Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, a segui-
to dell'udienza del 17.6.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13719 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
CF elettivamente domi- Parte_1 P.IVA_1
ciliata in Palermo, V. TRIPOLI n. 30, presso lo studio dell'Avv. DI CARLO
FILIPPO che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;
– ricorso –
CONTRO
cf , elettivamente domiciliata in Palermo, CP_1 P.IVA_2
V. FLAMINIA n.133, presso lo studio dell'Avv. CESCHI ANTONELLA che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione del 27.1.25, avente causa della cf Controparte_2
; P.IVA_3
– resistente –
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.24, ritualmente notificato unita-
mente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, la
[...]
[...]
Parte_2
conveniva in giudizio la dinanzi al
[...] Controparte_2
Tribunale di Palermo formulando le seguenti domande “Ritenere e di- chiarare l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3322/2024 emesso dal Tribunale di
Palermo sotto le date 1/2.10.2024, definendo il procedimento monitorio re-
cante il n. 10743/2024 R.G. e, per l'effetto revocarlo.
Ritenere e dichiarare nullo, inefficace ovvero comunque annullare, con
qualsivoglia statuizione, il decreto ingiuntivo n. 3322/2024 emesso dal Tri-
bunale di Palermo sotto le date 1/2.10.2024, definendo il procedimento
monitorio recante il n. 10743/2024 R.G..
Ritenere e dichiarare che il contratto di affitto di azienda inter partes de-
ve essere ricondotto al negozio di locazione di immobile urbano ad uso
commerciale e per l'effetto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di
cui in parte motiva e comunque di tutte le restanti recanti violazione delle
norme imperative di legge in materia di locazione di immobili ad uso com-
merciale.
Ritenere e dichiarare non dovute dalla per le Parte_1
suesposte ragioni, le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 3322/2024
emesso dal Tribunale di Palermo sotto le date 1/2.10.2024, definendo il
procedimento monitorio recante il n. 10743/2024 R.G.., con vittoria di spe-
se”.
All'uopo esponeva che erroneamente era stato emesso un decreto in-
giuntivo sulla scorta delle sole fatture;
il contratto era nullo per difetto di causa non sussistendo nell'operazione commerciale posta in essere gli elementi dell'affitto di ramo di azienda. In subordine deduceva la applica-
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile bilità della disciplina delle locazioni commerciali
Nulla anche la clausola contenuta nell'art.24 del contratto per la viola- zione dell'art. 79 L.392/89. Nulli anche l'art. 4, laddove determina la du- rata del rapporto in misura inferiore alle imperative disposizioni dettate dalla Legge 392/1978 per le locazioni commerciali, gli artt. 5/a, 5/b (e sue sotto numerazioni), 5/c (e sue sotto numerazioni) e 5/d, nelle parti in cui determinano in misura variabile e crescente il canone di locazione e prevedono il suo aggiornamento annuale automatico a prescindere dalla richiesta del locatore, gli articoli 5/f e 5/f/1, laddove pongono a carico del conduttore oneri maggiori e più gravosi rispetto alle previsioni dell'art. 4
della legge 392/1978 anche a prescindere dalla reale erogazione di servi-
zi, dal beneficio che ne possa trarre il conduttore, trattandosi - per di più
– di oneri non solo non determinati, ma neppure determinabili se non in base ad un fantomatico “regolamento interno del centro” non conosciuto né conoscibile dell'odierna attrice;
l'art. 19 laddove introduce un elenco di clausole risolutive espresse;
l'art. 20 che consente il recesso della locatri-
ce; l'art. 21, laddove impone al conduttore una penale “in ogni ipotesi di risoluzione del contratto.
Non dovuti gli aumenti per maggiorazione Istat in assenza di espressa richiesta. Non dovuti gli interessi commerciali, avendo le parti pattuito il tasso di mora (tasso Euribor + sei mesi comunque nei limiti di cui all'art. 2 della Legge 108/96).
Concludeva, quindi, come sopra riportato.
Ritualmente costituitasi, la resistente, contestando le allegazioni di parte attrice, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, con vitto-
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile ria di spese.
Deduceva, al riguardo, che le fatture elettroniche sono prova scritta per l'adozione del decreto ingiuntivo, come equipollenti dell'estratto delle scritture contabili. Il contratto era valido, efficace e correttamente titolato e qualificabile come affitto di ramo di azienda.
Inoltre era valida la clausola che escludeva l'obbligo di preventiva ri-
chiesta dell'aumento istat.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
Mutato il giudicante, in esito all'udienza del 17.6.25 la causa, intese le conclusioni delle parti, veniva decisa.
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Va, in primo luogo osservato, per quanto di rilievo nella fase di cogni-
zione successiva all'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, che le fat-
ture elettroniche ritualmente trasmesse sono documenti ben qualificabili come prova scritta, in particolare nei rapporti tra imprese, in relazione all'emissione di un decreto ingiuntivo.
Da ciò la validità del decreto ingiuntivo opposto, fermo quanto di se-
guito si esporrà sul merito del credito.
Infondata la eccezione di nullità del contratto intercorso tra le parti per difetto di causa poiché l'operazione commerciale posta in essere è ben de-
lineata nel contratto dalle stesse sottoscritto.
Che trattasi di causa di negozio tipico ovvero mista, comunque compo-
sta da elementi di più contratti tipici ciò supera la dedotta inesistenza della causa in concreto del programma negoziale concordato dalle parti.
Quanto alla qualificazione del contratto, in assenza di alcun elemento
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile di prova circa la “imposizione” di un tipo negoziale piuttosto che di un al-
tro in danno della ricorrente, va rilevato che il contratto in parola conte-
neva all'art. 24 un negozio di accertamento sulla natura del contratto
(appunto quale affitto di ramo di azienda).
Tale patto, diversamente da quanto allegato ed espressamente eccepito da parte ricorrente, non è nullo poiché non ha ad oggetto la durata del contratto ovvero il riconoscimento di un maggior canone in favore del lo-
catore, e cioè la violazione di norme imperative ed inderogabili.
Le conseguenze lamentate da parte ricorrente – in particolare in tema di durata dell'accordo e di regolamentazione dei canoni e degli aumenti–
sono non già l'oggetto dell'accordo, ma diversamente gli effetti che ne de-
rivano.
Trattasi, infatti, di patto che aveva la funzione concreta di dirimere una “res dubia” tra le parti, tanto da essere apposto al contratto principa-
le (in senso conforme vi è un precedente di questo Tribunale di Palermo,
Sentenza n. 3320/2024 del 6.6.2024).
E' noto del resto in punto di diritto che tale negozio: “ha la funzione di
fissare il contenuto di un rapporto precedente con effetto preclusivo di ogni
ulteriore contestazione al riguardo", fermo restando, beninteso, che "il ne-
gozio di accertamento non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici
da esso previsti, ma rende definitivo ed immutabile, nel senso esposto, si-
tuazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, con il vincolare il sog-
getto dichiarante ed i soggetti interessati che abbiano manifestato la volon-
tà di avvalersene, ad attribuire al preesistente rapporto gli effetti che risul-
tano dall'accertamento e col precludere loro ogni pretesa, ragione od azione
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- 5 - Sezione II Civile in contrasto con esso"; in sostanza, attraverso di esso "le parti si impegna-
no a considerare, per l'avvenire, la situazione giuridica preesistente, nei li-
miti di contenuto e di operatività risultando dal compiuto accertamento"
(così Cass.Civ., Sez. 3, Sent. n. 31319 del 03/11/2021 che richiama la motivazione di Cass. Sez. 1, sent. 10 gennaio 1983, n. 161, Rv.424983-
01).
Si osservi ancora che la circostanza che il negozio fosse apposto al con-
tratto principale, al momento della sottoscrizione e non in epoca succes-
siva, non fa che rafforzarne la causa di dirimere una “res dubia” tra le parti e non di comporre una “res litigiosa”, in linea col citato insegnamen-
to della Suprema Corte.
E' ben vero, peraltro, come rilevato da parte opponente, che un simile negozio non limita in assoluto il potere di qualificazione del contratto del giudice, ma ciò vale nella misura in cui il patto in parola abbia una causa illecita o comunque una funzione elusiva di norme imperative.
Oltre l'assenza di prova del comune perseguimento di detta funzione elusiva, viene in rilievo la circostanza che, in punto di fatto, i dubbi circa la qualificazione del contratto erano, per i paciscenti in buona fede, effet-
tivamente sussistenti.
Sicché leale cooperazione, correttezza e buona fede hanno indotto le parti a predisporre simile patto.
In assenza dunque di elementi per ritenere distorta la causa del patto di accertamento, con finalità elusive, deve ritenersi che si dispiegano gli effetti cd preclusivi del negozio, tra le parti, e, quindi, della qualificazione concordata.
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- 6 - Sezione II Civile Del resto, in punto di fatto, gli elementi rispettivamente valorizzati dal-
le parti, circa natura, ubicazione, servizi annessi di quanto concesso in godimento effettivamente potevano esporre il contratto ad incertezza qua-
lificatoria e quindi a giustificare la sottoscrizione di un simile patto.
Dunque, la validità ed efficacia di tale patto superano le doglianze di parte ricorrente circa la “ri”qualificazione del contratto (a ciò si aggiunga-
no gli ulteriori precedenti di questo Tribunale, ampiamente citati da parte resistente, che hanno qualificato quale affitto di ramo di azienda contratti consimili presso la medesima struttura commerciale).
Dal rigetto della qualificazione del contratto proposta da parte ricor-
rente segue, anche, il rigetto delle domande afferenti le dedotte nullità del contratto in parola.
Fondata, invece, l'opposizione quanto alla misura degli interessi di mo-
ra.
Il decreto ingiuntivo, in adesione alla richiesta monitoria, ha ricono-
sciuto in favore del locatore un saggio di interessi pari a quello del DLGS
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
In realtà il contratto disciplinava gli interessi moratori indicandoli nel tasso euribor+6 percento e comunque entro il tasso soglia (con rinuncia quindi al maggior tasso previsto dalla normativa speciale).
Per tale motivo il decreto opposto deve essere revocato, con condanna della ricorrente al pagamento della somma ivi indicata, oltre interessi al tasso euribor+6 percento e comunque entro il tasso soglia dalla data di ogni scadenza fino al saldo.
Dalla revoca del decreto opposto consegue, sussistendo la relativa do-
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile manda, la condanna dell'opposta a restituire quanto versatole dall'opponente in esecuzione di tale decreto opposto provvisoriamente esecutivo ed oggi revocato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio sussistono i presupposti per com-
pensare per 1/3 le spese di lite tra le parti, con condanna dell'opponente al pagamento dei restanti due terzi, applicando lo scaglione per valore, nei valori minimi, stante la natura meramente documentale della istruttoria,
alla luce dei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Revoca il decreto ingiuntivo nr. 3322/2024 reso dal Tribunale di
Palermo il 2.10.2024;
- Condanna la al pagamento in favore della Parte_1
quale avente causa della CP_1 Controparte_2
di euro 41156,41, oltre interessi al tasso euribor+6 per cento, e comunque entro il tasso soglia, dalla data di ogni scadenza fino al saldo;
- Condanna la al pagamento in favore della CP_1 [...]
di € 43017,91 (e cioè euro 41.156,41 per sorte Parte_1
ingiunta ed € 1.861,50 per spese legali del monitorio), oltre inte-
ressi al tasso di legge dalla sentenza al soddisfo.
− Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti;
- Condanna la al pagamento in favore della Parte_1
dei rimanenti 2/3 delle spese di lite, quota di 2/3 CP_1
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione II Civile che liquida in euro 2600,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo in data 17/06/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 9 - Sezione II Civile