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Sentenza 26 settembre 2022
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2022, n. 36051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36051 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT AB nato a [...] il [...] CONEROBUS SPA GROUPAMA - ASSICURAZIONI S.P.A. avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto LIDIA GIORGIO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
l'avv. Piero Novelli, del foro di Ancona, per OT EL, Conerobus SpA e Groupama Assicurazioni SpA, ha depositato breve memoria e conclusioni, con le quali ha chiesto l'annullamento in toto della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1748/2018 del 18 ottobre 2018 pubblicata il 16 gennaio 2019; l'avv. Antonio Flamini del foro di Macerata, per ET UR, RI IA IA, questa anche quale erede di ON AD, ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese di parte civile come da separata nota, parimenti depositata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36051 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 21/09/2022 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale OT EL era stato condannato per il reato di omicidio colposo ai danni di RI RO, concesse le generiche prevalenti sulla contestata aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale. In particolare, si è contestato all'imputato di avere, alla guida di un autobus dell'azienda CONEROBUS SpA, nell'affrontare una curva, per colpa consistita nel tenere una condotta di guida tale da costituire pericolo o intralcio per la circolazione e la sicurezza stradale e nell'invasione parziale dell'altra corsia di marcia con la parte anteriore del bus, determinato lo sbandamento improvviso di un motoveicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, condotto dalla vittima, che - pur senza entrare in collisione con il mezzo condotto dall'imputato - perdeva il controllo del proprio, rovinando a terra e riportando lesioni in conseguenza delle quali decedeva il 5/1/2013, a distanza di quasi due anni dal sinistro, occorso il 7/5/2011. 2. Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorsi con unico atto e stessa difesa l'imputato e i responsabili civili CONEROBUS S.p.A. e GROUPAMA ASS.ni S.p.A., formulando due motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento di un fatto decisivo e omissione di valutazione di una prova decisiva, rilevando che la decisione si fonderebbe in sintesi sulla sola testimonianza ST, soggetto che seguiva il motociclo. Il deducente, nulla osservando circa lo scrutinio di attendibilità, ripropone la questione inerente al contenuto della testimonianza, contestando la esattezza delle percezioni o l'errore percettivo della teste, trasfusosi poi nella rielaborazione di un proprio vissuto, avendo la stessa, in perfetta buona fede, sostanzialmente riferito una propria impressione (invasione della corsia opposta da parte dell'imputato, smentita da quest'ultimo). La Corte avrebbe privilegiato la versione della teste resa in sede dibattimentale, omettendo di contestualizzare la situazione con le altre circostanze portate alla sua attenzione, anche a mezzo di memoria, il cui contenuto viene ritrascritto in ricorso. La difesa assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato la morfologia della strada nel tratto d'interesse (curva sinistrorsa con pendenza del 7%), e la sua incidenza sulla esatta visibilità da parte della teste ST, considerata anche la distanza esistente tra il mezzo da costei condotto e quello a bordo del quale si era trovata la vittima. In modo apodittico, inoltre, la Corte avrebbe ritenuto che la distanza tra questi due mezzi fosse ridotta, non avendo considerato quei fattori che potevano impedire un'esatta visione dei mezzi coinvolti e, quindi, l'effettiva invasione di corsia da parte di quello condotto dall'imputato. Con il secondo motivo, deduce analogo vizio, questa volta con riferimento alla valutazione del nesso di causalità tra la condotta di guida del OT e la sterzata impressa dal RI al proprio motociclo, con successiva perdita dell'equilibrio. Sul punto, il deducente rileva 2 che la Corte, senza alcuna motivazione, aveva attribuito ai due termini "carreggiata" e "corsia" un significato diverso nel riferito della teste ST, errore decisivo poiché condizionante la decisione finale, secondo cui il motociclista non si sarebbe trovato al centro della strada, ma della corsia di propria competenza. 3. La difesa dei ricorrenti ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi con annullamento della sentenza della Corte di appello di Ancona. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. La difesa delle parti civili ET UR e RI IA IA, questa anche quale erede di ON AD, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna al risarcimento da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione delle spese come da separata nota depositata. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La Corte d'appello, nell'esaminare le doglianze formulate con il gravame, ha intanto dato atto della incontestata circostanza che tra i mezzi condotti dall'imputato e dalla vittima non vi era stata alcuna collisione, atteso che il sinistro era stato la conseguenza dello sbandamento del motociclo per avere il RI sterzato improvvisamente verso destra nel momento in cui aveva affrontato la curva, in corrispondenza della quale aveva incrociato l'autobus della CONEROBUS SpA condotto dal OT, il quale, dal canto suo, non si era neppure avveduto della rovinosa caduta a terra del motociclista. Ha, quindi, ritenuto esaustiva l'istruzione dibattimentale, non accedendo alla sollecitazione difensiva di rinnovazione della stessa anche per la ritenuta inutilità dei quesiti proposti da sottoporre a un ausiliario, avuto riguardo alle stesse modalità del fatto. Gli agenti intervenuti, infatti, si erano limitati a prendere atto delle gravi condizioni del RI, portato via i ambulanza e dell'assenza del OT, non avvedutosi dell'accaduto. Inoltre, ha rilevato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto la penale responsabilità del conducente dell'autobus in base alle evidenze raccolte, tra le quali è stata ritenuta fondamentale la testimonianza ST, soggetto la cui attendibilità (pur ritenuta dai giudici territoriali) non era stata revocata in dubbio da parte appellante che aveva piuttosto rilevato una contraddizione tra le versioni rese dalla dichiarante in ordine alla invasione della corsia di marcia di competenza del motociclista (e della stessa dichiarante) da parte del conducente dell'autobus, la prima volta a s.i.t. (invasione con tutto "il muso") e, quindi, in dibattimento (solo con la ruota anteriore sinistra). Sul punto, la Corte ha ritenuto corretta la seconda versione, alla stregua delle spiegazioni offerte dalla testimone a dibattimento. 3 I giudici territoriali hanno escluso che tale riferito fosse frutto della personale convinzione della teste, a sua volta orientata dalla quotidianità di quel percorso, secondo cui i conducenti degli autobus erano soliti invadere l'opposta corsia di marcia nell'affrontare quella curva: la donna, infatti, pur avendo esternato la propria personale esperienza, aveva riferito ciò che aveva visto nel caso concreto, da una posizione del tutto privilegiata, essendosi trovata dietro il motociclista a distanza, non ravvicinatissima, ma tale da consentirle di distinguere con chiarezza la posizione dell'autobus e di avvedersi della manovra approntata dal motociclista in maniera istintiva per scongiurare il possibile impatto. Infine, quanto alla descrizione della posizione di quest'ultimo, la Corte ha rilevato l'errore della prospettazione difensiva secondo cui la donna avrebbe riferito che il RI si era trovato al centro della strada: il richiamo alla testimonianza era stato, infatti, solo parziale, avendo la teste sì affermato che il motociclista si era trovato al centro della carreggiata, ma poi precisato anche che la vittima si era trovata al centro della "sua" carreggiata, vale a dire della sua corsia di marcia. Dal canto suo, il conducente dell'autobus aveva oltrepassato, sia pur di poco, la linea di mezzeria, così ponendo in essere una condotta imprudente, in violazione di regole cautelari che gli imponevano di mantenere rigorosamente la destra e di tenere una guida che non comporti intralcio o pericolo per la circolazione e la sicurezza stradali. 3. I motivi sono manifestamente infondati, giudizio che discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile. Va, infatti, ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, in ordine alla valutazione della testimonianza ST, deve peraltro rilevarsi che la censura difensiva riprende quella prospettata al giudice d'appello senza tuttavia essere preceduta da un effettivo confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoriale a disattenderla, dando conto del motivo per il quale è stato escluso, da un lato, ogni tipo di condizionamento o pregiudizio della dichiarante (quanto all'invasione della corsia); dall'altro, doverosamente valutando il tenore delle sue dichiarazioni alla stregua dell'intero contenuto della testimonianza e non di un singolo passaggio di essa, come prospettato dalla difesa (quanto alla posizione del motociclo). 4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili BR UR, GI IA IA, quest'ultima in proprio e quale erede di AC AD, che liquida in complessivi euro 4.800,00 (quat,tromilaottocento), oltre accessori come per legge. e Deciso il 2022
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto LIDIA GIORGIO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
l'avv. Piero Novelli, del foro di Ancona, per OT EL, Conerobus SpA e Groupama Assicurazioni SpA, ha depositato breve memoria e conclusioni, con le quali ha chiesto l'annullamento in toto della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1748/2018 del 18 ottobre 2018 pubblicata il 16 gennaio 2019; l'avv. Antonio Flamini del foro di Macerata, per ET UR, RI IA IA, questa anche quale erede di ON AD, ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese di parte civile come da separata nota, parimenti depositata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36051 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 21/09/2022 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale OT EL era stato condannato per il reato di omicidio colposo ai danni di RI RO, concesse le generiche prevalenti sulla contestata aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale. In particolare, si è contestato all'imputato di avere, alla guida di un autobus dell'azienda CONEROBUS SpA, nell'affrontare una curva, per colpa consistita nel tenere una condotta di guida tale da costituire pericolo o intralcio per la circolazione e la sicurezza stradale e nell'invasione parziale dell'altra corsia di marcia con la parte anteriore del bus, determinato lo sbandamento improvviso di un motoveicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, condotto dalla vittima, che - pur senza entrare in collisione con il mezzo condotto dall'imputato - perdeva il controllo del proprio, rovinando a terra e riportando lesioni in conseguenza delle quali decedeva il 5/1/2013, a distanza di quasi due anni dal sinistro, occorso il 7/5/2011. 2. Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorsi con unico atto e stessa difesa l'imputato e i responsabili civili CONEROBUS S.p.A. e GROUPAMA ASS.ni S.p.A., formulando due motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento di un fatto decisivo e omissione di valutazione di una prova decisiva, rilevando che la decisione si fonderebbe in sintesi sulla sola testimonianza ST, soggetto che seguiva il motociclo. Il deducente, nulla osservando circa lo scrutinio di attendibilità, ripropone la questione inerente al contenuto della testimonianza, contestando la esattezza delle percezioni o l'errore percettivo della teste, trasfusosi poi nella rielaborazione di un proprio vissuto, avendo la stessa, in perfetta buona fede, sostanzialmente riferito una propria impressione (invasione della corsia opposta da parte dell'imputato, smentita da quest'ultimo). La Corte avrebbe privilegiato la versione della teste resa in sede dibattimentale, omettendo di contestualizzare la situazione con le altre circostanze portate alla sua attenzione, anche a mezzo di memoria, il cui contenuto viene ritrascritto in ricorso. La difesa assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato la morfologia della strada nel tratto d'interesse (curva sinistrorsa con pendenza del 7%), e la sua incidenza sulla esatta visibilità da parte della teste ST, considerata anche la distanza esistente tra il mezzo da costei condotto e quello a bordo del quale si era trovata la vittima. In modo apodittico, inoltre, la Corte avrebbe ritenuto che la distanza tra questi due mezzi fosse ridotta, non avendo considerato quei fattori che potevano impedire un'esatta visione dei mezzi coinvolti e, quindi, l'effettiva invasione di corsia da parte di quello condotto dall'imputato. Con il secondo motivo, deduce analogo vizio, questa volta con riferimento alla valutazione del nesso di causalità tra la condotta di guida del OT e la sterzata impressa dal RI al proprio motociclo, con successiva perdita dell'equilibrio. Sul punto, il deducente rileva 2 che la Corte, senza alcuna motivazione, aveva attribuito ai due termini "carreggiata" e "corsia" un significato diverso nel riferito della teste ST, errore decisivo poiché condizionante la decisione finale, secondo cui il motociclista non si sarebbe trovato al centro della strada, ma della corsia di propria competenza. 3. La difesa dei ricorrenti ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi con annullamento della sentenza della Corte di appello di Ancona. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. La difesa delle parti civili ET UR e RI IA IA, questa anche quale erede di ON AD, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna al risarcimento da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione delle spese come da separata nota depositata. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La Corte d'appello, nell'esaminare le doglianze formulate con il gravame, ha intanto dato atto della incontestata circostanza che tra i mezzi condotti dall'imputato e dalla vittima non vi era stata alcuna collisione, atteso che il sinistro era stato la conseguenza dello sbandamento del motociclo per avere il RI sterzato improvvisamente verso destra nel momento in cui aveva affrontato la curva, in corrispondenza della quale aveva incrociato l'autobus della CONEROBUS SpA condotto dal OT, il quale, dal canto suo, non si era neppure avveduto della rovinosa caduta a terra del motociclista. Ha, quindi, ritenuto esaustiva l'istruzione dibattimentale, non accedendo alla sollecitazione difensiva di rinnovazione della stessa anche per la ritenuta inutilità dei quesiti proposti da sottoporre a un ausiliario, avuto riguardo alle stesse modalità del fatto. Gli agenti intervenuti, infatti, si erano limitati a prendere atto delle gravi condizioni del RI, portato via i ambulanza e dell'assenza del OT, non avvedutosi dell'accaduto. Inoltre, ha rilevato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto la penale responsabilità del conducente dell'autobus in base alle evidenze raccolte, tra le quali è stata ritenuta fondamentale la testimonianza ST, soggetto la cui attendibilità (pur ritenuta dai giudici territoriali) non era stata revocata in dubbio da parte appellante che aveva piuttosto rilevato una contraddizione tra le versioni rese dalla dichiarante in ordine alla invasione della corsia di marcia di competenza del motociclista (e della stessa dichiarante) da parte del conducente dell'autobus, la prima volta a s.i.t. (invasione con tutto "il muso") e, quindi, in dibattimento (solo con la ruota anteriore sinistra). Sul punto, la Corte ha ritenuto corretta la seconda versione, alla stregua delle spiegazioni offerte dalla testimone a dibattimento. 3 I giudici territoriali hanno escluso che tale riferito fosse frutto della personale convinzione della teste, a sua volta orientata dalla quotidianità di quel percorso, secondo cui i conducenti degli autobus erano soliti invadere l'opposta corsia di marcia nell'affrontare quella curva: la donna, infatti, pur avendo esternato la propria personale esperienza, aveva riferito ciò che aveva visto nel caso concreto, da una posizione del tutto privilegiata, essendosi trovata dietro il motociclista a distanza, non ravvicinatissima, ma tale da consentirle di distinguere con chiarezza la posizione dell'autobus e di avvedersi della manovra approntata dal motociclista in maniera istintiva per scongiurare il possibile impatto. Infine, quanto alla descrizione della posizione di quest'ultimo, la Corte ha rilevato l'errore della prospettazione difensiva secondo cui la donna avrebbe riferito che il RI si era trovato al centro della strada: il richiamo alla testimonianza era stato, infatti, solo parziale, avendo la teste sì affermato che il motociclista si era trovato al centro della carreggiata, ma poi precisato anche che la vittima si era trovata al centro della "sua" carreggiata, vale a dire della sua corsia di marcia. Dal canto suo, il conducente dell'autobus aveva oltrepassato, sia pur di poco, la linea di mezzeria, così ponendo in essere una condotta imprudente, in violazione di regole cautelari che gli imponevano di mantenere rigorosamente la destra e di tenere una guida che non comporti intralcio o pericolo per la circolazione e la sicurezza stradali. 3. I motivi sono manifestamente infondati, giudizio che discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile. Va, infatti, ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, in ordine alla valutazione della testimonianza ST, deve peraltro rilevarsi che la censura difensiva riprende quella prospettata al giudice d'appello senza tuttavia essere preceduta da un effettivo confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoriale a disattenderla, dando conto del motivo per il quale è stato escluso, da un lato, ogni tipo di condizionamento o pregiudizio della dichiarante (quanto all'invasione della corsia); dall'altro, doverosamente valutando il tenore delle sue dichiarazioni alla stregua dell'intero contenuto della testimonianza e non di un singolo passaggio di essa, come prospettato dalla difesa (quanto alla posizione del motociclo). 4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili BR UR, GI IA IA, quest'ultima in proprio e quale erede di AC AD, che liquida in complessivi euro 4.800,00 (quat,tromilaottocento), oltre accessori come per legge. e Deciso il 2022