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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO NT, TO
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 405/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Licinio Refice N. 24 03100 Frosinone FR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 235/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 26/05/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720199005035532000 IVA-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza 26 maggio 2022 n. 235/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 1, con la quale è stato rigettato il suo ricorso per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento, dell'importo complessivo di 12.003,39 euro, per crediti relativi a due cartelle, l'una, recante il n. 04720080009308481000, riguardante IVA ed IRAP, per l'anno 2004, e IVA, IRAP e IRPEF per l'anno 2005, l'altra, n. 04720140014295805000, per la tassa automobilistica per l'anno 2011.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione produceva in giudizio atti interruttivi della prescrizione, sulla base dei quali veniva emessa l'impugnata sentenza, che, pur non pronunciandosi espressamente sulla seconda delle due cartelle indicate, concludeva per l'insussistenza della dedotta maturazione della prescrizione su ambedue le cartelle, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nella misura di 500,00 euro.
Avverso tale decisione deduce:
1) l'erronea individuazione del termine di prescrizione dei crediti portati dalle due cartelle, ritenuto, in entrambi i casi, decennale;
in particolare, la cartella relativa alla tassa di circolazione dovuta per l'anno 2011 sarebbe stata notificata il 25 settembre 2014;
2) con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione decennale, riferita ai crediti erariali, posto che la cartella di pagamento n. 04720080009308481000 era stata notificata il 31 maggio 2008, i dieci anni previsti per l'estinzione del credito tributario sarebbero maturati il 31 maggio 2018, atteso che:
a) l'intimazione di pagamento, asseritamente notificata il 5 maggio 2011 “personalmente al destinatario”, sarebbe nulla in quanto priva della firma della persona che l'aveva ricevuta;
b) l'avviso di ricevimento della racc. n. 67205865969-8 del 27 maggio 2013 non sarebbe idoneo a interrompere la prescrizione in quanto non conterrebbe alcun riferimento alla cartella anzidetta e non sarebbe stata consegnata personalmente al destinatario ma ad un “familiare convivente”, sicché abbisognava della raccomandata informativa indirizzata al destinatario;
c) analogamente, la relata di notifica della racc. n. 67350568763-5 del 13 marzo 2018 (relativa ad altra intimazione di pagamento) non costituirebbe prova dell'effetto interruttivo in quanto non conterrebbe alcun riferimento al contribuente Ricorrente_1 né alla cartella di pagamento e neppure all'intimazione asseritamente notificata;
essa era stata consegnata a mani di “Crescenzi Davide”, qualificatosi come nipote ma non convivente e non sarebbe stata seguita dall'invio della raccomandata informativa al destinatario.
2) L'inesistenza degli atti interruttivi della prescrizione triennale del credito vantato con l'altra cartella di pagamento, notificata il 25 settembre 2014, sussistendo un'unica intimazione, asseritamente notificata il 13 marzo 2018, per la quale vale quanto detto al precedente punto c) in ordine alla relativa relata di notifica.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, preliminarmente, assume l'esaustività dei documenti prodotti. Quanto alla ritualità delle notifiche delle intimazioni di pagamento:
1) in ordine alla cartella di pagamento n. 04720080009308481000 fa riferimento:
- per l'intimazione notificata il 5 maggio 2011, al doc. 5 della sua produzione;
- per quella notificata il 31 maggio 2013, al doc. 6 della sua produzione;
- per quella notificata il 13 marzo 2013, al doc. 7 della sua produzione.
2) in ordine alla cartella n. 04720140014295805000, il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto una prima volta con l'intimazione notificata del tutto ritualmente il 29 maggio 2017 e una seconda volta con quella del 25 novembre 2019, in base a quanto provato con il doc. n. 8.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur evidenziando che non è oggetto del contendere l'avvenuta e rituale notifica delle due cartelle di pagamento, assume l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza delle pretese impositive, nonché dell'eccezione di illegittima iscrizione a ruolo.
In realtà, l'attenzione del contribuente si appunta esclusivamente sulla presunta, intervenuta maturazione del termine prescrizionale, sostenendo l'irritualità o, comunque, l'invalidità degli atti interruttivi assunti da controparte.
Occorre, pertanto, concentrare l'attenzione su questi ultimi per verificare se, effettivamente, si sia verificato l'effetto decadenziale delle pretese tributarie prospettato dal signor Ricorrente_1.
A) E' necessario, quindi, verificare partitamente gli atti interruttivi alla stregua delle doglianze mosse dal contribuente, principiando da quelli riguardanti i tributi erariali:
1) il primo atto da esaminare riguarda l'intimazione di pagamento notificata il 5 maggio 2011 (relativa alla cartella di pagamento n. 04720080009308481000, concernente, appunto, le imposte dirette e indirette), della quale si assume l'invalidità in quanto mancante della firma della persona che l'avrebbe ricevuta.
In realtà, esaminando la relata di notifica redatta dall'Ufficiale di riscossione, si ricava che quest'ultimo ha dichiarato di avere notificato l'intimazione “personalmente al destinatario”; risulta evidente che una siffatta attestazione, per il valore privilegiato da attribuire alla relata, non può essere messa in discussione in questa sede per quel che riguarda le operazioni effettuate dal pubblico ufficiale, sicché, fino a prova del contrario, da far valere con il mezzo della querela di falso, non può dubitarsi del buon esito della notifica effettuata, che, conseguentemente, non può essere inficiata dalla mancanza della firma della persona che aveva ricevuto l'atto;
2) posto che il termine decennale di prescrizione dei tributi erariali riprendeva a decorrere il 6 maggio 2011, può passarsi direttamente ad esaminare l'intimazione di pagamento notificata il 13 marzo 2018 con la racc.
n. 67350568763-5, della quale si disconosce l'effetto interruttivo in quanto non conterrebbe alcun riferimento al contribuente Ricorrente_1 né alla cartella di pagamento e neppure all'intimazione asseritamente notificata;
essa era stata consegnata a mani di “Crescenzi Davide”, qualificatosi come nipote ma non convivente, e non sarebbe stata seguita dall'invio della raccomandata informativa al destinatario. In realtà, esaminando la contestata intimazione di pagamento, emerge dall'indirizzario che essa è diretta al
Ricorrente_1 e reca la chiara ed esaustiva elencazione della cartella cui si riferisce;
quanto alla modalità di notifica, parte resistente ha prodotto certificazione proveniente da Banca_1, debitamente sottoscritta, che dà atto dell'invio al contribuente della raccomandata informativa, a seguito della notifica dell'intimazione effettuata a persona diversa dal destinatario naturale.
B) Passando ad esaminare gli atti interruttivi della prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica 2011, azionato con la cartella di pagamento notificata il 25 settembre 2014, deve osservarsi che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto copia dell'intimazione di pagamento n.
04720179002251634000, della quale l'appellante non fa minimamente cenno nella sua impugnativa.
L'intimazione anzidetta risulta notificata – senza contestazione ex adverso quanto alla ritualità delle operazioni effettuate – in data 29 maggio 2017, e, anche in questo caso, è stata seguita dall'invio di raccomandata informativa al contribuente.
Quello che maggiormente rileva è che la notifica è avvenuta quando il termine triennale di prescrizione non era ancora spirato.
Quanto alla successiva intimazione, notificata il 13 marzo 2018, vale, a confutazione delle argomentazioni del signor Ricorrente_1, quanto osservato al precedente punto 2), atteso che detta intimazione si riferiva sia ai tributi erariali che alla tassa di circolazione.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento di € 1.000,00, per spese di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO NT, TO
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 405/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Licinio Refice N. 24 03100 Frosinone FR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 235/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 26/05/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720199005035532000 IVA-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza 26 maggio 2022 n. 235/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 1, con la quale è stato rigettato il suo ricorso per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento, dell'importo complessivo di 12.003,39 euro, per crediti relativi a due cartelle, l'una, recante il n. 04720080009308481000, riguardante IVA ed IRAP, per l'anno 2004, e IVA, IRAP e IRPEF per l'anno 2005, l'altra, n. 04720140014295805000, per la tassa automobilistica per l'anno 2011.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione produceva in giudizio atti interruttivi della prescrizione, sulla base dei quali veniva emessa l'impugnata sentenza, che, pur non pronunciandosi espressamente sulla seconda delle due cartelle indicate, concludeva per l'insussistenza della dedotta maturazione della prescrizione su ambedue le cartelle, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nella misura di 500,00 euro.
Avverso tale decisione deduce:
1) l'erronea individuazione del termine di prescrizione dei crediti portati dalle due cartelle, ritenuto, in entrambi i casi, decennale;
in particolare, la cartella relativa alla tassa di circolazione dovuta per l'anno 2011 sarebbe stata notificata il 25 settembre 2014;
2) con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione decennale, riferita ai crediti erariali, posto che la cartella di pagamento n. 04720080009308481000 era stata notificata il 31 maggio 2008, i dieci anni previsti per l'estinzione del credito tributario sarebbero maturati il 31 maggio 2018, atteso che:
a) l'intimazione di pagamento, asseritamente notificata il 5 maggio 2011 “personalmente al destinatario”, sarebbe nulla in quanto priva della firma della persona che l'aveva ricevuta;
b) l'avviso di ricevimento della racc. n. 67205865969-8 del 27 maggio 2013 non sarebbe idoneo a interrompere la prescrizione in quanto non conterrebbe alcun riferimento alla cartella anzidetta e non sarebbe stata consegnata personalmente al destinatario ma ad un “familiare convivente”, sicché abbisognava della raccomandata informativa indirizzata al destinatario;
c) analogamente, la relata di notifica della racc. n. 67350568763-5 del 13 marzo 2018 (relativa ad altra intimazione di pagamento) non costituirebbe prova dell'effetto interruttivo in quanto non conterrebbe alcun riferimento al contribuente Ricorrente_1 né alla cartella di pagamento e neppure all'intimazione asseritamente notificata;
essa era stata consegnata a mani di “Crescenzi Davide”, qualificatosi come nipote ma non convivente e non sarebbe stata seguita dall'invio della raccomandata informativa al destinatario.
2) L'inesistenza degli atti interruttivi della prescrizione triennale del credito vantato con l'altra cartella di pagamento, notificata il 25 settembre 2014, sussistendo un'unica intimazione, asseritamente notificata il 13 marzo 2018, per la quale vale quanto detto al precedente punto c) in ordine alla relativa relata di notifica.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, preliminarmente, assume l'esaustività dei documenti prodotti. Quanto alla ritualità delle notifiche delle intimazioni di pagamento:
1) in ordine alla cartella di pagamento n. 04720080009308481000 fa riferimento:
- per l'intimazione notificata il 5 maggio 2011, al doc. 5 della sua produzione;
- per quella notificata il 31 maggio 2013, al doc. 6 della sua produzione;
- per quella notificata il 13 marzo 2013, al doc. 7 della sua produzione.
2) in ordine alla cartella n. 04720140014295805000, il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto una prima volta con l'intimazione notificata del tutto ritualmente il 29 maggio 2017 e una seconda volta con quella del 25 novembre 2019, in base a quanto provato con il doc. n. 8.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur evidenziando che non è oggetto del contendere l'avvenuta e rituale notifica delle due cartelle di pagamento, assume l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza delle pretese impositive, nonché dell'eccezione di illegittima iscrizione a ruolo.
In realtà, l'attenzione del contribuente si appunta esclusivamente sulla presunta, intervenuta maturazione del termine prescrizionale, sostenendo l'irritualità o, comunque, l'invalidità degli atti interruttivi assunti da controparte.
Occorre, pertanto, concentrare l'attenzione su questi ultimi per verificare se, effettivamente, si sia verificato l'effetto decadenziale delle pretese tributarie prospettato dal signor Ricorrente_1.
A) E' necessario, quindi, verificare partitamente gli atti interruttivi alla stregua delle doglianze mosse dal contribuente, principiando da quelli riguardanti i tributi erariali:
1) il primo atto da esaminare riguarda l'intimazione di pagamento notificata il 5 maggio 2011 (relativa alla cartella di pagamento n. 04720080009308481000, concernente, appunto, le imposte dirette e indirette), della quale si assume l'invalidità in quanto mancante della firma della persona che l'avrebbe ricevuta.
In realtà, esaminando la relata di notifica redatta dall'Ufficiale di riscossione, si ricava che quest'ultimo ha dichiarato di avere notificato l'intimazione “personalmente al destinatario”; risulta evidente che una siffatta attestazione, per il valore privilegiato da attribuire alla relata, non può essere messa in discussione in questa sede per quel che riguarda le operazioni effettuate dal pubblico ufficiale, sicché, fino a prova del contrario, da far valere con il mezzo della querela di falso, non può dubitarsi del buon esito della notifica effettuata, che, conseguentemente, non può essere inficiata dalla mancanza della firma della persona che aveva ricevuto l'atto;
2) posto che il termine decennale di prescrizione dei tributi erariali riprendeva a decorrere il 6 maggio 2011, può passarsi direttamente ad esaminare l'intimazione di pagamento notificata il 13 marzo 2018 con la racc.
n. 67350568763-5, della quale si disconosce l'effetto interruttivo in quanto non conterrebbe alcun riferimento al contribuente Ricorrente_1 né alla cartella di pagamento e neppure all'intimazione asseritamente notificata;
essa era stata consegnata a mani di “Crescenzi Davide”, qualificatosi come nipote ma non convivente, e non sarebbe stata seguita dall'invio della raccomandata informativa al destinatario. In realtà, esaminando la contestata intimazione di pagamento, emerge dall'indirizzario che essa è diretta al
Ricorrente_1 e reca la chiara ed esaustiva elencazione della cartella cui si riferisce;
quanto alla modalità di notifica, parte resistente ha prodotto certificazione proveniente da Banca_1, debitamente sottoscritta, che dà atto dell'invio al contribuente della raccomandata informativa, a seguito della notifica dell'intimazione effettuata a persona diversa dal destinatario naturale.
B) Passando ad esaminare gli atti interruttivi della prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica 2011, azionato con la cartella di pagamento notificata il 25 settembre 2014, deve osservarsi che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto copia dell'intimazione di pagamento n.
04720179002251634000, della quale l'appellante non fa minimamente cenno nella sua impugnativa.
L'intimazione anzidetta risulta notificata – senza contestazione ex adverso quanto alla ritualità delle operazioni effettuate – in data 29 maggio 2017, e, anche in questo caso, è stata seguita dall'invio di raccomandata informativa al contribuente.
Quello che maggiormente rileva è che la notifica è avvenuta quando il termine triennale di prescrizione non era ancora spirato.
Quanto alla successiva intimazione, notificata il 13 marzo 2018, vale, a confutazione delle argomentazioni del signor Ricorrente_1, quanto osservato al precedente punto 2), atteso che detta intimazione si riferiva sia ai tributi erariali che alla tassa di circolazione.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento di € 1.000,00, per spese di giudizio.