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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/12/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 513/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 513 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8/10/2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Monterisi Angela presso il cui studio, sito in Parte_1
Bisceglie alla via Montecucco n. 12, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Gianvito presso il cui Controparte_1 studio, sito in Laterza alla via Roma n. 190, elettivamente domicilia;
RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 14/05/2011 (reg. atto n. 22; parte II;
serie A;
anno 2011) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 27/3/2025. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 1195/2019 del 1/3/2019 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore Francesco, nato il [...], non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario, ai sensi dell'art. 473 bis, 4 c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bisceglie il 14/05/2011 tra e , alle condizioni indicate in ricorso Parte_1 Controparte_1 che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 22; parte II;
serie A;
anno 2011). Così deciso in Trani, il 25/11/2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 513 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8/10/2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Monterisi Angela presso il cui studio, sito in Parte_1
Bisceglie alla via Montecucco n. 12, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Gianvito presso il cui Controparte_1 studio, sito in Laterza alla via Roma n. 190, elettivamente domicilia;
RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 14/05/2011 (reg. atto n. 22; parte II;
serie A;
anno 2011) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 27/3/2025. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 1195/2019 del 1/3/2019 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore Francesco, nato il [...], non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario, ai sensi dell'art. 473 bis, 4 c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bisceglie il 14/05/2011 tra e , alle condizioni indicate in ricorso Parte_1 Controparte_1 che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 22; parte II;
serie A;
anno 2011). Così deciso in Trani, il 25/11/2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia