Art. 3.
Presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e' istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta dal presidente dell'Ente medesimo e composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
d) cinque rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo;
e) due rappresentanti dei datori di lavoro.
Qualora i rappresentanti di cui alle lettere b), c), d) ed e) non siano designati entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede direttamente alla costituzione della commissione, nel rispetto delle rappresentanze sopra indicate.
La commissione di cui al primo comma:
1) delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori o dei loro aventi causa, dei periodi lavorativi per i quali si richiede il riconoscimento ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione a norma della presente legge. La delibera e' approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data della delibera stessa;
2) esprime il parere al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sui ricorsi di cui al precedente articolo 2, entro trenta giorni dalla loro ricezione.
I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c), designati dalle rispettive amministrazioni, sono prescelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata.
I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e' istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta dal presidente dell'Ente medesimo e composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
d) cinque rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo;
e) due rappresentanti dei datori di lavoro.
Qualora i rappresentanti di cui alle lettere b), c), d) ed e) non siano designati entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede direttamente alla costituzione della commissione, nel rispetto delle rappresentanze sopra indicate.
La commissione di cui al primo comma:
1) delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori o dei loro aventi causa, dei periodi lavorativi per i quali si richiede il riconoscimento ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione a norma della presente legge. La delibera e' approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data della delibera stessa;
2) esprime il parere al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sui ricorsi di cui al precedente articolo 2, entro trenta giorni dalla loro ricezione.
I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c), designati dalle rispettive amministrazioni, sono prescelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata.
I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.