Ordinanza cautelare 15 aprile 2025
Inammissibile
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 10158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10158 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10158/2025REG.PROV.COLL.
N. 02572/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2572 del 2025, proposto da IS rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Malvezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero Difesa, Comando Generale Arma Carabinieri Ufficio personale Appuntati e Carabinieri, Legione Carabinieri Emilia Romagna-Compagnia Meldola-Nucleo Operativo e Radiomobile, Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna-Ufficio personale, Legione Carabinieri Emilia Romagna-Comando Provinciale di Ferrara-Ufficio Comando, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Zurich Insurance Public Limited Company Ora Zurich Insurance Company Ltd, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n.IS resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il Cons. RA MI e udito per la parte ricorrente l’avvocato Federica Malvezzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il sig. IS Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in forza presso la Stazione di Cavriago (RE), si trovava coinvolto in un procedimento penale con l’accusa “ corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ”, “ falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale ”, “ simulazione di reato ” e “ fraudolento danneggiamento dei beni assicurati ” poiché, nella sua qualità di pubblico ufficiale, tra il mese di dicembre 2020 ed il 5 maggio 2021 “ riceveva (e comunque ne accettava la promessa) ” la somma di € 500,00 dai sig.ri IS, IS e IS, concorrendo con gli stessi nel reato di frode ai danni della compagnia di assicurazioni Zurich Insurance Public Limited Company.
In particolare, dalle evidenze istruttorie risultava che il sig. IS, a fronte della somma di denaro ricevuta o di cui aveva accettato la promessa, avesse consegnato ai citati soggetti l’elenco dei turni di servizio del proprio reparto, in modo da consentire agli stessi di simulare il reato di furto di batterie, strumentale alla frode ai danni della compagnia assicuratrice, nel quadrante orario in cui lo stesso IS si fosse trovato in servizio esterno di pattuglia; e che, a tal fine, si fosse impegnato alla redazione di un falso verbale di sopralluogo (in quanto attestante un furto non avvenuto, ma simulato).
Dagli atti delle indagini risultavano, altresì, ulteriori illeciti penali commessi dal IS, attinenti a falsità in atti.
Per tali illeciti, con ordinanza n. 2148/2021 R.G.G.I.P. del 5 luglio 2021, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia disponeva nei confronti del IS la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di dodici mesi.
In seguito a detto provvedimento, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con determinazione n. 282423/D-1-6 del 15 settembre 2021, disponeva nei confronti del IS la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art. 915, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 (recante “ Codice dell’Ordinamento Militare ”).
Con sentenza n. IS 2022, divenuta irrevocabile in data 22 luglio 2022, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., applicava al IS la pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale e revoca della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
All’esito della citata sentenza, con determinazione n. 282423/D-1-22 del 5 agosto 2022 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri disponeva la cessazione dell’efficacia della precedente sospensione precauzionale dall’impiego, applicando al IS la sospensione dal servizio, ai sensi dell’art. 922 del decreto legislativo n. 66/2010 e dell’art. 4 della legge n. 97/2001.
Con successivo provvedimento prot. n. 697/194 il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” avviava l’inchiesta formale nei confronti del IS, nominando quale Ufficiale Inquirente il Capitano Gino Lifrieri della Compagnia di Meldola - Nucleo operativo e Radiomobile.
Con comunicazione prot. n. 30/2-2022 del 21 ottobre 2022 l’Ufficiale Inquirente effettuava la formale contestazione degli addebiti in cui, dopo aver riportato testualmente i capi di imputazione di cui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Emilia in data 5 luglio 2022, riteneva la condotta del IS “ biasimevole pure sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, nonché ai doveri di correttezza ed esemplarità propri di un appartenente all’Arma dei Carabinieri ”.
All’esito della relazione finale dell’Ufficiale Inquirente del 26 novembre 2022, trasmessa dal Comando Legione Carabinieri “Emilia-Romagna” al Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare e al Comando Generale dei Carabinieri, il Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri “Emilia-Romagna”, in data 13 dicembre 2022, disponeva il deferimento del sig. IS al giudizio di una Commissione di Disciplina, ai sensi dell’art. 1377 del decreto legislativo n. 66/2010.
In data 15 febbraio 2023 si riuniva, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, la Commissione di Disciplina, convocata su ordine del Comandante della Legione Carabinieri “Emilia-Romagna”, che, esaminati gli atti dell’inchiesta formale e sentita la difesa del militare, riteneva il IS “ non meritevole di conservare il grado ”.
Pertanto, con successivo decreto prot. n. M_D AB05933 REG2023 0256989 del 28 aprile 2023, notificato in data 4 maggio 2023, il Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa irrogava al IS la sanzione della “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ”, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 5, del decreto legislativo n. 66/2010, con conseguente cessazione del medesimo dal servizio permanente ed iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano.
2. - Avverso tale ultimo provvedimento e altri atti del procedimento disciplinare il sig. IS proponeva ricorso dinanzi al T.a.r. Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, deducendo le seguenti doglianze:
« 1. Violazione dell’art. 1393 d.lgs. 66/2010. Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Violazione art. 24 e 97 Cost. - omessa e insufficiente motivazione del provvedimento adottato. Violazione art. 1375 d.lgs. 66/2010.
2. Eccesso di potere per violazione della circolare del Ministero della Difesa dell’8.06.2021 prot. n. m_d gmil reg2021 0197083 - Guida Tecnica “Procedure disciplinari” 7^ edizione aprile 2021, arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste.
3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento adottato - violazione degli artt. 1375 d.lgs 66/2010 e 3 l. 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, erronea valutazione e travisamento dei fatti.
4. Violazione del principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di gradualità. Eccesso di potere nella valutazione dei presupposti fattuali per i provvedimenti adottati. Violazione art. 1355 d.lgs. 66/2010. Omessa autonoma valutazione dei fatti. Violazione art. 27 Cost. ».
3. - L’adito Tribunale, con sentenza n. 368 del 19 dicembre 2023, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, prot. n. M_D AB05933 REG2023 0256989, del 28 aprile 2023, con cui era stata irrogata la sanzione della “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ”.
4. - Avverso la predetta sentenza il Ministero della Difesa interponeva appello, chiedendone la riforma e deducendo le seguenti doglianze:
« I) Sulla ritenuta violazione dell’art. 1375 D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, circa la sanzionabilità in ambito disciplinare di fatti e circostanze già valutate dal giudice penale.
II) Sul rispetto del principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di gradualità. Sull’asserito eccesso di potere nella valutazione dei presupposti fattuali per i provvedimenti adottati .».
5. - Con sentenza n. 9506 del 26 novembre 2024 il Consiglio di Stato accoglieva il suddetto appello e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dinanzi al T.a.r. dall’interessato.
6. - Con ricorso ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ. il sig. IS chiedeva la revocazione della predetta sentenza per errore di fatto.
7. - Resisteva al gravame il Ministero della Difesa, chiedendone il rigetto.
8. - All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione.
9. - Il ricorso per revocazione è inammissibile.
9.1. - Con il primo motivo (cfr. pag. 8 del ricorso per revocazione) il sig. IS, nel sottolineare che “… Sussiste, …, errore revocatorio, laddove (al par. 9.1. della sentenza) il Collegio nel rilevare l’infondatezza dell’eccezione avanzata dall’appellata, di mancata impugnazione del capo della sentenza del TAR, relativa alla violazione della circolare del Ministero della Difesa dell’8.06.2021, Prot. N. M_D GMIL REG2021 0197083, ha dichiarato che: “Invero, la statuizione del T.a.r. al riguardo risulta implicitamente, ma necessariamente, impugnata dall’amministrazione, allorché ha affermato, a confutazione di quanto ritenuto dal primo giudice, la ricorrenza e la fondatezza di elementi istruttori che consentivano di ravvisare la connessione in parola e, dunque, la ricorrenza di ipotesi di sospensione obbligatoria espressamente prevista dalla norma primaria”. …”, sostiene che “… Il Ministero della Difesa, …, non ha mai fatto affermazioni di tal fatta. Il medesimo si è limitato a dichiarare che, pur non adottando un provvedimento espresso, l’amministrazione aveva atteso l’esito del procedimento penale, risultando evidente sia la gravità dei fatti, quanto la complessità dell’accertamento. Si veda, a tal proposito, pag. 6 dell’atto di appello. Nessuna argomentazione è stata svolta dal Ministero della Difesa circa la connessione dei fatti con gli obblighi e i doveri di servizio . …”.
Con il secondo motivo (cfr. pag. 9 del ricorso per revocazione) il IS evidenzia che “… Il collegio ha limitato le proprie argomentazioni in ordine alla formazione di giudicato interno - si legge testualmente (par. 9.1.) - all’“omissione dei provvedimenti istruttori necessari alla valutazione della ricorrenza delle ipotesi in cui la connessione dei fatti di reato con lo svolgimento delle funzioni e l’adempimento degli obblighi e dei doveri di servizio tutt’ora impone che il procedimento disciplinare attenda gli esiti del giudizio penale”. Tuttavia l’eccezione di acquiescenza della sentenza per mancata impugnazione del capo inerente il mancato compimento degli accertamenti istruttori in violazione della circolare riguardava, altresì la verifica circa la complessità dell’indagine, oltre che l’esistenza o meno di elementi sufficienti per dar corso al procedimento disciplinare, secondo quanto statuito dal giudice di primo grado. E su tale aspetto il Collegio nulla ha riferito, con la conseguenza che tale omissione configura un errore revocatorio, dotato dei requisiti supra indicati. …”.
Con il terzo motivo (cfr. pag. 11 del ricorso per revocazione) l’interessato precisa che “… Analogamente, con riguardo all’eccepita inammissibilità dell’atto di appello, risulta del tutto omessa la pronuncia, da parte del Collegio, in ordine alla mancata esplicitazione, da parte dell’Amministrazione, delle ragioni per le quali riteneva - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado - che i fatti accertati rientrassero nell’adempimento di obblighi e doveri di servizio e fossero connessi con lo svolgimento delle funzioni, ed implicassero, pertanto, la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare, come rilevato dall’appellato. …”.
Con il quarto motivo (cfr. pag. 11 del ricorso per revocazione) il sig. IS rileva che “… Ancora, il Giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso, accolto dal giudice di primo grado, inerente la violazione della circolare del Ministero della Difesa dell’8.06.2021, ed in particolare relativamente al fatto che dagli atti non emergesse alcun accertamento volto a verificare la complessità dell’indagine disciplinare oltre che l’esistenza di elementi sufficienti, e che non si trattasse di atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. …”.
Con il quinto motivo (cfr. pagg. 12 - 13 del ricorso per revocazione) il ricorrente osserva che “… Un ulteriore errore revocatorio emerge, peraltro, con tutta evidenza, laddove il Collegio ha ritenuto l’atto espulsivo frutto di un’adeguata istruttoria delle condotte penali, caratterizzate, tra le altre, “dall’aver ricevuto o comunque accettato la promessa, della somma di € 500,00” da soggetti terzi. ... Dagli atti dell’inchiesta disciplinare, in realtà il reato contestato al IS è l’“aver ricevuto e comunque accettato la promessa, della somma di € 500,00” e non l’“aver ricevuto o comunque accettato la promessa, della somma di € 500,00” . …”.
Infine, con l’ultimo motivo (cfr. pag. 13 del ricorso per revocazione) il IS precisa che “… il Collegio, ha evidenziato, nel paragrafo 8.3.5 della sentenza, che vi sarebbe stata una verosimile connessione tra l’attività compiuta nello svolgimento delle funzioni, peraltro caratterizzata dall’adempimento di obblighi e doveri di servizio, e le vicende penali. E, a tal fine, ha citato, a titolo di esempio, la redazione di verbali, l’effettuazione di giri di perlustrazione del territorio, omettendo, tuttavia, di riferire circa il reato di corruzione sul quale è stata determinata la sanzione della perdita del grado, trattandosi del fatto più grave. Anche tale omissione, deve ritenersi rientrare nell’errore revocatorio …”.
9.2. - Ciò premesso, nessuna delle omissioni dedotte e descritte dalla parte ricorrente configura un errore di fatto revocatorio rilevante ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ., posto che la giurisprudenza amministrativa ha chiaramente evidenziato che “… l’omessa pronuncia su uno dei motivi di gravame ridonda in errore di fatto che giustifica la revocazione, solo qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1686). Si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1094). …” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 10 luglio 2024, n. 6166).
Invero, nella fattispecie per cui è causa nessuna delle omissioni contestate viene descritta dalla parte ricorrente come causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali, né si è tradotta nella totale mancanza di esame o di valutazione del motivo.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal sig. IS a pag. 8 e 9 del ricorso per revocazione e coerentemente con la statuizione del Consiglio di Stato (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), l’Amministrazione ha correttamente fatto riferimento nell’atto di appello (cfr. pag. 5) a «… “atti e comportamenti nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”: questa ipotesi esclude la possibilità di avviare il procedimento disciplinare (“non è comunque promosso”) e obbliga a sospendere quello già avviato (“se già iniziato è sospeso”) …» e quindi sostanzialmente ad una ipotesi di sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare espressamente prevista dalla norma primaria e cioè l’art. 1393, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 (cfr. terzo periodo: “ Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ”).
Inoltre, quanto al terzo e quarto motivo di ricorso per revocazione (secondo cui il Collegio di appello nella sentenza impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali riteneva che i fatti accertati rientrassero nell’adempimento di obblighi e doveri di servizio e fossero connessi con lo svolgimento delle funzioni, così implicando la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare), va evidenziato che a pag. 10 della sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha chiaramente rimarcato che “… la peculiarità dei fatti di specie, la pluralità e stretta connessione con compiti di servizio delle condotte attribuite al IS, unite alla fluidità del materiale investigativo posto a supporto della misura cautelare, non consentano di affermare che l’amministrazione, nella fase in cui ha avuto la prima conoscenza dell’addebito penale (quando cioè ha dovuto scegliere se sospendere o meno il procedimento disciplinare), già disponesse di elementi sufficienti per poter escludere, con adeguata certezza, la ricorrenza dell’ipotesi di sospensione obbligatoria di cui si è detto, apparendo invece del tutto ragionevole ritenere che nella specie risultasse ancora necessario un approfondimento (ad esempio) delle conoscenze circa l’esistenza di una volontaria falsificazione, da parte del IS, di quanto da lui affermato nella documentazione di servizio, l’esistenza di un accordo teso ad asservire la funzione pubblica agli interessi degli altri individui coinvolti nella truffa all’assicurazione, il contenuto del materiale probatorio offerto dalle intercettazioni, l’attendibilità della fonte confidenziale che aveva portato all’avvio dell’indagine penale, ecc. …”.
Il quinto motivo di ricorso per revocazione va respinto poiché la circostanza che “… Dagli atti dell’inchiesta disciplinare, in realtà il reato contestato al IS è l’“aver ricevuto e comunque accettato la promessa, della somma di € 500,00” e non l’“aver ricevuto o comunque accettato la promessa, della somma di € 500,00” …”, appare priva di alcuna rilevanza, stante la gravità del comportamento accertato, e non può di certo integrare un errore di percezione da parte del Giudice di appello.
Analogamente, il fatto che alla stregua del motivo di ricorso per revocazione sub 6) il Collegio di appello avrebbe omesso di considerare il fatto più grave contestato al IS (e cioè il reato di corruzione) e si sarebbe limitato a valutare la connessione dell’attività illecita compiuta con lo svolgimento delle funzioni facendo riferimento unicamente alla redazione di verbali e all’effettuazione di giri di perlustrazione del territorio, appare assolutamente irrilevante, poiché se del caso l’esplicita menzione dell’attività di corruzione posta in essere dal ricorrente avrebbe potuto al più peggiorare la sua posizione dal punto di vista della dimostrazione della connessione funzionale esistente tra l’attività illecita realizzata e l’adempimento delle funzioni a cui lo stesso era preposto.
In ogni caso il punto della sentenza contestato (cfr. pagg. 10 e 11) fa riferimento alla “… redazione di verbali, l’effettuazione di giri di perlustrazione del territorio, ecc. …” con una portata esplicitamente esemplificativa.
10. - In conclusione la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
11. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente IS al pagamento in favore del Ministero della Difesa delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FA OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
RA MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA MI | FA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.