Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/12/2025, n. 23740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23740 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23740/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06069/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6069 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Pizzuti, Massimo Citerni Di Siena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa adozione delle adeguate misure cautelari,
della deliberazione n.-OMISSIS- recante “ atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e conseguente sospensione ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 44/2021 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 8, comma 1, del D.L. 24/2022 – Dott.ssa -OMISSIS- (pos.n. -OMISSIS-) ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. NL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso è stato impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Roma (OMCEO) ha sospeso la ricorrente dall’esercizio della professione di odontoiatra a seguito dell’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 (recante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” ), convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, rimettendo all’azienda sanitaria locale competente, all’esito di un procedimento declinato dalla norma, l’accertamento dell’inosservanza di detto obbligo vaccinale, comportante la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati denunciando vizi di violazione di legge e di eccesso di potere come declinati in ricorso.
L’Ordine intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 17879/2025 del 16.10.2025 è stato disposto quanto segue: “ Considerato che il Collegio ha rilevato, d’ufficio, che sussistono seri dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo adito alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr., Cassazione civile, Sez. Un., 29/09/2022, n.28429 e Corte cost. n. 185/2023); Ritenuto, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di dover assegnare alle parti termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione ”.
In data 13.11.2025 ciascuna delle parti ha depositato memoria difensiva.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso – come preannunciato nella ridetta ordinanza collegiale n. 17879/2025 - è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Osserva, infatti, il Collegio che, sulla pregiudiziale questione della giurisdizione nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza 29 settembre 2022, n. 28429, hanno definitivamente affermato che “nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all’esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento - e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell’obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021), le quali […] stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione […] deve soltanto dare mera attuazione. È la legge che, nella specie, ha risolto, di per sé, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e - soprattutto - collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell’azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere pubblico. La ASL è tenuta unicamente ad accertare il compimento di una fattispecie legale specificamente regolata, ossia che – nei termini stabiliti dalle stesse disposizioni di legge – si sia determinato il “fatto” dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e darne, quindi, attestazione e comunicazione (‘all’interessato, … e all’Ordine professionale’)” .
Di conseguenza, atteso che “alla luce del petitum sostanziale […] la situazione di diritto soggettivo rivendicata […] - ossia di continuare ad esercitare la professione sanitaria […], nonostante l’inadempimento all’obbligo vaccinale - non è intermediata dal potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente dalla legge”, la giurisdizione spetta “al giudice ordinario” .
Il Collegio ritiene di doversi uniformare all’indirizzo cui è pervenuto il giudice regolatore della giurisdizione (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. Un., ord. 5 novembre 2024, n. 28474), condiviso peraltro anche dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 16 del 2023, ha negato l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar della Lombardia proprio sul presupposto dell’assenza della giurisdizione del giudice amministrativo, statuendo che “è evidente … la carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia relativa alla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, che … ‘discende, in modo automatico’ dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, configurato come ‘requisito essenziale’ imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure” - nonché ai più recenti orientamenti espressi dalla stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 13 febbraio 2025, n. 1199; Tar Piemonte, sez. II, 25 giugno 2025, n. 1066; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 4 marzo 2025, n. 1780; Tar Emilia-Romagna, Parma, 14 novembre 2024, n. 317; Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 1° marzo 2024, n. 162), secondo cui non vi è in materia alcuna spendita di potere da parte delle Amministrazioni, le quali “devono solo ‘accertare’ l’adempimento o il mancato adempimento, da parte dell’operatore sanitario, all’obbligo di vaccinazione. Si tratta di un’attività meramente accertativa e adempitiva di obblighi di legge da cui esula ogni potere discrezionale ed ogni potestà autoritativa, al cui esito venga incisa la posizione giuridica del destinatario. Quest’ultima viene piuttosto direttamente incisa dalla legge, la quale regola direttamente il rapporto giuridico determinando le conseguenze che derivano dal verificarsi dell’inadempimento all’obbligo vaccinale. Dalla fattispecie è quindi assente ogni potestà pubblicistica delle amministrazioni le quali sono chiamate unicamente ad accertare l’avvenuta vaccinazione dell’operatore sanitario ovvero l’inadempimento al relativo obbligo. Lo schema regolante il rapporto è quindi quello della norma che incide direttamente il diritto soggettivo dell’operatore ad espletare le relative mansioni. La norma disciplina direttamente il fatto producendo da sé i conseguenti effetti giuridici senza l’intermediazione di un potere amministrativo, secondo lo schema ‘norma-fatto-effetto’” (Tar Toscana, sez. II, 11 marzo 2024, n. 281, che rinvia ad altri precedenti).
In conclusione, in adesione ai descritti approdi giurisprudenziali, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riproposta dalla parte interessata con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
3.- Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, atteso il non univoco orientamento giurisprudenziale in tema di giurisdizione riscontrabile al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione Quinta Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riproposta con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FL TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NL RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL RI | FL TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.