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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7076/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7076/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e da nata a [...] in data [...], entrambi Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Cristina Leoncini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate in data 9 dicembre 2024, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 settembre 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio civile in data 28 ottobre 2011 a Yaounde (CAMERUN), che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 7 gennaio 2008 e il 7 gennaio 2010) i figli ER
e , che la loro separazione giudiziale era stata oggetto di decreto d'omologa n.
[...] Persona_2
10347/2022 depositato in data 11 novembre 2022 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna loro riconciliazione.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso dei minorenni, alla loro residenza e pagina 1 di 2 collocazione materna, alle loro frequentazioni paterne, al loro mantenimento e alla contribuzione economica in favore di , in quanto parte debole del rapporto). Parte_2
I medesimi ricorrenti hanno depositato in seguito note scritte autorizzate confermando la loro volontà di non riconciliarsi e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Espresso dal Pubblico Ministero parere favorevole, la causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di residenza e collocazione, nonché di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto comunque conformi al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nondimeno, va preso atto dell'accordo relativo al contributo economico previsto in favore di
[...]
, riguardando esso un diritto disponibile. Parte_2
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 28 ottobre 2011 a Yaounde (CAMERUN), trascritto al Numero 15, Parte 2,
[...] serie C, Anno 2012 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Daniele Po (CR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato in data 27 settembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali e per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7076/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e da nata a [...] in data [...], entrambi Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Cristina Leoncini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate in data 9 dicembre 2024, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 settembre 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio civile in data 28 ottobre 2011 a Yaounde (CAMERUN), che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 7 gennaio 2008 e il 7 gennaio 2010) i figli ER
e , che la loro separazione giudiziale era stata oggetto di decreto d'omologa n.
[...] Persona_2
10347/2022 depositato in data 11 novembre 2022 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna loro riconciliazione.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso dei minorenni, alla loro residenza e pagina 1 di 2 collocazione materna, alle loro frequentazioni paterne, al loro mantenimento e alla contribuzione economica in favore di , in quanto parte debole del rapporto). Parte_2
I medesimi ricorrenti hanno depositato in seguito note scritte autorizzate confermando la loro volontà di non riconciliarsi e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Espresso dal Pubblico Ministero parere favorevole, la causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di residenza e collocazione, nonché di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto comunque conformi al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nondimeno, va preso atto dell'accordo relativo al contributo economico previsto in favore di
[...]
, riguardando esso un diritto disponibile. Parte_2
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 28 ottobre 2011 a Yaounde (CAMERUN), trascritto al Numero 15, Parte 2,
[...] serie C, Anno 2012 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Daniele Po (CR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato in data 27 settembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali e per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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