Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 1798
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in relazione all'art. 483 cod. pen. e alla legge 241/2006, violazione di norma processuale in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. e vizio di motivazione

    La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che l'applicazione dell'indulto e la successiva estinzione della pena avevano fatto scendere la pena residua da espiare al di sotto del limite dei tre anni previsto dall'art. 37 del D.M. n. 146 del 2008. Di conseguenza, è venuta meno la materialità del reato contestato e la prova dell'elemento soggettivo.

  • Accolto
    Violazione di norma processuale in relazione agli artt. 444, 445 cod. proc. pen. e al combinato disposto degli artt. 47 e 37 D.M. 146/2008, oltre che vizio di motivazione

    La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che l'applicazione dell'indulto e la successiva estinzione della pena avevano fatto scendere la pena residua da espiare al di sotto del limite dei tre anni previsto dall'art. 37 del D.M. n. 146 del 2008. Di conseguenza, è venuta meno la materialità del reato contestato e la prova dell'elemento soggettivo.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione

    La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che l'applicazione dell'indulto e la successiva estinzione della pena avevano fatto scendere la pena residua da espiare al di sotto del limite dei tre anni previsto dall'art. 37 del D.M. n. 146 del 2008. Di conseguenza, è venuta meno la materialità del reato contestato e la prova dell'elemento soggettivo.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla entità della pena

    La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che l'applicazione dell'indulto e la successiva estinzione della pena avevano fatto scendere la pena residua da espiare al di sotto del limite dei tre anni previsto dall'art. 37 del D.M. n. 146 del 2008. Di conseguenza, è venuta meno la materialità del reato contestato e la prova dell'elemento soggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 1798
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1798
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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