la individuazione di un vantaggio diretto e specifico.
A sostegno di quanto dedotto il ricorrente deposita ampia documentazione tra cui una consulenza tecnica. Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 23 settembre 2025.
In data 09 ottobre 2025 si costituisce in giudizio La società GEFIL S.p.A. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva. Eccepisce inoltre l'infondatezza del ricorso replicando alle eccezioni sollevate dalla Parte ricorrente eccependo l'irrilevanza della consulenza tecnica di parte ricorrente.
Eccepisce infine l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art.21 del D.Lgs n.546/92.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
In data 10 dicembre 2025 si costituisce in giudizio il Consorzio replicando alle eccezioni sollevate dalla Parte ricorrente precisando che per altra annualità, tra le stesse Parti e per i medesimi motivi, vi è una pronuncia favorevole al Consorzio.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 21 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di esaminare le eccezioni sollevate dalle parti seguendo un ordine logico tenendo conto prima delle questioni pregiudiziali in luogo di seguire l'ordine delle eccezioni sollevate dalle parti.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno difatti statuito che “…vi è dunque un preciso obbligo di legge di decidere prima (“gradatamente”) le questioni pregiudiziali (logiche o tecniche) e poi
(“quindi”) il merito (…) …l'art. 279 c.p.c., comma 2, e art. 187 c.p.c., commi 2 e 3, indicano quale sia la progressione naturale che il giudice deve seguire nel decidere le questioni, nella quale quelle di merito vengono sempre dopo quelle attinenti alla giurisdizione” (Cass. SS.UU. n.24883/2008).
Viene quindi esaminata prima la questione inerente l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art.21 del D.Lgs n.546/92.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Difatti dall'esame della produzione allegata non si evince la data di notifica dell'avviso di pagamento e quindi non vi è prova della tempestività del ricorso. Invero la data di notifica dell'avviso di pagamento viene solo enunciata nel ricorso ed indicata nel giorno 09 giugno 2025. Su punto occorre osservare che dopo l'ultima pagina dell'atto impugnato è allegata l'immagine di una busta sulla quale, a mano, è scritto “NOT. 09/06/2025” assolutamente privo di qualsiasi attendibilità
A tal riguardo granitica giurisprudenza ritiene che sia onere del ricorrente provare il rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art.21 del D.Lgs n.546/92 ovvero la tempestività della proposizione del ricorso il quale, invece, non ha neanche replicato all'eccezione sollevata dalla resistente GEFIL S.p.A..
In particolare osserva codesta Corte che la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario appare ben convincente, ha precisato che “secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass., sez. un., 5/ 04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).
Inoltre si osserva che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. 27 /04/2010, n. 10062; Cass. 13/07/2012, n. 11928; Cass. 23/05/2014, n. 11453).
Come precisato da questa Corte (Cass., ord., 18/11/2019, n. 29803), la tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, paragrafo 1, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21/ 07/2016, n. 15019). Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui "Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 cpc., di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono... essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (v. Cass., ord., n. 29803/2019, già richiamata)” (Cass. n.7356/2022).
Tale orientamento si colloca nello stesso solco di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.23060/2019 che ha così disposto: “va premesso che l'art. 21, comma 1, d. Igs, 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21 d. Igs. 546/92. In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado”.
Come detto, questa Corte ritiene di condividere pienamente l'orientamento espresso nelle citate pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.150,00 oltre accessori di legge, se spettanti, nei confronti sia della società GEFIL S.p.A. che nei confronti del Consorzio di Bonifica del NO. Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 21 gennaio 2026.
Il giudice