Art. 6.
Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.
La facolta', concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.
Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.
La facolta', concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.